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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, NASpI nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Nuova Prestazione di Assicur e pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente Sociale
[...]
Parte_1
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4123/25 R.G. Affari
Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 09.12.2025, avente ad oggetto: N. 4123/25
“NASpI – Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per
CRONOLOGICO l'Impiego”; e vertente N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Capo Parte_2 REPERTORIO del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce al ricorso, N. ______________
n. 173/2025 R.B. Prev.. elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corleto
Monforte (Sa), Piazza Caduti di Via Fani snc;
Discusso nel termine
Ricorrente del 09.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Per_1
_________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 4123/25 R.G. /o pag. 1 Pt_2 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.07.2025 Parte_2
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva accertarsi il diritto di essa ricorrente al riconoscimento della prestazione anticipazione disoccupazione NASpI, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma, oltre rivalutazione e CP_1
interessi legali, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, Parte_2
pertanto, va rigettato.
Invero, come riportato nello stesso atto introduttivo del giudizio,
l'odierna parte ricorrente non ha dato seguito alla richiesta dell'Istituto previdenziale in data 17.04.2024 di trasmettere l'autocertificazione del reddito presunto dell'anno 2024, relativo all'attività di impresa iniziata
Giudizio n. 4123/25 R.G. /o pag. 2 Pt_2 CP_1 in data 27.05.2024, con la partita Iva . P.IVA_1
Tale richiesta di integrazione documentale non risulta rimessa alla mera discrezionalità dell' , ma discende direttamente dalla normativa in CP_1
materia: in particolare, l'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce, in caso di avvio di attività autonoma da parte del richiedente la Naspi, che questi
“deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando CP_1
il reddito annuo che prevede di trarne”; e il successivo art. 11, comma I, lett. c), del citato decreto sanziona tale omessa dichiarazione con la sanzione della decadenza, nel caso in cui il richiedente la Naspi inizia
“un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Peraltro, come evidenziato dall' resistente, non è possibile alcuna CP_1
rimessione in termini, trattandosi di una comunicazione (da inoltrare attraverso il modello Naspi-COM sul sito istituzionale oppure tramite gli istituti di patronato) per la quale è oramai inevitabilmente decorso il termine decadenziale previsto dai richiamati articoli 10 e 11: e a tal fine a nulla rileva, in questa sede, la circostanza, cui pure fa riferimento l'odierna parte ricorrente, che l'omessa trasmissione della dichiarazione sia dipesa dalla negligenza del Patronato di Roccadaspide, che CP_2
non aveva provveduto a rendere edotta la ricorrente della richiesta di integrazione documentale pervenuta dall' CP_1
In ultimo, quanto all'istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente
(ammissione della prova testimoniale), la stessa va disattesa, in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, alla luce della documentazione allegata: peraltro, i capi di prova articolati attengono a circostanze non contestate ovvero già oggetto della documentazione depositata agli atti.
Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato
e, quindi, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla
Giudizio n. 4123/25 R.G. /o pag. 3 Pt_2 CP_1 soccombenza segue ex art. 91 c.p.c. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali vengono CP_1
liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/201, con riduzione ex art. 4, comma I, T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' con ricorso depositato in data Parte_2 CP_1
08.07.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4123/25 R.G. /o pag. 4 Pt_2 CP_1