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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 799/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
RA RR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
VE RN Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.799 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla via G. Verga, II traversa, n 10, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliata in Casoria (NA), alla via Armando Diaz n. 62 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Del Prete, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 6 E
, nato a [...] l'[...], residente in [...]alla Controparte_1
via Venti Settembre 7, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Aversa alla Via N. Pelliccia n.100 presso lo studio dell'avv. Paolo Pecorario che lo rappresenta e difende giusta procura alle in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata all'udienza del 6/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2025, ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Napoli Controparte_1
il 28/4/2008 (atto n.27, p. II, Serie C) dal quale sono nati due figli il 3/10/2008 e l 16/8/2012. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha premesso che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto n. 3268/2023 emesso il 15/3/2023 e che dalla loro comparizione dinanzi al Presidente vivono separati. Ha riferito che dopo l'omologa della CP_1
separazione, si è disinteressato ai figli sottraendosi all'obbligo di mantenerli e al diritto di visita dei figli e, pertanto, nel merito ha chiesto:
- l'affido esclusivo in suo favore dei figli minori;
- confermarsi la collocazione dei figli presso la casa coniugale di sua pagi na 2 di 6 proprietà;
- stabilirsi a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1
in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- eventualmente, stabilirsi tempi e modalità della presenza dei figli minori presso i nonni.
Alla prima udienza di comparizione del 30/4/2025, verificata la regolarità della notifica al resistente e udita la ricorrente, unica parte costituita, la Giudice delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo:
- affido superesclusivo dei minori alla madre, in ragione del disinteresse del padre;
- incontri padre-figli in spazio neutro secondo tempi e modalità rimesse al SS di Afragola;
- conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione in merito alla casa familiare, assegnata alla ricorrente quale genitore collocataria dei figli minori, nonché in ordine al mantenimento dei minori;
- percorsi di rafforzamento a della responsabilità genitoriale CP_1
presso il SS di Savona.
La causa è stata rinviata per l'ascolto dei minori e Per_1 Per_2
all'udienza del 6/10/2025.
Con relazione depositata il 30/7/2025 nel fascicolo telematico, il
Servizio Sociale di Savona incaricato da questa autorità ha riferito di un primo colloquio positivo con il quale si è mostrato fin da CP_1
pagi na 3 di 6 subito disponibile nell'intraprendere i percorsi proposti.
Con comparsa del 16/9/2025 si è costituito tardivamente CP_1
il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente riferendo
[...]
che, dopo la separazione, la lontananza e le scarse disponibilità economiche non gli hanno consentito di ottemperar e gli obblighi a suo carico e che ha sempre avuto un ottimo rapporto con i minori. CP_1
ha a sua volta chiesto il divorzio e la conferma delle condizioni di separazione, assumendo su di sé l'impegno di continuare il percorso già avviato dal SS di Savona e rispettare il calendario degli incontri disposti dal SS di Afragola.
All'udienza del 6/10/2025, all'esito dell'ascolto dei minori e Per_1
le parti presenti personalmente hanno rappresentato la comune Per_2
volontà di addivenire a soluzioni condivise nell'interesse dei minori anche sulla scorta della relazione positiv a dei SS incaricati. In specie la ricorrente non si è opposta alla domanda di affido condiviso avanzata dal resistente. Quivi, la Giudice delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa:
- affido condiviso dei minori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
- collocamento presso la madre con assegnazione casa familiare;
- euro 400,00 di mantenimento per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo;
- prosecuzione dei percorsi di rafforzamento della genitorialità presso i
SS di Savona per il resistente e monitoraggio dell'andamento dei rapporti padre figli presso i SS di Afragola con incontri a cadenza bimestrale;
- incontri padre-figli due weekend al mese dal sabato alle ore 12:00 alla pagi na 4 di 6 domenica alle ore 18 presso l'abitazione del nonno paterno;
- durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza;
- salva disponibilità del padre, nel giorno del suo compleanno, del suo onomastico, della festa del papà;
- AUU al 100% alla madre quale genitore collocatario.
Le parti hanno aderito alla proposta e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M con visto del 17/10/2025 ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente va rilevato che, benché le parti abbiano richiesto una pronuncia di scioglimento del matrimonio, deve dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla comparizione
“figurata” dei coniugi (avvenuta il 13/3/2023) dinanzi al Presidente delegato di questo Tribunale, che ha omologato la loro separazione con decreto n.3268/2023 del 15/3/2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si dispone in conformità alla proposta conciliativa sopra riportata e accettata.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di pagi na 5 di 6 dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 28/4/2008 (Atto n.27, P. II, Serie C, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008) da Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
l'11/8/1975, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 6/10/2025 come in parte motiva, qui da intendersi riportate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4/11/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
VE RN RA RR
pagi na 6 di 6