TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10156 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
1
N. 27274/2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27274 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ANDREA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...]al Corso CP_1 C.F._2
Sirena n. 29 – Interno 4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale come da provvedimento presidenziale tenuto conto dello stato detentivo del resistente. Regime di visita come da provvedimento presidenziale sempre in considerazione della detenzione del Ha chiesto, CP_1
1 2
inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.21 la parte in epigrafe, premettendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Napoli il 30.9.2014 e che CP_1 dall'unione erano nate tre figlie, nata a [...] a Persona_1
Cremano il 10.4.2001, , nata a [...] l'[...], e nata a Per_2 Per_3
Napoli il 16.12.2018, e che, successivamente alla celebrazione del matrimonio, nei confronti del erano state emesse sentenze penali di condanna in atti CP_1
indicate divenute definitive, e in particolare che lo stesso era stato condannato all'ergastolo con la sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di
Napoli - Gup Dott. Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli ad anni 20 di reclusione, chiedeva a questo Tribunale:
“• Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 30.9.2014 e annotato nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Napoli, contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
CP_1
• determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente, quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Tale somma verrà rivalutata annualmente, e verrà corrisposta senza obbligo di formale richiesta sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 11.2.22, il Presidente, sciogliendo la riserva, in esito all'audizione personale della ricorrente e del Parte_1
resistente (detenuto) comparso spontaneamente ma non costituito, CP_1
così provvedeva:
2 3
“1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
dichiara ai sensi dell'art. 191 cc lo scioglimento della comunione legale;
2)Affida le figlie minori (n. 8/7/2004) ed (n.16.12.2018) Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori in forma condivisa, con esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte della madre limitatamente alle decisioni di carattere scolastico e sanitario , stante lo stato prolungato di detenzione del padre;
e dispone il collocamento delle minori presso la madre;
3)Dispone che gli incontri del padre con le figlie minori e Per_2
, in ragione del regime carcerario del padre, avvengano mediante Per_3
videochiamata settimanale secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla
Direzione della Casa Circondariale ove il è astretto. CP_1
4)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato, dispone che (detenuto) versi alla CP_1 [...]
la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ciascun Per_2 Per_3
mese, mediante modalità pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
5)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese CP_1
straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative alla IA minore debitamente documentate;
6)tenuto conto dello stato di detenzione del resistente e della circostanza che la ricorrente percepisce il RDC di circa € 900,00 mensili, non sussistono – allo stato - i presupposti per porsi a carico del resistente alcun assegno a titolo di mantenimento della moglie in favore”
Quindi rimetteva le parti dinnanzi al G.I. Veniva depositata memoria integrativa da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.6.22, il Giudice, rilevato che il resistente non risultava costituito e che la notifica appariva ricevuta nella casa circondariale di Saluzzo e che la certificazione di residenza in atti era di molto precedente all'introduzione del giudizio, sottoponeva d'ufficio la questione circa la competenza territoriale del Tribunale adito e rinviava in prosieguo prima udienza al
27.9.22 in modalità cartolare.
3 4
All'esito di successiva udienza cartolare del 17.11.2022, il Giudice, rilevato tra l'altro che i certificati di residenza del resistente ai fini della competenza non riguardavano la residenza all'atto dell'introduzione del giudizio rinviava in prosieguo prima udienza al 11.5.23 onerando al deposito del certificato di residenza storico del resistente in modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza in modalità cartolare il Giudice, sciogliendo la riserva, visto il certificato di residenza storico del resistente e vista la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente che non risultava costituito ne dichiarava la contumacia e fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni, onerando al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze penali poste alla base della domanda.
Per l'udienza cartolare del 21.5.24 pervenivano note nell'interesse di parte ricorrente in cui, riportandosi integralmente al ricorso depositato ed alle conclusioni in esso contenute, chiedeva: “La ricorrente richiede lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, in quanto, successivamente alla celebrazione del matrimonio, il è stato condannato all'ergastolo con la CP_1
sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di Napoli - Gup Dott.
Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli ad anni 20 di reclusione ed è stato altresì condannato ad ulteriori anni 13 mesi 6 di reclusione con sentenza n. 13299/16 emessa in data 18.7.2016 dal
Tribunale di Napoli – 1° Sez. Penale Dott.ssa Corleto, confermata in data 7.2.2018 dalla Corte d'Appello di Napoli 4° Sez. Penale.
Le suindicate sentenze di condanna tutte divenute definitive.
La ricorrente richiede altresì alla S.V. Ill.ma di determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà CP_1
mensilmente, quale contributo al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.”
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
4 5
Alla luce dele risultanze in atto va ritenuta la competenza territoriale del giudice adto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda, da intendersi volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte seconda dei registri, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a) L. 898/70, “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
”
Osserva il Collegio che è provato il titolo a sostegno della domanda di divorzio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 1, lett. a) L. 898/70, in quanto il sig. come versato in atti dalla ricorrente, è stato CP_1
condannato con più sentenze penali e, in particolare, è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione con sentenza n. 75/2016 emessa dalla Corte d'Assise
d'Appello di Napoli, depositata il 16.11.2016, nel procedimento RGNR n.
34071/14, R.G. Appello n. 11/2016, passata in giudicato il 10.1.2017 per
[...]
in riforma della sentenza n. 1137/15 emessa dal GUP presso il CP_1
Tribunale di Napoli. Sussiste così il presupposto richiesto dalla norma, che richiede che la condanna ad una pena superiore ad anni quindici sia intervenuta per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 1 lett. a) della
L.
1.12.1970 n. 898.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido della IA minore , nata a [...] il [...] Per_3
5 6
Va innanzitutto rilevato che, nelle more del procedimento, anche la IA
, nata l'[...], è divenuta maggiorenne. Pertanto nessun provvedimento va Per_2 adottato in ordine all'affido ed alla frequentazione in relazione alla stessa, così come in relazione a nata il [...], già maggiorenne al momento del Persona_1
deposito del ricorso.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, anche tenuto conto delle conclusioni del P.M., che al riguardo ha chiesto disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale come da provvedimento presidenziale tenuto conto dello stato detentivo del resistente, questo Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, ed Per_3
esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte della sig.ra limitatamente Pt_1
alle decisioni di carattere scolastico e sanitario- come da statuizioni presidenziali, stante lo stato prolungato di detenzione del padre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, alla luce delle conclusioni del P.M., di quanto affermato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, nonché dello stato detentivo del , il Collegio ritiene di CP_1
confermare il regime di frequentazione di cui al provvedimento presidenziale, prevedendo che gli incontri del padre con la IA minore in ragione del Per_3
regime carcerario del padre, avvengano mediante videochiamata settimanale secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla Direzione della Casa Circondariale ove il è CP_1
detenuto, salve diverse determinazioni nel rispetto delle esigenze della minore e del regolamento dell'istituto di detenzione.
Non si è proceduto all'audizione della minore attesala conferma degli assetti da lungo tempo in atto senza che siano emerse criticità.
• Sulla domanda di mantenimento delle figlie.
In ordine al mantenimento delle figlie, quanto a nata il Persona_1
10.4.2001, considerata l'età della stessa e in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, al riguardo, nel provvedimento presidenziale, vanno confermate quelle statuizioni.
6 7
Per quanto riguarda le figlie , nata l'[...] divenuta maggiorenne in corso Per_2 di causa e minore, considerate le richieste del PM e i poteri d'ufficio di Per_3
questo Tribunale in merito ai minori, nonché tenuto conto di quanto disposto in via d'urgenza in sede presidenziale, e dell'età di , divenuta maggiorenne nelle more Per_2
del procedimento ma comunque infraventunenne alla decisione, per la quale nulla risulta in ordine a una raggiunta autosufficienza economica della stessa, e naturalmente considerato lo stato detentivo del resistente, questo Collegio ritiene di stabilire quale contributo paterno al mantenimento delle figlie e l'importo Per_2 Per_3
complessivo mensile all'attualità di € 300,00 (trecento/00) di cui € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore. Detta somma andrà corrisposta a
[...]
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1
automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella CP_1
misura del 50%, a le spese straordinarie per le figlie e Parte_1 Per_2
Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e Per_3
concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
• Sulla domanda di assegno di divorzio
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte
Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
7 8
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza
8 9
economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e
9 10
determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo
10 11
trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
11 12
dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Ciò premesso, questo Collegio evidenzia che le deduzioni della ricorrente a sostegno della domanda di assegno divorzile appaiono scarne e del tutto generiche, non allegando la stessa elementi a sostegno della propria richiesta. Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo a del diritto all'assegno Parte_1
divorzile, la relativa domanda va rigettata.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la contumacia del resistente e la natura del giudizio, la misura dell'accoglimento della domanda ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
12 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a NAPOLI il 30/09/2014 (atto n. 13, parte II, s. C, sez. T, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2014);
• Affida la IA minore ad entrambi i genitori con residenza Per_3
privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte di nei termini di cui in motivazione e disciplina gli incontri Parte_1
padre-IA nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 300,00 Per_2 Per_3
(trecento/00) di cui € 250,00 per la IA minore da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi
[...]
automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per le figlie Parte_1
e Annunziata come da motivazione;
Per_2
• Rigetta la domanda di assegno divorzile della ricorrente;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
13
N. 27274/2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27274 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ANDREA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...]al Corso CP_1 C.F._2
Sirena n. 29 – Interno 4
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale come da provvedimento presidenziale tenuto conto dello stato detentivo del resistente. Regime di visita come da provvedimento presidenziale sempre in considerazione della detenzione del Ha chiesto, CP_1
1 2
inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.11.21 la parte in epigrafe, premettendo di aver contratto matrimonio con il sig. a Napoli il 30.9.2014 e che CP_1 dall'unione erano nate tre figlie, nata a [...] a Persona_1
Cremano il 10.4.2001, , nata a [...] l'[...], e nata a Per_2 Per_3
Napoli il 16.12.2018, e che, successivamente alla celebrazione del matrimonio, nei confronti del erano state emesse sentenze penali di condanna in atti CP_1
indicate divenute definitive, e in particolare che lo stesso era stato condannato all'ergastolo con la sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di
Napoli - Gup Dott. Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli ad anni 20 di reclusione, chiedeva a questo Tribunale:
“• Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, lo scioglimento del matrimonio, celebrato in data 30.9.2014 e annotato nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Napoli, contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1
CP_1
• determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente, quale contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Tale somma verrà rivalutata annualmente, e verrà corrisposta senza obbligo di formale richiesta sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 11.2.22, il Presidente, sciogliendo la riserva, in esito all'audizione personale della ricorrente e del Parte_1
resistente (detenuto) comparso spontaneamente ma non costituito, CP_1
così provvedeva:
2 3
“1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno con l'obbligo di comunicarla all'altro coniuge;
dichiara ai sensi dell'art. 191 cc lo scioglimento della comunione legale;
2)Affida le figlie minori (n. 8/7/2004) ed (n.16.12.2018) Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori in forma condivisa, con esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte della madre limitatamente alle decisioni di carattere scolastico e sanitario , stante lo stato prolungato di detenzione del padre;
e dispone il collocamento delle minori presso la madre;
3)Dispone che gli incontri del padre con le figlie minori e Per_2
, in ragione del regime carcerario del padre, avvengano mediante Per_3
videochiamata settimanale secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla
Direzione della Casa Circondariale ove il è astretto. CP_1
4)avuto riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emergenti allo stato, dispone che (detenuto) versi alla CP_1 [...]
la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ciascun Per_2 Per_3
mese, mediante modalità pattuite tra le parti;
dispone altresì che detta somma sia soggetta a rivalutazione annuale mediante applicazione degli indici Istat;
5)dispone che contribuisca nella misura del 50% delle spese CP_1
straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative alla IA minore debitamente documentate;
6)tenuto conto dello stato di detenzione del resistente e della circostanza che la ricorrente percepisce il RDC di circa € 900,00 mensili, non sussistono – allo stato - i presupposti per porsi a carico del resistente alcun assegno a titolo di mantenimento della moglie in favore”
Quindi rimetteva le parti dinnanzi al G.I. Veniva depositata memoria integrativa da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.6.22, il Giudice, rilevato che il resistente non risultava costituito e che la notifica appariva ricevuta nella casa circondariale di Saluzzo e che la certificazione di residenza in atti era di molto precedente all'introduzione del giudizio, sottoponeva d'ufficio la questione circa la competenza territoriale del Tribunale adito e rinviava in prosieguo prima udienza al
27.9.22 in modalità cartolare.
3 4
All'esito di successiva udienza cartolare del 17.11.2022, il Giudice, rilevato tra l'altro che i certificati di residenza del resistente ai fini della competenza non riguardavano la residenza all'atto dell'introduzione del giudizio rinviava in prosieguo prima udienza al 11.5.23 onerando al deposito del certificato di residenza storico del resistente in modalità cartolare.
All'esito della predetta udienza in modalità cartolare il Giudice, sciogliendo la riserva, visto il certificato di residenza storico del resistente e vista la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente che non risultava costituito ne dichiarava la contumacia e fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni, onerando al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze penali poste alla base della domanda.
Per l'udienza cartolare del 21.5.24 pervenivano note nell'interesse di parte ricorrente in cui, riportandosi integralmente al ricorso depositato ed alle conclusioni in esso contenute, chiedeva: “La ricorrente richiede lo scioglimento del matrimonio ex art. 3, n.1, lett. a), L.898/1970, in quanto, successivamente alla celebrazione del matrimonio, il è stato condannato all'ergastolo con la CP_1
sentenza n. 1137/15 emessa in data 22.6.2015 dal Tribunale di Napoli - Gup Dott.
Laviano, riformata dalla sentenza n.75/2016 emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli ad anni 20 di reclusione ed è stato altresì condannato ad ulteriori anni 13 mesi 6 di reclusione con sentenza n. 13299/16 emessa in data 18.7.2016 dal
Tribunale di Napoli – 1° Sez. Penale Dott.ssa Corleto, confermata in data 7.2.2018 dalla Corte d'Appello di Napoli 4° Sez. Penale.
Le suindicate sentenze di condanna tutte divenute definitive.
La ricorrente richiede altresì alla S.V. Ill.ma di determinare nella somma non superiore ad euro 300,00, l'assegno divorzile che il Sig. verserà CP_1
mensilmente, quale contributo al mantenimento di lei e delle tre figlie, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, non mutuabili, sostenute nell'interesse delle stesse, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.”
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
4 5
Alla luce dele risultanze in atto va ritenuta la competenza territoriale del giudice adto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda, da intendersi volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte seconda dei registri, è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a) L. 898/70, “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
”
Osserva il Collegio che è provato il titolo a sostegno della domanda di divorzio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 1, lett. a) L. 898/70, in quanto il sig. come versato in atti dalla ricorrente, è stato CP_1
condannato con più sentenze penali e, in particolare, è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione con sentenza n. 75/2016 emessa dalla Corte d'Assise
d'Appello di Napoli, depositata il 16.11.2016, nel procedimento RGNR n.
34071/14, R.G. Appello n. 11/2016, passata in giudicato il 10.1.2017 per
[...]
in riforma della sentenza n. 1137/15 emessa dal GUP presso il CP_1
Tribunale di Napoli. Sussiste così il presupposto richiesto dalla norma, che richiede che la condanna ad una pena superiore ad anni quindici sia intervenuta per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 1 lett. a) della
L.
1.12.1970 n. 898.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido della IA minore , nata a [...] il [...] Per_3
5 6
Va innanzitutto rilevato che, nelle more del procedimento, anche la IA
, nata l'[...], è divenuta maggiorenne. Pertanto nessun provvedimento va Per_2 adottato in ordine all'affido ed alla frequentazione in relazione alla stessa, così come in relazione a nata il [...], già maggiorenne al momento del Persona_1
deposito del ricorso.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, in via d'urgenza, in sede presidenziale, anche tenuto conto delle conclusioni del P.M., che al riguardo ha chiesto disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale come da provvedimento presidenziale tenuto conto dello stato detentivo del resistente, questo Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, ed Per_3
esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte della sig.ra limitatamente Pt_1
alle decisioni di carattere scolastico e sanitario- come da statuizioni presidenziali, stante lo stato prolungato di detenzione del padre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, alla luce delle conclusioni del P.M., di quanto affermato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, nonché dello stato detentivo del , il Collegio ritiene di CP_1
confermare il regime di frequentazione di cui al provvedimento presidenziale, prevedendo che gli incontri del padre con la IA minore in ragione del Per_3
regime carcerario del padre, avvengano mediante videochiamata settimanale secondo le indicazioni e modalità stabilite dalla Direzione della Casa Circondariale ove il è CP_1
detenuto, salve diverse determinazioni nel rispetto delle esigenze della minore e del regolamento dell'istituto di detenzione.
Non si è proceduto all'audizione della minore attesala conferma degli assetti da lungo tempo in atto senza che siano emerse criticità.
• Sulla domanda di mantenimento delle figlie.
In ordine al mantenimento delle figlie, quanto a nata il Persona_1
10.4.2001, considerata l'età della stessa e in assenza di elementi di prova tali da giustificare la modifica delle statuizioni previste, al riguardo, nel provvedimento presidenziale, vanno confermate quelle statuizioni.
6 7
Per quanto riguarda le figlie , nata l'[...] divenuta maggiorenne in corso Per_2 di causa e minore, considerate le richieste del PM e i poteri d'ufficio di Per_3
questo Tribunale in merito ai minori, nonché tenuto conto di quanto disposto in via d'urgenza in sede presidenziale, e dell'età di , divenuta maggiorenne nelle more Per_2
del procedimento ma comunque infraventunenne alla decisione, per la quale nulla risulta in ordine a una raggiunta autosufficienza economica della stessa, e naturalmente considerato lo stato detentivo del resistente, questo Collegio ritiene di stabilire quale contributo paterno al mantenimento delle figlie e l'importo Per_2 Per_3
complessivo mensile all'attualità di € 300,00 (trecento/00) di cui € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore. Detta somma andrà corrisposta a
[...]
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1
automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella CP_1
misura del 50%, a le spese straordinarie per le figlie e Parte_1 Per_2
Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e Per_3
concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
• Sulla domanda di assegno di divorzio
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte
Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
7 8
Tali principi di diritto, discendono da un accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
Come è noto l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del
1987 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti;
l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
e l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.
L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza
8 9
economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi riteneva che la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n.
11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Segnatamente le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.
Per cui la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e
9 10
determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo
10 11
trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
11 12
dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Ciò premesso, questo Collegio evidenzia che le deduzioni della ricorrente a sostegno della domanda di assegno divorzile appaiono scarne e del tutto generiche, non allegando la stessa elementi a sostegno della propria richiesta. Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo a del diritto all'assegno Parte_1
divorzile, la relativa domanda va rigettata.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la contumacia del resistente e la natura del giudizio, la misura dell'accoglimento della domanda ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
12 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a NAPOLI il 30/09/2014 (atto n. 13, parte II, s. C, sez. T, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2014);
• Affida la IA minore ad entrambi i genitori con residenza Per_3
privilegiata presso la madre ed esercizio esclusivo della potestà genitoriale da parte di nei termini di cui in motivazione e disciplina gli incontri Parte_1
padre-IA nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie e la somma mensile di € 300,00 Per_2 Per_3
(trecento/00) di cui € 250,00 per la IA minore da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi
[...]
automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per le figlie Parte_1
e Annunziata come da motivazione;
Per_2
• Rigetta la domanda di assegno divorzile della ricorrente;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
13