Articolo 550 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 551Articolo 549 bis
Versione
9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 550. Somministrazione dei fondi 1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale; b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 2. Le aperture di credito ((sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e)) devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali. (( 2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l' articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2. ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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