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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/01/2024, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20177/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20177/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOMBARDI FABIO, elettivamente domiciliato in LARGO LUCIO APULEIO N. 11 00136 ROMA ITALIA, presso il difensore avv. LOMBARDI
FABIO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRABANTS BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA GIANLUIGI BONELLI, 40 00127 ROMA, presso il difensore avv. BRABANTS BEATRICE
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2003/21, emesso il
25.01.2021 dal Tribunale di Roma sul ricorso, distinto al n. R.G. 64908/19, presentato dalla SIa CP_1 CP_1
In tale ricorso era stato dedotto che l'ingiunto aveva egli indebitamente trattenuto la somma di € 5.000,00, ricevuti in qualità di procuratore speciale della sig.ra CP_1
pagina 1 di 6 dal sig. a titolo di acconto sul maggior prezzo di compravendita di Controparte_2 un immobile della creditrice;
In particolare, nell'opposizione si deduceva il difetto di ius postulandi, a causa della invalidità o inesistenza di procura ad litem, l'infondatezza nel merito della domanda azionata, attesa l'esistenza di un credito, da opporre in compensazione, relativo all'obbligazione della di retribuire e tenere indenne dalle spese lo CP_1
in relazione all'attività di mandatario dallo stesso svolta in un ventennio in Parte_1 nomee per conto dell'opposta; e, in via subordinata, l'erroneità della somma ingiunta. All'udienza del 13.10.2021, si costituiva l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Il giudice – poiché l'opposizione si fondava su prova scritta che vi erano delle attività che l'opposta avrebbe dovuto remunerare al SI
, costituenti almeno in parte il credito opposto in compensazione – negava Parte_1 la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e - rigettata ogni richiesta di prova orale – la stessa era trattenuta in decisione all'udienza di cui in epigrafe con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall'opponente, circa la nullità o inesistenza di valida procura alle liti per il decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha infatti sostenuto che, non essendo verosimile che la procura sia stata rilasciata ad Olbia da una persona anziana residente in [...], tale procura fosse stata invalidamente rilasciata all'estero, in violazione dei limiti del potere di autenticazione riconosciuto ai procuratori legali.
Tale eccezione è infondata, avendo l'opposta dichiarato che effettivamente la procura veniva sottoscritta all'estero dalla e che la stessa era stata autenticata in CP_1
Italia in applicazione dell'art. 83 comma 20-ter D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020 che, per il periodo del Covid-19, per la durata della pandemia, consentiva il rilascio di autenticazioni anche in via telematica, sulla base della verifica dei documenti di riconoscimento.
Parte opponente ha ulteriormente contestato la validità di tale procura, deducendo che, in violazione della normativa richiamata dall'opposta, il legale abbia autenticato la sottoscrizione non con modalità telematiche ma stampando la copia pervenuta telematicamente, recante la sottoscrizione della aggiungendo a mano la CP_1 dichiarazione di autentica, e che tale modalità tradirebbe la natura telematica dell'atto, prevista dal legislatore. Tale tesi deve ritenersi infondata, in quanto pur avendo il legislatore consentito e previsto come modalità normale che la dichiarazione di autentica avvenga direttamente sul documento informatico ricevuto dal cliente, certo non ha proibito che invece, una volta giunto telematicamnete nella disponibilità del legale, corredato ella documentazione necessaria allo stesso per pagina 2 di 6 verificare l'identità del sottoscrivente, questi possa stampare e inserire l'autentica di proprio pugno, per poi scansire il risultato della propria certificazione. La finalità della norma è infatti quella di ovviare alle difficoltà di spostamento connesse alla pandemia, derogando alla regola della necessaria contestualità e compresenza e contemporaneità della autentica, e tale finalità è rispettata anche mediante l'apposizione sul documento stampato (da parte del legale, nel territorio italiano), della propria dichiarazione autografa, modalità non priva la procedura del carattere di telematicità, connesso al modo con il quale si realizza il contatto a distanza tra cliente e legale.
Venendo alla richiesta, proposta da parte opponente, di revoca dell'ordinanza con la quale il giudice ha respinto la richiesta di prove costituende (per testi e per interpello), tale ordinanza deve essere confermata, per le seguenti ragioni.
Con gli articolati di prova, invero, l'opponente, che come si dirà (e come esattamente rilevato in sede di provvisoria esecuzione) ha offerto prova documentale di aver svolto alcune attività negoziali o giuridiche in nome e per conto della tende CP_1
a dimostrare di esser stato per oltre un ventennio mandatario con rappresentanza della stessa, come tale titolare del diritto alla remunerazione di tutta l'attività svolta continuativamente per effetto di tale mandato di carattere generale;
e chiede di dimostrare tale contratto, concluso “per facta concludentia” affidandosi alla testimonianza di alcuni soggetti che, a suo dire, sarebbero informati. Tuttavia, tale scelta istruttoria, astrattamente corretta, è stata svolta per il tramite di domande estremamente generiche, tendenti a sollecitare risposte altrettanto generiche, circa l'esistenza di un mandato continuativo. Tale genericità, come sinteticamente motivato nell'ordinanza della quale si chiede la revoca, impedisce fin da ora di attribuire rilevanza alle possibili risposte affermative, dal momento che si tratta di testimonianza su un rapporto contrattuale tra terzi soggetti (rispetto al testimone) che, data tale posizione di terzietà (e pur in assenza di un onere della parte di specificare preventivamente quale sia la fonte di conoscenza del teste) potrebbero ricavare la conoscenza dell'esistenza di un mandato generale da alcuni specifici e concreti elementi. La prova, pertanto, avrebbe dovuto avere ad oggetto tali elementi specifici e concreti, diretti (ad esempio, “vero che in tale circostanza lo agì in sua Parte_1 presenza per fare rispettare quel tal diritto della ?”) (ad esempio, “vero che Parte_1 la Sig.ra in sua presenza parlava dello come del suo fac totum?”) CP_1 Parte_1
e non una valutazione complessiva, che implica inammissibilmente giudizi e valutazioni anche giuridiche.
La prova richiesta, inoltre, pare a ben vedere anche irrilevante: dal momento che, in mancanza della prova di uno specifico accordo di remunerazione, la stessa deve essere effettuata in relazione alla concreta attività svolta, l'esistenza di un mandato di carattere generale è del tutto privo di utilità in relazione all'eccezione di pagina 3 di 6 compensazione sollevata, in assenza di una prova specifica di concrete ulteriori attività svolte in nome e per conto e di ulteriori spese, oltre a quelle documentate.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, avendo l'opponente documentato lo svolgimento di alcune anche significative e reiterate nel tempo attività negoziali e giuridiche in nome e per conto della opposta.
In primo luogo, deve ribadirsi la piena prova documentale del credito della CP_1 alla restituzione della caparra, atteso l'assoluta scorrettezza della pretesa di parte opponente di trattenere tale somma senza neppure informare la convenuta.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta si evince che mel 1991, la sig.ra conferiva in effetti procura speciale al al fine di vendere un CP_1 Parte_1 proprio terreno sito in Sardegna. Il sig. ha quindi venduto il detto terreno Parte_1 con atto notarile del 13.12.2011. Del prezzo complessivo di euro 50.000,00, il sig.
aveva incassato, a titolo di acconto, € 5.000,00 mediante assegno del Parte_1
10.05.2011 (. La sig.ra apprendeva solo nel 2019 e per puro caso della CP_1 vendita del terreno e, immediatamente, con racc. a.r. del 27.02.2019 aveva domandato al sig. quanto di sua spettanza. L'odierno opponente Parte_1 riscontrava la detta missiva ammettendo di aver trattenuto la somma di € 5.000,00 per lavori di pulitura, messa a posto e riposizionamento confini e negando di aver percepito il saldo prezzo.
Per converso, risultano prodotti da parte dell'opponente atti e documenti realizzati dallo con terzi in nome e per conto della sia nel 1991, sia nel Parte_1 CP_1
2004, sia nel 2009 sia nel 2011 (v. documenti 4, 10, 11, 20, 21). Il Sig. ha Parte_1 confermato di aver trattenuto la somma di € 5.000,00 durante tutto il corso del presente giudizio, a titolo di rimborso spese sostenute per adempiere correttamente il proprio mandato o, meglio, “per spese e compensi di mandatario”. deve ritenersi che sia stato documentato da parte della stessa sia il pagamento di buona parte delle somme, sia il fondato dubbio che l'attività di recinzione di tre lati della proprietà sia stata realizzata dai confinanti, sia infine che i viaggi in Sardegna dei quali si chiede il rimborso potrebbero esser stati compiuti per causali diverse dallo svolgimento di attività di mandato per conto della il che rende tali due ultime voci di CP_1 credito non provate.
Tuttavia, deve ritenersi che sia stato documentato da parte della stessa opponente: a) il pagamento di buona parte delle somme ma anche b) il fondato dubbio che l'attività di recinzione di tre lati della proprietà sia stata realizzata dai confinanti;
c) infine che i viaggi in Sardegna dei quali si chiede il rimborso potrebbero esser stati compiuti per causali diverse dallo svolgimento di attività di mandato per conto della il CP_1 che rende tali due ultime voci di credito non provate.
Invero, risulta estremamente dubbia la prova che lo abbia affrontato spese Parte_1
pagina 4 di 6 per prendersi cura del terreno della sig.ra quanto alle spese per i viaggi, CP_1
l'opposta ha documentato che la famiglia del sig. aveva una casa in Parte_1
Sardegna a pochi chilometri dal terreno della sig.ra e ivi si recava spesso, CP_1 anche durante l 'inverno, per motivi personali, come dallo stesso ammesso anche con comunicazione del 21.09.2004 per cui appare quanto meno dubbia l'affermazione che tali viaggi erano effettuati per prendersi cura del terreno dell'opposta Inoltre è emerso anzitutto che tre lati del terreno erano stati recintati dai confinanti e che le spese per la recinzione del lato rimanente erano sostenute dalla (le somme richieste con CP_1 comunicazione 7.7.2003 trasmesse alla per i preventivi del geometra CP_1
una di € 948,60 relativo al progetto di recinzione e, l'altra, di € 758,55 CP_2 per il picchettamento, risultano esser state direttamente pagate al . CP_2
L 'attività svolta dal sig. da questi quantificata in euro 700,00 pure risulta Parte_1 puntualmente pagata dalla famiglia – come documentato dalla CP_1 Org_1 copia leggibile ancorché sbiadita della ricevuta di versamento della Org_2
In ogni caso, in relazione a tale somma, appare fondata anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo il relativo termine di prescrizione di tre anni ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c..
Resta a credito dell'opponente la giusta richiesta di compenso per l'attività svolta, a quanto emerge, anche con una certa diligenza e coscienza, attività che, valutata equitativamente, può esser fonte di un credito di € 2.500,00.
Deve pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocarsi il recreto ingiuntivo opposto e condannarsi lo al pagamento, in favore della Parte_1
della residua somma di € 2.946,07, oltre interessi dalla domanda al saldo. CP_1
Le spese del giudizio di opposizione devono essere compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2003/2021 del 25 gennaio 2021;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.946,07 oltre agli interessi legali su tale somma
[...] dal 25 gennaio 2021 al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 6 Roma, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20177/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LOMBARDI FABIO, elettivamente domiciliato in LARGO LUCIO APULEIO N. 11 00136 ROMA ITALIA, presso il difensore avv. LOMBARDI
FABIO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BRABANTS BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA GIANLUIGI BONELLI, 40 00127 ROMA, presso il difensore avv. BRABANTS BEATRICE
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2003/21, emesso il
25.01.2021 dal Tribunale di Roma sul ricorso, distinto al n. R.G. 64908/19, presentato dalla SIa CP_1 CP_1
In tale ricorso era stato dedotto che l'ingiunto aveva egli indebitamente trattenuto la somma di € 5.000,00, ricevuti in qualità di procuratore speciale della sig.ra CP_1
pagina 1 di 6 dal sig. a titolo di acconto sul maggior prezzo di compravendita di Controparte_2 un immobile della creditrice;
In particolare, nell'opposizione si deduceva il difetto di ius postulandi, a causa della invalidità o inesistenza di procura ad litem, l'infondatezza nel merito della domanda azionata, attesa l'esistenza di un credito, da opporre in compensazione, relativo all'obbligazione della di retribuire e tenere indenne dalle spese lo CP_1
in relazione all'attività di mandatario dallo stesso svolta in un ventennio in Parte_1 nomee per conto dell'opposta; e, in via subordinata, l'erroneità della somma ingiunta. All'udienza del 13.10.2021, si costituiva l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Il giudice – poiché l'opposizione si fondava su prova scritta che vi erano delle attività che l'opposta avrebbe dovuto remunerare al SI
, costituenti almeno in parte il credito opposto in compensazione – negava Parte_1 la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e - rigettata ogni richiesta di prova orale – la stessa era trattenuta in decisione all'udienza di cui in epigrafe con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall'opponente, circa la nullità o inesistenza di valida procura alle liti per il decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha infatti sostenuto che, non essendo verosimile che la procura sia stata rilasciata ad Olbia da una persona anziana residente in [...], tale procura fosse stata invalidamente rilasciata all'estero, in violazione dei limiti del potere di autenticazione riconosciuto ai procuratori legali.
Tale eccezione è infondata, avendo l'opposta dichiarato che effettivamente la procura veniva sottoscritta all'estero dalla e che la stessa era stata autenticata in CP_1
Italia in applicazione dell'art. 83 comma 20-ter D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020 che, per il periodo del Covid-19, per la durata della pandemia, consentiva il rilascio di autenticazioni anche in via telematica, sulla base della verifica dei documenti di riconoscimento.
Parte opponente ha ulteriormente contestato la validità di tale procura, deducendo che, in violazione della normativa richiamata dall'opposta, il legale abbia autenticato la sottoscrizione non con modalità telematiche ma stampando la copia pervenuta telematicamente, recante la sottoscrizione della aggiungendo a mano la CP_1 dichiarazione di autentica, e che tale modalità tradirebbe la natura telematica dell'atto, prevista dal legislatore. Tale tesi deve ritenersi infondata, in quanto pur avendo il legislatore consentito e previsto come modalità normale che la dichiarazione di autentica avvenga direttamente sul documento informatico ricevuto dal cliente, certo non ha proibito che invece, una volta giunto telematicamnete nella disponibilità del legale, corredato ella documentazione necessaria allo stesso per pagina 2 di 6 verificare l'identità del sottoscrivente, questi possa stampare e inserire l'autentica di proprio pugno, per poi scansire il risultato della propria certificazione. La finalità della norma è infatti quella di ovviare alle difficoltà di spostamento connesse alla pandemia, derogando alla regola della necessaria contestualità e compresenza e contemporaneità della autentica, e tale finalità è rispettata anche mediante l'apposizione sul documento stampato (da parte del legale, nel territorio italiano), della propria dichiarazione autografa, modalità non priva la procedura del carattere di telematicità, connesso al modo con il quale si realizza il contatto a distanza tra cliente e legale.
Venendo alla richiesta, proposta da parte opponente, di revoca dell'ordinanza con la quale il giudice ha respinto la richiesta di prove costituende (per testi e per interpello), tale ordinanza deve essere confermata, per le seguenti ragioni.
Con gli articolati di prova, invero, l'opponente, che come si dirà (e come esattamente rilevato in sede di provvisoria esecuzione) ha offerto prova documentale di aver svolto alcune attività negoziali o giuridiche in nome e per conto della tende CP_1
a dimostrare di esser stato per oltre un ventennio mandatario con rappresentanza della stessa, come tale titolare del diritto alla remunerazione di tutta l'attività svolta continuativamente per effetto di tale mandato di carattere generale;
e chiede di dimostrare tale contratto, concluso “per facta concludentia” affidandosi alla testimonianza di alcuni soggetti che, a suo dire, sarebbero informati. Tuttavia, tale scelta istruttoria, astrattamente corretta, è stata svolta per il tramite di domande estremamente generiche, tendenti a sollecitare risposte altrettanto generiche, circa l'esistenza di un mandato continuativo. Tale genericità, come sinteticamente motivato nell'ordinanza della quale si chiede la revoca, impedisce fin da ora di attribuire rilevanza alle possibili risposte affermative, dal momento che si tratta di testimonianza su un rapporto contrattuale tra terzi soggetti (rispetto al testimone) che, data tale posizione di terzietà (e pur in assenza di un onere della parte di specificare preventivamente quale sia la fonte di conoscenza del teste) potrebbero ricavare la conoscenza dell'esistenza di un mandato generale da alcuni specifici e concreti elementi. La prova, pertanto, avrebbe dovuto avere ad oggetto tali elementi specifici e concreti, diretti (ad esempio, “vero che in tale circostanza lo agì in sua Parte_1 presenza per fare rispettare quel tal diritto della ?”) (ad esempio, “vero che Parte_1 la Sig.ra in sua presenza parlava dello come del suo fac totum?”) CP_1 Parte_1
e non una valutazione complessiva, che implica inammissibilmente giudizi e valutazioni anche giuridiche.
La prova richiesta, inoltre, pare a ben vedere anche irrilevante: dal momento che, in mancanza della prova di uno specifico accordo di remunerazione, la stessa deve essere effettuata in relazione alla concreta attività svolta, l'esistenza di un mandato di carattere generale è del tutto privo di utilità in relazione all'eccezione di pagina 3 di 6 compensazione sollevata, in assenza di una prova specifica di concrete ulteriori attività svolte in nome e per conto e di ulteriori spese, oltre a quelle documentate.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, avendo l'opponente documentato lo svolgimento di alcune anche significative e reiterate nel tempo attività negoziali e giuridiche in nome e per conto della opposta.
In primo luogo, deve ribadirsi la piena prova documentale del credito della CP_1 alla restituzione della caparra, atteso l'assoluta scorrettezza della pretesa di parte opponente di trattenere tale somma senza neppure informare la convenuta.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta si evince che mel 1991, la sig.ra conferiva in effetti procura speciale al al fine di vendere un CP_1 Parte_1 proprio terreno sito in Sardegna. Il sig. ha quindi venduto il detto terreno Parte_1 con atto notarile del 13.12.2011. Del prezzo complessivo di euro 50.000,00, il sig.
aveva incassato, a titolo di acconto, € 5.000,00 mediante assegno del Parte_1
10.05.2011 (. La sig.ra apprendeva solo nel 2019 e per puro caso della CP_1 vendita del terreno e, immediatamente, con racc. a.r. del 27.02.2019 aveva domandato al sig. quanto di sua spettanza. L'odierno opponente Parte_1 riscontrava la detta missiva ammettendo di aver trattenuto la somma di € 5.000,00 per lavori di pulitura, messa a posto e riposizionamento confini e negando di aver percepito il saldo prezzo.
Per converso, risultano prodotti da parte dell'opponente atti e documenti realizzati dallo con terzi in nome e per conto della sia nel 1991, sia nel Parte_1 CP_1
2004, sia nel 2009 sia nel 2011 (v. documenti 4, 10, 11, 20, 21). Il Sig. ha Parte_1 confermato di aver trattenuto la somma di € 5.000,00 durante tutto il corso del presente giudizio, a titolo di rimborso spese sostenute per adempiere correttamente il proprio mandato o, meglio, “per spese e compensi di mandatario”. deve ritenersi che sia stato documentato da parte della stessa sia il pagamento di buona parte delle somme, sia il fondato dubbio che l'attività di recinzione di tre lati della proprietà sia stata realizzata dai confinanti, sia infine che i viaggi in Sardegna dei quali si chiede il rimborso potrebbero esser stati compiuti per causali diverse dallo svolgimento di attività di mandato per conto della il che rende tali due ultime voci di CP_1 credito non provate.
Tuttavia, deve ritenersi che sia stato documentato da parte della stessa opponente: a) il pagamento di buona parte delle somme ma anche b) il fondato dubbio che l'attività di recinzione di tre lati della proprietà sia stata realizzata dai confinanti;
c) infine che i viaggi in Sardegna dei quali si chiede il rimborso potrebbero esser stati compiuti per causali diverse dallo svolgimento di attività di mandato per conto della il CP_1 che rende tali due ultime voci di credito non provate.
Invero, risulta estremamente dubbia la prova che lo abbia affrontato spese Parte_1
pagina 4 di 6 per prendersi cura del terreno della sig.ra quanto alle spese per i viaggi, CP_1
l'opposta ha documentato che la famiglia del sig. aveva una casa in Parte_1
Sardegna a pochi chilometri dal terreno della sig.ra e ivi si recava spesso, CP_1 anche durante l 'inverno, per motivi personali, come dallo stesso ammesso anche con comunicazione del 21.09.2004 per cui appare quanto meno dubbia l'affermazione che tali viaggi erano effettuati per prendersi cura del terreno dell'opposta Inoltre è emerso anzitutto che tre lati del terreno erano stati recintati dai confinanti e che le spese per la recinzione del lato rimanente erano sostenute dalla (le somme richieste con CP_1 comunicazione 7.7.2003 trasmesse alla per i preventivi del geometra CP_1
una di € 948,60 relativo al progetto di recinzione e, l'altra, di € 758,55 CP_2 per il picchettamento, risultano esser state direttamente pagate al . CP_2
L 'attività svolta dal sig. da questi quantificata in euro 700,00 pure risulta Parte_1 puntualmente pagata dalla famiglia – come documentato dalla CP_1 Org_1 copia leggibile ancorché sbiadita della ricevuta di versamento della Org_2
In ogni caso, in relazione a tale somma, appare fondata anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo il relativo termine di prescrizione di tre anni ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c..
Resta a credito dell'opponente la giusta richiesta di compenso per l'attività svolta, a quanto emerge, anche con una certa diligenza e coscienza, attività che, valutata equitativamente, può esser fonte di un credito di € 2.500,00.
Deve pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocarsi il recreto ingiuntivo opposto e condannarsi lo al pagamento, in favore della Parte_1
della residua somma di € 2.946,07, oltre interessi dalla domanda al saldo. CP_1
Le spese del giudizio di opposizione devono essere compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2003/2021 del 25 gennaio 2021;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.946,07 oltre agli interessi legali su tale somma
[...] dal 25 gennaio 2021 al saldo;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 6 Roma, 30 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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