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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10719/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
, con l'avvocato Vincenzo Zeno Zencovich Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
e
Controparte_2
e
Controparte_3
resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
sente nza
1. Il ricorrente:
− ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendente di Persona_1
nata a [...] il [...] e trasferitasi nel corso della vita in Perù;
− ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “L'ava del ricorrente, Persona_1
nata a [...] il [...] (doc. 3), fa parte di quella nutrita schiera di italiani emigrati nel '900 nelle Americhe. b) emigrata in Perù, contraeva matrimonio, a Lima, Persona_1
in data 3.3.1938 con . (doc. 4). c) Da tale matrimonio nasceva un figlio, Persona_2 [...]
(cognome materno nato a [...], Perù, il 27 novembre 1942 (doc. 5). Persona_3 Per_1
d) In data 18.5.1966, in San Isidro, Lima, Perù, (cognome materno Persona_3
contraeva matrimonio con ) (doc. 6). e) Da tale matrimonio nasceva Per_1 Persona_4 un figlio, il qui ricorrente (cognome materno ), nato a [...], Lima, Perù, Persona_3 Per_4
il 18 aprile 1967 (doc. 7)”;
− ha evidenziato che per altri discendenti di il Tribunale di Roma, con ordinanza Persona_1
del 25.11.2022 emessa nel giudizio n. r.g. 49691/21 e divenuta irrevocabile, ha riconosciuto la cittadinanza italiana dei ricorrenti (doc. 2).
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Gli altri resistenti non si sono costituiti in giudizio.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso. 2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto NO non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di
certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
Le sentenze n. n. 25317 e 25318 del 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno hanno affermato quanto segue in materia di cittadinanza iure sanguinis:
− secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito,
ha natura permanente, è imprescrittibile e è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione,
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
− l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
− dagli articoli 3, 4, 16 e 22 Cost. e 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale,
ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione.
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente sono provati i seguenti fatti:
− nata a [...] il [...] (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito Persona_1
la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 8 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso trascritto sopra.
Ciò in linea con la sentenza citata e prodotta da parte ricorrente.
La domanda è fondata.
4. Il si è rimesso all'accertamento del giudice e parte ricorrente non ha chiesto la Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali: va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
Per que sti m otivi
1. Dichiara che è cittadino italiano. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 6.2.2025
Il giudice
Christian Colombo