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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 724 del registro generale dei procedimenti semplificati di cognizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 23/07/1990 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Mattei, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 17/06/1986 elettivamente domiciliata in Parte_2
Palermo via Goethe n. 45, presso lo studio dell'avv. Maniaci Andrea, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/01/2024.
All'udienza del 5 novembre 2024, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1. Il sig. verserà mensilmente la somma di euro 400,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese;
2. Il sig. corrisponderà la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'intero assegno unico per i figli Parte_1 Pt_2 minori;
4. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata Parte_1 alla sig.ra che vi abiterà congiuntamente ai figli minori;
Pt_2
5. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori saranno suddivise tra i genitori per metà ciascuno, secondo il protocollo vigente in materia di spese straordinarie;
6. Ogni altra questione patrimoniale è già stata risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
7. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno”.
Inoltre le parti ad integrazione delle condizioni del ricorso, hanno precisato a verbale, quanto di seuito riportato:
“in relazione al diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori, stabiliscono che il padre potrà incontrare i figli il martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salvo diverso accordo, previo congruo preavviso”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/01/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 12/06/2014- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 44 - parte II- serie A – Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott. Sara Marino Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 724 del registro generale dei procedimenti semplificati di cognizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 23/07/1990 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Mattei, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 17/06/1986 elettivamente domiciliata in Parte_2
Palermo via Goethe n. 45, presso lo studio dell'avv. Maniaci Andrea, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 05/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19/01/2024.
All'udienza del 5 novembre 2024, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1. Il sig. verserà mensilmente la somma di euro 400,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese;
2. Il sig. corrisponderà la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'intero assegno unico per i figli Parte_1 Pt_2 minori;
4. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata Parte_1 alla sig.ra che vi abiterà congiuntamente ai figli minori;
Pt_2
5. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori saranno suddivise tra i genitori per metà ciascuno, secondo il protocollo vigente in materia di spese straordinarie;
6. Ogni altra questione patrimoniale è già stata risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
7. Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno”.
Inoltre le parti ad integrazione delle condizioni del ricorso, hanno precisato a verbale, quanto di seuito riportato:
“in relazione al diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori, stabiliscono che il padre potrà incontrare i figli il martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salvo diverso accordo, previo congruo preavviso”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 19/01/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 12/06/2014- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 44 - parte II- serie A – Anno 2014).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini