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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
14852 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.14852/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n.4200/2017 ordine n.10958/2017 ruolo del 7 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società di pagare alla società la somma di euro 670.543,82 CP_1 Parte_1 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo citando CP_1 in giudizio la società chiedendo in via pregiudiziale che venisse dichiarato il difetto Parte_1 di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'articolo 20 dei contratti di fornitura in essere tra le parti, ed ancora, sempre in via pregiudiziale che venisse dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio per rinuncia delle parti alla tutela monitoria sempre ai sensi dell'articolo 20 dei contratti in essere tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo poi in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, domandando poi nel merito e in via riconvenzionale che, accertati i gravi ritardi e inadempimenti della società nei Parte_1
1 confronti di rispetto ai rapporti di fornitura oggetto di causa ed accertato altresì il CP_1 controcredito di la società fosse condannata a corrispondere ad essa società CP_1 Parte_1 opponente in compensazione le somme di euro 705.981,70 oltre interessi a titolo di penale da ritardo e di euro 300.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni subiti, ovvero la diversa somma risultante in corso di causa ovvero da liquidare in via equitativa, domandando poi in via subordinata che venisse comunque ridotto il prezzo/corrispettivo della fornitura e che la Parte_ società venisse condannata, previa compensazione, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società opponente e pari ad euro 300.000,00 oltre interessi, e infine, in via ulteriormente subordinata, che, previa compensazione, venisse dichiarato che nulla doveva a CP_1 [...]
con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna della Pt_1 convenuta/opposta al pagamento dell'eventuale eccedenza a favore di CP_1
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto opposto almeno per l'importo di euro 605.517,80 od in subordine per quello di euro 598.469,96 riconosciuto dall'opponente, domandando poi sempre in via preliminare l'accertamento della nullità dell'articolo 20 dei contratti di fornitura stipulati dalle parti, con conseguente dichiarazione della competenza e giurisdizione del giudice adito a decidere della controversia secondo la legge italiana, chiedendo poi nel merito la conferma del decreto ingiuntivo, anche per la minor somma di euro 605.517,80, e il rigetto delle pretese di parte opponente, in via subordinata che venisse dichiarato l'inadempimento della società per la CP_1 somma di euro 670.543,82, e per l'effetto, rigettate tutte le domande di parte opponente, che CP_1 venisse condannata a corrisponderle la somma di euro 670.543,82 ovvero la maggiore o minor somma risultante in corso di causa, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e infine in via ulteriormente subordinata che, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, fosse condannata al pagamento CP_1 della minor somma risultante dalle dovute compensazioni tra le somme richieste da essa ingiungente e quanto azionato dalla controparte;
rilevato che il giudice con ordinanza 23.3.2018 autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 598.469,96 e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che risulta preliminare decidere l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata da parte opponente con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 20 identico
2 per tutti e quattordici i contratti di fornitura stipulati dalla società appaltante con la società CP_1 subappaltante articolo rubricato “legge applicabile e composizione delle controversie” (cfr. Parte_1 documenti n.2 A – 2 M di parte opponente);
rilevato che il suddetto articolo 20 prevede che: “Qualsiasi controversia, indipendente da contestazioni Co da parte di , derivante dal presente contratto, instauratosi tra ed il venditore (nel nostro caso CP_1
n.d.r.), sarà regolata dalla Legge Italiana, foro di ES. E' espressamente concordato tra le Parte_1 parti che: 20.1 – qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione al medesimo ivi compresa ogni questione inerente la sua esistenza, interpretazione, validità, annullamento, novazione ovvero oggetto del contratto, così come la sua esecuzione, l'inadempimento del contratto, nonché la risoluzione, la cessazione e le conseguenze della risoluzione del presente contratto sarà sottoposta e definitivamente risolta da un arbitrato secondo il regolamento del Singapore International Arbitration Centre come modificato ed in vigore;
20.2 – il presente contratto è disciplinato dalla legge della Repubblica dell'India; 20.3 – le controversie saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati in conformità alle regole Siac;
20.4 – i costi, gli oneri, le commissioni e spese degli arbitri saranno a carico in parti uguali delle parti, fermo il fatto che le stesse parti si faranno carico delle spese dei rispettivi legali;
20.5 – la sede dell'arbitrato sarà Singapore;
20.6 – l'arbitrato sarà condotto in lingua inglese, e 20.7 – la sentenza arbitrale sarà definitiva e vincolante tra le parti;
20.8 – l'esecuzione del presente contratto continuerà durante lo svolgimento del procedimento arbitrale se non diversamente ed espressamente indicato in forma scritta dall'acquirente o fatto salvo che la esecuzione non possa continuare fintanto che la decisione arbitrale non sia pronunciata;
20.9 – il venditore con il presente rinuncia a tutti i suoi diritti relativi alla formulazione dell'eccezione di “forum non conveniens” o relativi all'ottenimento di inibitorie o altri provvedimenti cautelari da parte di una qualsiasi corte relativamente all'incasso delle garanzie bancarie rilasciate in virtù del presente Contratto;
20.10 – viene in ogni caso eslcusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, libro quarto, titolo I, Capo I, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (come ad esempio quella di cui all'art. 186 ter del codice di procedura civile, libro II capo II sezione II)”;
ritenuto dunque che si deve interpretare il complesso articolo ai sensi dell'art.1363 cc, anche per garantire che le singole clausole possano avere qualche effetto secondo quanto disposto dall'art.1367 cc, nel senso che ogni controversia tra e la società venditrice, ossia CP_1 [...]
derivante dai presenti contratti ma indipendente da eventuali contestazioni da parte della Pt_1
Co società committente indiana , è regolata dalla legge italiana e il foro competente è quello di
ES (cfr. art.20.0), mentre le controversie che coinvolgono anche la committente indiana CP_3
3
[...] sono devolute ad un arbitrato secondo il regolamento del Singapore International Arbitration
Centre e regolate dalla legge indiana (cfr. artt. 20.1 e 20.2);
ritenuto dunque che le citate clausole contrattuali, in assenza di più puntuali e specifiche indicazioni da parte dei contraenti, devono interpretarsi nel senso che le controversie sottoposte ad arbitrato e regolate dalla legge indiana siano quelle nascenti dai contratti in oggetto e che Co presuppongono contestazioni da parte della società indiana committente o che comunque Co coinvolgono anche la società mentre sono devolute alla giurisdizione e alla legge italiana solo quelle controversie tra le due parti italiane (nel caso di specie e e che non CP_1 Parte_1 coinvolgono la committente indiana;
rilevato che la società opponente ha espressamente dedotto che la presente opposizione CP_1 all'ingiunzione di trae origine proprio dalle contestazioni mosse dalla società Parte_1
Co committente circa gli inadempimenti imputabili alla società in particolare per i Parte_1
Parte_ vizi e i difetti riscontrati rispetto ai macchinari prodotti dalla società e forniti dalla società Co
come si evince dalle comunicazioni intercorse tra le società e prodotte agli atti CP_1 CP_1 dalla società opponente;
rilevato nello specifico che in data 24 settembre 2015 risulta che il signor ingegnere Persona_1
Co manutentore presso la società , inviava alla società la seguente comunicazione: “con CP_1
Parte_ riferimento a quanto sopra desidero portare alla sua attenzione alcuni punti. Il team dei signori della che si occupa della messa in servizio dei torni non sta comunicando ovvero non si sta comportando correttamente con noi riguardo al collaudo e alla messa in servizio n.5 macchine tornio. Poiché non hanno fornito alcun mandrino di prova insieme alle macchine, le stiamo corredando con i nostri materiali grezzi per la lavorazione e il collaudo come da tabelle. Loro non stanno eseguendo il collaudo secondo quanto contemplato dalle tabelle e stanno tentando di imporre la loro metodologia in base alla loro unilaterale determinazione. Il loro comportamento, il modo di comunicare e il loro atteggiamento sono alquanto di cattivo gusto. Quale ingegnere manutentore da oltre 20 anni, mi sento profondamente offeso dal loro atteggiamento e dalla maniera in cui si rapportano con i miei colleghi più giovani. Richiedo di risolvere il Parte_ problema in modo da poter eseguire la messa in servizio dei macchinari nello spirito giusto e con mutua intesa” (cfr. documento 21 di parte opponente, prodotto nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2018);
Co rilevato poi ancora che in data 24 luglio 2017 il signor della società Persona_2 comunicava nuovamente alla società che “durante la verifica e la manutenzione di routine della CP_1
Parte macchina, è stato riscontrato un suono anomalo derivante dal cuscinetto del mandrino del torni 4 750x6000… questo per sua informazione e per le azioni necessarie” (cfr. documento n.21 di parte opposta), contestando dunque nuovamente ed espressamente la fornitura di Parte_1
rilevato poi che nel documento 12 di parte opponente si rinvengono ulteriori comunicazioni con Co cui la società contestava il malfunzionamento dei macchinari fornitile dalla società (cfr. CP_1
e.mail del 6 gennaio 2016, del 12 agosto 2016, del 22 luglio 2017, del 25 luglio 2017, del 26 agosto
2017 e del 29 novembre 2017) e dello stesso tenore è anche la comunicazione del 30 agosto 2017 Co (cfr. documento n.12 di parte opponente) con cui la società contestava alla società gli CP_1 inadempimenti ad essa imputabili nell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, inadempimenti che, pur in assenza, almeno per questi ultimi casi, di uno specifico riferimento alla Parte_ società appaiono però all'evidenza riferibili anche ai macchinari da essa prodotti;
rilevato pertanto che deve ritenersi documentato e quindi provato che a monte vi sono Co contestazioni fatte dalla società indiana committente e quindi le contestazioni fatte dalla società opponente alla società opposta coinvolgono anche la predetta società CP_1 Parte_1
Co committente , per cui trovano applicazione le citate clausole di cui ai punti 20.1 e 20.2 con conseguente devoluzione della presente controversia all'arbitrato individuato secondo il
Regolamento del Singapore International Arbitration Centre e con applicazione della legge indiana;
rilevato quanto alla validità di detta clausola che la Suprema Corte ha precisato che “ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame” (cfr. Cass. n.36374/21), occorre cioè stabilire se la validità vada scrutinata secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato e nel caso di specie il contratto prevede in questi casi (in cui vengono formulate contestazioni da parte della committente indiana) che si applichi la legge indiana;
ritenuto di conseguenza che la validità della clausola compromissoria non può essere valutata alla luce della legge italiana bensì secondo la legge indiana, donde la validità della clausola stante l'impossibilità di valutarla secondo i criteri di cui all'art.1341 cc;
ritenuto pertanto che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto va revocato;
5 ritenuto infine che le spese di causa vanno compensate, tenuto conto della novità della questione oggetto della presente controversia e della sua oggettiva complessità;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
b) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ES n.4200/2017 ordine n.10958/2017 ruolo del 7 luglio 2017, che per l'effetto va revocato;
c) spese compensate.
Così deciso in ES il 7 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.14852/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n.4200/2017 ordine n.10958/2017 ruolo del 7 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società di pagare alla società la somma di euro 670.543,82 CP_1 Parte_1 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo citando CP_1 in giudizio la società chiedendo in via pregiudiziale che venisse dichiarato il difetto Parte_1 di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'articolo 20 dei contratti di fornitura in essere tra le parti, ed ancora, sempre in via pregiudiziale che venisse dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio per rinuncia delle parti alla tutela monitoria sempre ai sensi dell'articolo 20 dei contratti in essere tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo poi in via preliminare il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, domandando poi nel merito e in via riconvenzionale che, accertati i gravi ritardi e inadempimenti della società nei Parte_1
1 confronti di rispetto ai rapporti di fornitura oggetto di causa ed accertato altresì il CP_1 controcredito di la società fosse condannata a corrispondere ad essa società CP_1 Parte_1 opponente in compensazione le somme di euro 705.981,70 oltre interessi a titolo di penale da ritardo e di euro 300.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni subiti, ovvero la diversa somma risultante in corso di causa ovvero da liquidare in via equitativa, domandando poi in via subordinata che venisse comunque ridotto il prezzo/corrispettivo della fornitura e che la Parte_ società venisse condannata, previa compensazione, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società opponente e pari ad euro 300.000,00 oltre interessi, e infine, in via ulteriormente subordinata, che, previa compensazione, venisse dichiarato che nulla doveva a CP_1 [...]
con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna della Pt_1 convenuta/opposta al pagamento dell'eventuale eccedenza a favore di CP_1
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto opposto almeno per l'importo di euro 605.517,80 od in subordine per quello di euro 598.469,96 riconosciuto dall'opponente, domandando poi sempre in via preliminare l'accertamento della nullità dell'articolo 20 dei contratti di fornitura stipulati dalle parti, con conseguente dichiarazione della competenza e giurisdizione del giudice adito a decidere della controversia secondo la legge italiana, chiedendo poi nel merito la conferma del decreto ingiuntivo, anche per la minor somma di euro 605.517,80, e il rigetto delle pretese di parte opponente, in via subordinata che venisse dichiarato l'inadempimento della società per la CP_1 somma di euro 670.543,82, e per l'effetto, rigettate tutte le domande di parte opponente, che CP_1 venisse condannata a corrisponderle la somma di euro 670.543,82 ovvero la maggiore o minor somma risultante in corso di causa, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e infine in via ulteriormente subordinata che, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, fosse condannata al pagamento CP_1 della minor somma risultante dalle dovute compensazioni tra le somme richieste da essa ingiungente e quanto azionato dalla controparte;
rilevato che il giudice con ordinanza 23.3.2018 autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 598.469,96 e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato che risulta preliminare decidere l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata da parte opponente con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 20 identico
2 per tutti e quattordici i contratti di fornitura stipulati dalla società appaltante con la società CP_1 subappaltante articolo rubricato “legge applicabile e composizione delle controversie” (cfr. Parte_1 documenti n.2 A – 2 M di parte opponente);
rilevato che il suddetto articolo 20 prevede che: “Qualsiasi controversia, indipendente da contestazioni Co da parte di , derivante dal presente contratto, instauratosi tra ed il venditore (nel nostro caso CP_1
n.d.r.), sarà regolata dalla Legge Italiana, foro di ES. E' espressamente concordato tra le Parte_1 parti che: 20.1 – qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione al medesimo ivi compresa ogni questione inerente la sua esistenza, interpretazione, validità, annullamento, novazione ovvero oggetto del contratto, così come la sua esecuzione, l'inadempimento del contratto, nonché la risoluzione, la cessazione e le conseguenze della risoluzione del presente contratto sarà sottoposta e definitivamente risolta da un arbitrato secondo il regolamento del Singapore International Arbitration Centre come modificato ed in vigore;
20.2 – il presente contratto è disciplinato dalla legge della Repubblica dell'India; 20.3 – le controversie saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati in conformità alle regole Siac;
20.4 – i costi, gli oneri, le commissioni e spese degli arbitri saranno a carico in parti uguali delle parti, fermo il fatto che le stesse parti si faranno carico delle spese dei rispettivi legali;
20.5 – la sede dell'arbitrato sarà Singapore;
20.6 – l'arbitrato sarà condotto in lingua inglese, e 20.7 – la sentenza arbitrale sarà definitiva e vincolante tra le parti;
20.8 – l'esecuzione del presente contratto continuerà durante lo svolgimento del procedimento arbitrale se non diversamente ed espressamente indicato in forma scritta dall'acquirente o fatto salvo che la esecuzione non possa continuare fintanto che la decisione arbitrale non sia pronunciata;
20.9 – il venditore con il presente rinuncia a tutti i suoi diritti relativi alla formulazione dell'eccezione di “forum non conveniens” o relativi all'ottenimento di inibitorie o altri provvedimenti cautelari da parte di una qualsiasi corte relativamente all'incasso delle garanzie bancarie rilasciate in virtù del presente Contratto;
20.10 – viene in ogni caso eslcusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, libro quarto, titolo I, Capo I, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (come ad esempio quella di cui all'art. 186 ter del codice di procedura civile, libro II capo II sezione II)”;
ritenuto dunque che si deve interpretare il complesso articolo ai sensi dell'art.1363 cc, anche per garantire che le singole clausole possano avere qualche effetto secondo quanto disposto dall'art.1367 cc, nel senso che ogni controversia tra e la società venditrice, ossia CP_1 [...]
derivante dai presenti contratti ma indipendente da eventuali contestazioni da parte della Pt_1
Co società committente indiana , è regolata dalla legge italiana e il foro competente è quello di
ES (cfr. art.20.0), mentre le controversie che coinvolgono anche la committente indiana CP_3
3
[...] sono devolute ad un arbitrato secondo il regolamento del Singapore International Arbitration
Centre e regolate dalla legge indiana (cfr. artt. 20.1 e 20.2);
ritenuto dunque che le citate clausole contrattuali, in assenza di più puntuali e specifiche indicazioni da parte dei contraenti, devono interpretarsi nel senso che le controversie sottoposte ad arbitrato e regolate dalla legge indiana siano quelle nascenti dai contratti in oggetto e che Co presuppongono contestazioni da parte della società indiana committente o che comunque Co coinvolgono anche la società mentre sono devolute alla giurisdizione e alla legge italiana solo quelle controversie tra le due parti italiane (nel caso di specie e e che non CP_1 Parte_1 coinvolgono la committente indiana;
rilevato che la società opponente ha espressamente dedotto che la presente opposizione CP_1 all'ingiunzione di trae origine proprio dalle contestazioni mosse dalla società Parte_1
Co committente circa gli inadempimenti imputabili alla società in particolare per i Parte_1
Parte_ vizi e i difetti riscontrati rispetto ai macchinari prodotti dalla società e forniti dalla società Co
come si evince dalle comunicazioni intercorse tra le società e prodotte agli atti CP_1 CP_1 dalla società opponente;
rilevato nello specifico che in data 24 settembre 2015 risulta che il signor ingegnere Persona_1
Co manutentore presso la società , inviava alla società la seguente comunicazione: “con CP_1
Parte_ riferimento a quanto sopra desidero portare alla sua attenzione alcuni punti. Il team dei signori della che si occupa della messa in servizio dei torni non sta comunicando ovvero non si sta comportando correttamente con noi riguardo al collaudo e alla messa in servizio n.5 macchine tornio. Poiché non hanno fornito alcun mandrino di prova insieme alle macchine, le stiamo corredando con i nostri materiali grezzi per la lavorazione e il collaudo come da tabelle. Loro non stanno eseguendo il collaudo secondo quanto contemplato dalle tabelle e stanno tentando di imporre la loro metodologia in base alla loro unilaterale determinazione. Il loro comportamento, il modo di comunicare e il loro atteggiamento sono alquanto di cattivo gusto. Quale ingegnere manutentore da oltre 20 anni, mi sento profondamente offeso dal loro atteggiamento e dalla maniera in cui si rapportano con i miei colleghi più giovani. Richiedo di risolvere il Parte_ problema in modo da poter eseguire la messa in servizio dei macchinari nello spirito giusto e con mutua intesa” (cfr. documento 21 di parte opponente, prodotto nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2018);
Co rilevato poi ancora che in data 24 luglio 2017 il signor della società Persona_2 comunicava nuovamente alla società che “durante la verifica e la manutenzione di routine della CP_1
Parte macchina, è stato riscontrato un suono anomalo derivante dal cuscinetto del mandrino del torni 4 750x6000… questo per sua informazione e per le azioni necessarie” (cfr. documento n.21 di parte opposta), contestando dunque nuovamente ed espressamente la fornitura di Parte_1
rilevato poi che nel documento 12 di parte opponente si rinvengono ulteriori comunicazioni con Co cui la società contestava il malfunzionamento dei macchinari fornitile dalla società (cfr. CP_1
e.mail del 6 gennaio 2016, del 12 agosto 2016, del 22 luglio 2017, del 25 luglio 2017, del 26 agosto
2017 e del 29 novembre 2017) e dello stesso tenore è anche la comunicazione del 30 agosto 2017 Co (cfr. documento n.12 di parte opponente) con cui la società contestava alla società gli CP_1 inadempimenti ad essa imputabili nell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti, inadempimenti che, pur in assenza, almeno per questi ultimi casi, di uno specifico riferimento alla Parte_ società appaiono però all'evidenza riferibili anche ai macchinari da essa prodotti;
rilevato pertanto che deve ritenersi documentato e quindi provato che a monte vi sono Co contestazioni fatte dalla società indiana committente e quindi le contestazioni fatte dalla società opponente alla società opposta coinvolgono anche la predetta società CP_1 Parte_1
Co committente , per cui trovano applicazione le citate clausole di cui ai punti 20.1 e 20.2 con conseguente devoluzione della presente controversia all'arbitrato individuato secondo il
Regolamento del Singapore International Arbitration Centre e con applicazione della legge indiana;
rilevato quanto alla validità di detta clausola che la Suprema Corte ha precisato che “ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame” (cfr. Cass. n.36374/21), occorre cioè stabilire se la validità vada scrutinata secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato e nel caso di specie il contratto prevede in questi casi (in cui vengono formulate contestazioni da parte della committente indiana) che si applichi la legge indiana;
ritenuto di conseguenza che la validità della clausola compromissoria non può essere valutata alla luce della legge italiana bensì secondo la legge indiana, donde la validità della clausola stante l'impossibilità di valutarla secondo i criteri di cui all'art.1341 cc;
ritenuto pertanto che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto va revocato;
5 ritenuto infine che le spese di causa vanno compensate, tenuto conto della novità della questione oggetto della presente controversia e della sua oggettiva complessità;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
b) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ES n.4200/2017 ordine n.10958/2017 ruolo del 7 luglio 2017, che per l'effetto va revocato;
c) spese compensate.
Così deciso in ES il 7 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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