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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Gabriella Giammona Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 967/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Longo CA;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Badalamenti Marcella;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/01/2023 la ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con a Palermo Controparte_1 il giorno 19/7/1997, unione dalla quale sono nate le figlie CA
1 , nata il [...] e , nata il [...], ha Per_1 Persona_2 esposto di essersi separata con decreto di omologa del 8/07/2016, e ha chiesto in questa sede che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia
, nelle more divenuta maggiorenne, nonché l'assegnazione della casa Per_2 coniugale sita a Sferracavallo (PA) in via Piero della Francesca n. 67 in suo favore.
Ha poi chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra una somma pari a 2500,00 euro, di cui 1000,00 a Pt_1 titolo di assegno divorzile e 1500,00 euro a titolo di contirbuto al manteimento delle figlie della coppia.
2. Il resistente costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 24/05/2023 ha aderito alle domande di divorzio e assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno non superiore a 800,00 euro mensili, esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
3. Tanto premesso, deve darsi atto che entrambe le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 18/06/2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
12/01/2016;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dell'8/03/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo denonimato
“CONDIZIONI PER TRASFORMAZIONE IN DIVORZIO CONGIUNTO”, sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, che di seguito si riportano:
“- dichiarano espressamente i Signori e che non intendono CP_1 Pt_1 riconciliarsi;
- la casa coniugale sita in Palermo nella Via Piero della Francesca n. 67 di esclusiva proprietà dell'Ing. rimane assegnata all'Avv. affinché CP_1 Pt_1 vi continui ad abitare insieme alla figlia oggi Persona_3 maggiorenne;
- obbligo a carico dell'Ing. di corrispondere all'Avv. la somma CP_1 Pt_1 di €. 650,00 quale contributo al mantenimento della figlia oggi maggiorenne
; Persona_3
- obbligo a carico dell'Ing. del pagamento delle spese straordinarie CP_1 mediche e scolastiche relative alla figlia nella misura Persona_3 del 70% e obbligo dell'Avv. di pagare il 30% delle dette spese Pt_1 individuate nel protocollo siglato in data 2.07.2019 da questo Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità ivi indicate;
- revoca dell'obbligo a carico dell'Ing. del pagamento delle fatture CP_1 relative al consumo di energia elettrica della casa coniugale in cui, allo stato, risiede l'Avv. con la figlia;
Pt_1 Persona_3
- obbligo dell'Avv. di procedere alla voltura del contratto relativo Pt_1 all'energia elettrica della casa coniugale sita in Palermo nella Via Piero della
Francesca n. 67 entro e non oltre un mese dalla emissione della sentenza di divorzio. Resta inteso che dalla emissione della sentenza di divorzio, nelle more della voltura del contratto, tutte le fatture per consumi di energia elettrica saranno pagate esclusivamente dall'Avv. Pt_1
- rinuncia dell'Avv. alla domanda di contributo al suo mantenimento;
” Pt_1
4. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal
Tribunale.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 19/07/1997, da
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
nato a [...] in data [...], trascritto nei
[...] registri dello Stato civile di detto Comune al n. 46, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Gabriella Giammona Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 967/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Longo CA;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Badalamenti Marcella;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/01/2023 la ricorrente , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con a Palermo Controparte_1 il giorno 19/7/1997, unione dalla quale sono nate le figlie CA
1 , nata il [...] e , nata il [...], ha Per_1 Persona_2 esposto di essersi separata con decreto di omologa del 8/07/2016, e ha chiesto in questa sede che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia
, nelle more divenuta maggiorenne, nonché l'assegnazione della casa Per_2 coniugale sita a Sferracavallo (PA) in via Piero della Francesca n. 67 in suo favore.
Ha poi chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra una somma pari a 2500,00 euro, di cui 1000,00 a Pt_1 titolo di assegno divorzile e 1500,00 euro a titolo di contirbuto al manteimento delle figlie della coppia.
2. Il resistente costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 24/05/2023 ha aderito alle domande di divorzio e assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno non superiore a 800,00 euro mensili, esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
3. Tanto premesso, deve darsi atto che entrambe le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 18/06/2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
12/01/2016;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dell'8/03/2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo denonimato
“CONDIZIONI PER TRASFORMAZIONE IN DIVORZIO CONGIUNTO”, sottoscritto e depositato in data 18/06/2025, che di seguito si riportano:
“- dichiarano espressamente i Signori e che non intendono CP_1 Pt_1 riconciliarsi;
- la casa coniugale sita in Palermo nella Via Piero della Francesca n. 67 di esclusiva proprietà dell'Ing. rimane assegnata all'Avv. affinché CP_1 Pt_1 vi continui ad abitare insieme alla figlia oggi Persona_3 maggiorenne;
- obbligo a carico dell'Ing. di corrispondere all'Avv. la somma CP_1 Pt_1 di €. 650,00 quale contributo al mantenimento della figlia oggi maggiorenne
; Persona_3
- obbligo a carico dell'Ing. del pagamento delle spese straordinarie CP_1 mediche e scolastiche relative alla figlia nella misura Persona_3 del 70% e obbligo dell'Avv. di pagare il 30% delle dette spese Pt_1 individuate nel protocollo siglato in data 2.07.2019 da questo Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità ivi indicate;
- revoca dell'obbligo a carico dell'Ing. del pagamento delle fatture CP_1 relative al consumo di energia elettrica della casa coniugale in cui, allo stato, risiede l'Avv. con la figlia;
Pt_1 Persona_3
- obbligo dell'Avv. di procedere alla voltura del contratto relativo Pt_1 all'energia elettrica della casa coniugale sita in Palermo nella Via Piero della
Francesca n. 67 entro e non oltre un mese dalla emissione della sentenza di divorzio. Resta inteso che dalla emissione della sentenza di divorzio, nelle more della voltura del contratto, tutte le fatture per consumi di energia elettrica saranno pagate esclusivamente dall'Avv. Pt_1
- rinuncia dell'Avv. alla domanda di contributo al suo mantenimento;
” Pt_1
4. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal
Tribunale.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 19/07/1997, da
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Controparte_1
nato a [...] in data [...], trascritto nei
[...] registri dello Stato civile di detto Comune al n. 46, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.