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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4888/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...] l'[...], Parte_1 residente a [...], rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Ester Fino e Marta Greco
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Maurizio Tafuro
Resistente
Oggetto: rendita da infortunio sul lavoro.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3/5/2021 il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della azienda e di CP_2 aver subito in data 3/4/2019, mentre usava un macchina TUOBI, infortunio sul lavoro nel quale aveva riportato ferite alla mano destra con complicazioni e amputazione parziale del terzo e del quarto dito della mano destra - espone che l' , a seguito di detto infortunio CP_3 aveva riconosciuto la sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 2% e aveva sommato questa percentuale alla percentuale del 12% già riconosciuta al lavoratore in conseguenza di precedenti infortuni, con conseguente riconoscimento di una invalidità complessiva pari al
14%, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo conto il provvedimento di e chiede accertarsi che il grado di CP_1 invalidità riportato a seguito dell'infortunio è pari o superiore al 5% e che l'invalidità complessiva è pari al 16/17% con condanna dell' CP_1 al pagamento della relativa prestazione, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' , che con memoria difensiva chiedeva la CP_1 reiezione del ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
2 alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato, il C.T.U. nominato nel presente procedimento, nella relazione depositata il 9/6/2023, dopo accurata indagine medico- legale, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico derivante dall'infortunio occorso, che determina la lesione della integrità psico-fisica dell'istante, residuando postumi permanenti nella misura complessiva del 16% da Aprile 2019.
Si legge, infatti, nell'elaborato peritale che: “Il signor Parte_1 nel corso della sua attività lavorativa ha subito tre infortuni sul lavoro a carico della mano destra. Precisamente nel 2010 amputazione parziale della falange ungueale del I dito della mano destra, trattata con innesto cutaneo mediante prelievo dalla piega del gomito destro. Nel 2016 amputazione parziale falange ungueale del II e III dito della mano destra. Nel 2019 amputazione falange ungueale III e IV dito mano destra. Nella valutazione dei primi due infortuni sul lavoro l' ha CP_1 riconosciuto un grado di invalidità pari al 12%. A seguito dell'ultimo infortunio l' ha riconosciuto un grado di invalidità complessivo pari CP_1 al 14%. In considerazione del deficit funzionale che consegue alla mano destra in soggetto destrimane riscontrato durante la visita peritale può essere riconosciuto una percentuale di invalidità complessiva pari al
16%.”
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il
CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni delle parti tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di una rendita in ragione di una menomazione dell' integrità psico-fisica del 16% - maggiore di quella a suo tempo riconosciuta da a decorrere da Aprile 2019, la CP_1 domanda va accolta e l' condannato al pagamento delle relative CP_1 prestazioni.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel
3 tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n. 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n.
412/91).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente, dichiaratesi antistatarie, mentre quelle di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell resistente. CP_3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di postumi permanenti al 16% da Aprile 2019 (rispetto alla già riconosciuta inabilità del 14%) e alla liquidazione della corrispondente rendita e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € CP_1
1.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in CP_1 separato decreto.
Lecce, li 7 Febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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