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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1381 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANGIANO GIORGIO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74. I coniugi si sono separati con verbale di separazione consensuale omologato in data 06.11.2019.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nate le figlie (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). Risulta pacifico in causa Per_2 Per_3
che le figlie maggiorenni sino ormai divenute economicamente autosufficienti.
Per ciò che attiene al regime di affidamento della figlia minore, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, l'affidamento congiunto di ad entrambi i Per_3
genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento tale da giustificare la deroga a tale generale modello.
La figlia minore delle parti deve poi essere prevalentemente collocata presso la madre, con la quale risulta stabilmente convivente sin dalla disgregazione dell'unità famigliare ormai risalente all'anno
2018 e non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento di pregiudizio a ciò correlato,
neppure dall'audizione del padre, che sebbene non formalmente costituito nel presente giudizio, si è
personalmente presentato all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c..
Per ciò che attiene alle visite padre-figlia deve disporsi, in conformità con quanto richiesto dalla ricorrente e tenuto conto dell'attuale stato di fatto come rappresentato da entrambi i genitori nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.00; il padre potrà altresì tenere con sé la figlia ogni lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì Per_3
mattina all'entrata a scuola;
metà delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Pasqua (in caso di mancato accordo si comincia da Natale 2019
con la madre) e per un periodo di 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, le due ultime settimane di agosto), il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici-sportivi-ricreativi della minore aventi valenza prioritaria.
Passando all'aspetto economico il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente, tenuto conto anche del fatto che, pacificamente, il padre si è sempre occupato, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, del mantenimento ordinario e straordinario delle figlie ed le quali tuttora convivono con il resistente, nonché tenuto conto della Per_1 Per_2
ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori e della contribuzione diretta effettuata dal in favore della figlia nei periodi di permanenza della minore presso di lui, CP_1 Per_3
avendo anche riguardo alle condizioni economiche dei coniugi così come dagli stessi riferite in sede di udienza. Deve pertanto disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore nei periodi di rispettiva permanenza, mentre le spese straordinarie saranno Per_3
suddivise al 50% tra i genitori.
A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più
recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente ed attesa la natura del presente giudizio sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 19.09.1999, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune Controparte_2
di Ortovero (SV), al numero 10, parte II, serie A, anno 1999, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ortovero (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone che la figlia minore delle parti sia affidata congiuntamente ad entrambi i Per_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20.00; il padre potrà altresì tenere con sé
la figlia ogni lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina all'entrata a scuola;
metà Per_3
delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Pasqua (in caso di mancato accordo si comincia da Natale 2019 con la madre) e per un periodo di
15 giorni durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, le due ultime settimane di agosto), il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici-
sportivi-ricreativi della minore aventi valenza prioritaria;
* dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo