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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2021, vertente tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F.: , elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._4
Grosseto, Piazza De Maria n. 10, presso lo studio dell'avv. Laura Parlanti, che li rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Jacopo Di Marco, in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione;
ATTORI
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._5
Follonica, via Amorotti n. 16, presso lo studio dell'avv. Cinzia Zanaboni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 21.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra - rappresentata dal Persona_1 suo amministratore di sostegno -, ha evocato in giudizio la figlia Controparte_2
esponendo all'intestato Tribunale: Controparte_1
pagina 1 di 12 • di essere stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, giusta decreto di nomina del Tribunale di Grosseto datato 10.12.2020, a seguito del ricorso presentato il 5.11.2020 dagli altri tre figli , e i quali Pt_1 Pt_2 Parte_3 avrebbero dato atto che, negli ultimi anni, non fossero riusciti a contattare la madre e di essere preoccupati per le sue condizioni di salute e per la gestione dei suoi beni, essendosi accorti che dal 2017 avesse inconsapevolmente compiuto una serie di atti dismissivi del patrimonio arricchendo l'altra figlia;
CP_1
• che tali atti, in particolare, sarebbero consistiti in quattro compravendite intercorse tra il 27.7.2017 e il 3.11.2020, nelle quali, a fronte dell'alienazione di beni (quote sociali e immobili) o costituzione di diritti sugli stessi (ipoteca), la convenuta non avrebbe reso alcuna controprestazione, dal momento che i corrispettivi furono soddisfatti mediante compensazioni con un asserito credito di € 806.034,55 vantato sulla base di una ricognizione di debito siglata dalla madre il 24.7.2017;
• che l'inesistenza del credito in capo alla convenuta avrebbe comportato la nullità dei quattro citati atti per difetto di causa e/o di forma e/o per simulazione, e anche per violazione di norme penali ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p., mentre per l'atto del 3.11.2020 la nullità deriverebbe altresì dalla violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
• che tutti gli atti dismissivi, nonché la ricognizione di debito, dovrebbero comunque annullarsi per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 428 e 1425, co. 2 c.c., per essere stati compiuti da soggetto incapace di intendere di volere, o in virtù dell'art. 1434
c.c., per violenza morale commessa dalla convenuta nei confronti della madre.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di dichiarare nulli o annullare la dichiarazione di riconoscimento di debito del 24.7.2017, l'atto di cessione di quote sociali del 27.7.2017, l'atto di cessione immobiliare del 27.7.2017, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 27.7.2017 e l'atto di vendita immobiliare del 3.11.2020, con ogni conseguenza di legge, ivi inclusa la condanna della convenuta a restituirle quanto ricevuto in base a detti atti, con maggiorazione di rivalutazione e interessi, oltre al risarcimento dei danni;
in subordine, chiedeva la condanna della figlia a pagarle la somma complessiva di € 824.554,00, equivalente ai prezzi delle vendite mai corrisposti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 12 A sostegno della propria difesa, premetteva come l'atto di citazione s'inserisse nello storico conflitto endofamiliare che vedeva i fratelli e Pt_2 Pt_3 Pt_1 contrapposti da tempo immemore a sé e alla stessa madre , con l'intento di _1 tutelarne il patrimonio al solo fine di soddisfarvi le proprie aspettative, come testimoniato dalle numerose azioni giudiziarie intraprese per accaparrarsi il patrimonio familiare;
quanto al merito, giustificava la ricognizione di debito del 24.7.2017 in forza di crediti legittimamente maturati per l'opera ultraventennale prestata nell'impresa familiare dell'attrice e per avere contratto a proprio nome un mutuo in favore di detta impresa nonché per la risoluzione di un preliminare con costituzione di rendita vitalizia e per altri versamenti, e infine motivava gli atti ex adverso censurati evocando da un lato la pluridecennale esigenza della madre di difendere sè stessa e la figlia dagli CP_1 attacchi degli altri tre figli, dall'altro dalla volontà della medesima di accordare alla convenuta un riconoscimento per il lavoro prestato nelle aziende di famiglia e per la gratitudine, l'affetto, la vicinanza e la cura costantemente dimostrati nei confronti suoi e del padre.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il giudizio veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 3.5.2022, a seguito del decesso dell'attrice.
La causa veniva ritualmente riassunta dai sigg. , e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 dopo essere stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
L'intento attoreo veicolato con il presente giudizio mira a conseguire la demolizione (per nullità o annullabilità) di alcuni atti posti in essere da - sottoposta alla Persona_1 misura dell'amministrazione di sostegno giusta decreto di nomina del Tribunale di
Grosseto datato 10.12.2020 (all.ti 1 e 2 della citazione) - nei riguardi della figlia
[...] tra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre 2020, di seguito descritti: CP_1
a) Atto di cessione di quote sociali del 27.7.2017, con il quale la sig.ra _1 alienò alla figlia la quota della società “BAIA DEI GABBIANI CAMPING - VILLAGE CP_1
S.R.L.” al corrispettivo pari al suo valore nominale, ossia € 100.000,00 (all. 5);
pagina 3 di 12 b) Atto di cessione immobiliare del 27.7.2017, con cui la sig.ra alienò alla _1 figlia la quota di ½ della proprietà di una porzione di terreno sito nel Comune di CP_1
Follonica, per il corrispettivo di € 5.000,00 (all. 6);
c) Atto di costituzione di ipoteca volontaria del 27.7.2017, con cui la sig.ra iscrisse a favore della figlia un'ipoteca per un valore di € 681.034,55 su _1 CP_1 un complesso immobiliare ubicato nel Comune di Scarlino, località Botrona (all. 7);
d) Atto di compravendita del 3.11.2020, con cui la sig.ra alienò alla figlia _1
il citato complesso immobiliare al prezzo di € 719.554,00 (all. 12). CP_1
Nota comune ai citati gli atti sarebbe l'omessa esecuzione della controprestazione gravante sulla convenuta, dal momento che il corrispettivo fu sempre soddisfatto mediante il ricorso alla compensazione con un asserito (ma inesistente) credito vantato dalla figlia risultante dalla dichiarazione datata 24 luglio 2017, con cui la sig.ra CP_1
si riconobbe debitrice nei confronti della figlia per la somma di € 806.034,55 _1 citando diversi rapporti sottostanti (all. 4).
Secondo la prospettazione attorea, l'inesistenza del debito incorporato nella ricognizione del 24 luglio 2017 renderebbe nulli gli atti elencati sub a), b), c) e d) per difetto di causa,
e avendo natura sostanzialmente donativa conseguirebbe altresì la nullità dell'atto sub d) per carenza di forma solenne (id est: assenza di testimoni), il quale dovrebbe ritenersi ulteriormente nullo per trasgressione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744
c.c., trattandosi di passaggio di proprietà concordato col (presunto) creditore nell'ottica dell'estinzione del debito ipotecario;
ad ogni modo, gli atti dovrebbero ritenersi nulli per violazione di norme penali ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p., essendo stati compiuti nell'ambito di una circonvenzione d'incapace dell'anziana donna ipotizzata dal Giudice
Tutelare con decreto del 2.4.2021 di trasmissione degli atti alla Procura (all. 23).
In denegata ipotesi, parte attrice ha chiesto l'annullamento della ricognizione di debito e di tutti i successivi atti di disposizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 428
e 1425, co. 2 c.c., per essere stati compiuti da soggetto incapace di intendere di volere, condizione rinvenibile nell'età avanzata della sig.ra (nata nel 1932), che da tempo _1 versava in una situazione di decadimento cognitivo, tanto da ricorrere dall'anno 2017 all'uso di farmaci psicotropi e da essere sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno in concomitanza con la compravendita del 2020.
In via ulteriormente subordinata, parte attrice ha chiesto l'annullamento di tutti gli atti de quibus in virtù dell'art. 1434 c.c., per violenza morale commessa dalla convenuta nei pagina 4 di 12 confronti della madre, consistente nella grave e continua pressione psichica indirizzata a estromettere la fragile madre dall'amministrazione del proprio patrimonio e a condizionarne il contegno sino al punto di costringerla a stipulare negozi giuridici di cui non era spontaneamente consenziente.
In estremo subordine, parte attrice ha chiesto il pagamento dei prezzi delle compravendite mai riscossi.
2. La nullità degli atti.
Premesso che le profilate nullità degli atti a titolo oneroso riposerebbero anzitutto sull'inesistenza del credito opposto in compensazione dei corrispettivi pattuiti, è indispensabile valutare la portata della ricognizione di debito del 24 luglio 2017 contenente proprio il credito compensato.
Nella ricognizione de qua, la sig.ra si riconobbe debitrice nei confronti della figlia _1 per la somma di € 806.034,55, originata dal contratto notarile di mutuo dell'11.3.2011, dall'atto notarile costitutivo della società a responsabilità limitata del 27.7.2007 e dall'incasso di tre assegni circolari emessi il 19.7.2007.
Com'è noto, per effetto dell'astrazione della causa debendi generata dalla ricognizione di debito (o dalla promessa di pagamento), il destinatario della stessa, allorché agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione debitoria, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale (cfr. ex multis Cass. n.
11766/2018).
Infatti “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che pagina 5 di 12 possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. ex multis
Cass. n. 6353/2022).
Dunque, poiché il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatti dall'onere di provare il rapporto fondamentale - la cui esistenza si presume fino a prova contraria ed è destinata a perdere efficacia solo qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. n. 13506/2014) - graverà anzitutto sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore.
Nel caso di specie, a fronte di una ricognizione di debito titolata rilasciata a beneficio di dalla sig.ra , sarebbe stato allora onere di quest'ultima Controparte_1 _1 dimostrare nella fattispecie l'inesistenza del debito ivi indicato, prova che in alcun modo può ritenersi raggiunta attraverso la semplice allegazione dell'implausibile esistenza di debiti della madre verso la figlia e del mancato incasso dei tre assegni circolari citati nell'atto del 24 luglio 2017.
La difesa di parte attrice, in realtà, è unicamente incentrata sulle dichiarazioni rese dal sig. (dipendente dal 1996 al 2019 all'interno di un campeggio gestito della Testimone_1 famiglia;
cfr. all. 21 e verbale di udienza del 14.3.2023), che risultano Controparte_3 però inidonee ad assurgere a mezzo probatorio adeguato per fornire un riscontro oggettivo sui fatti di causa, sia per la loro genericità, sia per la dubbia attendibilità del teste, senz'altro partecipe al contesto lavorativo-familiare di appartenenza della convenuta (all.ti 44-46 della comparsa di risposta, nonché all. 50 della III memoria istruttorie e all.ti 48 e 49 della comparsa in riassunzione).
Inconferente è poi l'argomentazione difensiva contenuta nella comparsa conclusionale di parte attrice riguardo all'inopponibilità all'amministratore di sostegno della ricognizione di debito resa dalla beneficiaria della misura, dal momento che l'amministratore di sostegno non è un soggetto diverso da quest'ultima, avendone soltanto la rappresentanza processuale legale ex art. 75 c.p.c.; a maggior ragione, la dichiarazione è opponibile ai figli della sig.ra che hanno riassunto il presente giudizio dopo averne accettato _1
l'eredità con beneficio d'inventario, poiché gli stessi non possono dirsi “terzi” riguardo alla citata scrittura giacché, essendo succeduti al de cuius a titolo universale, versano nelle stesse condizioni della madre.
pagina 6 di 12 Inconsistente è, altresì, il tentativo di parte attrice d'invertire a discapito della convenuta l'onere probatorio sopra menzionato - deducendo l'omessa dimostrazione, ad opera di quest'ultima, del diritto di credito oggetto di compensazione -, atteso che solo in comparsa conclusionale la parte ha replicato all'analitica ricostruzione contenuta nella comparsa di risposta sui rapporti finanziari-patrimoniali tra madre e figlia richiamante documentazione ad hoc (all.ti 16-19), in aperta violazione delle preclusioni assertive e probatorie sancite dall'art. 183, co. 6 c.p.c..
La carenza di prova sull'inesistenza del credito speso dalla convenuta per pagare alla madre il corrispettivo degli atti intercorsi fra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre 2020, conduce all'inevitabile infondatezza delle domande di nullità veicolate in citazione per difetto di causa e/o di forma di questi ultimi, considerato peraltro che il "negotium mixtum cum donatione" - quale integrato secondo la prospettazione attorea dalla compravendita del 3.11.2020 – integrerebbe se del caso un'ipotesi di donazione indiretta, la quale non solo va distinta dalla simulazione relativa, ma neppure richiede per la sua validità la forma della donazione - con particolare riguardo alla presenza di testimoni di cui all'art. 48 della L. 89/1913 -, esigendo semplicemente quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, che nella specie si traduce nell'atto pubblico ex art. 1350 n. 1) c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 24040/2020).
Sono del pari infondate, quantunque non coltivate, le predicate nullità degli atti de quibus, per aver rappresentato il frutto del reato di circonvenzione d'incapace perpetrato dalla convenuta nei confronti della madre, e della vendita del 3.11.2020, per violazione del divieto del patto commissorio.
Quanto alla prima, occorre infatti rammentare che, per costante orientamento giurisprudenziale, il contratto stipulato per effetto di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, qual è l'art. 643 c.p., dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. ex multis Cass. n. 10609/2017).
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, in assenza di un giudicato penale vincolante (art. 651 e ss. c.p.p.), il giudice civile è chiamato ad accertare in via autonoma e “incidenter tantum” l'effettiva sussistenza del pagina 7 di 12 reato di circonvenzione in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (cfr.
Cass. n. 7081/2017), appurando, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza penale consolidata (cfr. ex plurimis Cass. n. 51247/2023): a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, tale da porre quest'ultimo nelle condizioni di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri un qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Nel caso di specie, in disparte il decreto del 2.4.2021 con cui il Giudice Tutelare dispose la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica per valutare la ricorrenza di un'ipotetica circonvenzione d'incapace commessa da ai Controparte_1 danni della madre, la parte ha omesso del tutto di allegare quale sarebbe stata la condotta di induzione perpetrata dalla convenuta per farle compiere l'atto impugnato, dovendo rimarcarsi che l'induzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 643 c.p., sebbene non richieda l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, implica pur sempre un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica capace di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che l'agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo o che richieda semplicemente al medesimo di compiere un atto giuridico (cfr. Cass. n. 1419/2013 e Cass. n. 28080/2015).
Quanto alla seconda nullità denunciata, il mero trasferimento da parte della sig.ra _1
a beneficio della figlia creditrice della proprietà dell'immobile ipotecato tre anni CP_1 prima nell'ottica dell'estinzione del debito ipotecario non conduce di per sé a ravvisare gli estremi del patto vietato dall'art. 2744 c.c., considerato tra l'altro che va pacificamente esclusa la violazione del divieto del patto commissorio qualora la vendita sia pattuita allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto o quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata pagina 8 di 12 estinzione del debito che viene a contrarre (cfr. ex multis Cass. n. 1075/2016).
3.1. L'annullabilità degli atti per incapacità naturale della disponente.
Dal momento che gli atti compiuti dalla sig.ra tra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre _1
2020 hanno natura di contratti, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 428, co. 2 e 1425, co. 2 c.c. l'annullamento dei medesimi per incapacità di intendere e di volere dell'autore è subordinata alla dimostrazione (oltreché dell'incapacità naturale) di un grave pregiudizio arrecato a quest'ultimo e alla malafede dell'altro contraente;
tale ultimo requisito, viceversa, non sarebbe richiesto per la ricognizione di debito del 24 luglio 2017, trattandosi secondo la prospettazione attorea di una atto a titolo gratuito e perciò applicandosi il primo comma dell'art. 428 c.p.c..
Come noto “ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente - ai sensi dell'art. 428 c.c. - causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente. Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è quindi necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre” (cfr. Cass. n.
13659/2017).
Ciò evidenziato e considerato che la giurisprudenza, in caso di valutazione rigorosa della prova dell'incapacità naturale successiva e precedente all'atto oggetto di impugnazione, riconosce la possibilità di ritenere provata presuntivamente l'incapacità intermedia (cfr.
Cass. n. 35466/2022), il Tribunale osserva che nella specie difetti anzitutto la prova di tale presupposto in riferimento alla condizione di incapacità naturale precedente o coevo gli atti del mese di luglio 2017, rinvenendosi viceversa nella documentazione versata in atti dalla convenuta molteplici indici rivelatori di una lucidità dell'anziana donna, tra cui: la raccomandata da ella trasmessa a tutti i figli nel marzo 2018 per rappresentargli le pagina 9 di 12 difficoltà che stava incontrando nella gestione del campeggio e richiedergli un contributo nell'occupazione dell'azienda di famiglia (all. 21 della comparsa di risposta); la comunicazione del 24.7.2019 con cui e invitarono la Pt_2 Pt_3 Parte_1 madre alla riunione societaria del 31.7.2019 per discutere e decidere sulla trasformazione della società con nomina dell'organo amministrativo e adozione di un nuovo statuto (all.
24); il certificato medico rilasciato a fine giugno 2017 dal medico curante della sig.ra dott.ssa che ne attestava la capacità “di intendere e di volere” _1 Persona_2
(all. 39), nonché le sommarie informazioni rese dalla medesima nell'agosto del 2019, ove ancora una volta definiva la sig.ra “perfettamente in grado di intendere e di _1 volere, in linea con i parametri della sua età” (all. 38); la “Richiesta di archiviazione” di fine 2019 con la quale il Pubblico Ministero - investito dell'indagine su alcuni reati asseritamente commessi da e in data anteriore o Controparte_1 Parte_4 prossima al 13.5.2019 - escludeva la «sussistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica dell'IMPALA, la quale non risulta né interdetta né inabilitata e le cui condizioni psico-fisiche e socio-sanitarie vengono descritte dal suo medico curante come “…in linea con l'età” e “non presentano deficienze particolarmente degne di nota» (all. 32).
Anche sotto tale aspetto la difesa di parte attrice fa leva sulle dichiarazioni rese dal sig.
sulla cui portata probatoria valgono le considerazioni già espresse. Testimone_1
Difettando la prova dell'incapacità naturale della sig.ra nel mese di luglio 2017, _1 non può trovare accoglimento la domanda attorea di annullamento degli atti ivi compiuti.
Analoghe motivazioni portano a respingere la domanda di annullamento della compravendita del 3.11.2020.
Benvero, all'accertamento di “una situazione di impossibilità ed incapacitazione alla autonoma assunzione dei provvedimenti necessari alla tutela urgente e indifferibile delle sue condizioni patrimoniali e personali” riscontrate in relazione alla sig.ra dal _1
Giudice Tutelare nel dicembre 2020, si contrappone da un lato l'avvenuta stipula dell'atto il mese prima, che presupponeva l'assolvimento da parte del notaio rogante del compito di verifica della volontà delle parti per evitare di stipulare atti annullabili ex artt. 28 e 47, co. 2 della L. 89/1913, dall'altro la totale carenza di documentazione medica offerta da parte attrice circa le effettive condizioni dell' al momento della stipula dell'atto _1 controverso, circostanza che avrebbe reso senz'altro esplorativa l'invocata CTU medico- legale.
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3.2. L'annullabilità degli atti per violenza morale subìta dalla disponente.
Risulta, infine, destituita di fondamento la domanda diretta a conseguire l'annullamento di tutti gli atti impugnati per essere frutto di violenza morale commessa dalla convenuta nei confronti della madre, consistente nella grave e continua pressione psichica indirizzata a estromettere la fragile madre dall'amministrazione del proprio patrimonio e a condizionarne il contegno sino al punto di costringerla a stipulare negozi giuridici di cui non era spontaneamente consenziente.
Premettendo che anche tali accuse muovono dalle dichiarazioni rese dal sig. Tes_1
sulla cui portata probatoria valgono le considerazioni già ribadite, deve anzitutto
[...] osservarsi come l'interruzione dei rapporti tra e con la madre Pt_2 Parte_3 non risultano in alcun modo legati a una condotta ostativa della sorella , come CP_1 ben si evince dal conflitto familiare sorto agli inizi del nuovo millennio (all.ti 6-13 e 31) e dalle rispettive sommarie informazioni rese all'autorità giudiziaria nell'anno 2019, nelle quali ammisero di non vedere la madre da anni (all.ti 35 e 36).
Ad ogni modo, la lamentata costante pressione psichica esercitata dalla figlia per CP_1 anni nei confronti della madre sarebbe del tutto inidonea a integrare gli estremi _1 della violenza morale suscettibile di condurre all'annullamento indiscriminato di tutti gli atti impugnati, tenuto conto che, se per un verso i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto o viceversa mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, per altro verso è sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr. ex ceteris Cass. n. 16179/2004).
Nel caso di cui si discute, allora, manca la dimostrazione del nesso diretto di causalità tra il male che si reputa stato minacciato da parte attrice e i singoli atti di autonomia che posti in essere dalla sig.ra al fine di evitarlo. _1
4. La domanda subordinata.
Le ragioni che conducono alla reiezione delle domande principali, travolgono naturalmente la domanda proposta in via subordinata da parte attrice per recuperare aliunde i prezzi degli atti di compravendita e cessione di quote asseritamente mai versati.
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5. La lite temeraria e le spese processuali.
Va, infine, respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale di parte attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta la domanda della convenuta formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.860,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Grosseto, 15.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 968/2021, vertente tra
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F.: , elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._4
Grosseto, Piazza De Maria n. 10, presso lo studio dell'avv. Laura Parlanti, che li rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Jacopo Di Marco, in virtù di procura allegata al ricorso in riassunzione;
ATTORI
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._5
Follonica, via Amorotti n. 16, presso lo studio dell'avv. Cinzia Zanaboni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 21.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra - rappresentata dal Persona_1 suo amministratore di sostegno -, ha evocato in giudizio la figlia Controparte_2
esponendo all'intestato Tribunale: Controparte_1
pagina 1 di 12 • di essere stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, giusta decreto di nomina del Tribunale di Grosseto datato 10.12.2020, a seguito del ricorso presentato il 5.11.2020 dagli altri tre figli , e i quali Pt_1 Pt_2 Parte_3 avrebbero dato atto che, negli ultimi anni, non fossero riusciti a contattare la madre e di essere preoccupati per le sue condizioni di salute e per la gestione dei suoi beni, essendosi accorti che dal 2017 avesse inconsapevolmente compiuto una serie di atti dismissivi del patrimonio arricchendo l'altra figlia;
CP_1
• che tali atti, in particolare, sarebbero consistiti in quattro compravendite intercorse tra il 27.7.2017 e il 3.11.2020, nelle quali, a fronte dell'alienazione di beni (quote sociali e immobili) o costituzione di diritti sugli stessi (ipoteca), la convenuta non avrebbe reso alcuna controprestazione, dal momento che i corrispettivi furono soddisfatti mediante compensazioni con un asserito credito di € 806.034,55 vantato sulla base di una ricognizione di debito siglata dalla madre il 24.7.2017;
• che l'inesistenza del credito in capo alla convenuta avrebbe comportato la nullità dei quattro citati atti per difetto di causa e/o di forma e/o per simulazione, e anche per violazione di norme penali ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p., mentre per l'atto del 3.11.2020 la nullità deriverebbe altresì dalla violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.;
• che tutti gli atti dismissivi, nonché la ricognizione di debito, dovrebbero comunque annullarsi per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 428 e 1425, co. 2 c.c., per essere stati compiuti da soggetto incapace di intendere di volere, o in virtù dell'art. 1434
c.c., per violenza morale commessa dalla convenuta nei confronti della madre.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di dichiarare nulli o annullare la dichiarazione di riconoscimento di debito del 24.7.2017, l'atto di cessione di quote sociali del 27.7.2017, l'atto di cessione immobiliare del 27.7.2017, l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 27.7.2017 e l'atto di vendita immobiliare del 3.11.2020, con ogni conseguenza di legge, ivi inclusa la condanna della convenuta a restituirle quanto ricevuto in base a detti atti, con maggiorazione di rivalutazione e interessi, oltre al risarcimento dei danni;
in subordine, chiedeva la condanna della figlia a pagarle la somma complessiva di € 824.554,00, equivalente ai prezzi delle vendite mai corrisposti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 12 A sostegno della propria difesa, premetteva come l'atto di citazione s'inserisse nello storico conflitto endofamiliare che vedeva i fratelli e Pt_2 Pt_3 Pt_1 contrapposti da tempo immemore a sé e alla stessa madre , con l'intento di _1 tutelarne il patrimonio al solo fine di soddisfarvi le proprie aspettative, come testimoniato dalle numerose azioni giudiziarie intraprese per accaparrarsi il patrimonio familiare;
quanto al merito, giustificava la ricognizione di debito del 24.7.2017 in forza di crediti legittimamente maturati per l'opera ultraventennale prestata nell'impresa familiare dell'attrice e per avere contratto a proprio nome un mutuo in favore di detta impresa nonché per la risoluzione di un preliminare con costituzione di rendita vitalizia e per altri versamenti, e infine motivava gli atti ex adverso censurati evocando da un lato la pluridecennale esigenza della madre di difendere sè stessa e la figlia dagli CP_1 attacchi degli altri tre figli, dall'altro dalla volontà della medesima di accordare alla convenuta un riconoscimento per il lavoro prestato nelle aziende di famiglia e per la gratitudine, l'affetto, la vicinanza e la cura costantemente dimostrati nei confronti suoi e del padre.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., il giudizio veniva dichiarato interrotto con ordinanza del 3.5.2022, a seguito del decesso dell'attrice.
La causa veniva ritualmente riassunta dai sigg. , e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 dopo essere stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
L'intento attoreo veicolato con il presente giudizio mira a conseguire la demolizione (per nullità o annullabilità) di alcuni atti posti in essere da - sottoposta alla Persona_1 misura dell'amministrazione di sostegno giusta decreto di nomina del Tribunale di
Grosseto datato 10.12.2020 (all.ti 1 e 2 della citazione) - nei riguardi della figlia
[...] tra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre 2020, di seguito descritti: CP_1
a) Atto di cessione di quote sociali del 27.7.2017, con il quale la sig.ra _1 alienò alla figlia la quota della società “BAIA DEI GABBIANI CAMPING - VILLAGE CP_1
S.R.L.” al corrispettivo pari al suo valore nominale, ossia € 100.000,00 (all. 5);
pagina 3 di 12 b) Atto di cessione immobiliare del 27.7.2017, con cui la sig.ra alienò alla _1 figlia la quota di ½ della proprietà di una porzione di terreno sito nel Comune di CP_1
Follonica, per il corrispettivo di € 5.000,00 (all. 6);
c) Atto di costituzione di ipoteca volontaria del 27.7.2017, con cui la sig.ra iscrisse a favore della figlia un'ipoteca per un valore di € 681.034,55 su _1 CP_1 un complesso immobiliare ubicato nel Comune di Scarlino, località Botrona (all. 7);
d) Atto di compravendita del 3.11.2020, con cui la sig.ra alienò alla figlia _1
il citato complesso immobiliare al prezzo di € 719.554,00 (all. 12). CP_1
Nota comune ai citati gli atti sarebbe l'omessa esecuzione della controprestazione gravante sulla convenuta, dal momento che il corrispettivo fu sempre soddisfatto mediante il ricorso alla compensazione con un asserito (ma inesistente) credito vantato dalla figlia risultante dalla dichiarazione datata 24 luglio 2017, con cui la sig.ra CP_1
si riconobbe debitrice nei confronti della figlia per la somma di € 806.034,55 _1 citando diversi rapporti sottostanti (all. 4).
Secondo la prospettazione attorea, l'inesistenza del debito incorporato nella ricognizione del 24 luglio 2017 renderebbe nulli gli atti elencati sub a), b), c) e d) per difetto di causa,
e avendo natura sostanzialmente donativa conseguirebbe altresì la nullità dell'atto sub d) per carenza di forma solenne (id est: assenza di testimoni), il quale dovrebbe ritenersi ulteriormente nullo per trasgressione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744
c.c., trattandosi di passaggio di proprietà concordato col (presunto) creditore nell'ottica dell'estinzione del debito ipotecario;
ad ogni modo, gli atti dovrebbero ritenersi nulli per violazione di norme penali ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p., essendo stati compiuti nell'ambito di una circonvenzione d'incapace dell'anziana donna ipotizzata dal Giudice
Tutelare con decreto del 2.4.2021 di trasmissione degli atti alla Procura (all. 23).
In denegata ipotesi, parte attrice ha chiesto l'annullamento della ricognizione di debito e di tutti i successivi atti di disposizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 428
e 1425, co. 2 c.c., per essere stati compiuti da soggetto incapace di intendere di volere, condizione rinvenibile nell'età avanzata della sig.ra (nata nel 1932), che da tempo _1 versava in una situazione di decadimento cognitivo, tanto da ricorrere dall'anno 2017 all'uso di farmaci psicotropi e da essere sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno in concomitanza con la compravendita del 2020.
In via ulteriormente subordinata, parte attrice ha chiesto l'annullamento di tutti gli atti de quibus in virtù dell'art. 1434 c.c., per violenza morale commessa dalla convenuta nei pagina 4 di 12 confronti della madre, consistente nella grave e continua pressione psichica indirizzata a estromettere la fragile madre dall'amministrazione del proprio patrimonio e a condizionarne il contegno sino al punto di costringerla a stipulare negozi giuridici di cui non era spontaneamente consenziente.
In estremo subordine, parte attrice ha chiesto il pagamento dei prezzi delle compravendite mai riscossi.
2. La nullità degli atti.
Premesso che le profilate nullità degli atti a titolo oneroso riposerebbero anzitutto sull'inesistenza del credito opposto in compensazione dei corrispettivi pattuiti, è indispensabile valutare la portata della ricognizione di debito del 24 luglio 2017 contenente proprio il credito compensato.
Nella ricognizione de qua, la sig.ra si riconobbe debitrice nei confronti della figlia _1 per la somma di € 806.034,55, originata dal contratto notarile di mutuo dell'11.3.2011, dall'atto notarile costitutivo della società a responsabilità limitata del 27.7.2007 e dall'incasso di tre assegni circolari emessi il 19.7.2007.
Com'è noto, per effetto dell'astrazione della causa debendi generata dalla ricognizione di debito (o dalla promessa di pagamento), il destinatario della stessa, allorché agisca per l'adempimento delle obbligazioni, ha l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione debitoria, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre invece incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare la inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale (cfr. ex multis Cass. n.
11766/2018).
Infatti “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che pagina 5 di 12 possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. ex multis
Cass. n. 6353/2022).
Dunque, poiché il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatti dall'onere di provare il rapporto fondamentale - la cui esistenza si presume fino a prova contraria ed è destinata a perdere efficacia solo qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. n. 13506/2014) - graverà anzitutto sul debitore l'onere di provare l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore.
Nel caso di specie, a fronte di una ricognizione di debito titolata rilasciata a beneficio di dalla sig.ra , sarebbe stato allora onere di quest'ultima Controparte_1 _1 dimostrare nella fattispecie l'inesistenza del debito ivi indicato, prova che in alcun modo può ritenersi raggiunta attraverso la semplice allegazione dell'implausibile esistenza di debiti della madre verso la figlia e del mancato incasso dei tre assegni circolari citati nell'atto del 24 luglio 2017.
La difesa di parte attrice, in realtà, è unicamente incentrata sulle dichiarazioni rese dal sig. (dipendente dal 1996 al 2019 all'interno di un campeggio gestito della Testimone_1 famiglia;
cfr. all. 21 e verbale di udienza del 14.3.2023), che risultano Controparte_3 però inidonee ad assurgere a mezzo probatorio adeguato per fornire un riscontro oggettivo sui fatti di causa, sia per la loro genericità, sia per la dubbia attendibilità del teste, senz'altro partecipe al contesto lavorativo-familiare di appartenenza della convenuta (all.ti 44-46 della comparsa di risposta, nonché all. 50 della III memoria istruttorie e all.ti 48 e 49 della comparsa in riassunzione).
Inconferente è poi l'argomentazione difensiva contenuta nella comparsa conclusionale di parte attrice riguardo all'inopponibilità all'amministratore di sostegno della ricognizione di debito resa dalla beneficiaria della misura, dal momento che l'amministratore di sostegno non è un soggetto diverso da quest'ultima, avendone soltanto la rappresentanza processuale legale ex art. 75 c.p.c.; a maggior ragione, la dichiarazione è opponibile ai figli della sig.ra che hanno riassunto il presente giudizio dopo averne accettato _1
l'eredità con beneficio d'inventario, poiché gli stessi non possono dirsi “terzi” riguardo alla citata scrittura giacché, essendo succeduti al de cuius a titolo universale, versano nelle stesse condizioni della madre.
pagina 6 di 12 Inconsistente è, altresì, il tentativo di parte attrice d'invertire a discapito della convenuta l'onere probatorio sopra menzionato - deducendo l'omessa dimostrazione, ad opera di quest'ultima, del diritto di credito oggetto di compensazione -, atteso che solo in comparsa conclusionale la parte ha replicato all'analitica ricostruzione contenuta nella comparsa di risposta sui rapporti finanziari-patrimoniali tra madre e figlia richiamante documentazione ad hoc (all.ti 16-19), in aperta violazione delle preclusioni assertive e probatorie sancite dall'art. 183, co. 6 c.p.c..
La carenza di prova sull'inesistenza del credito speso dalla convenuta per pagare alla madre il corrispettivo degli atti intercorsi fra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre 2020, conduce all'inevitabile infondatezza delle domande di nullità veicolate in citazione per difetto di causa e/o di forma di questi ultimi, considerato peraltro che il "negotium mixtum cum donatione" - quale integrato secondo la prospettazione attorea dalla compravendita del 3.11.2020 – integrerebbe se del caso un'ipotesi di donazione indiretta, la quale non solo va distinta dalla simulazione relativa, ma neppure richiede per la sua validità la forma della donazione - con particolare riguardo alla presenza di testimoni di cui all'art. 48 della L. 89/1913 -, esigendo semplicemente quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, che nella specie si traduce nell'atto pubblico ex art. 1350 n. 1) c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 24040/2020).
Sono del pari infondate, quantunque non coltivate, le predicate nullità degli atti de quibus, per aver rappresentato il frutto del reato di circonvenzione d'incapace perpetrato dalla convenuta nei confronti della madre, e della vendita del 3.11.2020, per violazione del divieto del patto commissorio.
Quanto alla prima, occorre infatti rammentare che, per costante orientamento giurisprudenziale, il contratto stipulato per effetto di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, qual è l'art. 643 c.p., dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (cfr. ex multis Cass. n. 10609/2017).
Ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, in assenza di un giudicato penale vincolante (art. 651 e ss. c.p.p.), il giudice civile è chiamato ad accertare in via autonoma e “incidenter tantum” l'effettiva sussistenza del pagina 7 di 12 reato di circonvenzione in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (cfr.
Cass. n. 7081/2017), appurando, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza penale consolidata (cfr. ex plurimis Cass. n. 51247/2023): a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, tale da porre quest'ultimo nelle condizioni di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri un qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.
Nel caso di specie, in disparte il decreto del 2.4.2021 con cui il Giudice Tutelare dispose la trasmissione degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica per valutare la ricorrenza di un'ipotetica circonvenzione d'incapace commessa da ai Controparte_1 danni della madre, la parte ha omesso del tutto di allegare quale sarebbe stata la condotta di induzione perpetrata dalla convenuta per farle compiere l'atto impugnato, dovendo rimarcarsi che l'induzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 643 c.p., sebbene non richieda l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, implica pur sempre un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica capace di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che l'agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo o che richieda semplicemente al medesimo di compiere un atto giuridico (cfr. Cass. n. 1419/2013 e Cass. n. 28080/2015).
Quanto alla seconda nullità denunciata, il mero trasferimento da parte della sig.ra _1
a beneficio della figlia creditrice della proprietà dell'immobile ipotecato tre anni CP_1 prima nell'ottica dell'estinzione del debito ipotecario non conduce di per sé a ravvisare gli estremi del patto vietato dall'art. 2744 c.c., considerato tra l'altro che va pacificamente esclusa la violazione del divieto del patto commissorio qualora la vendita sia pattuita allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto o quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata pagina 8 di 12 estinzione del debito che viene a contrarre (cfr. ex multis Cass. n. 1075/2016).
3.1. L'annullabilità degli atti per incapacità naturale della disponente.
Dal momento che gli atti compiuti dalla sig.ra tra il 27 luglio 2017 e il 3 novembre _1
2020 hanno natura di contratti, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 428, co. 2 e 1425, co. 2 c.c. l'annullamento dei medesimi per incapacità di intendere e di volere dell'autore è subordinata alla dimostrazione (oltreché dell'incapacità naturale) di un grave pregiudizio arrecato a quest'ultimo e alla malafede dell'altro contraente;
tale ultimo requisito, viceversa, non sarebbe richiesto per la ricognizione di debito del 24 luglio 2017, trattandosi secondo la prospettazione attorea di una atto a titolo gratuito e perciò applicandosi il primo comma dell'art. 428 c.p.c..
Come noto “ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente - ai sensi dell'art. 428 c.c. - causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente. Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è quindi necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre” (cfr. Cass. n.
13659/2017).
Ciò evidenziato e considerato che la giurisprudenza, in caso di valutazione rigorosa della prova dell'incapacità naturale successiva e precedente all'atto oggetto di impugnazione, riconosce la possibilità di ritenere provata presuntivamente l'incapacità intermedia (cfr.
Cass. n. 35466/2022), il Tribunale osserva che nella specie difetti anzitutto la prova di tale presupposto in riferimento alla condizione di incapacità naturale precedente o coevo gli atti del mese di luglio 2017, rinvenendosi viceversa nella documentazione versata in atti dalla convenuta molteplici indici rivelatori di una lucidità dell'anziana donna, tra cui: la raccomandata da ella trasmessa a tutti i figli nel marzo 2018 per rappresentargli le pagina 9 di 12 difficoltà che stava incontrando nella gestione del campeggio e richiedergli un contributo nell'occupazione dell'azienda di famiglia (all. 21 della comparsa di risposta); la comunicazione del 24.7.2019 con cui e invitarono la Pt_2 Pt_3 Parte_1 madre alla riunione societaria del 31.7.2019 per discutere e decidere sulla trasformazione della società con nomina dell'organo amministrativo e adozione di un nuovo statuto (all.
24); il certificato medico rilasciato a fine giugno 2017 dal medico curante della sig.ra dott.ssa che ne attestava la capacità “di intendere e di volere” _1 Persona_2
(all. 39), nonché le sommarie informazioni rese dalla medesima nell'agosto del 2019, ove ancora una volta definiva la sig.ra “perfettamente in grado di intendere e di _1 volere, in linea con i parametri della sua età” (all. 38); la “Richiesta di archiviazione” di fine 2019 con la quale il Pubblico Ministero - investito dell'indagine su alcuni reati asseritamente commessi da e in data anteriore o Controparte_1 Parte_4 prossima al 13.5.2019 - escludeva la «sussistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica dell'IMPALA, la quale non risulta né interdetta né inabilitata e le cui condizioni psico-fisiche e socio-sanitarie vengono descritte dal suo medico curante come “…in linea con l'età” e “non presentano deficienze particolarmente degne di nota» (all. 32).
Anche sotto tale aspetto la difesa di parte attrice fa leva sulle dichiarazioni rese dal sig.
sulla cui portata probatoria valgono le considerazioni già espresse. Testimone_1
Difettando la prova dell'incapacità naturale della sig.ra nel mese di luglio 2017, _1 non può trovare accoglimento la domanda attorea di annullamento degli atti ivi compiuti.
Analoghe motivazioni portano a respingere la domanda di annullamento della compravendita del 3.11.2020.
Benvero, all'accertamento di “una situazione di impossibilità ed incapacitazione alla autonoma assunzione dei provvedimenti necessari alla tutela urgente e indifferibile delle sue condizioni patrimoniali e personali” riscontrate in relazione alla sig.ra dal _1
Giudice Tutelare nel dicembre 2020, si contrappone da un lato l'avvenuta stipula dell'atto il mese prima, che presupponeva l'assolvimento da parte del notaio rogante del compito di verifica della volontà delle parti per evitare di stipulare atti annullabili ex artt. 28 e 47, co. 2 della L. 89/1913, dall'altro la totale carenza di documentazione medica offerta da parte attrice circa le effettive condizioni dell' al momento della stipula dell'atto _1 controverso, circostanza che avrebbe reso senz'altro esplorativa l'invocata CTU medico- legale.
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3.2. L'annullabilità degli atti per violenza morale subìta dalla disponente.
Risulta, infine, destituita di fondamento la domanda diretta a conseguire l'annullamento di tutti gli atti impugnati per essere frutto di violenza morale commessa dalla convenuta nei confronti della madre, consistente nella grave e continua pressione psichica indirizzata a estromettere la fragile madre dall'amministrazione del proprio patrimonio e a condizionarne il contegno sino al punto di costringerla a stipulare negozi giuridici di cui non era spontaneamente consenziente.
Premettendo che anche tali accuse muovono dalle dichiarazioni rese dal sig. Tes_1
sulla cui portata probatoria valgono le considerazioni già ribadite, deve anzitutto
[...] osservarsi come l'interruzione dei rapporti tra e con la madre Pt_2 Parte_3 non risultano in alcun modo legati a una condotta ostativa della sorella , come CP_1 ben si evince dal conflitto familiare sorto agli inizi del nuovo millennio (all.ti 6-13 e 31) e dalle rispettive sommarie informazioni rese all'autorità giudiziaria nell'anno 2019, nelle quali ammisero di non vedere la madre da anni (all.ti 35 e 36).
Ad ogni modo, la lamentata costante pressione psichica esercitata dalla figlia per CP_1 anni nei confronti della madre sarebbe del tutto inidonea a integrare gli estremi _1 della violenza morale suscettibile di condurre all'annullamento indiscriminato di tutti gli atti impugnati, tenuto conto che, se per un verso i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto o viceversa mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, per altro verso è sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr. ex ceteris Cass. n. 16179/2004).
Nel caso di cui si discute, allora, manca la dimostrazione del nesso diretto di causalità tra il male che si reputa stato minacciato da parte attrice e i singoli atti di autonomia che posti in essere dalla sig.ra al fine di evitarlo. _1
4. La domanda subordinata.
Le ragioni che conducono alla reiezione delle domande principali, travolgono naturalmente la domanda proposta in via subordinata da parte attrice per recuperare aliunde i prezzi degli atti di compravendita e cessione di quote asseritamente mai versati.
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5. La lite temeraria e le spese processuali.
Va, infine, respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale di parte attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso e ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta la domanda della convenuta formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.860,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Grosseto, 15.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
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