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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1432/2023, avente ad oggetto: usucapione e promossa da:
(C.F.: ), nella sua qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ilvo Tolu del Foro di Como ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Como - Via Mugiasca n. 4, giusta procura allegata alla costituzione intervenuta il 9.01.2025ù
ATTORE contro
+ ALTRI Controparte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di remissione della causa in decisione in data 21.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. parte attrice ha precisato le conclusioni, come da foglio separato depositato il 19.05.2025, che di seguito si riportano integralmente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Questa difesa nel rileggere i propri atti ha rilevato che le conclusioni rassegnate sono incomplete e pertanto, pur restando valide quelle originariamente rassegnate, ne allega della nuove complete con le quali si chiede:
NEL MERITO: Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, dare atto che la signora Persona_1
gode da oltre venti anni uti domini i seguenti beni:
Catasto Terreni – Comune di Rodero (Codice H478)
Foglio 3 particella 1164, qualità semin arbor classe 1 sup. 72 mq. R.D. Euro 0,39; R.A. Euro
pagina 1 di 4 0,26;
Foglio 3 particella 1010 Qualità semin arbor classe 1 sup. 119 mq. R.D. Euro 0,65; R.A. Euro
0,43;
Foglio 3 particella 1171 Qualità Ente Urbano classe // superficie 60 mq. R.D.//; R.A.//;
Foglio 3 particella 2545 Qualità Ente Urbano classe // superficie 23 mq. R.D.//; R.A.//;
Catasto Fabbricati – Comune di Rodero /Codice: H478)
Foglio 3 Particella 1063 sub 2 cat. A/6; cl. U, consistenza 5 vani, Rendita Euro 116,20;
Foglio 3 Particella 2545 Bene comune non censibile ai seguenti immobili: - foglio 3 particella
1063 sub 2; foglio 3 particella 2544;
E per l'effetto dichiarare intervenuta a suo favore usucapione e quindi dichiarare la sua erede Pt_1
unica ed esclusiva proprietaria.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che dopo la morte della signora i beni da lei goduti in Rodero Via Varese CP_1
17 vennero abbandonati a sé stessi;
2. Vero è che dopo pochi mesi si rese necessario intervenire per la manutenzione del giardino di pertinenza e per la stessa abitazione;
3. Vero è che per poter sistemare la casa la signora dovette occupare l'intero Persona_1
compendio;
4. Vero è che la signora ha sempre mantenuto il possesso ed il godimento di tutta la Per_1
casa, compresa la parte lasciata da;
CP_1
5. Vero è che nell'anno 2018/2019 la signora ha dovuto risistemare il tetto dell'intera Per_1
casa, compresa la parte che era appartenuta alla signora;
CP_1
6. Vero è che avete provveduto voi a risistemare il tetto di tutta la casa sita in Rodero Via Varese
17 su incarico della signora che ha poi provveduto al pagamento della fattura che vi si Persona_1
rammostra;
7. Vero è che nel 2013 avete provveduto ad aggiornare l'accatastamento della casa sita in Rodero
Via Varese 17 su incarico della signora che ha provveduto al pagamento delle vostre Persona_1
competenze;
8. Vero è che da quanto è morta la signora quella che era la sua casa viene CP_1 occupata da che l'ha sempre utilizzata e goduta come se fosse sua. Persona_1
Si indicano come testi: titolare ditta Francesco Oliverio – Rodero Via del Roccolo n. 4; geom. con Controparte_2
Figliaro Via Bisbino 2/d; – Roero Via Varese;
– Rodero Via Varese;
Tes_1 Testimone_2
pagina 2 di 4 – Rodero Via Varese. Testimone_3
Como 19 Maggio 2025
Avv. Ilvo Tolu
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- proprietaria dell'unità immobiliare sita in Rodero (CO) – Via Varese n. 17, Persona_1
contraddistinta con il mappale n. 2544, per averla acquistata in data 12.12.1977 - promuoveva l'odierno giudizio al fine di ottenere declaratoria di acquisto di proprietà per intervenuta usucapione del compendio immobiliare contraddistinto al Catasto terreni e Catasto Fabbricati di cui conclusioni sopra riportate e, all'uopo, citava in giudizio gli di - deceduta il 21.08.1978 - CP_1 CP_1
quali intestatari e comproprietari degli immobili oggetto di causa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 10.08.2023 il Giudice designato (allora la Dott.ssa Chiara
Lastrucci), in ossequio al Protocollo n. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario immobiliare in uso presso questo Tribunale, ritenuta la necessità di acquisire documentazione della conservatoria dei registri immobiliari attestante tutte le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i convenuti e i loro danti causa nel ventennio precedente alla proposizione della domanda giudiziale (e, in ogni caso, fino all'atto di provenienza ai convenuti se anteriore al ventennio), nomina, ex art. 68 c.p.c., l'esperto visurista anche al fine di verificare la presenza di litisconsorti necessari pretermessi.
A seguito della relazione depositata dall'ausiliario nominato il 9.11.2023, il Giudice rilevava la presenza di litisconsorti necessari non citati in giudizio e, con successivo decreto in data 28.11.2023, ordinava, ex art. 102 c.p.c.,l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni oggetto di causa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale dovrà essere avviato il procedimento notificatorio e nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., pena l'estinzione del processo, e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 12.06.2024, poi differita al 19.06.2024.
Alla predetta udienza, venivano prodotte nell'interesse dell'attrice, le dichiarazioni di adesione alla sua domanda da parte di alcuni dei convenuti non costituiti e il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 29.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata dallo scrivente Giudice che risultava ri-assegnataria dell'intero ruolo di contenzioso civile della Collega in applicazione extradistrettuale - con decorrenza dall'8.01.2025 - presso il Tribunale di Prato (cfr. decreto del 26.01.2025 in atti).
Nelle more del giudizio, decedeva (cfr. allegati alla comparsa depositata il Persona_1
9.01.2025) e la domanda attorea veniva coltivata ex art. 302 c.p.c. dall'erede universale Parte_1
che rassegnava le conclusioni sopra integralmente riportate;
di tal ché, a seguito della discussione orale pagina 3 di 4 ex art. 218 sexies c.p.c. all'udienza del è21.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il giudizio va dichiarato estinto per inattività della parte interessata ex artt. 102 – 307, comma 3, c.p.c.
Infatti, parte attrice, nonostante l'ordine impartito dal Giudice con provvedimento del 28.11.2023, non risulta aver integrato il contraddittorio – nel termine perentorio assegnato ed eventualmente anche richiedendo l'autorizzazione ad una seconda notifica per pubblici proclami – con tutti i litisconsorzi necessari individuati dall'esperto visurista nella relazione depositata il 9.11.2023.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti e degli esiti delle notificazioni eseguite, manca qualsivoglia citazione in giudizio in favore di: , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, – - Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e , tutti risultanti nei registri Parte_8 Parte_9
immobiliari quali comproprietari (per le quote specificate nella relazione cit.) degli immobili oggetto di causa.
Per quanto sopra rilevato, è giocoforza preclusa qualsivoglia pronuncia nel merito della domanda di usucapione spiegata in atti.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia di rito e non essendo ravvisabile soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Como, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1432/2023, avente ad oggetto: usucapione e promossa da:
(C.F.: ), nella sua qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ilvo Tolu del Foro di Como ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Como - Via Mugiasca n. 4, giusta procura allegata alla costituzione intervenuta il 9.01.2025ù
ATTORE contro
+ ALTRI Controparte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di remissione della causa in decisione in data 21.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. parte attrice ha precisato le conclusioni, come da foglio separato depositato il 19.05.2025, che di seguito si riportano integralmente
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Questa difesa nel rileggere i propri atti ha rilevato che le conclusioni rassegnate sono incomplete e pertanto, pur restando valide quelle originariamente rassegnate, ne allega della nuove complete con le quali si chiede:
NEL MERITO: Piaccia al Tribunale adito, reiectis contrariis, dare atto che la signora Persona_1
gode da oltre venti anni uti domini i seguenti beni:
Catasto Terreni – Comune di Rodero (Codice H478)
Foglio 3 particella 1164, qualità semin arbor classe 1 sup. 72 mq. R.D. Euro 0,39; R.A. Euro
pagina 1 di 4 0,26;
Foglio 3 particella 1010 Qualità semin arbor classe 1 sup. 119 mq. R.D. Euro 0,65; R.A. Euro
0,43;
Foglio 3 particella 1171 Qualità Ente Urbano classe // superficie 60 mq. R.D.//; R.A.//;
Foglio 3 particella 2545 Qualità Ente Urbano classe // superficie 23 mq. R.D.//; R.A.//;
Catasto Fabbricati – Comune di Rodero /Codice: H478)
Foglio 3 Particella 1063 sub 2 cat. A/6; cl. U, consistenza 5 vani, Rendita Euro 116,20;
Foglio 3 Particella 2545 Bene comune non censibile ai seguenti immobili: - foglio 3 particella
1063 sub 2; foglio 3 particella 2544;
E per l'effetto dichiarare intervenuta a suo favore usucapione e quindi dichiarare la sua erede Pt_1
unica ed esclusiva proprietaria.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che dopo la morte della signora i beni da lei goduti in Rodero Via Varese CP_1
17 vennero abbandonati a sé stessi;
2. Vero è che dopo pochi mesi si rese necessario intervenire per la manutenzione del giardino di pertinenza e per la stessa abitazione;
3. Vero è che per poter sistemare la casa la signora dovette occupare l'intero Persona_1
compendio;
4. Vero è che la signora ha sempre mantenuto il possesso ed il godimento di tutta la Per_1
casa, compresa la parte lasciata da;
CP_1
5. Vero è che nell'anno 2018/2019 la signora ha dovuto risistemare il tetto dell'intera Per_1
casa, compresa la parte che era appartenuta alla signora;
CP_1
6. Vero è che avete provveduto voi a risistemare il tetto di tutta la casa sita in Rodero Via Varese
17 su incarico della signora che ha poi provveduto al pagamento della fattura che vi si Persona_1
rammostra;
7. Vero è che nel 2013 avete provveduto ad aggiornare l'accatastamento della casa sita in Rodero
Via Varese 17 su incarico della signora che ha provveduto al pagamento delle vostre Persona_1
competenze;
8. Vero è che da quanto è morta la signora quella che era la sua casa viene CP_1 occupata da che l'ha sempre utilizzata e goduta come se fosse sua. Persona_1
Si indicano come testi: titolare ditta Francesco Oliverio – Rodero Via del Roccolo n. 4; geom. con Controparte_2
Figliaro Via Bisbino 2/d; – Roero Via Varese;
– Rodero Via Varese;
Tes_1 Testimone_2
pagina 2 di 4 – Rodero Via Varese. Testimone_3
Como 19 Maggio 2025
Avv. Ilvo Tolu
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- proprietaria dell'unità immobiliare sita in Rodero (CO) – Via Varese n. 17, Persona_1
contraddistinta con il mappale n. 2544, per averla acquistata in data 12.12.1977 - promuoveva l'odierno giudizio al fine di ottenere declaratoria di acquisto di proprietà per intervenuta usucapione del compendio immobiliare contraddistinto al Catasto terreni e Catasto Fabbricati di cui conclusioni sopra riportate e, all'uopo, citava in giudizio gli di - deceduta il 21.08.1978 - CP_1 CP_1
quali intestatari e comproprietari degli immobili oggetto di causa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 10.08.2023 il Giudice designato (allora la Dott.ssa Chiara
Lastrucci), in ossequio al Protocollo n. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario immobiliare in uso presso questo Tribunale, ritenuta la necessità di acquisire documentazione della conservatoria dei registri immobiliari attestante tutte le trascrizioni e iscrizioni a favore e contro i convenuti e i loro danti causa nel ventennio precedente alla proposizione della domanda giudiziale (e, in ogni caso, fino all'atto di provenienza ai convenuti se anteriore al ventennio), nomina, ex art. 68 c.p.c., l'esperto visurista anche al fine di verificare la presenza di litisconsorti necessari pretermessi.
A seguito della relazione depositata dall'ausiliario nominato il 9.11.2023, il Giudice rilevava la presenza di litisconsorti necessari non citati in giudizio e, con successivo decreto in data 28.11.2023, ordinava, ex art. 102 c.p.c.,l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni oggetto di causa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale dovrà essere avviato il procedimento notificatorio e nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., pena l'estinzione del processo, e fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 12.06.2024, poi differita al 19.06.2024.
Alla predetta udienza, venivano prodotte nell'interesse dell'attrice, le dichiarazioni di adesione alla sua domanda da parte di alcuni dei convenuti non costituiti e il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza in data 29.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata dallo scrivente Giudice che risultava ri-assegnataria dell'intero ruolo di contenzioso civile della Collega in applicazione extradistrettuale - con decorrenza dall'8.01.2025 - presso il Tribunale di Prato (cfr. decreto del 26.01.2025 in atti).
Nelle more del giudizio, decedeva (cfr. allegati alla comparsa depositata il Persona_1
9.01.2025) e la domanda attorea veniva coltivata ex art. 302 c.p.c. dall'erede universale Parte_1
che rassegnava le conclusioni sopra integralmente riportate;
di tal ché, a seguito della discussione orale pagina 3 di 4 ex art. 218 sexies c.p.c. all'udienza del è21.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il giudizio va dichiarato estinto per inattività della parte interessata ex artt. 102 – 307, comma 3, c.p.c.
Infatti, parte attrice, nonostante l'ordine impartito dal Giudice con provvedimento del 28.11.2023, non risulta aver integrato il contraddittorio – nel termine perentorio assegnato ed eventualmente anche richiedendo l'autorizzazione ad una seconda notifica per pubblici proclami – con tutti i litisconsorzi necessari individuati dall'esperto visurista nella relazione depositata il 9.11.2023.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti e degli esiti delle notificazioni eseguite, manca qualsivoglia citazione in giudizio in favore di: , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, – - Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
e , tutti risultanti nei registri Parte_8 Parte_9
immobiliari quali comproprietari (per le quote specificate nella relazione cit.) degli immobili oggetto di causa.
Per quanto sopra rilevato, è giocoforza preclusa qualsivoglia pronuncia nel merito della domanda di usucapione spiegata in atti.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia di rito e non essendo ravvisabile soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Como, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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