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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/10/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 9 ottobre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 875/2023 del R.G. Previdenza
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
SE IP e IG AT ed elettivamente domiciliato come in atti
C O N T R O
in persona del per la Campania p.t., rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'avv. Maria Golia ed elettivamente domiciliato come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2023 e ritualmente notificato, la ricorrente, premesso che il marito era deceduto in data 30.07.2022 a causa dell'insorgere di una “K Persona_1 polmonare” dopo essere stato esposto ad amianto oltre i limiti di legge sul luogo di lavoro, avendo svolto dal 1976 al 2008, mansioni di operaio meccanico specializzato per l'azienda Circumvesuviana spa, lavorando, per almeno otto ore al giorno e cinque giorni a settimana, allo svolgimento delle sue mansioni in ambienti lavorativi tossici a causa della presenza di molte sostanze chimiche nocive ed, in particolare, amianto, presente in tutti i reparti aziendali ed, in particolare, in quelli nei quali operava il ricorrente;
che l'insorgenza di detta neoplasia doveva ritenersi causata dall'esposizione del coniuge ad amianto sul luogo di lavoro, che l' aveva respinto in sede amministrativa la sua domanda del CP_1
30.07.2022 volta al riconoscimento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/1965. Su tali premesse, dedotta l'esistenza del nesso di causalità tra l'esposizione qualificata ad amianto e il decesso del coniuge, ha concluso chiedendo la condanna dell' resistente al riconoscimento in CP_3 suo favore del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario ex artt. 85 e 131 DPR n.
1124/1965, spese vinte con attribuzione. Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. Disposta la c.t.u. CP_1 medico legale, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Invero ai sensi dell'art. 85 TU Inail “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti.
Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”. Dunque, condizione per il riconoscimento della rendita al superstite è che la morte del lavoratore sia causata da un infortunio o da una malattia professionale.
Com'è noto, in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo . Quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare CP_1 la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). Tuttavia, la presunzione in questione non sia assoluta
(Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi differenziale, ossia CP_1 di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi. Ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella. Nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella (dal DPR 336/1994
e ss.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ( "Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"); e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Dovendo perciò ritenersi che l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale. Ovviamente, dando continuità ad un risalente ma autorevole orientamento giurisprudenziale (Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004), "l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare CP_1 della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tuttavia, questa regola, allorquando si tratti di una malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, dev'essere temperata nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che, nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni ad operare, con la conseguenza che l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo". (Nella stessa direzione anche Cass. N. 5638 del 1991, N. 10953 del 1992, N. 10970 del 1993, N. 4297 del 1996, N. 3252 del 1999, N. 8108 del 2002, N. 4665 del 2003, N.13954/2014).
Nel caso in esame il CTU nominato dott. , con giudizio coerente ed immune da vizi Persona_2 logici e di impostazione, ha ritenuto che al morte del de cuius, cagionata da “ adenocarcinoma polmonare con secondarismi cerebrali”, non sia riconducibile all'esposizione lavorativa del de cuius ad amianto. In particolare, il CTU, anche rispondendo ai rilievi critici formulati dal CTP di parte ricorrente, ha ritenuto, con motivazione logica e condivisibile, che “In merito all'osservazione del difensore di parte ricorrente riguardo la presenza di alterazioni pleuriche caratterizzanti
l'esposizione all'amianto sul de cuius, la citazione del referto TC torace del 02.05.2013 è sconfessata dalla stessa certificazione medica dell'unità operativa amianto dell' datata Parte_2
27/05/2013 in atti, attestante l'assenza di lesioni asbesto-correlate dopo aver espletato una visita pneumologica con esame spirometrico nonché il citato esame Tac del torace. Difatti, i noduli pleurici calcifici bilateralmente e le piccole bolle di enfisema parasettale sono reperti radiografici compatibili con i danni che il fumo di sigaretta provoca a livello polmonare.
Inoltre, l'esame TC total body dell'08.07.2020 ha rilevato al torace segni radiografici riconducibili alla neoplasia polmonare sulla cui etiopatogenesi qui si discute. Le osservazioni del difensore di parte ricorrente sul tempo di latenza per lo sviluppo di un tumore polmonare contraddicono quanto da lui stesso affermato nel suo ricorso introduttivo al punto 11:
• Come è noto il cancro o carcinoma del polmone è una patologia in stretta correlazione con
l'esposizione all'amianto con un latenza che va dai 10 ai 20 anni.
• cancro (o carcinoma) polmonare: presenta una latenza di 15-20 anni dal momento dell'esposizione ed anche per questa patologia è stata riscontrata una stretta relazione con la quantità di asbesto inalata.
Nel riportarmi integralmente ai riferimenti medico-scientifici citati nella bozza/elaborato peritale, si osserva che il lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità a cui accenna genericamente il prefato difensore si riferisce ad una fattispecie di lavoratori (stabilimento di produzione di cemento amianto) il cui livello di esposizione al rischio asbesto non è paragonabile ad un operaio meccanico di un autofficina.
Riguardo le osservazioni del difensore di parte ricorrente sull'abitudine al fumo del de cuius, questi di fatto propone una valutazione medico-legale di tipo “equitativo”, sostenendo che la neoplasia polmonare del de cuius può essere collegata sia a cause professionali che extraprofessionali per concludere che “si può equitativamente dire che esse possano essere per analogia considerate in eguale misura di probabilità eziologica nel determinismo del carcinoma polmonare”.
Tale assunto cozza con la preponderanza dell'evidenza che adduce al fumo di sigaretta oltre l'85% dei casi di neoplasia polmonare .
La stessa prima edizione del Consensus Report di Helsinki del 1997 citata dal difensore di parte ricorrente sostiene che, prima di definire l'esistenza di un rapporto causale fra esposizione ad amianto e tumore del polmone, sia necessario considerare che, a causa dell'elevata incidenza del tumore del polmone nella popolazione generale, non è possibile dimostrare, nel singolo individuo, in termini deterministici precisi, che l'asbesto sia il fattore causale, finanche quando è presente un quadro di asbestosi (patologia non presente nel caso di specie).
In definitiva, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - anche in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso…………
Come già rappresentato, per poter attribuire un tumore polmonare all'esposizione ad asbesto devono essere soddisfatti (anche non contemporaneamente) i seguenti criteri:
1) la presenza di asbestosi (intesa come indice di elevata esposizione o almeno superiore alle 25 ff/cc/anni) – non presente nel caso di specie - oppure 2) una stima di esposizione cumulativa pari o superiore a 25 ff/cc/anni – non dimostrata nel caso di specie - oppure
3) la presenza di almeno 5.000-15.000 corpuscoli dell'asbesto o 2 milioni di fibre anfiboliche per grammo di tessuto polmonare secco (λ>5 μm) o 5 milioni se λ>1 μm – non dimostrata nel caso di specie.
Viceversa, il fumo di sigarette è senza dubbio il più rilevante fattore di rischio per l'insorgenza di un carcinoma del polmone, rischio che aumenta con il numero delle sigarette fumate e con la durata dell'abitudine al fumo. Il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non fumatori è aumentato di circa
14 volte e aumenta ulteriormente fino a 20 volte nei forti fumatori (oltre le 20 sigarette al giorno).
La pubblicazione della IARC sugli effetti del fumo di tabacco conferma che in popolazioni con prolungata abitudine al fumo, la proporzione dei casi di tumore del polmone attribuibili al fumo di sigaretta ha raggiunto il 90% e che la durata dell'abitudine al fumo è il determinante più importante nel causare il tumore del polmone nei fumatori. Pertanto, più precoce è l'età dell'abitudine al fumo
e più lungo è il perdurare dell'abitudine al fumo in età adulta, maggiore è il rischio. Il rischio di tumore del polmone aumenta anche in proporzione al numero di sigarette fumate.
Dalla disamina della documentazione medica in atti è emerso che il defunto era dedito all'abitudine tabagica sin dall'età di 14 anni (certificazione pneumologica del 02/05/2013 ) fino Parte_2 alla diagnosi del carcinoma polmonare (cartella clinica n. 8702/2020 del P.O. di Nocera Inferiore che riporta in anamnesi 20 sigarette/die da circa 40 anni - certificazione oncologica del 03/08/2020 del Prof. ove si riporta che il de cuius fosse un fumatore). Persona_3
Il difensore della parte ricorrente invoca la regola contenuta nell'art. 41 c.p. sostenendo che il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, ci troviamo di fronte ad una natura alternativa (e non già concausale o coefficiente, come sostenuto dal ricorrente), nella produzione della neoplasia polmonare, del fattore causale rappresentato dall'abitudine al fumo di sigaretta. D'altro canto, se pure si volesse sostenere la tesi della operatività concausale dei due fattori di rischio la teoria condizionalistica di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. esige pur sempre la positiva e concreta dimostrazione che la concausa attribuibile all'esposizione all'amianto sia stata condizione
"necessaria" dell'evento neoplastico. Condizione, questa, da verificarsi alla stregua del tradizionale giudizio controfattuale per cui, eliminando mentalmente l'incidenza del fattore oncogeno legato all'ambiente di lavoro, il lavoratore non avrebbero contratto la neoplasia polmonare (o si sarebbe ammalato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva) pur in presenza del concomitante fattore di rischio costituito dall'abitudine di ciascuna al fumo di un quantitativo di tabacco. Pertanto, la prolungata ed ininterrotta abitudine tabagica del de cuius (iniziata all'età di 14 anni e prolungatasi per oltre 50 anni) attribuisce al fumo di tabacco un ruolo eziologico causale di efficacia esclusiva nel determinismo del carcinoma polmonare occorso al Sig. , trattandosi di Persona_1 un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare la remota e non meglio quantificata esposizione all'amianto a semplice occasione”.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La delicatezza e complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Nola, lì 12 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini