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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/09/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Consigliere rel. Dott. Alberto Valle
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 10.10.2024
da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (c.f.
Salvatore Coluccia e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
-appellante-
contro
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 , per sè e quale procuratrice generale di Controparte_2 (c.f. C.F. 3 ), giusta procura generale in atti, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Lanzutti e presso ilsuo studio
in Cividale del Friuli elettivamente domiciliati, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
-appellati-
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Udine (R.G.
1482/2021) dd. 26/06/2024 e pubblicata il 02/07/2024.
Conclusioni delle parti per l'appellante:
Nel merito Voglia la Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, -accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Udine
(R.G. 1482/2021) dd. 26/06/2024 e pubblicata il 02/07/2024, -accertato e dichiarato la legittimazione attiva dell'attore; -Accertato e dichiarato, che i sig.ri Parte_1 e CP_3 hanno eseguito sul tetto condominiale dell'immobile sito in Talmassons
(UD), Via Cortina s.c., meglio descritto in narrativa, i necessari lavori di manutenzione,
di cui alle allegate fatture, per eliminare le infiltrazioni d'acqua. -Accertato e dichiarato che i convenuti hanno differito la corresponsione della propria quota parte senza mai provvedere al versamento del dovuto. -Condannare i sig.ri Controparte_2 CP_1
[...] in via solidale, a corrispondere all'attore, la propria quota parte pari all'importo di € 16.257,80 o all'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa. In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle prove dedotte con le memorie di cui agli artt. 183 comma VI n. 2 dd. 7/12/2021 e n. 3 dd. 16/12/2021, ritualmente depositate in I° grado. -Condannare altresì i sig.ri Controparte_2 Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 4.019,90 corrisposto dall'appellante, con riserva di ripetizione, per rifusione delle spese legali del giudizio di 1° grado, in forza della sentenza impugnata notificata in una con l'atto di precetto. Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello formulato dal sig. _1 e respingere tutte le domande con esso proposte, perché
inammissibili, infondate o con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza n.741/2024 del Tribunale di Udine in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata, qualora si ritenesse di non confermare la sentenza impugnata, rigettarsi comunque la domanda avversaria sulla scorta delle argomentazioni eccezioni e motivi qui riproposti. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettersi occorrendo le prove dedotte nelle memorie d.d. 10/12/2021 e 28/12/2021.
Ragioni della decisione convenne avanti il tribunale di Udine CP_2 e Controparte_1 1. Parte_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 16.257,80 o diversa di giustizia, quale quota parte da essi dovuta a rimborso di lavori fatti eseguire da Pt_1 e CP_3 per rimediare ad infiltrazioni sul tetto condominiale di un immobile sito in Talmassons. I convenuti si costituirono in giudizio ed eccepite preliminarmente
, la propria carenza dila carenza di legittimazione attiva del Parte_1
legittimazione passiva e la nullità della citazione, chiesero nel merito il rigetto della domanda.
Istruita documentalmente la causa, il tribunale rigetto la domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore e lo condannò alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevò e ritenne: che le fatture di cui _1 chiedeva il rimborso erano tutte intestate ad una Controparte_4 che quelle intestate a soggetti diversi da CP_4 erano relative a lavori che non avevano a che fare con le infiltrazioni deceduto;
del tetto, peraltro indimostrate, ed una di esse era intestata a _3
,
che non vi era prova che le fatture fossero state saldate;
che era pertanto _1
privo della legittimazione ad agire per ottenere il rimborso di somme che non aveva provato di avere speso.
2. Avverso la decisione ha interposto appello _1 , per le ragioni di seguito.
in sintesi esposte:
i) sussistenza della legittimazione attiva di _1 . L'appellante sostiene che la legittimazione attiva discende anche dalla sola affermazione della titolarità del diritto;
nel merito, rileva che delle fatture prodotte una era intestata era a lui mentre tutte le altre erano intestate ad CP_4 personalmente, una a CP_3
,
[...] che le aveva saldate quale sua mandataria;
CP_2 e Controparte_1 in qualità ii) sussistenza della legittimazione passiva di
,
di proprietari del piano terreno dell'edifico condominiale sul cui tetto erano state effettuate le riparazioni;
iii) determinatezza della domanda, avente ad oggetto il rimborso della quota parte delle spese sostenute per le riparazioni, come specificamente esposte in atto di citazione di primo grado;
iv) istanza di ammissione della prova testimoniale già dedotta e non ammessa nel giudizio di primo grado.
v) richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Controparte_2 si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è infondato.
3.1. Fermo che la legittimazione cui ha inteso fare riferimento il tribunale in sentenza consiste nella titolarità in capo all'attore della posizione soggettiva vantata in giudizio,
nel caso di specie il primo giudicante non ha riconosciuto il diritto di Parte_1 al rimborso di spese asseritamente sostenute per interventi di riparazione di immobile condominiale, rilevando che: i) la maggior parte delle fatture cui si riferiva la pretesa di rimborso erano intestate a soggetto (una Controparte_4 diverso dalla persona fisica dell'attore odierno appellante;
ii) le fatture intestate a soggetti diversi da CP_4
(una sola delle quali intestata a Parte_1 ) erano relative a lavori che non avevano a che fare con gli interventi riparatori di infiltrazioni sul tetto, per i quali l'attore pretendeva il rimborso;
iii) non era stata dimostrata l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni;
iv) non vi era prova del saldo delle fatture prodotte in giudizio.
-in particolare della sussistenza e Di tali elementi costitutivi della pretesa azionata della natura delle infiltrazioni, dell'effettiva inerenza delle fatture prodotte in giudizio ad interventi di riparazione delle stesse (risulta dalla documentazione in atti che i Pt_1 avevano intrapreso lavori di ristrutturazione del piano primo sottotetto, di loro esclusiva proprietà: doc. 1 fascicolo primo grado appellante), dell'effettivo saldo delle fatture prodotte - l'odierno appellante non ha fornito prova, così come non vi è prova che gli interventi asseritamente fatti eseguire dal CP_5 fossero connotati da
carattere d'urgenza, tale da attribuirgli il diritto ad esserne rimborsato ex art. 1134 c.c.,
con conseguente rigetto della domanda per ragioni di merito.
3.2. La carenza di supporto probatorio non può essere superata per mezzo della riproposizione in appello delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, operata mediante mero richiamo alle 'prove dedotte con le memorie di cui agli artt. 183 co VI
n. 2 e 3', senza alcuna illustrazione del loro contenuto e della loro rilevanza ai fini و
dell'accoglimento del gravame. Infatti, “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado" (Cass. 9.6.2023, n. 16420).
4. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese di lite in capo all'appellante secondo soccombenza, con liquidazione delle competenze tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, conto tenuto della non particolare difficoltà della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate in euro 3.631,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 17.6.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Consigliere rel. Dott. Alberto Valle
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 10.10.2024
da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (c.f.
Salvatore Coluccia e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello
-appellante-
contro
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 , per sè e quale procuratrice generale di Controparte_2 (c.f. C.F. 3 ), giusta procura generale in atti, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Lanzutti e presso ilsuo studio
in Cividale del Friuli elettivamente domiciliati, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
-appellati-
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Udine (R.G.
1482/2021) dd. 26/06/2024 e pubblicata il 02/07/2024.
Conclusioni delle parti per l'appellante:
Nel merito Voglia la Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, -accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 741/2024 del Tribunale di Udine
(R.G. 1482/2021) dd. 26/06/2024 e pubblicata il 02/07/2024, -accertato e dichiarato la legittimazione attiva dell'attore; -Accertato e dichiarato, che i sig.ri Parte_1 e CP_3 hanno eseguito sul tetto condominiale dell'immobile sito in Talmassons
(UD), Via Cortina s.c., meglio descritto in narrativa, i necessari lavori di manutenzione,
di cui alle allegate fatture, per eliminare le infiltrazioni d'acqua. -Accertato e dichiarato che i convenuti hanno differito la corresponsione della propria quota parte senza mai provvedere al versamento del dovuto. -Condannare i sig.ri Controparte_2 CP_1
[...] in via solidale, a corrispondere all'attore, la propria quota parte pari all'importo di € 16.257,80 o all'importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa. In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle prove dedotte con le memorie di cui agli artt. 183 comma VI n. 2 dd. 7/12/2021 e n. 3 dd. 16/12/2021, ritualmente depositate in I° grado. -Condannare altresì i sig.ri Controparte_2 Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 4.019,90 corrisposto dall'appellante, con riserva di ripetizione, per rifusione delle spese legali del giudizio di 1° grado, in forza della sentenza impugnata notificata in una con l'atto di precetto. Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello formulato dal sig. _1 e respingere tutte le domande con esso proposte, perché
inammissibili, infondate o con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza n.741/2024 del Tribunale di Udine in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via subordinata, qualora si ritenesse di non confermare la sentenza impugnata, rigettarsi comunque la domanda avversaria sulla scorta delle argomentazioni eccezioni e motivi qui riproposti. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ammettersi occorrendo le prove dedotte nelle memorie d.d. 10/12/2021 e 28/12/2021.
Ragioni della decisione convenne avanti il tribunale di Udine CP_2 e Controparte_1 1. Parte_1
per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 16.257,80 o diversa di giustizia, quale quota parte da essi dovuta a rimborso di lavori fatti eseguire da Pt_1 e CP_3 per rimediare ad infiltrazioni sul tetto condominiale di un immobile sito in Talmassons. I convenuti si costituirono in giudizio ed eccepite preliminarmente
, la propria carenza dila carenza di legittimazione attiva del Parte_1
legittimazione passiva e la nullità della citazione, chiesero nel merito il rigetto della domanda.
Istruita documentalmente la causa, il tribunale rigetto la domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attore e lo condannò alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevò e ritenne: che le fatture di cui _1 chiedeva il rimborso erano tutte intestate ad una Controparte_4 che quelle intestate a soggetti diversi da CP_4 erano relative a lavori che non avevano a che fare con le infiltrazioni deceduto;
del tetto, peraltro indimostrate, ed una di esse era intestata a _3
,
che non vi era prova che le fatture fossero state saldate;
che era pertanto _1
privo della legittimazione ad agire per ottenere il rimborso di somme che non aveva provato di avere speso.
2. Avverso la decisione ha interposto appello _1 , per le ragioni di seguito.
in sintesi esposte:
i) sussistenza della legittimazione attiva di _1 . L'appellante sostiene che la legittimazione attiva discende anche dalla sola affermazione della titolarità del diritto;
nel merito, rileva che delle fatture prodotte una era intestata era a lui mentre tutte le altre erano intestate ad CP_4 personalmente, una a CP_3
,
[...] che le aveva saldate quale sua mandataria;
CP_2 e Controparte_1 in qualità ii) sussistenza della legittimazione passiva di
,
di proprietari del piano terreno dell'edifico condominiale sul cui tetto erano state effettuate le riparazioni;
iii) determinatezza della domanda, avente ad oggetto il rimborso della quota parte delle spese sostenute per le riparazioni, come specificamente esposte in atto di citazione di primo grado;
iv) istanza di ammissione della prova testimoniale già dedotta e non ammessa nel giudizio di primo grado.
v) richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Controparte_2 si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Senza ulteriore svolgimento d'attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è infondato.
3.1. Fermo che la legittimazione cui ha inteso fare riferimento il tribunale in sentenza consiste nella titolarità in capo all'attore della posizione soggettiva vantata in giudizio,
nel caso di specie il primo giudicante non ha riconosciuto il diritto di Parte_1 al rimborso di spese asseritamente sostenute per interventi di riparazione di immobile condominiale, rilevando che: i) la maggior parte delle fatture cui si riferiva la pretesa di rimborso erano intestate a soggetto (una Controparte_4 diverso dalla persona fisica dell'attore odierno appellante;
ii) le fatture intestate a soggetti diversi da CP_4
(una sola delle quali intestata a Parte_1 ) erano relative a lavori che non avevano a che fare con gli interventi riparatori di infiltrazioni sul tetto, per i quali l'attore pretendeva il rimborso;
iii) non era stata dimostrata l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni;
iv) non vi era prova del saldo delle fatture prodotte in giudizio.
-in particolare della sussistenza e Di tali elementi costitutivi della pretesa azionata della natura delle infiltrazioni, dell'effettiva inerenza delle fatture prodotte in giudizio ad interventi di riparazione delle stesse (risulta dalla documentazione in atti che i Pt_1 avevano intrapreso lavori di ristrutturazione del piano primo sottotetto, di loro esclusiva proprietà: doc. 1 fascicolo primo grado appellante), dell'effettivo saldo delle fatture prodotte - l'odierno appellante non ha fornito prova, così come non vi è prova che gli interventi asseritamente fatti eseguire dal CP_5 fossero connotati da
carattere d'urgenza, tale da attribuirgli il diritto ad esserne rimborsato ex art. 1134 c.c.,
con conseguente rigetto della domanda per ragioni di merito.
3.2. La carenza di supporto probatorio non può essere superata per mezzo della riproposizione in appello delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, operata mediante mero richiamo alle 'prove dedotte con le memorie di cui agli artt. 183 co VI
n. 2 e 3', senza alcuna illustrazione del loro contenuto e della loro rilevanza ai fini و
dell'accoglimento del gravame. Infatti, “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado" (Cass. 9.6.2023, n. 16420).
4. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese di lite in capo all'appellante secondo soccombenza, con liquidazione delle competenze tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, conto tenuto della non particolare difficoltà della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate in euro 3.631,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 17.6.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle