Sentenza 14 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2002, n. 16042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16042 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
1 8 0 4 2/02 дии наето NO HATTEETTI REPU BL A Porto GRANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Primo Presidente f.f. R.G.N. 11143/01 Dott. Alfio Cron. 37557 FINOCCHIARO- Presidente di sezione- Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 4234 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Ud. 27/09/02 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO CO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Fichiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere per diritti € 1.5.5 1 20001 2002 Dott. Federico ROSELLI Consigliere - IL CANCELLIERE Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONFALONIERI lo rappresenta e difende unitamente che MANZI, - all'avvocato MASSIMO CARLIN, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 1070
contro
-1- AR CA, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 'rappresentato e difeso dall'avvocato MARZIO ALBANO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 21/01 del Tribunale di VENEZIA SEZ, DIST. DI PORTOGRUARO, depositata il 31/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Emanuele COGLITORE, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, Marzio ALBANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, giurisdizione dell'A.G.O., rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9/11/98, CA AR proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Portogruaro avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 6291 del 5/10/98, emessa dal Comune di Cinto Caomaggiore e notificatagli il 10/10/98, con cui gli si intimava il pagamento della somma di L.
4.350.000 a titolo di integrazione della somma già versata per il rinnovo della concessione d'uso trentennale n. 507 del 16/3/1868 dei loculi cimiteriali n. 299 e 300, instando per la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata per assoluta indeterminatezza e per la mancanza della vidimazione del Pretore prescritta dall'art. 2 del r.d. 14/4/1910 n. 639, e chiedendo, in via subordinata, il suo annullamento in quanto contrastante con le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all'epoca del rinnovo della concessione e con le clausole del contratto, stipulato dall'ente pubblico con il dante causa del ricorrente, in attuazione di quest'ultima. Il Comune di Cinto Caomaggiore, costituitosi in giudizio, eccepiva anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice adito, sul rilievo che a fondamento dell'ordinanza impugnata vi erano due deliberazioni del Consiglio Comunale ed una della Giunta Comunale che avevano statuito l'aumento del canone previsto per il rinnovo delle concessioni trentennali dei loculi cimiteriali non ancora scaduti (delibera consiliare n. 30 del 23 giugno 1997, che prevedeva il versamento, all'atto del rinnovo delle concessioni dei loculi, dell'intero importo del canone come stabilito con delibera di giunta;
delibera di giunta n. 205 del 17 luglio 1997, che determinava in L.
3.000.000 il canone per la concessione di ciascun loculo;
delibera consiliare n. 11 del 6 aprile 1998, h con cui veniva adottato il nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, confermando quanto stabilito dalla precedente delibera n. 30 del 23 giugno 1997). Si verteva, pertanto, in una materia - la concessione di beni pubblici soggetta, in base all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, alla giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in considerazione nella fattispecie l'asserita lesione di interessi legittimi a fronte del preteso illegittimo esercizio del potere discrezionale da parte della p.a., concretatosi nell'adozione delle menzionate deliberazioni, costituenti gli atti presupposti dell'ingiunzione di pagamento notificata all'opponente. M J Sosteneva, in subordine, l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dal r.d. 14/4/1910 n. 639, dovendosi qualificare l'atto impugnato come mero atto di costituzione in mora, e chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta opposizione, proponendo in via riconvenzionale domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di L. 4.350.000, costituente la differenza tra l'ammontare del canone dovuto e l'importo effettivamente corrisposto da quest'ultima. Concessa la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, il giudice adito, con sentenza n. 28 del 26/3/99, accoglieva l'opposizione, qualificando l'atto impugnato come “mero atto stragiudiziale di costituzione in mora". Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello il Comune di Cinto Caomaggiore, chiedendone la totale riforma e reiterando la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado. L'appellato si costituiva, invocando il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, nonché il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale dall'appellante; ribadiva, comunque, l'eccezione di carenza di giurisdizione del G.O. -Con sentenza 31 gennaio 2001 il Tribunale di Venezia sezione distaccata di Portogruaro in composizione monocratica, rigettava l'appello nonché la domanda riconvenzionale riproposta dall'appellante e, per l'effetto, annullava l'ingiunzione opposta (n. 6291 del 5/10/98) e condannava il Comune al pagamento delle spese del grado, affermando, per quanto concerne la -come nella questione di giurisdizione rilevante in questa sede, che quando specie la controversia è limitata alla misura del canone dovuto, senza che le - M parti abbiano contestato la validità e/o l'efficacia del rapporto di concessione, la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cinto Caomaggiore, sulla base di quattro motivi, il secondo dei quali involge il problema della giurisdizione (donde l'assegnazione a queste Sezioni Unite). Ha resistito il AR con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo mezzo il Comune ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, 1° co., I. n. 1034 del 1971 nonché il vizio di contraddittorietà ed erroneità della motivazione, ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già sollevata nei precedenti gradi. In particolare il Comune rileva che il giudice di appello, pur avendo affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che oggetto della controversia sia soltanto la misura del canone per il rinnovo della concessione, abbia poi, contraddittoriamente, esteso la sua cognizione al sindacato di legittimità delle delibere consiliari e di giunta recanti la determinazione discrezionale del canone concessorio con efficacia erga omnes. Il giudice avrebbe dovuto, invece, limitarsi a prendere atto di quei provvedimenti, non impugnati nel termine di decadenza, ed accogliere, di conseguenza, la domanda riconvenzionale di esso ricorrente. Orbene, pur rilevando che con l'esposta censura viene sollevata anche una questione relativa ai limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario nei confronti dell'atto amministrativo (come tale relativa al merito della controversia), non è contestabile che venga proposta anche la questione della giurisdizione (peraltro rilevabile d'ufficio), sulla quale soltanto le Sezioni Unite si limitano a pronunciare. Chiarito quanto innanzi, è agevole osservare che il giudice di appello, ribadendo la giurisdizione dell'A.G.O., si è correttamente uniformato al costante insegnamento di questa Corte, alla cui stregua le controversie concernenti la consistenza di canoni dovuti quale corrispettivo di una concessione in fieri, come quella per la quale sia stata presentata domanda di rinnovo, il cui accoglimento la P.A. condizioni al pagamento di tali canoni, e sulla quantificazione dei quali insorga contestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, anche quando i compensi pretesi formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall'ente pubblico (e sempre che l'oggetto della specifica controversia risulti limitato alla questione della spettanza o meno di un determinato canone, senza trasmodare nella denuncia dell'illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, th A AGENZIA DELS ENTRATE ROMA 2 R O M A R 5 T 2 200 N 5 12.1906 20 4 E 2 ༣ - 5 Re: 18232 2 1 149.77 L L R ☐☐ E C (euro) siari valido non solo per il singolo rapporto, ma per un'intera categoria di fruitori di un servizio o bene pubblico), non potendo legittimamente ravvisarsi, in tali ipotesi, ed ai fini del corretto riparto della giurisdizione, una controversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di determinare l'importo dei canoni (la cui valutazione non potrebbe essere legittimamente sottoposta al controllo del giudice ordinario) (Cass. sez. un. 7 marzo 2001 n. 94). Si è,altresì, precisato che il giudice ordinario può pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza (e, quindi, in via incidentale) sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione comunale abbia fissato i criteri per la quantificazione dei detti canoni (Cass. sez. un. 10 dicembre 2001 n. 15603). Ciò premesso, la questione di giurisdizione di cui alla presente controversia va risolta dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Segue la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una Sezione semplice.
P. Q. M.
la Corte, pronunciando sulla questione di giurisdizione sollevata con il secondo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e trasmette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione semplice. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE e e Schelm n 129,11 20166 B and c лия, 27 14 NOV. 2009- DELUCAL