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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7118 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38349 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi, 24/09/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. SPADA MARIO Parte_1 Pt_1 per l'avv. MOLINO ALESSANDRO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte ricorrente rileva che il fatto che abbia ricevuto un compenso Controparte_1 fin da dicembre 2021 per opere che non ha mai eseguito, è provato documentalmente e non è stata contestata la circostanza. Le ulteriori eccezioni avversarie sono del tutto inconsistenti ed infondate, non essendo stato prodotto nulla a prova delle richieste. Peraltro, nella integrazione alla chiusura dei lavori da parte del DL, sono state riconosciute delle opere extracapitolato che il ha CP_2 detratto dalla propria richiesta. Da ultimo, il fatto che nel contratto si parli di lavori appaltati a corpo, questo non esime dal sinagma contrattuale, per cui le opere non eseguite non debbano essere pagate, e questa pattuizione è chiaramente posta a tutela del committente contro aumenti di prezzo o variazioni in corso d'opera. Infine, dà atto che il ha tentato di trovare una soluzione CP_2 transattiva, senza riscontro da controparte che si è sottratta all'obbligo di restituzione di quanto incassato per i lavori non eseguiti.
Il procuratore di parte resistente rileva che l'autonomia contrattuale risulta essere predominante e pertanto bisogna dare rilievo alle norme contrattuali del contratto depositato in giudizio. In primo luogo, controparte risulta inadempiente all'art. 7 del contratto, non avendo messo a disposizione le aree interessate, affinché i lavori venissero realizzati. Inoltre, l'art. 2 del contratto è inequivocabile dove si specifica che i lavori sono affidati a corpo e in nessuna parte del contratto viene specificato che le norme contrattuali cui si fa riferimento sono solo e esclusivamente a favore del . CP_2
Anche l'art. 6 specifica che non è in alcun modo possibile variare il corrispettivo, in quanto l'alea contrattuale poteva anche ricadere su parte convenuta, per l'organizzazione di mezzi e costi sostenuti preventivamente. Peraltro, la responsabilità è inequivocabilmente addossabile al come rilevabile dallo stesso ricorso introduttivo ove si specifica che non è stata CP_2 richiesta una autorizzazione preventiva al condominio confinante. Con riferimento all'importo di €
53.200, non è in alcun modo provato, sia a fronte dell'eccezione specifica formulata in comparsa di risposta, ma anche in assenza di una eccezione specifica: parte ricorrente avrebbe dovuto produrre una perizia di parte, dettagliata, ove venivano rilevati gli effettivi importi riconducibili ai lavori non effettuati, non essendo sufficiente a tale fine la mera dichiarazione del DL, che non ha nessun valore probatorio. Precisa che questa ultima eccezione viene effettuata esclusivamente in subordine, in quanto sulla base del dato contrattuale, parte convenuta non deve nulla.
Sempre in subordine, rileva che ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972, sull'importo chiesto in restituzione dal condominio non è più possibile predisporre una nota di credito in quanto la stessa si sarebbe dovuta predisporre entro un anno. Solo nel caso in cui ci fossero previsti precedenti accordi negoziali univoci, la normativa non prevede limiti temporali. Quindi in questo caso la nota di credito avrebbe dovuto essere predisposta entro un anno. Per cui, il ricavo netto avuto da _1
, considera l'Iva al 22% e le tasse pagate allo stato ammonta a poco più di € 10.000. Anche
[...] qualora si ritenesse di dover riconoscere un qualcosa al è di tutta evidenza che il CP_2 danno fiscale non può ricadere su , a fronte di una evidente inadempienza contrattuale Controparte_1 del come sopra specificato. CP_2
Il procuratore di parte ricorrente osserva che quanto alla messa a disposizione del cantiere, _1
era a conoscenza del fatto che il adiacente avesse deliberato contro la
[...] CP_2 effettuazione delle opere sul cd frontecieco. Quanto al contratto, rileva che né dall'art. 2 né dall'art. 6, in cui si parla di lavori affidati a corpo, letti nel loro insieme, risulta che il prezzo sia dovuto integralmente anche in caso di mancata realizzazione delle opere, non derogando alle norme di inadempimento contrattuale. Con riferimento alla eccezione fiscale, la stessa è priva di ogni fondamento, non essendo necessaria l'emissione di alcuna nota di credito, in quanto la restituzione costituirà una passività nel bilancio dell'impresa, generando il corrispondente recupero fiscale.
Il procuratore di parte resistente, in relazione alla problematica fiscale, rileva che oltre il dato normativo richiamato vi sono svariate circolari dell'Agenzia delle Entrate che trattano la questione cui si fa riferimento.
All'esito della discussione, il Giudice, ad ore 16,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c, della sentenza di seguito riportata
N. R.G. 38349 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38349 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. SPADA MARIO, ed Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. MOLINO ALESSANDRO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 25.10.2024, il in (il o il Parte_2 Pt_1 CP_2
“Ricorrente”) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, di condannare (“Edilizia” o la “Resistente”) alla restituzione al Controparte_1 dell'importo di € 31.350,00, oltre interessi. CP_2
Esponeva il Ricorrente di aver concluso con , in data 8.11.2021, un contratto di appalto per _1 la realizzazione di opere di risanamento di facciate e balconi, per un corrispettivo di € 234.2777,00,
Iva compresa, comprensivo del costo attinente alle opere di rifacimento dei balconi privati, prezzo integralmente pagato dal secondo i termini previsti dal contratto. CP_2
Nel prezzo pattuito sarebbe stato compreso anche il costo per la realizzazione di cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante, ma non era stato possibile realizzare tali opere per l'opposizione del medesimo condominio. Il valore delle opere non realizzate veniva quantificato dal Direttore dei Lavori in € 53.200.
Poiché, nel corso dei lavori, effettuava opere extra per un corrispettivo di € 21.850,00, tale _1 importo veniva compensato con l'importo di € 53.200, così residuando a una differenza a credito del di € 31.350, mai restituita da malgrado le richieste del prima e CP_2 _1 CP_2 del suo legale successivamente.
Precisava il Ricorrente che non aveva aderito alla procedura di mediazione regolarmente _1 instaurata, che si era chiuso pertanto negativamente.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della mancata restituzione dell'importo di € 31.350 indebitamente trattenuto per le opere non eseguite, con compensazione già effettuata delle opere extra contratto riconosciute, la condanna di alla restituzione al Condominio ricorrente _1 dell'importo di € 31.350, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in _1 diritto, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, contestava che la mancata realizzazione del _1 cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante, causata dall'opposizione dello stesso, era da imputare al che avrebbe dovuto chiedere CP_2
l'autorizzazione prima di concludere un contratto in cui tali opere erano previste, e pertanto il
Ricorrente non avrebbe potuto far ricadere sulla Resistente responsabilità attribuibili unicamente allo stesso.
Esponeva, inoltre, di aver sostenuto spese per materiale e per l'organizzazione di mezzi e uomini per la realizzazione delle opere poi non eseguite, oltre che per le verifiche tecniche, costi di cui il avrebbe dovuto assumere la responsabilità, anche in base a quanto previsto nel CP_2 contratto, in cui era stata pattuita la responsabilità del per la messa a disposizione delle CP_2 aree interessate dai lavori. Precisava altresì la Resistente che il contratto prevedeva un prezzo “a corpo”, pertanto invariabile e non modificabile da una sola parte unilateralmente, contestando altresì il valore delle opere non eseguite come calcolate da parte ricorrente, in € 53.200, a suo avviso molto inferiore e, comunque, da scalare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere poi non eseguite
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda della Ricorrente o, in subordine, la rimodulazione del corrispettivo per le opere non realizzate.
Alla prima udienza, non avendo le parti articolato mezzi di prove, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione fra le parti di un contratto di appalto in data
8.11.2021 (doc. 1 fascicolo Ricorrente e doc. 1 fascicolo Resistente) per opere di risanamento di facciata e balconi, per un corrispettivo di € 234.2777, Iva inclusa, comprensivo dei costi attinenti alle opere di rifacimento dei balconi privati, per € 15.643,10. Del pari, non è contestata la mancata esecuzione di una parte delle opere (la realizzazione del cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante), né l'esecuzione di opere extra per un corrispettivo di € 21.850 (doc.2 fascicolo Ricorrente).
Viene, invece, contestato da parte Resistente la richiesta di restituzione dell'importo di € 53.200, a suo dire non dovuta in quanto il prezzo dell'appalto era stato fissato a corpo e quindi non modificabile per effetto di eventuali varianti.
A tale proposito, si osserva che le previsioni del contratto concluso fra le parti prevedano espressamente che il contratto sia concluso a corpo, con prezzo invariabile: si veda, in particolare,
l'art. 2, “Forma del Contratto” ai sensi del quale i lavori “sono affidati a corpo, considerato come prezzo fisso, unico e invariabile per tutte le lavorazioni specificate nel capitolato. Nel prezzo a corpo pattuito sono compresi tutti gli eventuali maggiori oneri che possono insorgere a seguito di variazioni delle condizioni di esecuzione dei lavori…”, nonché l'art. 6 “Invariabilità del corrispettivo”, ai sensi del quale “Il corrispettivo si intende fisso e invariabile”.
Deve pertanto ritenersi che il contratto de quo sia stato effettivamente concluso a corpo. La mancata realizzazione di una parte delle opere previste nel capitolato non può giustificare, pertanto, il mancato pagamento di quanto pattuito fra le parti o giustificare la pretesa di restituzione di quanto già pagato, anche in considerazione della circostanza che la mancata realizzazione delle opere de quo agitur non è stata dovuta a inadempimento di , ma dall'opposizione del Controparte_1
adiacente, rendendo così impossibile la realizzazione delle opere previste. CP_2
Deve altresì ritenersi che la quantificazione del valore delle opere non eseguite (il cappotto termico da applicare al frontespizio cieco) non risulta adeguatamente provata, poiché il preventivo allegato al contratto indica genericamente i lavori sulle facciate, senza specificare a quali parti del si riferiscano, né parte ricorrente ha provveduto a specificare quali voci del preventivo CP_2 riguardassero i lavori non eseguiti: invero, nella lettera 21.10.24, (lettera DL Contabilità finale, doc.
2 fascicolo ricorrente), mentre vengono indicati puntualmente i costi delle opere extra eseguite da
, il valore delle opere non realizzate viene indicato nella somma di € 53.200, senza specifica _1 alcuna.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della pretesa della Ricorrente, e il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda di parte ricorrente esime questo giudice dal pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dalla difesa di parte resistente, rimanendo assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte resistente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda di;
Parte_3
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 5.800 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il GO
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi, 24/09/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per , l'avv. SPADA MARIO Parte_1 Pt_1 per l'avv. MOLINO ALESSANDRO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte ricorrente rileva che il fatto che abbia ricevuto un compenso Controparte_1 fin da dicembre 2021 per opere che non ha mai eseguito, è provato documentalmente e non è stata contestata la circostanza. Le ulteriori eccezioni avversarie sono del tutto inconsistenti ed infondate, non essendo stato prodotto nulla a prova delle richieste. Peraltro, nella integrazione alla chiusura dei lavori da parte del DL, sono state riconosciute delle opere extracapitolato che il ha CP_2 detratto dalla propria richiesta. Da ultimo, il fatto che nel contratto si parli di lavori appaltati a corpo, questo non esime dal sinagma contrattuale, per cui le opere non eseguite non debbano essere pagate, e questa pattuizione è chiaramente posta a tutela del committente contro aumenti di prezzo o variazioni in corso d'opera. Infine, dà atto che il ha tentato di trovare una soluzione CP_2 transattiva, senza riscontro da controparte che si è sottratta all'obbligo di restituzione di quanto incassato per i lavori non eseguiti.
Il procuratore di parte resistente rileva che l'autonomia contrattuale risulta essere predominante e pertanto bisogna dare rilievo alle norme contrattuali del contratto depositato in giudizio. In primo luogo, controparte risulta inadempiente all'art. 7 del contratto, non avendo messo a disposizione le aree interessate, affinché i lavori venissero realizzati. Inoltre, l'art. 2 del contratto è inequivocabile dove si specifica che i lavori sono affidati a corpo e in nessuna parte del contratto viene specificato che le norme contrattuali cui si fa riferimento sono solo e esclusivamente a favore del . CP_2
Anche l'art. 6 specifica che non è in alcun modo possibile variare il corrispettivo, in quanto l'alea contrattuale poteva anche ricadere su parte convenuta, per l'organizzazione di mezzi e costi sostenuti preventivamente. Peraltro, la responsabilità è inequivocabilmente addossabile al come rilevabile dallo stesso ricorso introduttivo ove si specifica che non è stata CP_2 richiesta una autorizzazione preventiva al condominio confinante. Con riferimento all'importo di €
53.200, non è in alcun modo provato, sia a fronte dell'eccezione specifica formulata in comparsa di risposta, ma anche in assenza di una eccezione specifica: parte ricorrente avrebbe dovuto produrre una perizia di parte, dettagliata, ove venivano rilevati gli effettivi importi riconducibili ai lavori non effettuati, non essendo sufficiente a tale fine la mera dichiarazione del DL, che non ha nessun valore probatorio. Precisa che questa ultima eccezione viene effettuata esclusivamente in subordine, in quanto sulla base del dato contrattuale, parte convenuta non deve nulla.
Sempre in subordine, rileva che ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972, sull'importo chiesto in restituzione dal condominio non è più possibile predisporre una nota di credito in quanto la stessa si sarebbe dovuta predisporre entro un anno. Solo nel caso in cui ci fossero previsti precedenti accordi negoziali univoci, la normativa non prevede limiti temporali. Quindi in questo caso la nota di credito avrebbe dovuto essere predisposta entro un anno. Per cui, il ricavo netto avuto da _1
, considera l'Iva al 22% e le tasse pagate allo stato ammonta a poco più di € 10.000. Anche
[...] qualora si ritenesse di dover riconoscere un qualcosa al è di tutta evidenza che il CP_2 danno fiscale non può ricadere su , a fronte di una evidente inadempienza contrattuale Controparte_1 del come sopra specificato. CP_2
Il procuratore di parte ricorrente osserva che quanto alla messa a disposizione del cantiere, _1
era a conoscenza del fatto che il adiacente avesse deliberato contro la
[...] CP_2 effettuazione delle opere sul cd frontecieco. Quanto al contratto, rileva che né dall'art. 2 né dall'art. 6, in cui si parla di lavori affidati a corpo, letti nel loro insieme, risulta che il prezzo sia dovuto integralmente anche in caso di mancata realizzazione delle opere, non derogando alle norme di inadempimento contrattuale. Con riferimento alla eccezione fiscale, la stessa è priva di ogni fondamento, non essendo necessaria l'emissione di alcuna nota di credito, in quanto la restituzione costituirà una passività nel bilancio dell'impresa, generando il corrispondente recupero fiscale.
Il procuratore di parte resistente, in relazione alla problematica fiscale, rileva che oltre il dato normativo richiamato vi sono svariate circolari dell'Agenzia delle Entrate che trattano la questione cui si fa riferimento.
All'esito della discussione, il Giudice, ad ore 16,30, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c, della sentenza di seguito riportata
N. R.G. 38349 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38349 / 2024 r.g. promossa da:
, , con l'avv. SPADA MARIO, ed Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. MOLINO ALESSANDRO ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso datato 25.10.2024, il in (il o il Parte_2 Pt_1 CP_2
“Ricorrente”) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, di condannare (“Edilizia” o la “Resistente”) alla restituzione al Controparte_1 dell'importo di € 31.350,00, oltre interessi. CP_2
Esponeva il Ricorrente di aver concluso con , in data 8.11.2021, un contratto di appalto per _1 la realizzazione di opere di risanamento di facciate e balconi, per un corrispettivo di € 234.2777,00,
Iva compresa, comprensivo del costo attinente alle opere di rifacimento dei balconi privati, prezzo integralmente pagato dal secondo i termini previsti dal contratto. CP_2
Nel prezzo pattuito sarebbe stato compreso anche il costo per la realizzazione di cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante, ma non era stato possibile realizzare tali opere per l'opposizione del medesimo condominio. Il valore delle opere non realizzate veniva quantificato dal Direttore dei Lavori in € 53.200.
Poiché, nel corso dei lavori, effettuava opere extra per un corrispettivo di € 21.850,00, tale _1 importo veniva compensato con l'importo di € 53.200, così residuando a una differenza a credito del di € 31.350, mai restituita da malgrado le richieste del prima e CP_2 _1 CP_2 del suo legale successivamente.
Precisava il Ricorrente che non aveva aderito alla procedura di mediazione regolarmente _1 instaurata, che si era chiuso pertanto negativamente.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della mancata restituzione dell'importo di € 31.350 indebitamente trattenuto per le opere non eseguite, con compensazione già effettuata delle opere extra contratto riconosciute, la condanna di alla restituzione al Condominio ricorrente _1 dell'importo di € 31.350, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in _1 diritto, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, contestava che la mancata realizzazione del _1 cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante, causata dall'opposizione dello stesso, era da imputare al che avrebbe dovuto chiedere CP_2
l'autorizzazione prima di concludere un contratto in cui tali opere erano previste, e pertanto il
Ricorrente non avrebbe potuto far ricadere sulla Resistente responsabilità attribuibili unicamente allo stesso.
Esponeva, inoltre, di aver sostenuto spese per materiale e per l'organizzazione di mezzi e uomini per la realizzazione delle opere poi non eseguite, oltre che per le verifiche tecniche, costi di cui il avrebbe dovuto assumere la responsabilità, anche in base a quanto previsto nel CP_2 contratto, in cui era stata pattuita la responsabilità del per la messa a disposizione delle CP_2 aree interessate dai lavori. Precisava altresì la Resistente che il contratto prevedeva un prezzo “a corpo”, pertanto invariabile e non modificabile da una sola parte unilateralmente, contestando altresì il valore delle opere non eseguite come calcolate da parte ricorrente, in € 53.200, a suo avviso molto inferiore e, comunque, da scalare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere poi non eseguite
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda della Ricorrente o, in subordine, la rimodulazione del corrispettivo per le opere non realizzate.
Alla prima udienza, non avendo le parti articolato mezzi di prove, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione fra le parti di un contratto di appalto in data
8.11.2021 (doc. 1 fascicolo Ricorrente e doc. 1 fascicolo Resistente) per opere di risanamento di facciata e balconi, per un corrispettivo di € 234.2777, Iva inclusa, comprensivo dei costi attinenti alle opere di rifacimento dei balconi privati, per € 15.643,10. Del pari, non è contestata la mancata esecuzione di una parte delle opere (la realizzazione del cappotto termico da applicare al frontespizio cieco a confine con altro condominio confinante), né l'esecuzione di opere extra per un corrispettivo di € 21.850 (doc.2 fascicolo Ricorrente).
Viene, invece, contestato da parte Resistente la richiesta di restituzione dell'importo di € 53.200, a suo dire non dovuta in quanto il prezzo dell'appalto era stato fissato a corpo e quindi non modificabile per effetto di eventuali varianti.
A tale proposito, si osserva che le previsioni del contratto concluso fra le parti prevedano espressamente che il contratto sia concluso a corpo, con prezzo invariabile: si veda, in particolare,
l'art. 2, “Forma del Contratto” ai sensi del quale i lavori “sono affidati a corpo, considerato come prezzo fisso, unico e invariabile per tutte le lavorazioni specificate nel capitolato. Nel prezzo a corpo pattuito sono compresi tutti gli eventuali maggiori oneri che possono insorgere a seguito di variazioni delle condizioni di esecuzione dei lavori…”, nonché l'art. 6 “Invariabilità del corrispettivo”, ai sensi del quale “Il corrispettivo si intende fisso e invariabile”.
Deve pertanto ritenersi che il contratto de quo sia stato effettivamente concluso a corpo. La mancata realizzazione di una parte delle opere previste nel capitolato non può giustificare, pertanto, il mancato pagamento di quanto pattuito fra le parti o giustificare la pretesa di restituzione di quanto già pagato, anche in considerazione della circostanza che la mancata realizzazione delle opere de quo agitur non è stata dovuta a inadempimento di , ma dall'opposizione del Controparte_1
adiacente, rendendo così impossibile la realizzazione delle opere previste. CP_2
Deve altresì ritenersi che la quantificazione del valore delle opere non eseguite (il cappotto termico da applicare al frontespizio cieco) non risulta adeguatamente provata, poiché il preventivo allegato al contratto indica genericamente i lavori sulle facciate, senza specificare a quali parti del si riferiscano, né parte ricorrente ha provveduto a specificare quali voci del preventivo CP_2 riguardassero i lavori non eseguiti: invero, nella lettera 21.10.24, (lettera DL Contabilità finale, doc.
2 fascicolo ricorrente), mentre vengono indicati puntualmente i costi delle opere extra eseguite da
, il valore delle opere non realizzate viene indicato nella somma di € 53.200, senza specifica _1 alcuna.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della pretesa della Ricorrente, e il rigetto della domanda.
Il rigetto della domanda di parte ricorrente esime questo giudice dal pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dalla difesa di parte resistente, rimanendo assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte resistente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda di;
Parte_3
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 5.800 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 24/09/2025
Il GO
(Micaela Magri)