Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2026, proposto da AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Franceschetti e Sofia Trambusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cappelletti e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in quanto occorra e in parte qua , della nota del 9 gennaio 2025, Prot. n. 8517, della Direzione attività economiche e turismo, avente ad oggetto “ Comunicazione accoglimento richiesta di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L 241/1990 per l’ostensione integrale istanza di accesso civico generalizzato prot. n. 426195 del 10.11.2025. Trasmissione dell’atto ri-chiesto ”, nella parte in cui ha trasmesso un documento oscurato;
per l’accertamento
- del diritto della ricorrente AR S.r.l. di accedere alla documentazione richiesta in versione non oscurata;
e per la conseguente condanna
- ad esibire la documentazione richiesta in maniera integrale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa CI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Il Comune di Firenze, in data 10 novembre 2025, riceveva l’istanza di accesso civico generalizzato di un cittadino, tesa a conoscere le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico delle attività di ristorazione correnti in piazza Santo Spirito, ovvero Caffè Ricchi, Gusta panino, Pop Caffè, Pittamingolli, RÒ, Volume, i cui gestori - tra i quali AR S.r.l., titolare del locale RÒ , costituivano perciò i soggetti controinteressati rispetto alla richiesta di ostensione.
Avendo perciò ricevuto comunicazione dell’istanza ostensiva, AR S.r.l., con nota del 21 novembre 2025, chiedeva al Comune copia della suddetta domanda di accesso generalizzato.
L’ente civico, con nota prot. 450834 del 26 novembre 2025, trasmetteva alla società il documento, con l’oscuramento dei dati personali dell’istante e, in particolare, omettendo di comunicare la sua identità personale.
Con successiva nota del 1° dicembre 2025 la AR S.r.l. domandava che le venisse ostesa la richiesta di accesso non oscurata.
Il Comune rispondeva negativamente.
2. La società, con nuova richiesta del 12 dicembre 2025, formulata sia come accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, che come accesso civico generalizzato ex art. 5 D. Lgs. 33/2013, domandava l’ostensione integrale dell’istanza di accesso originaria (che nel frattempo era stata accolta, con conseguente rilascio, da parte del Comune, delle concessioni richieste, previo oscuramento dei dati personali e societari degli interessati).
Il Comune di Firenze respingeva l’istanza con la seguente motivazione: « l’amministrazione rilascerà la copia della suddetta istanza di accesso civico generalizzato con l’oscuramento dei dati personali dell’istante, non riscontrando preliminarmente alcun nesso di causalità tra i dati personali dello stesso ed eventuali pretese di tutela degli interessi economici e commerciali, connessi, evidentemente, anche alla personalità del soggetto istante, essendo l’accesso civico generalizzato limitato alla concessione di suolo pubblico di ristoro all’aperto contenente caratteristiche e prescrizioni per la citata occupazione ».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società AR S.r.l. impugnava il suddetto provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento e domandando che venisse riconosciuto il proprio diritto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013, ad accedere all’istanza originaria di accesso, non oscurata.
In particolare, la ricorrente reclamava il diritto all’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, sub specie di accesso difensivo ex art. 24, nonché il diritto all’accesso civico generalizzato ex D. Lgs. 33/2013, affermando che l’Amministrazione non avrebbe potuto oscurare il documento consegnato, non potendosi ravvisare un diritto alla privacy in capo al soggetto che presenta un’istanza ostensiva alla p.a.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, sostenendo la totale infondatezza del gravame.
5. All’udienza camerale del 22 aprile 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5.1. Il Collegio prende in esame, in primo luogo, la domanda di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, che risulta del tutto priva di fondamento.
Tale diritto, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera b) L. 241/1990, è riconosciuto in capo al soggetto che abbia « un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’acceso ».
Orbene, nel caso di specie la società richiedente non ha individuato alcun interesse corrispondente alle caratteristiche descritte dalla norma, essendosi limitata ad affermare che, a seconda della natura del richiedente originario rivoltosi al Comune (ristoratore o altro), diverso ne sarebbe stato l’interesse a conoscere le concessioni (potenziale futuro concorrente o altro), ma nulla deduceva con riferimento a propri interessi giuridicamente tutelati nell’uno o nell’altro caso, né precisava quale eventuale collegamento vi fosse con il documento richiesto e con l’identità personale del richiedente originario. Non può invero assurgere a interesse giuridicamente tutelato la mera curiosità di indagare se il richiedente fosse un futuro concorrente o appartenesse a una diversa categoria soggettiva, unico elemento valutativo fornito dalla ricorrente. L’Amministrazione non poteva, dunque, che respingere l’istanza: « Ai fini dell'accesso documentale, devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici » (Consiglio di Stato, VI, 27 marzo 2024 n. 2900).
Con specifico riferimento all’accesso difensivo, inoltre, come si evince dalla medesima giurisprudenza sopra riportata, è anche necessario definire e indicare la strumentalità sussistente tra il documento richiesto e la tutela giurisdizionale, attivata o da attivare in futuro da parte del richiedente. L’odierna ricorrente pretermetteva completamente l’individuazione di tale presupposto qualificante, limitandosi ad invocare l’art. 24 L. 241/1990 senza curarsi di evidenziare la sussistenza delle relative condizioni applicative, con conseguente ulteriore profilo di infondatezza della domanda qui in esame: « le finalità dell'accesso difensivo devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all'Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa » (Consiglio di Stato, VI, 12 gennaio 2023 n. 413).
5.2. Si passa ora a esaminare l’istanza con riferimento al D. Lgs. 33/2013.
L’Amministrazione comunale ha riconosciuto, in capo alla AR S.r.l., il diritto ad accedere alla richiesta di accesso, tanto da averla esibita. Il Comune oscurava tuttavia i dati anagrafici del richiedente, ritenendo di dover dare tutela ai dati personali dello stesso, che configurano uno degli “interessi limite” idonei a precludere l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 lettera ‘a’ D. Lgs. 33/2013, secondo cui: « 2. L’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; […] ».
Peraltro, nel valutare il rapporto tra il diritto di accesso e gli interessi limite, l’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione connotata da elevata discrezionalità, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità, o di altri vizi macroscopici: « Gli interessi-limite individuati dall'art. 5-bis, commi 1 e 2 d.lg. n. 33/2013, quale ostacolo all'esercizio dell'accesso generalizzato hanno rilievo costituzionale, in quanto oggetto di una tutela imprescindibile per la funzionalità dell'apparato dello Stato e attenenti all'essenza stessa della sua sovranità interna ed internazionale. Essi richiedono una valutazione eminentemente discrezionale che non di rado può involgere — ratione materiae — profili di insindacabile merito politico. Ne deriva che il giudice amministrativo, in assenza di manifesta e macroscopica contraddittorietà o irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria, abnormità, errori di valutazione e di fatto gravi ed evidenti, non può procedere ad un'autonoma verifica della necessità del diniego o della sua eventuale superabilità, sia pure parziale, ciò che integrerebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione » (Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2023 n. 1195; TAR Sardegna, II, 29 maggio 2023 n. 370).
Nel caso di specie, la decisione dell’Amministrazione, tesa all’oscuramento dei dati del richiedente, appare del tutto ragionevole e logica, oltre che ben incardinata nel dato normativo di cui al D. Lgs. 33/2013. Invero, la trasparenza cui conferisce protezione il succitato decreto è unicamente quella finalizzata a consentire ai cittadini di acquisire conoscenza dei dati e dei documenti detenuti dalla P.A. « allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche » (art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013). Solo le richieste ostensive dirette a dare attuazione a una delle finalità normativamente tipizzate dalla riportata disposizione trovano dunque tutela nell’ambito degli istituti disciplinati dal D. Lgs. 33/2013; in tal senso: « In tema di trasparenza dell'esercizio delle funzioni pubbliche, il Legislatore può apprestare strumenti di libero accesso alle pertinenti informazioni per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, d.lg. n. 33/2013, fermo restando che il loro perseguimento deve avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicità di dati e informazioni la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto impiego delle risorse pubbliche » (Corte Costituzionale, 21 febbraio 2019 n. 20).
Nel caso di specie, la pretesa di AR S.r.l. di acquisire la conoscenza dell’identità e dei dati personali del richiedente non risponde ad alcuna delle suddette finalità, e dunque l’Amministrazione ha del tutto ragionevolmente e legittimamente escluso la relativa ostensione attraverso l’oscuramento.
Anche sotto l’ulteriore profilo qui esaminato il ricorso è dunque infondato.
6. In definitiva il gravame, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
CI PA, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CI PA | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO