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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4150/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv. Antonio Catanese, che Parte_1
la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Saronno presso lo studio dell'avv. Ezio Tursi, che lo CP_1
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 5 1) Rigettare le domande formulate dalla signora nel ricorso introduttivo del Parte_1 presente procedimento in relazione all'affidamento e collocamento dei figli minori, poiché destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, per tutte le motivazioni esposte nei propri scritti difensivi;
2) Emettere sentenza parziale di separazione sullo status tra i signori e CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_1
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
3) Disporre l'affidamento dei figli minori ed in via esclusiva al Per_1 Persona_2
padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori anche avuto riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti alla loro educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale, con collocazione esclusiva dei minori presso il padre e con facoltà della madre di poter vedere i figli minori ed Per_1 Persona_2
inderogabilmente con la concomitante presenza del padre e nei limiti che verranno individuati ed indicati nell'ambito del presente procedimento secondo il prudente apprezzamento di
Codesto On.le Tribunale, alla luce dei fatti esposti e documentati nei propri scritti difensivi in ordine alla condizione psichica della madre e delle sue carenze genitoriali;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
4) Disporre l'affidamento dei figli minori ed in via congiunta ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso il padre e con facoltà della madre di poter vedere i figli minori ed inderogabilmente con la Per_1 Persona_2 concomitante presenza del padre e nei limiti che verranno individuati ed indicati nell'ambito del presente procedimento secondo il prudente apprezzamento di Codesto On.le Tribunale, alla luce dei fatti esposti e documentati nei propri scritti difensivi in ordine alla condizione psichica della madre e delle sue carenze genitoriali;
IN OGNI CASO
5) Disporre a carico della signora – tenuto conto del suo attuale stato di Parte_1
disoccupazione - un contributo a titolo di mantenimento dei figli minori ed Per_1 [...]
– da versarsi direttamente a favore del padre mediante bonifico bancario in via Per_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT costo vita – in misura pari ad € 300,00= (trecento/00) mensili ovvero € 150,00= (cento cinquanta /00) per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche in conformità pagina 2 di 5 alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MILANO in data 14.11.2017.
6) Attribuzione a favore del padre dell'assegno unico per i figli in misura pari al 100%.
7) In merito alla richiesta di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) avanzata dalla signora con il ricorso introduttivo del presente procedimento si precisa che il signor Pt_1
non si oppone al relativo accoglimento e alla ricorrenza dei relativi presupposti e CP_1
chiede che la relativa sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio recepisca integralmente le medesime conclusioni e condizioni formulate dal resistente nei propri scritti difensivi in relazione alla fase di separazione nel preminente interesse e a tutela dei figli minori.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si indicano sin d'ora quali persone informate in ordine ai fatti di cui è causa e che potranno pertanto essere sentiti sulle circostanze dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi - signor
e signora - entrambi residenti in [...]CP_2 Controparte_3
(VA), Via Quarto dei Mille n. 9/C.
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU psicologica finalizzata ad una valutazione della condizione psichica della signora descrivendo eventuali quadri psicopatologici di Parte_1 quest'ultima che possano avere un impatto negativo sulle competenze genitoriali, oltre che finalizzata ad accertare se la madre possa ritenersi genitore idoneo a svolgere la funzione genitoriale per gli aspetti relativi alla cura, protezione ed educazione dei figli minori.
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie articolate dalla signora nel ricorso introduttivo del presente procedimento per le seguenti ragioni: Parte_1
Cap. A): poiché generico ed irrilevante;
Cap. B): poiché generico ed irrilevante;
Cap. C): poiché generico ed irrilevante;
Cap. D): poiché generico ed irrilevante.
pagina 3 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata.
La presentazione del presente ricorso e la mancata opposizione del resistente sul punto dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve premettersi che allo stato non sussistono circostanze contrarie all'affidamento condiviso dei minori, dovendosi, peraltro, optare per il collocamento dei bambini presso il padre alla stregua degli elementi allo stato acquisiti, con particolare riguardo alla prescrizione di visita psichiatrica relativa alla
Kastner del 18/07/2024 ed al referto del Pronto Soccorso del 07/10/2024 concernente l'accesso della ricorrente dopo l'assunzione incongrua di ansiolitici misti ad alcol.
Pertanto, si dispone l'assegnazione al della casa coniugale con quanto l'arreda, anche tenuto CP_1
conto che la ricorrente ha spontaneamente lasciato detta abitazione per trasferirsi a Erba.
Per quanto concerne l'esercizio delle visite materne, si dispone che le stesse siano disciplinate dai
Servizi Sociali del Comune di Gerenzano quanto a modalità e tempistiche in attesa degli approfondimenti già disposti sotto forma di C.T.U. sul nucleo familiare.
Dispone, altresì, l'intervento dell'educatore domiciliare presso l'abitazione del padre, dovendosi approfondire le competenze genitoriali di entrambi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle questioni economiche, stante lo stato di disoccupazione della ricorrente, si dispone che la madre versi un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili complessivi, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto che la non supporta spese abitative, convivendo Pt_1
con il padre, mentre il resistente, che vive nella casa coniugale di proprietà del fratello, peraltro ubicato in un contesto immobiliare che comprende anche l'adiacente abitazione dei di lui genitori (che possono coadiuvarlo nella gestione dei figli), percepisce una retribuzione di poco inferiore a € 800 netti mensili.
Infine, l'assegno unico deve essere attribuito al 100% al padre, tenuto conto del modesto reddito da lui percepito e del ridotto importo del contributo stabilito a carico della madre.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Pertanto, la regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di pagina 4 di 5 matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso dei minori ed con il loro collocamento presso il padre, Per_1 Per_2 cui assegna la casa coniugale con quanto l'arreda:
4) Conferisce ai Servizi Sociali del Comune di Gerenzano l'incarico di regolare le visite materne e di approntare il servizio dell'educatore domiciliare presso l'abitazione paterna;
5) Dispone che la madre versi un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano;
6) Attribuisce al padre 100% dell'assegno unico;
7) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4150/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv. Antonio Catanese, che Parte_1
la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Saronno presso lo studio dell'avv. Ezio Tursi, che lo CP_1
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 5 1) Rigettare le domande formulate dalla signora nel ricorso introduttivo del Parte_1 presente procedimento in relazione all'affidamento e collocamento dei figli minori, poiché destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, per tutte le motivazioni esposte nei propri scritti difensivi;
2) Emettere sentenza parziale di separazione sullo status tra i signori e CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_1
NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE
3) Disporre l'affidamento dei figli minori ed in via esclusiva al Per_1 Persona_2
padre, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori anche avuto riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti alla loro educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale, con collocazione esclusiva dei minori presso il padre e con facoltà della madre di poter vedere i figli minori ed Per_1 Persona_2
inderogabilmente con la concomitante presenza del padre e nei limiti che verranno individuati ed indicati nell'ambito del presente procedimento secondo il prudente apprezzamento di
Codesto On.le Tribunale, alla luce dei fatti esposti e documentati nei propri scritti difensivi in ordine alla condizione psichica della madre e delle sue carenze genitoriali;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
4) Disporre l'affidamento dei figli minori ed in via congiunta ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso il padre e con facoltà della madre di poter vedere i figli minori ed inderogabilmente con la Per_1 Persona_2 concomitante presenza del padre e nei limiti che verranno individuati ed indicati nell'ambito del presente procedimento secondo il prudente apprezzamento di Codesto On.le Tribunale, alla luce dei fatti esposti e documentati nei propri scritti difensivi in ordine alla condizione psichica della madre e delle sue carenze genitoriali;
IN OGNI CASO
5) Disporre a carico della signora – tenuto conto del suo attuale stato di Parte_1
disoccupazione - un contributo a titolo di mantenimento dei figli minori ed Per_1 [...]
– da versarsi direttamente a favore del padre mediante bonifico bancario in via Per_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT costo vita – in misura pari ad € 300,00= (trecento/00) mensili ovvero € 150,00= (cento cinquanta /00) per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche in conformità pagina 2 di 5 alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MILANO in data 14.11.2017.
6) Attribuzione a favore del padre dell'assegno unico per i figli in misura pari al 100%.
7) In merito alla richiesta di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) avanzata dalla signora con il ricorso introduttivo del presente procedimento si precisa che il signor Pt_1
non si oppone al relativo accoglimento e alla ricorrenza dei relativi presupposti e CP_1
chiede che la relativa sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio recepisca integralmente le medesime conclusioni e condizioni formulate dal resistente nei propri scritti difensivi in relazione alla fase di separazione nel preminente interesse e a tutela dei figli minori.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si indicano sin d'ora quali persone informate in ordine ai fatti di cui è causa e che potranno pertanto essere sentiti sulle circostanze dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi - signor
e signora - entrambi residenti in [...]CP_2 Controparte_3
(VA), Via Quarto dei Mille n. 9/C.
Si chiede sin d'ora ammettersi CTU psicologica finalizzata ad una valutazione della condizione psichica della signora descrivendo eventuali quadri psicopatologici di Parte_1 quest'ultima che possano avere un impatto negativo sulle competenze genitoriali, oltre che finalizzata ad accertare se la madre possa ritenersi genitore idoneo a svolgere la funzione genitoriale per gli aspetti relativi alla cura, protezione ed educazione dei figli minori.
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie articolate dalla signora nel ricorso introduttivo del presente procedimento per le seguenti ragioni: Parte_1
Cap. A): poiché generico ed irrilevante;
Cap. B): poiché generico ed irrilevante;
Cap. C): poiché generico ed irrilevante;
Cap. D): poiché generico ed irrilevante.
pagina 3 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata.
La presentazione del presente ricorso e la mancata opposizione del resistente sul punto dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve premettersi che allo stato non sussistono circostanze contrarie all'affidamento condiviso dei minori, dovendosi, peraltro, optare per il collocamento dei bambini presso il padre alla stregua degli elementi allo stato acquisiti, con particolare riguardo alla prescrizione di visita psichiatrica relativa alla
Kastner del 18/07/2024 ed al referto del Pronto Soccorso del 07/10/2024 concernente l'accesso della ricorrente dopo l'assunzione incongrua di ansiolitici misti ad alcol.
Pertanto, si dispone l'assegnazione al della casa coniugale con quanto l'arreda, anche tenuto CP_1
conto che la ricorrente ha spontaneamente lasciato detta abitazione per trasferirsi a Erba.
Per quanto concerne l'esercizio delle visite materne, si dispone che le stesse siano disciplinate dai
Servizi Sociali del Comune di Gerenzano quanto a modalità e tempistiche in attesa degli approfondimenti già disposti sotto forma di C.T.U. sul nucleo familiare.
Dispone, altresì, l'intervento dell'educatore domiciliare presso l'abitazione del padre, dovendosi approfondire le competenze genitoriali di entrambi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle questioni economiche, stante lo stato di disoccupazione della ricorrente, si dispone che la madre versi un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili complessivi, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto che la non supporta spese abitative, convivendo Pt_1
con il padre, mentre il resistente, che vive nella casa coniugale di proprietà del fratello, peraltro ubicato in un contesto immobiliare che comprende anche l'adiacente abitazione dei di lui genitori (che possono coadiuvarlo nella gestione dei figli), percepisce una retribuzione di poco inferiore a € 800 netti mensili.
Infine, l'assegno unico deve essere attribuito al 100% al padre, tenuto conto del modesto reddito da lui percepito e del ridotto importo del contributo stabilito a carico della madre.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Pertanto, la regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di pagina 4 di 5 matrimonio;
3) Dispone l'affidamento condiviso dei minori ed con il loro collocamento presso il padre, Per_1 Per_2 cui assegna la casa coniugale con quanto l'arreda:
4) Conferisce ai Servizi Sociali del Comune di Gerenzano l'incarico di regolare le visite materne e di approntare il servizio dell'educatore domiciliare presso l'abitazione paterna;
5) Dispone che la madre versi un contributo al mantenimento dei figli di € 200 mensili, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano;
6) Attribuisce al padre 100% dell'assegno unico;
7) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente Estensore
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