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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ON MU Presidente Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 330/2021 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento assistenza minori”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10/09/2025, e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore, nata a [...] il [...], Parte_2
c.f. , P.IVA , rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 P.IVA_1
anche disgiuntamente, come da giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luciano
Pennacchio, c.f. – fax 081/8954555 - PEC CodiceFiscale_2
e CA Pennacchio, c.f. Email_1 [...]
- Fax 081-8954555 – PEC: presso C.F._3 Email_2
i quali elettivamente domicilia a Giugliano in Campania (Na), in Piazza 2
Gramsci n.6.
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
- tempore, Prof. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affinito, c.f. e CodiceFiscale_4
dall'Avv. Alessandra Iroso, c.f. , giusta mandato su CodiceFiscale_5
foglio separato, con lui domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla P.zza Municipio, 1. Gli
avvocati costituiti dichiarano che le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente atto possono essere effettuate agli indirizzi PEC:
e Email_3 Email_4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, come da propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.1.2021, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, proponeva
[...]
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
1254/2020 del 16.6.2020, con la quale - in accoglimento dell'opposizione proposta dal , in persona del legale rappresentate pro - Controparte_1
tempore, avverso il decreto n. 2102/2017 con il quale era stato ingiunto al predetto, su ricorso dell' istante, il pagamento in favore della Parte_1
essa dell'importo di € 45.632,00 oltre interessi, quale corrispettivo del servizio di assistenza in favore di minori in regime di semiconvitto - era stato revocato 3
il predetto provvedimento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, come ivi liquidate.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, ed in riforma della gravata decisione, di annullare e/o riformale integralmente l'impugnata pronuncia, con rigetto dell'opposizione e conferma del D.I. n.2102/2017; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorazione per spese generali,
iva e cpa, del doppio grado come per legge, e con attribuzione ai difensori,
dichiaratisi anticipatari.
Con comparsa del 9.4.2021 si costituiva l'appellato CP_1
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, contestando il
[...]
fondamento dell'impugnazione proposta, stante la correttezza della impugnata decisione, e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma di quest'ultima e vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
All'esito della trattazione e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, per la quale, con decreto del 21.7.2025, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con l'originario ricorso monitorio l' Controparte_3 [...]
, premesso di essere stata autorizzata dal Comune di a
[...] CP_1
svolgere attività assistenziale in favore dei minori in regime semiconvittuale presso il proprio Istituto sito in Casoria, alla via Po', ha dedotto che quest'ultimo aveva autorizzato l'ammissione presso il proprio Istituto di n.28
minori per il periodo 3.11.2011/31.5.2012 (giorni 210) e di n.40 minori per il periodo 5.11.2012/31.5.2013 (giorni 207), con una retta giornaliera pari ad €
6,20, cui era obbligato ex lege il predetto Ente.
Ciò posto, l'istante assumeva di vantare un credito residuo, al netto degli acconti ricevuti, di € 45.632,00, di cui € 19.096,00 per il periodo
3.11.2011/31.5.2012 ed € 26.536,00 per il periodo 5.11.2012/31.5.2013, per il quale agiva quindi in sede monitoria.
L'opponente ha innanzitutto dedotto che la cifra Parte_3
richiesta risultava errata, in quanto contabilizzata sul numero di giorni come da calendario, senza tenere conto delle domeniche, nonché dei giorni di chiusura delle scuole per le festività natalizie e pasquali.
In ogni caso, il Comune, giusta determinazione dirigenziale n. 1685
del 20.12.2011, avente ad oggetto “Servizio di semiconvitto per minori”, si era obbligato a riconoscere alle famiglie un contributo rapportato a soli cento giorni di frequenza per anno scolastico, corrispondendo all'Associazione gli importi fatturati corrispondenti agli impegni di spesa stanziati.
Il primo giudice, allo scopo di motivare la propria sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del provvedimento monitorio, argomentava come di seguito si esposte:
“…Secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica in materia, infatti,
“l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a 5
condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della
sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della
deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in
attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore,
funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della
violazione”(cfr. Cass. 33768/2019).
La normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti
locali (art. 191 d.lgs 267/2000) ha carattere inderogabile, in considerazione
sia della "ratio" della disciplina (intesa alla consapevole assunzione da parte
degli enti locali degli impegni di spesa) che della rilevanza di ordine pubblico
di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa,
il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario
degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile
all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e
l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (cfr. Cass.
21010/2018).
Orbene, dall'esame delle determinazioni n. 1685 del 20.12.2011; n.
862 del 10.7.2012; n. 1583 del 12.12.2012; n. 627 del 24.05.2013, versate in
atti dal Comune, si evince che quest'ultimo ha assunto, per il servizio di
semiconvitto per i minori, un impegno di spesa pari a 100 giorni di frequenza
per la durata degli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.
Pertanto, a nulla rileva la circostanza che nei singoli atti autorizzativi
non si faccia riferimento al numero di giorni di frequenza, ma genericamente 6
all'intera durata dell'anno scolastico, atteso che detti atti sono validi nei
limiti dell'impegno di spesa (che come detto è limitato a 100 giorni di
frequenza) approvato con le singole determine sopra citate”.
Orbene, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione proposta dal sulla base di un'erronea CP_1 CP_1
interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c. e 191 del T.U.E.L.
Infatti, nella stessa premessa della determina comunale sopra citata si dava dell'obbligo del Comune di provvedere, su segnalazione del Tribunale,
all'assistenza dei minori in regime di convitto e semiconvitto, prevedendo l'art. 32 dell'apposito regolamento comunale i requisiti necessari per l'ammissione dei minori a tale regime;
non assumerebbe quindi rilievo nella specie, a dire dell'appellante, la mancanza di un contratto scritto stipulato dall'ente locale con la Cooperativa - ovvero la mancanza di un impegno di spesa - trattandosi di un'obbligazione nascente ope legis in capo al CP_1
La censura è del tutto infondata, posto che l'esistenza di un generale obbligo di assistenza ai minori da parte del non giustifica in alcun CP_1
modo il mancato rispetto delle regole ordinarie contrattuali e di contabilità
pubblica riguardanti i singoli atti di affidamento del servizio a soggetti terzi attraverso i quali l'Ente ritenga di assolvere ai propri impegni, risultando sul punto del tutto corretta la decisione del primo giudice.
Con altro motivo di gravame, sostiene che la indicata limitazione a gg.
100 dell'impegno di spesa non potrebbe rappresentare alcuna forma di obbligo negoziale, a fronte di un formale provvedimento che, senza limitazione alcuna,
aveva affidato il servizio per l'intero periodo novembre 2011/maggio 2012 e novembre 2012/maggio 2013. 7
In realtà, correttamente il primo giudice ha rilevato che dall'esame delle determinazioni n. 1685 del 20.12.2011, n. 862 del 10.7.2012, n. 1583 del
12.12.2012 e n. 627 del 24.05.2013, in atti allegate dal poteva CP_1
evincersi la sola assunzione, per il servizio di semiconvitto per i minori, di un impegno di spesa pari a 100 giorni di frequenza per la durata degli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.
Del tutto irrilevante va considerata la circostanza che, nei singoli atti autorizzativi, non si faccia riferimento al numero di giorni di frequenza, ma genericamente all'intera durata dell'anno scolastico, atteso che detti atti comunque validi nei soli limiti dell'impegno di spesa.
Non avendo pertanto l' , cui era posto a carico il relativo Parte_1
onere, dato dimostrazione dell'esistenza di una valido contratto ed impegno di spesa riguardante il periodo eccedente, correttamente il primo giudice ha ritenuto non retribuibili le relative prestazioni rese.
Ciò posto, essendo infondati i motivi di gravame in precedenza esaminati, risultando corretta la decisione impugnata, l'appello va pertanto rigettato, con conferma per l'effetto dell'impugnata sentenza del Tribunale.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si Parte_1
liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 8
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto con citazione del 15.1.2021 dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1254/2020 del 16.6.2020, nei confronti del , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così
provvede:
1. Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2. ND l' , in persona Parte_1
del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_1
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 4.000.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese 9
generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante l' in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ON MU
Sent. n.
Ruolo Generale n. 330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ON MU Presidente Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 330/2021 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento assistenza minori”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10/09/2025, e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore, nata a [...] il [...], Parte_2
c.f. , P.IVA , rappresentata e difesa, CodiceFiscale_1 P.IVA_1
anche disgiuntamente, come da giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luciano
Pennacchio, c.f. – fax 081/8954555 - PEC CodiceFiscale_2
e CA Pennacchio, c.f. Email_1 [...]
- Fax 081-8954555 – PEC: presso C.F._3 Email_2
i quali elettivamente domicilia a Giugliano in Campania (Na), in Piazza 2
Gramsci n.6.
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
- tempore, Prof. rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affinito, c.f. e CodiceFiscale_4
dall'Avv. Alessandra Iroso, c.f. , giusta mandato su CodiceFiscale_5
foglio separato, con lui domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla P.zza Municipio, 1. Gli
avvocati costituiti dichiarano che le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente atto possono essere effettuate agli indirizzi PEC:
e Email_3 Email_4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, come da propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.1.2021, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, proponeva
[...]
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
1254/2020 del 16.6.2020, con la quale - in accoglimento dell'opposizione proposta dal , in persona del legale rappresentate pro - Controparte_1
tempore, avverso il decreto n. 2102/2017 con il quale era stato ingiunto al predetto, su ricorso dell' istante, il pagamento in favore della Parte_1
essa dell'importo di € 45.632,00 oltre interessi, quale corrispettivo del servizio di assistenza in favore di minori in regime di semiconvitto - era stato revocato 3
il predetto provvedimento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, come ivi liquidate.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, Controparte_1
chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, ed in riforma della gravata decisione, di annullare e/o riformale integralmente l'impugnata pronuncia, con rigetto dell'opposizione e conferma del D.I. n.2102/2017; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorazione per spese generali,
iva e cpa, del doppio grado come per legge, e con attribuzione ai difensori,
dichiaratisi anticipatari.
Con comparsa del 9.4.2021 si costituiva l'appellato CP_1
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, contestando il
[...]
fondamento dell'impugnazione proposta, stante la correttezza della impugnata decisione, e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma di quest'ultima e vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
All'esito della trattazione e dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025, per la quale, con decreto del 21.7.2025, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con l'originario ricorso monitorio l' Controparte_3 [...]
, premesso di essere stata autorizzata dal Comune di a
[...] CP_1
svolgere attività assistenziale in favore dei minori in regime semiconvittuale presso il proprio Istituto sito in Casoria, alla via Po', ha dedotto che quest'ultimo aveva autorizzato l'ammissione presso il proprio Istituto di n.28
minori per il periodo 3.11.2011/31.5.2012 (giorni 210) e di n.40 minori per il periodo 5.11.2012/31.5.2013 (giorni 207), con una retta giornaliera pari ad €
6,20, cui era obbligato ex lege il predetto Ente.
Ciò posto, l'istante assumeva di vantare un credito residuo, al netto degli acconti ricevuti, di € 45.632,00, di cui € 19.096,00 per il periodo
3.11.2011/31.5.2012 ed € 26.536,00 per il periodo 5.11.2012/31.5.2013, per il quale agiva quindi in sede monitoria.
L'opponente ha innanzitutto dedotto che la cifra Parte_3
richiesta risultava errata, in quanto contabilizzata sul numero di giorni come da calendario, senza tenere conto delle domeniche, nonché dei giorni di chiusura delle scuole per le festività natalizie e pasquali.
In ogni caso, il Comune, giusta determinazione dirigenziale n. 1685
del 20.12.2011, avente ad oggetto “Servizio di semiconvitto per minori”, si era obbligato a riconoscere alle famiglie un contributo rapportato a soli cento giorni di frequenza per anno scolastico, corrispondendo all'Associazione gli importi fatturati corrispondenti agli impegni di spesa stanziati.
Il primo giudice, allo scopo di motivare la propria sentenza di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del provvedimento monitorio, argomentava come di seguito si esposte:
“…Secondo la giurisprudenza di legittimità pacifica in materia, infatti,
“l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a 5
condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della
sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della
deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in
attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore,
funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della
violazione”(cfr. Cass. 33768/2019).
La normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti
locali (art. 191 d.lgs 267/2000) ha carattere inderogabile, in considerazione
sia della "ratio" della disciplina (intesa alla consapevole assunzione da parte
degli enti locali degli impegni di spesa) che della rilevanza di ordine pubblico
di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa,
il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico- finanziario
degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile
all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e
l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (cfr. Cass.
21010/2018).
Orbene, dall'esame delle determinazioni n. 1685 del 20.12.2011; n.
862 del 10.7.2012; n. 1583 del 12.12.2012; n. 627 del 24.05.2013, versate in
atti dal Comune, si evince che quest'ultimo ha assunto, per il servizio di
semiconvitto per i minori, un impegno di spesa pari a 100 giorni di frequenza
per la durata degli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.
Pertanto, a nulla rileva la circostanza che nei singoli atti autorizzativi
non si faccia riferimento al numero di giorni di frequenza, ma genericamente 6
all'intera durata dell'anno scolastico, atteso che detti atti sono validi nei
limiti dell'impegno di spesa (che come detto è limitato a 100 giorni di
frequenza) approvato con le singole determine sopra citate”.
Orbene, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione proposta dal sulla base di un'erronea CP_1 CP_1
interpretazione e applicazione degli artt. 2697 c.c. e 191 del T.U.E.L.
Infatti, nella stessa premessa della determina comunale sopra citata si dava dell'obbligo del Comune di provvedere, su segnalazione del Tribunale,
all'assistenza dei minori in regime di convitto e semiconvitto, prevedendo l'art. 32 dell'apposito regolamento comunale i requisiti necessari per l'ammissione dei minori a tale regime;
non assumerebbe quindi rilievo nella specie, a dire dell'appellante, la mancanza di un contratto scritto stipulato dall'ente locale con la Cooperativa - ovvero la mancanza di un impegno di spesa - trattandosi di un'obbligazione nascente ope legis in capo al CP_1
La censura è del tutto infondata, posto che l'esistenza di un generale obbligo di assistenza ai minori da parte del non giustifica in alcun CP_1
modo il mancato rispetto delle regole ordinarie contrattuali e di contabilità
pubblica riguardanti i singoli atti di affidamento del servizio a soggetti terzi attraverso i quali l'Ente ritenga di assolvere ai propri impegni, risultando sul punto del tutto corretta la decisione del primo giudice.
Con altro motivo di gravame, sostiene che la indicata limitazione a gg.
100 dell'impegno di spesa non potrebbe rappresentare alcuna forma di obbligo negoziale, a fronte di un formale provvedimento che, senza limitazione alcuna,
aveva affidato il servizio per l'intero periodo novembre 2011/maggio 2012 e novembre 2012/maggio 2013. 7
In realtà, correttamente il primo giudice ha rilevato che dall'esame delle determinazioni n. 1685 del 20.12.2011, n. 862 del 10.7.2012, n. 1583 del
12.12.2012 e n. 627 del 24.05.2013, in atti allegate dal poteva CP_1
evincersi la sola assunzione, per il servizio di semiconvitto per i minori, di un impegno di spesa pari a 100 giorni di frequenza per la durata degli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.
Del tutto irrilevante va considerata la circostanza che, nei singoli atti autorizzativi, non si faccia riferimento al numero di giorni di frequenza, ma genericamente all'intera durata dell'anno scolastico, atteso che detti atti comunque validi nei soli limiti dell'impegno di spesa.
Non avendo pertanto l' , cui era posto a carico il relativo Parte_1
onere, dato dimostrazione dell'esistenza di una valido contratto ed impegno di spesa riguardante il periodo eccedente, correttamente il primo giudice ha ritenuto non retribuibili le relative prestazioni rese.
Ciò posto, essendo infondati i motivi di gravame in precedenza esaminati, risultando corretta la decisione impugnata, l'appello va pertanto rigettato, con conferma per l'effetto dell'impugnata sentenza del Tribunale.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, e si Parte_1
liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 8
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto con citazione del 15.1.2021 dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1254/2020 del 16.6.2020, nei confronti del , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così
provvede:
1. Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2. ND l' , in persona Parte_1
del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di Controparte_1
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 4.000.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese 9
generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante l' in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ON MU