TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 19.03.2025, nella causa avente n. 1310/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via S. Anna II Parte_1 C.F._1
Tronco 18/i, Reggio di Calabria, presso lo studio dell'avv. Accardo Francesca, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(CF. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso il proprio procurato-re avv. Diego Giurato in Reggio Cal. Via Cavour n. 19;
OPPOSTA CONTUMACE
, (CF. ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante, con domicilio legale presso la Sede Provinciale di Reggio Cal. in Via D. Romeo n. 15;
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia origina dal decreto ingiuntivo n. 820/18, emesso dal Tribunale
Civile di Reggio Calabria in data 16-17 ottobre 2018, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento in favore del sig. della somma di € CP_1 Controparte_1 Parte_1
44.793,52. Il titolo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4 giugno 2019 e munito di formula esecutiva il successivo 9 luglio 2019. In forza di detto titolo, il creditore notificava atto di precetto in data 8 ottobre 2019, recapitato alla debitrice il 6 novembre 2019, intimando il pagamento delle somme indicate.
Considerato che
la sig.ra prestava attività lavorativa alle dipendenze della Regione Calabria e CP_1 risultava titolare del diritto alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'INPS, come da dichiarazione del datore di lavoro (prot. n. 0298766 del 6 settembre 2018), il creditore procedeva al pignoramento presso terzi.
Con atto del 13 dicembre 2019, notificato all'INPS in data 16 dicembre 2019 e alla debitrice il
10 gennaio 2020, e iscritto al n. 140/20 R.G.Es. del Tribunale di Reggio Calabria, il creditore pignorava le somme dovute dall'INPS alla debitrice, relative al trattamento di fine rapporto/servizio e alle prestazioni previdenziali, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 67.190,28.
La debitrice si costituiva nel procedimento esecutivo proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In data 23 giugno 2021, l' – rendeva dichiarazione Controparte_3 negativa ex art. 547 c.p.c., affermando quanto segue: “il debitore non è titolare di prestazioni pensionistiche, previdenziali e assistenziali a carico di questo ”. CP_2
Tale dichiarazione veniva contestata dal creditore, il quale avviava il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. sul presupposto che la debitrice prestava attività lavorativa alle dipendenze della Regione Calabria e che dunque in futuro avrà diritto alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto.
Il creditore, pertanto, sosteneva la pignorabilità delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto o servizio, anche in costanza del rapporto lavorativo, trattandosi – a suo dire – di crediti certi e liquidi, la cui esigibilità risulta soltanto differita al momento della cessazione del rapporto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 19708/2018).
Tale giudizio si concludeva con l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con cui si accertava l'insussistenza di crediti pignorabili in capo al terzo, e si dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo n. 140/20 R.G.Es.
Avverso tale provvedimento, il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
Con ordinanza del 14 marzo 2024, resa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2024, il Giudice dell'Esecuzione rilevava l'insussistenza di presupposti per provvedimenti cautelari e fissava termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito mediante iscrizione a ruolo, da cui trae origine il presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. § 2. Il Giudice ha fissato la prima udienza al 28.02.2025.
Con ordinanza del 30.01.2025, sciogliendo la riserva di cui all'udienza sopracitata, ritendo la causa matura per la decisione, ha rinviato alla data del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione in data 19.03.2025.
In primis, verificata la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia delle convenute.
§ 3. Preliminarmente va qualificata la doglianza mossa dall'odierno opponente.
Il rimedio de quo rientra nell'alveo dell'art.617 c. 2 c.p.c.
§ 4. Quanto alle richieste formulate dall'opponente nella citazione introduttiva dell'odierna fase di merito si deve sottolineare che è inibita, a questo giudice, l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, avendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. natura esclusivamente
"rescindente".
Pertanto, nessuno dei provvedimenti richiesti dall'opponente potrebbe essere in questa fase adottato dal sottoscritto giudice, se non la conferma o la revoca dell'ordinanza opposta.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 28131/22, ha confermato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio d'impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, avente carattere meramente "rescindente", ossia in grado d'incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare.
Pertanto, spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617
c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato, non essendo sistematicamente ammissibile un'eterodirezione del processo esecutivo o, comunque, un'interferenza che si esplichi attraverso l'esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l'esecuzione.
§ 3. Quanto al merito.
L'opposizione è fondata.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018,
n.19708).
Tale orientamento trova ulteriore conferma nella pronuncia del Tribunale civile di Benevento sentenza n. 453 del 1 febbraio 2024, secondo cui "i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono esclusivamente la certezza e la liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi) dello stesso, ma non la sua esigibilità".
Con riguardo al caso di specie, la documentazione acquisita nella fase di accertamento dell'obbligo del terzo e riprodotta in questa sede dimostra inequivocabilmente l'esistenza di versamenti contributivi da parte della Regione Calabria all'INPS per il trattamento di fine servizio del dipendente, configurando un rapporto giuridico di natura previdenziale che non può essere negato sulla base della mera circostanza dell'attualità del rapporto di lavoro.
Le quote di TFS accantonate presso l'INPS costituiscono un credito certo e liquido della debitrice, pienamente pignorabile ai sensi dell'art. 553 c.p.c., indipendentemente dall'attualità del rapporto di lavoro.
L'INPS, quale ente gestore del TFS dei dipendenti pubblici, è tenuto a dichiarare l'esistenza delle quote accantonate presso l' , non potendo limitarsi ad una dichiarazione negativa generica CP_2
che contrasta con la documentazione agli atti.
In conclusione l'opposizione merita accoglimento.
§ 4. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda oggetto di causa e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • DICHIARA la contumacia delle parti opposte, sig.ra e Controparte_1 dell'INPS.
• ACCOGLIE l'opposizione;
• REVOCA le ordinanze opposte del Giudice dell'Esecuzione del 5 dicembre 2023 con cui sono state dichiarate l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo n. 140/20 R.G.Es.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 19.06.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 19.03.2025, nella causa avente n. 1310/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via S. Anna II Parte_1 C.F._1
Tronco 18/i, Reggio di Calabria, presso lo studio dell'avv. Accardo Francesca, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(CF. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso il proprio procurato-re avv. Diego Giurato in Reggio Cal. Via Cavour n. 19;
OPPOSTA CONTUMACE
, (CF. ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante, con domicilio legale presso la Sede Provinciale di Reggio Cal. in Via D. Romeo n. 15;
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia origina dal decreto ingiuntivo n. 820/18, emesso dal Tribunale
Civile di Reggio Calabria in data 16-17 ottobre 2018, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento in favore del sig. della somma di € CP_1 Controparte_1 Parte_1
44.793,52. Il titolo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4 giugno 2019 e munito di formula esecutiva il successivo 9 luglio 2019. In forza di detto titolo, il creditore notificava atto di precetto in data 8 ottobre 2019, recapitato alla debitrice il 6 novembre 2019, intimando il pagamento delle somme indicate.
Considerato che
la sig.ra prestava attività lavorativa alle dipendenze della Regione Calabria e CP_1 risultava titolare del diritto alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'INPS, come da dichiarazione del datore di lavoro (prot. n. 0298766 del 6 settembre 2018), il creditore procedeva al pignoramento presso terzi.
Con atto del 13 dicembre 2019, notificato all'INPS in data 16 dicembre 2019 e alla debitrice il
10 gennaio 2020, e iscritto al n. 140/20 R.G.Es. del Tribunale di Reggio Calabria, il creditore pignorava le somme dovute dall'INPS alla debitrice, relative al trattamento di fine rapporto/servizio e alle prestazioni previdenziali, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 67.190,28.
La debitrice si costituiva nel procedimento esecutivo proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In data 23 giugno 2021, l' – rendeva dichiarazione Controparte_3 negativa ex art. 547 c.p.c., affermando quanto segue: “il debitore non è titolare di prestazioni pensionistiche, previdenziali e assistenziali a carico di questo ”. CP_2
Tale dichiarazione veniva contestata dal creditore, il quale avviava il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. sul presupposto che la debitrice prestava attività lavorativa alle dipendenze della Regione Calabria e che dunque in futuro avrà diritto alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto.
Il creditore, pertanto, sosteneva la pignorabilità delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto o servizio, anche in costanza del rapporto lavorativo, trattandosi – a suo dire – di crediti certi e liquidi, la cui esigibilità risulta soltanto differita al momento della cessazione del rapporto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 19708/2018).
Tale giudizio si concludeva con l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con cui si accertava l'insussistenza di crediti pignorabili in capo al terzo, e si dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo n. 140/20 R.G.Es.
Avverso tale provvedimento, il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
Con ordinanza del 14 marzo 2024, resa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2024, il Giudice dell'Esecuzione rilevava l'insussistenza di presupposti per provvedimenti cautelari e fissava termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito mediante iscrizione a ruolo, da cui trae origine il presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. § 2. Il Giudice ha fissato la prima udienza al 28.02.2025.
Con ordinanza del 30.01.2025, sciogliendo la riserva di cui all'udienza sopracitata, ritendo la causa matura per la decisione, ha rinviato alla data del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione in data 19.03.2025.
In primis, verificata la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia delle convenute.
§ 3. Preliminarmente va qualificata la doglianza mossa dall'odierno opponente.
Il rimedio de quo rientra nell'alveo dell'art.617 c. 2 c.p.c.
§ 4. Quanto alle richieste formulate dall'opponente nella citazione introduttiva dell'odierna fase di merito si deve sottolineare che è inibita, a questo giudice, l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, avendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. natura esclusivamente
"rescindente".
Pertanto, nessuno dei provvedimenti richiesti dall'opponente potrebbe essere in questa fase adottato dal sottoscritto giudice, se non la conferma o la revoca dell'ordinanza opposta.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 28131/22, ha confermato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio d'impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, avente carattere meramente "rescindente", ossia in grado d'incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare.
Pertanto, spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617
c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato, non essendo sistematicamente ammissibile un'eterodirezione del processo esecutivo o, comunque, un'interferenza che si esplichi attraverso l'esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l'esecuzione.
§ 3. Quanto al merito.
L'opposizione è fondata.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018,
n.19708).
Tale orientamento trova ulteriore conferma nella pronuncia del Tribunale civile di Benevento sentenza n. 453 del 1 febbraio 2024, secondo cui "i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono esclusivamente la certezza e la liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi) dello stesso, ma non la sua esigibilità".
Con riguardo al caso di specie, la documentazione acquisita nella fase di accertamento dell'obbligo del terzo e riprodotta in questa sede dimostra inequivocabilmente l'esistenza di versamenti contributivi da parte della Regione Calabria all'INPS per il trattamento di fine servizio del dipendente, configurando un rapporto giuridico di natura previdenziale che non può essere negato sulla base della mera circostanza dell'attualità del rapporto di lavoro.
Le quote di TFS accantonate presso l'INPS costituiscono un credito certo e liquido della debitrice, pienamente pignorabile ai sensi dell'art. 553 c.p.c., indipendentemente dall'attualità del rapporto di lavoro.
L'INPS, quale ente gestore del TFS dei dipendenti pubblici, è tenuto a dichiarare l'esistenza delle quote accantonate presso l' , non potendo limitarsi ad una dichiarazione negativa generica CP_2
che contrasta con la documentazione agli atti.
In conclusione l'opposizione merita accoglimento.
§ 4. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda oggetto di causa e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • DICHIARA la contumacia delle parti opposte, sig.ra e Controparte_1 dell'INPS.
• ACCOGLIE l'opposizione;
• REVOCA le ordinanze opposte del Giudice dell'Esecuzione del 5 dicembre 2023 con cui sono state dichiarate l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo n. 140/20 R.G.Es.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 19.06.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone