Articolo 99 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 98Articolo 100
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9 ottobre 2010
Art. 99. Concessione di ricompense alle Forze armate 1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonche' al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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