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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/10/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2020 R.G. vertente fra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Salvatore Parte_1
RICORRENTE
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Salvia
[...]
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10.8.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa, a tempo pieno, con la qualifica di badante convivente, addetta all'assistenza personale a domicilio, dal 3.12.2018 al
28.02.2020, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione della stessa Controparte_5 sita in Potenza alla Via Lombardia n. 13, percependo una retribuzione media mensile di €
810,00 lorde, comprensiva della quota del TFR;
di aver svolto attività lavorativa sette giorni su sette, compreso le festività, con un orario giornaliero di lavoro di circa 16 ore svolgendo plurime mansioni compreso le pulizie, riassetto della casa, addetta alla cucina, assistenza personale;
di
1 essere stata contrattualizzata con un orario lavorativo di 25 ore settimanali contrariamente alle effettive ore prestate avendo lavorato per ben 112 ore settimanali;
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava: 1) Voglia accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni di badante convivente nel periodo 3.12.2018 – 28.02.2020, prestando attività lavorativa giornaliera di 16 ore, secondo quanto illustrato in premessa, e conseguentemente condannare la sig.ra , al pagamento di tutte le Controparte_5 differenze retributive non corrisposte, ivi compresa tredicesima, T.F.R., straordinari, ferie non godute, sulla base dell'effettiva qualifica lavorativa ricoperta, per una somma complessiva di €
28.860,00, in aggiunta alle somme non corrisposte a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi, come in premessa determinata, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, in aggiunta agli interessi legali dalla data di cessazione del periodo lavorativo e sino al soddisfo- Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva la SI , chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_5 vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva interrotta, per sopraggiunti decesso della ricorrente e riassunta avverso gli eredi, istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, questo giudice subentrato nella trattazione del fascicolo, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto di di aver prestato attività lavorativa, a tempo pieno, con la qualifica di badante convivente, addetta all'assistenza personale a domicilio, dal 3.12.2018 al
28.02.2020, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione della stessa Controparte_5 sita in Potenza alla Via Lombardia n. 13, percependo una retribuzione media mensile di €
2 810,00 lorde, comprensiva della quota del TFR;
di aver svolto attività lavorativa sette giorni su sette, compreso le festività, con un orario giornaliero di lavoro di circa 16 ore svolgendo plurime mansioni compreso le pulizie, riassetto della casa, addetta alla cucina, assistenza personale;
di essere stata contrattualizzata con un orario lavorativo di 25 ore settimanali contrariamente alle effettive ore prestate avendo lavorato per ben 112 ore settimanali. Per
l'effetto, domanda l'accertamento delle mansioni svolte, ovvero di badante convivente nel periodo 3.12.2018 – 28.02.2020, con attività lavorativa giornaliera di 16 ore e chiede la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.860,00 a titolo di differenze retributive, come indicate.
La lavoratrice ha depositato copia dei prospetti paga, CCNL badanti, certificazione annuale di pagamento della retribuzione.
Il dato documentale acquisito e gli esiti dell'attività istruttoria espletata, tuttavia, non consentono di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso.
La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, le deposizioni rese dai testi della parte resistente, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla mera circostanza che fossero dipendenti della ditta convenuta, determinano il rigetto della domanda.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 10.8.2020, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 1° ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1° ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2020 R.G. vertente fra
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Salvatore Parte_1
RICORRENTE
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Salvia
[...]
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10.8.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa, a tempo pieno, con la qualifica di badante convivente, addetta all'assistenza personale a domicilio, dal 3.12.2018 al
28.02.2020, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione della stessa Controparte_5 sita in Potenza alla Via Lombardia n. 13, percependo una retribuzione media mensile di €
810,00 lorde, comprensiva della quota del TFR;
di aver svolto attività lavorativa sette giorni su sette, compreso le festività, con un orario giornaliero di lavoro di circa 16 ore svolgendo plurime mansioni compreso le pulizie, riassetto della casa, addetta alla cucina, assistenza personale;
di
1 essere stata contrattualizzata con un orario lavorativo di 25 ore settimanali contrariamente alle effettive ore prestate avendo lavorato per ben 112 ore settimanali;
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava: 1) Voglia accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni di badante convivente nel periodo 3.12.2018 – 28.02.2020, prestando attività lavorativa giornaliera di 16 ore, secondo quanto illustrato in premessa, e conseguentemente condannare la sig.ra , al pagamento di tutte le Controparte_5 differenze retributive non corrisposte, ivi compresa tredicesima, T.F.R., straordinari, ferie non godute, sulla base dell'effettiva qualifica lavorativa ricoperta, per una somma complessiva di €
28.860,00, in aggiunta alle somme non corrisposte a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi, come in premessa determinata, o di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, in aggiunta agli interessi legali dalla data di cessazione del periodo lavorativo e sino al soddisfo- Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva la SI , chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_5 vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva interrotta, per sopraggiunti decesso della ricorrente e riassunta avverso gli eredi, istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, questo giudice subentrato nella trattazione del fascicolo, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto di di aver prestato attività lavorativa, a tempo pieno, con la qualifica di badante convivente, addetta all'assistenza personale a domicilio, dal 3.12.2018 al
28.02.2020, alle dipendenze della sig.ra presso l'abitazione della stessa Controparte_5 sita in Potenza alla Via Lombardia n. 13, percependo una retribuzione media mensile di €
2 810,00 lorde, comprensiva della quota del TFR;
di aver svolto attività lavorativa sette giorni su sette, compreso le festività, con un orario giornaliero di lavoro di circa 16 ore svolgendo plurime mansioni compreso le pulizie, riassetto della casa, addetta alla cucina, assistenza personale;
di essere stata contrattualizzata con un orario lavorativo di 25 ore settimanali contrariamente alle effettive ore prestate avendo lavorato per ben 112 ore settimanali. Per
l'effetto, domanda l'accertamento delle mansioni svolte, ovvero di badante convivente nel periodo 3.12.2018 – 28.02.2020, con attività lavorativa giornaliera di 16 ore e chiede la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.860,00 a titolo di differenze retributive, come indicate.
La lavoratrice ha depositato copia dei prospetti paga, CCNL badanti, certificazione annuale di pagamento della retribuzione.
Il dato documentale acquisito e gli esiti dell'attività istruttoria espletata, tuttavia, non consentono di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso.
La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, le deposizioni rese dai testi della parte resistente, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla mera circostanza che fossero dipendenti della ditta convenuta, determinano il rigetto della domanda.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 10.8.2020, Parte_1 ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 1° ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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