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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1276 dell'anno2024, pendente
TRA
Parte_1
: avv. ROSSI ELENA
[...]
SENTOSCRIVO SOCIETÀ Parte_2
: avv. ROSSI ELENA
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
: AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
[...]
- PARTE RESISTENTE -,
Sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“in via principale, nel merito: - per quanto dedotto in narrativa, dichiararsi nullo e privo di ogni effetto giuridico, il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Massa (Sezione Penale
– Dr.ssa Antonella Basilone n. 953/2021 r.g.n.r. e n. 356/2022 r.g. dib.) nell'ambito del procedimento penale a carico del signor depositato in data 18.6.2024 e Parte_3 comunicato in data 16.07.2024, della cui opposizione si tratta e, come tale, revocarlo con ogni
P a g . 1 | 7 conseguente statuizione;
- per l'effetto, disporre la liquidazione a favore del perito nominato dell'importo di € 11.746,18 (oltre IVA) o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - Rigettare il ricorso avversario in quanto infondati in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa. Con il favore delle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano ricorso ex Parte_1 Parte_4 art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU
[...]
emesso dal Giudice penale nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Pt_1 Massa n. 953/2021 r.g.n.r. - n. 356/2022 r.g. dib..
Si costituiva , rassegnando conclusioni come in epigrafe. Controparte_1
All'udienza dell'11.7.2025, espletata la discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.
Questa la ricostruzione in fatto:
- il 21.2.2023, riceveva incarico peritale avente ad oggetto “la Parte_1 trascrizione i ettazioni disposte in fase investigativa”, nell'ambito del procedimento penale a carico di pendente dinanzi al Tribunale di Parte_3 Massa (n. 953/2021 r.g.n.r. - n. 356/2022 r.g. dib.);
- il perito indicava l'inizio delle operazioni in data 7.3.2023 e chiedeva termine di novanta giorni per il deposito dell'elaborato, nonché autorizzazione ad avvalersi di mezzo proprio (doc. 2 parte ricorrente);
- In data 25.2.2023 il perito riceveva l'elenco delle intercettazioni da trascrivere (doc. 3 parte ricorrente);
- il 5.6.2023 il perito depositava istanza di proroga di trenta giorni, atteso che, nonostante i solleciti, i supporti non erano ancora disponibili per il ritiro presso la Procura: la proroga veniva concessa con provvedimento emesso in pari data (doc. 4 e 5 parte ricorrente);
- il 12.7.2023, il perito depositava ulteriore istanza di proroga di trenta giorni, dal momento che i supporti erano stati resi disponibili per il ritiro solo il 23.6.2023; seguivano altre istanze del 3.8.2023, 1.9.2023, 2.10.2023 e 1.11.2023 (doc. 6 parte ricorrente);
- con provvedimento del 3.11.2023, il Giudice accordava proroga al 2.12.2023, tenendo conto “delle difficoltà riscontrate nell'apertura dei supporti”, e rappresentando l'urgenza, atteso che il procedimento riguardava imputato cautelato (doc. 7 parte ricorrente);
- In data 2.12.2023, il perito provvedeva al deposito delle trascrizioni (complessive 2310 pagine - doc. 8 parte ricorrente);
- In esito all'evasione dell'incarico, depositava istanza di liquidazione, nella Pt_1 quale veniva richiesto il riconosci 60 vacazioni semplici pari ad € 7.830,53
+ IVA, oltre all'aumento del 50% pari ad € 3.915,26 + IVA per la complessità dovuta alla mole di lavoro in rapporto al termine concesso, per la difficoltà riscontrata nel reperimento e nell'apertura dei supporti e il continuo confronto con la Procura e per l'eccezionale importanza dell'incarico dovuto all'urgenza e alla circostanza che l'imputato è sottoposto a misura cautelare (vedi anche Vostra ultima autorizzazione del 3 novembre 2023 ove si richiedeva con urgenza il deposito per il 2 dicembre 2023 ex
P a g . 2 | 7 art. 51 e 52 D.P.R. 115/2002) per un totale complessivo pari ad € 11.746,18 +IVA […] alla sopracitata richiesta di liquidazione si intendono da aggiungere le spese sostenute ed autorizzate di sotto specificate per un totale di €111,03 + IVA […] Si comunica che, terminato il controllo e la stampa, sono state depositate in Cancelleria un totale complessivo di n. 2305 pagine trascritte” (doc. 9 parte ricorrente);
- Con decreto del 18.6.2024, l'A.G. procedente ha disposto che, “esaminati gli atti e considerato che l'attività peritale si è sostanziata nell'ascolto e nella trascrizione delle intercettazioni indicate dal PM e che le operazioni si sono effettivamente protratte (tenuto conto del ritardo nella consegna del CD) in un arco di tempo pari a 60 giorni, dai quali vanno scomputati 17 giorni (corrispondenti ai sabati e alle domeniche) e un unico giorno festivo (corrispondente al 1 novembre 2023) per un totale di 42 giorni;
ritenuto, in considerazione della notevole mole di brani trascritti e della circostanza che l'imputato era sottoposto a misura cautelare, di doversi liquidare tre vacazioni al giorno (per un totale di 126 vacazioni), così pervenendosi alla determinazione, a titolo di onorario, della complessiva somma di € 1.033,43; ritenuto, altresì, di non doversi procedere all'aumento della somma predetta nei termini richiesti dal perito, avendo quest'ultimo addotto circostanze già valorizzate ai fini della determinazione del numero di vacazioni per ciascun giorno di lavoro, ovvero rilevanti per il solo riconoscimento delle spese di trasporto (tali essendo i numerosi appuntamenti presso la locale Procura per la consegna dei supporti audio); rilevato che il perito ha sostenuto spese giustificate ed autorizzate di viaggio con mezzo proprio per un totale di € 110,40”, si dovesse provvedere a liquidare in favore del perito “la somma complessiva di € 1.143,83 (di cui
€ 1.033,43 a titolo di onorario ed € 110,40 a titolo di rimborso spese), oltre IVA, se dovuta e come per legge”.
Così riassunta la questione in fatto, preliminarmente deve richiamarsi sent. SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951, a mente della quale “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”.
Ora, sebbene dal ricorso proposto, esponga che la ha ricevuto Parte_4 Pt_1 incarico peritale in nome e per conto della società cooperativa – di talché ricorre la legittimazione ad agire -, di tale evenienza non vi è prova in atti. Invero, l'incarico risulta conferito, da verbale di udienza del 21.2.23 (doc. 2 parte ricorrente) alla sola in Pt_1 proprio (che, infatti, ha dichiarato che le operazioni avrebbero preso avvio nella sua abitazione privata e, in sede di prestazione dell'impegno di rito, assunto personalmente, neppure ha menzionato la ), né, nelle successive istanze avanzate al Giudice procedente, Parte_4 la ha esposto di agire in nome e per conto della (cfr. doc. 4, 6 Pt_1 Parte_4 parte ricorrente). In particolare, la ha avanzato istanze di proroga in qualità di socio Pt_1 lavoratore della , mentre, da ultimo, richiesta di liquidazione “in nome e per Parte_4 conto della ” (doc. 9 parte ricorrente) – ed è questa la prima e unica occasione Parte_4 in cui una qualche richiesta viene sottoposta al Giudice penale per conto e nell'interesse della cooperativa - .
Posto che, peraltro, la non risulta legale rappresentante della , non Pt_1 Parte_4 può omettersi di evidenziare che il decreto impugnato liquida il compenso non alla
P a g . 3 | 7 SENTOSCRIVO, ma, unicamente, alla , in proprio (unico soggetto, infatti, Pt_1 designato dal Giudice quale perito).
Conseguentemente, pur a fronte della prospettazione della , la società non ha Parte_4 fornito la prova di essere destinataria dell'incarico peritale nel procedimento penale e, conseguentemente, di avere diritto alla liquidazione.
Tanto premesso, il ricorso proposto dalla è fondato. Pt_1
L'incarico conferito alla ricorrente rientra tra quelli liquidabili mediante il sistema delle c.d. vacazioni, disciplinato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato dal D.M. 30.5.2002.
L'incarico si è protratto per una durata complessiva di 270 giorni, ossia dal 7.3.2023, data indicata come inizio delle operazioni peritali, sino al 2.12.2023 (deposito dell'elaborato), sebbene, per ritardi nella consegna dei supporti non imputabili al perito, circostanza di cui è dato atto nel decreto di liquidazione, l'avvio effettivo delle operazioni è da collocarsi in data 3.10.2023.
Il Giudice penale ha ritenuto liquidabili 126 vacazioni, sulla scorta del seguente ragionamento:
- scomputo di diciassette giorni festivi (sabati, domeniche e 1° novembre);
- applicazione di tre vacazioni al giorno;
- mancata applicazione dell'aumento ex art. 52, avendo già valorizzato le ritenute circostanze di difficoltà dell'incarico nella liquidazione di tre vacazioni giornaliere.
Premesso che è costante principio quello secondo cui, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica” (cfr. Cass. n. 27126/2014; Cass. n. 29876/2019), d'altro canto, la motivazione specifica offerta non è condivisibile.
In primo luogo, il sabato non è giornata festiva. Peraltro, pur essendosi la qualificata Pt_1 (in un momento successivo al conferimento dell'incarico, invero solo a ella conferito) come socio lavoratore di cooperativa, non è emerso che la stessa dovesse attenersi a orari di lavoro assimilabili a quelli di un dipendente (tanto è vero che l'incarico le è stato conferito in proprio e si è svolto, almeno in parte, secondo quanto dalla stessa dichiarato, presso la sua abitazione privata). Conseguentemente, risultano prive di addentellato logico le limitazioni volte a circoscrivere i tempi di svolgimento della prestazione a quelli tipici di un dipendente, dovendo, al contrario, valutarsi la quantità e qualità del lavoro svolto.
Sul punto, è lo stesso giudicante a dare atto della difficoltà delle operazioni, sostanzialmente condividendo le argomentazioni spese dalla nell'istanza di liquidazione (nel decreto Pt_1 di liquidazione si legge: “ritenuto, in considerazione della notevole mole di brani trascritti e della circostanza che l'imputato era sottoposto a misura cautelare, di doversi liquidare tre vacazioni al giorno […] ha ritenuto altresì di non doversi procedere all'aumento della somma predetta nei termini richiesti dal perito, avendo quest'ultimo addotto circostanze già valorizzate ai fini della determinazione del numero di vacazioni per ciascun giorno di lavoro, ovvero rilevanti per il solo riconoscimento delle spese di trasporto (tali essendo i numerosi appuntamenti presso la locale procura per la consegna dei supporti audio)”).
P a g . 4 | 7 Tenuto conto che, peraltro, è verosimile che la abbia goduto di un giorno di riposo Pt_1 settimanale (rientrando tale massima di esperienza nel patrimonio conoscitivo comune), devono calcolarsi come di seguito le giornate effettivamente lavorate: sessanta giorni, da cui scomputarsi le otto domeniche;
applicate le tre vacazioni al giorno, si addiviene a 156 vacazioni, pari a € 2.290,08 (156 x € 14,68), effettuato il calcolo sulla scorta di Corte Cost. 16/2025.
Di contro, deve trovare conferma la mancata applicazione dell'incremento fino al raddoppio per l'eccezionale difficoltà dell'incarico. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Mentre l'ampiezza dell'incarico costituisce elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (dovendo il giudice tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità dell' art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere “eccezionale”, cioè necessariamente maggiore rispetto a quello compensabile con l'attribuzione degli onorari nella misura massima. In tal senso, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti “sino al” raddoppio degli stessi (cfr. Cass. n. 21963/2017; Cass. n. 6414/2007; Cass. n. 20235/2009; Cass. n. 7632/2006) – con la precisazione che il ragionamento, certamente applicabile alle prestazioni “tabellate”, lo è anche a quelle compensabili a vacazioni, per le quali, pure, può individuarsi un minimo e un massimo -.
Deve, invece, applicarsi l'aumento per l'urgenza ex art. 51 d.P.R. 115/2002, espressamente dichiarata dal Magistrato procedente (cfr. doc. 7 di parte ricorrente – decreto del 3.11.23:
“sollecita il perito alla conclusione delle operazioni rappresentando l'urgenza e la circostanza che l'imputato è sottoposto a misura cautelare”) e in ordine alla quale risulta carente la motivazione, avendo il Giudice giustificato la non operatività di tale incremento, valorizzando il fatto che i numerosi trasferimenti per il reperimento dei supporti audio fossero da considerarsi nella liquidazione delle spese documentate e nel calcolo delle tre vacazioni giornaliere. In proposito, si osserva che l'urgenza dovuta alla necessità di pronta definizione di un procedimento penale con imputato cautelato implica una valutazione eterogenea rispetto a quella posta a fondamento dell'individuazione del numero di ore necessarie all'espletamento dell'incarico, che, vista l'ingente mole di files, ha portato alla stesura di un elaborato di 2305 pagine. Tanto è vero che il conteggio delle vacazioni è commisurato – unicamente - al tempo impiegato (art. 4 l. 319/1980), mentre l'incremento per l'urgenza risponde evidentemente alla diversa esigenza di compensare il maggior dispendio di energie funzionali al celere completamento delle operazioni. Conseguentemente, si stima congruo un aumento del 20%, applicato nella misura massima in considerazione dell'elevatissimo livello di urgenza, dovuto alla limitazione della libertà personale dell'imputato.
Si addiviene, in tal modo, all'importo di € 2748,96, a titolo di compenso, oltre € 110,40 – pari alle spese documentate -, oltre IVA, se dovuta, e accessori come per legge.
Tenuto conto della soccombenza, il resistente deve essere condannato nei confronti di
, mentre deve essere condannata nei confronti del Pt_1 Parte_4 [...]
alla refusione delle spese di lite, liquidate come da successivo prospetto, Controparte_1 tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione
P a g . 5 | 7 del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
RIDUZIONI (50 in % sul compenso ex art. 4 c. 1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €2.538,5
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Considerata la natura del procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che introduce una controversia ordinaria di cognizione – attualmente con le forme del rito semplificato - in esito all'emissione di un provvedimento di natura giurisdizionale, sulla falsariga dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non ricorrono gli estremi per la condanna al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento non di natura impugnatoria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1276 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_4 di , così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda avanzata da e per l'effetto liquida in favore Parte_1 di la somma di € i compenso, oltre € 110,40 per Parte_1 spese documentate, oltre IVA, se dovuta, e accessori come per legge, per l'attività peritale prestata nel procedimento penale a carico di pendente dinanzi Parte_3 al Tribunale di Massa n. 953/2021 r.g.n.r. - n. 356/2022 r.g. dib.;
- RIGETTA la d Parte_4
- CONDANNA Controparte_1 [...]
del 538,5 a titolo di onorario, olt Pt_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
- CONDANNA alla refusione in favore di Parte_4
, liquidate in € 2.538,5 a Controparte_1
P a g . 6 | 7 titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
Massa, li 15/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 7 | 7