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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 10468/2024
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.7.2027, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 11560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10468/2024 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Lauretis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara al V.le G.
D'Annunzio 265,
RICORRENTE contro
(C.F. – P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia, dott.ssa rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Roberta Scoppa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla
Via Andrea d'Isernia n. 28
RESISTENTE
Oggetto: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “Nel merito: voglia il G.U. del Tribunale di Brescia: condannare
[...]
, codice fiscale e partita IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 19.738,16 in adempimento alla polizza “Tutela legale”
intercorsa per il tramite di , poi , ora Controparte_4 Controparte_5 [...]
. Con vittoria di spese e competenze del procedimento di mediazione (spese Controparte_6
€ 190,32 Doc. 09.2) nonché del presente procedimento, rimborso forfettario ed accessori di legge in
favore del sottoscritto procuratore .” Parte_2
Per la resistente: “a) sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale
del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Roma, per i motivi indicati in
premessa; b) in via subordinata all'eccezione che precede, accogliere l'eccezione di decadenza dal
diritto all'indennizzo, per i motivi esposti in premessa;
c) nel merito rigettare la domanda attorea in
quanto improponibile, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa;
d)
condannare la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024 conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di condannare la compagnia assicurativa al pagamento in proprio CP_1
favore della somma di € 19.738,16 in forza della polizza “Tutela legale” intercorsa per il tramite della società di cui al Contratto Gold del 13.12.2017. Controparte_4
Cont A tal fine esponeva che: in data 13.12.2017 la ricorrente stipulava con il “Contratto Gold” per ottenere la redazione di una perizia contabile sul mutuo ipotecario del 17.02.2011, al fine di verificare la presenza o meno di tassi di interesse usurari e altre anomalie bancarie relative a contratti intercorsi con Intesa San Paolo spa;
tale contratto era garantito dalla “polizza tutela legale” che CP_1
prevedeva e garantiva il rimborso di ogni spesa e/o costo in caso di soccombenza;
veniva redatta perizia tecnica in data 3.10.2018, nella quale veniva quantificato un importo a titolo di interessi indebitamente riscossi dall'istituto di credito e da recuperare per gratuità a favore della ricorrente,
pari a € 18.865,83 (pagg. 17/61 perizia), oltre ad interessi a credito del cliente per violazione ex art. 117 TUB pari a € 14.873,29 e ad interessi a credito del cliente per violazione ex art. 1346 c.c. pari a
€ 8.724,00; l'incontro di mediazione obbligatoria con la banca, introdotto in data 31.05.2018 e tenutosi in data 28.06.2018, aveva esito negativo per assenza della Banca;
con atto di citazione notificato il 10.10.2018, citava in giudizio Intesa San Paolo spa dinanzi al Parte_1
Cont Tribunale di L'Aquila contestando le anomalie e illegittimità evidenziate nella perizia di parte nel relativo processo n. RG 2606/20188 il Giudice emetteva ordinanza istruttoria in data 11.11.2019
con cui negava la CTU e, precisate le conclusioni emanava la sentenza n. 718/23 con cui respingeva le domande di parte attrice, compensando parzialmente le spese per via del contrasto di
Cont giurisprudenza esistente;
la ricorrente aveva sostenuto, pertanto, le seguenti spese: costo perizia per € 2.550,00; diritti segreteria mediazione per € 183,00; contributo unificato e pagamento telematico per € 545,00; competenze avvocato banca per € 4.110,34; Attestato di registrazione sentenza per € 200,00; competenze Avv. De Lauretis in acconto per € 1.268,80; competenze di domiciliazione per € 106,88; nota spese a saldo Avv. De Lauretis per € 2553,46; competenze Avv.
controparte per € 8.220,68, per un totale pari a € 19.738,16; la richiesta di indennizzo rivolta all'assicurazione veniva disattesa senza alcun riscontro e, in sede di mediazione, la compagnia decideva di non aderire alla mediazione;
pertanto la ricorrente aveva diritto ad essere indennizzata delle somme sopra indicate.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Roma, nonché la eccepiva decadenza dal diritto all'indennizzo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese deduceva che: la polizza assicurativa in cui rientrava la posizione della sig.ra era la n. 1800002076, la quale aveva validità dal 30.06.2017 al 30.06.2018; all'art. Parte_1
8 della predetta polizza era previsto un foro esclusivo che indicato nel luogo ove ha sede il contraente;
di conseguenza il foro competente per chiamare in causa la compagnia era esclusivamente quello di avendo la sede legale a a seguito del cambio di denominazione CP_6 Controparte_5 CP_6
in e del cambio di sede legale in al Viale Marconi n. 440; la Controparte_7 CP_6
polizza non operava per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art. 12 del contratto Gold, non avendo Cont la ricorrente comunicato a mezzo pec alla società il deposito dell'istanza di mediazione;
la polizza non operava per mancata verificazione del caso assicurato;
la condotta della ricorrente era, in ogni caso, gravemente colposa per aver utilizzato una perizia assolutamente inattendibile tale da aver provocato il sinistro;
pertanto nulla era dovuto alla ricorrente a titolo di indennizzo.
Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa a successiva udienza per mancata comparizione delle parti ex art. 309 cpc.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. e 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Con decreto del 11.6.2025 il Giudice disponeva che la predetta udienza si tenesse nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia CP_1
La compagnia eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale di Brescia ex art. 8 della Pt_3
polizza azionata in giudizio, secondo cui: “Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove
ha sede legale il contraente”.
Sostiene la resistente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di
Roma, atteso che a decorrere dal 15.10.2021 ha modificato la propria Controparte_4
denominazione in stabilendo la propria sede legale in al viale Marconi n. Controparte_8 CP_6
440.
Sostiene parte resistente che ci sono state altre pronunce di merito emesse dal Tribunale di Brescia
che hanno ritenuto, in controversie aventi il medesimo oggetto, competente il Tribunale di Roma.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. La resistente ha prodotto in giudizio la polizza stipulata il 6.3.2018 da al cui art. 8 Controparte_4
le parti hanno convenuto la competenza territoriale esclusiva del foro del luogo “ove ha sede legale parte contraente” (doc.1).
Trattasi di pattuizione pienamente valida ed efficace, in relazione alla quale nessuna contestazione è
stata mossa dalla ricorrente.
A nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento della contraente (già Controparte_7 [...]
) in data 3.1.2024, trattandosi di vicenda che non produce effetti sul presente giudizio, Controparte_4
nel quale la società fallita non è parte processuale.
Ciò che rileva è che anteriormente all'introduzione della presente causa, avvenuta in data 3.9.2024
con il deposito del ricorso, in data 15.10.2021, ha trasferito la propria sede legale Controparte_4
a e assunto la denominazione di CP_6 Controparte_7
Tale circostanza si riflette inevitabilmente sull'individuazione del giudice competente, dovendo determinarsi la competenza sulla base della situazione esistente alla data della domanda, avuto riguardo a quanto stabilito dalla clausola di deroga contrattualmente pattuita.
Dando seguito a quanto contrattualmente pattuito dalla clausola 8 della polizza la competenza deve essere attribuita in via esclusiva (con esclusione, dunque, di tutti gli altri fori concorrenti previsti dalla legge) al giudice del luogo dove ha sede la società contraente e, in caso di successivi trasferimenti della sede di questa, la competenza deve individuarsi nel luogo dove ha sede la società contraente al momento della proposizione della domanda.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, la quale in fattispecie analoga ha ritenuto che, “atteso
che la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve, di per sé, la funzione
di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti, la pattuizione che designa
come foro esclusivo quello ove abbia sede uno dei contraenti, che ha natura di società, è
sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 3, 11/01/1989, n. 58), pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice,
e, interpretata, appunto, in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al
momento della proposizione della domanda” (Cass. 27.7.2017 n. 18724).
Si osserva altresì che in caso di assicurazione in favore di terzo all'assicurato sono opponibili le eccezioni che si potevano opporre al contraente in forza del contratto, ivi compresa la clausola sulla competenza;
il principio opera tanto per le condizioni della copertura assicurativa quanto per gli eventuali accordi per il caso di controversie (in tal senso Cass. n. 41665/2021; conf. n.1205/1975; n.
2384/1997).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma.
Conseguentemente l'eccezione deve essere accolta.
Stante la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza formulata dalla resistente CP_1
restano assorbite le restanti questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, omessa l'istruttoria non tenuta, attesa la natura documentale della controversia e il rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma. Brescia, 28 luglio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.7.2027, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 11560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10468/2024 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo De Lauretis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara al V.le G.
D'Annunzio 265,
RICORRENTE contro
(C.F. – P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia, dott.ssa rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Roberta Scoppa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla
Via Andrea d'Isernia n. 28
RESISTENTE
Oggetto: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “Nel merito: voglia il G.U. del Tribunale di Brescia: condannare
[...]
, codice fiscale e partita IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 19.738,16 in adempimento alla polizza “Tutela legale”
intercorsa per il tramite di , poi , ora Controparte_4 Controparte_5 [...]
. Con vittoria di spese e competenze del procedimento di mediazione (spese Controparte_6
€ 190,32 Doc. 09.2) nonché del presente procedimento, rimborso forfettario ed accessori di legge in
favore del sottoscritto procuratore .” Parte_2
Per la resistente: “a) sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale
del Tribunale di Brescia per essere competente il Tribunale di Roma, per i motivi indicati in
premessa; b) in via subordinata all'eccezione che precede, accogliere l'eccezione di decadenza dal
diritto all'indennizzo, per i motivi esposti in premessa;
c) nel merito rigettare la domanda attorea in
quanto improponibile, inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa;
d)
condannare la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 3.9.2024 conveniva in Parte_1
giudizio la società al fine di condannare la compagnia assicurativa al pagamento in proprio CP_1
favore della somma di € 19.738,16 in forza della polizza “Tutela legale” intercorsa per il tramite della società di cui al Contratto Gold del 13.12.2017. Controparte_4
Cont A tal fine esponeva che: in data 13.12.2017 la ricorrente stipulava con il “Contratto Gold” per ottenere la redazione di una perizia contabile sul mutuo ipotecario del 17.02.2011, al fine di verificare la presenza o meno di tassi di interesse usurari e altre anomalie bancarie relative a contratti intercorsi con Intesa San Paolo spa;
tale contratto era garantito dalla “polizza tutela legale” che CP_1
prevedeva e garantiva il rimborso di ogni spesa e/o costo in caso di soccombenza;
veniva redatta perizia tecnica in data 3.10.2018, nella quale veniva quantificato un importo a titolo di interessi indebitamente riscossi dall'istituto di credito e da recuperare per gratuità a favore della ricorrente,
pari a € 18.865,83 (pagg. 17/61 perizia), oltre ad interessi a credito del cliente per violazione ex art. 117 TUB pari a € 14.873,29 e ad interessi a credito del cliente per violazione ex art. 1346 c.c. pari a
€ 8.724,00; l'incontro di mediazione obbligatoria con la banca, introdotto in data 31.05.2018 e tenutosi in data 28.06.2018, aveva esito negativo per assenza della Banca;
con atto di citazione notificato il 10.10.2018, citava in giudizio Intesa San Paolo spa dinanzi al Parte_1
Cont Tribunale di L'Aquila contestando le anomalie e illegittimità evidenziate nella perizia di parte nel relativo processo n. RG 2606/20188 il Giudice emetteva ordinanza istruttoria in data 11.11.2019
con cui negava la CTU e, precisate le conclusioni emanava la sentenza n. 718/23 con cui respingeva le domande di parte attrice, compensando parzialmente le spese per via del contrasto di
Cont giurisprudenza esistente;
la ricorrente aveva sostenuto, pertanto, le seguenti spese: costo perizia per € 2.550,00; diritti segreteria mediazione per € 183,00; contributo unificato e pagamento telematico per € 545,00; competenze avvocato banca per € 4.110,34; Attestato di registrazione sentenza per € 200,00; competenze Avv. De Lauretis in acconto per € 1.268,80; competenze di domiciliazione per € 106,88; nota spese a saldo Avv. De Lauretis per € 2553,46; competenze Avv.
controparte per € 8.220,68, per un totale pari a € 19.738,16; la richiesta di indennizzo rivolta all'assicurazione veniva disattesa senza alcun riscontro e, in sede di mediazione, la compagnia decideva di non aderire alla mediazione;
pertanto la ricorrente aveva diritto ad essere indennizzata delle somme sopra indicate.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Roma, nonché la eccepiva decadenza dal diritto all'indennizzo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto improponibile, inammissibile ed infondata, con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese deduceva che: la polizza assicurativa in cui rientrava la posizione della sig.ra era la n. 1800002076, la quale aveva validità dal 30.06.2017 al 30.06.2018; all'art. Parte_1
8 della predetta polizza era previsto un foro esclusivo che indicato nel luogo ove ha sede il contraente;
di conseguenza il foro competente per chiamare in causa la compagnia era esclusivamente quello di avendo la sede legale a a seguito del cambio di denominazione CP_6 Controparte_5 CP_6
in e del cambio di sede legale in al Viale Marconi n. 440; la Controparte_7 CP_6
polizza non operava per decadenza dal diritto all'indennizzo ex art. 12 del contratto Gold, non avendo Cont la ricorrente comunicato a mezzo pec alla società il deposito dell'istanza di mediazione;
la polizza non operava per mancata verificazione del caso assicurato;
la condotta della ricorrente era, in ogni caso, gravemente colposa per aver utilizzato una perizia assolutamente inattendibile tale da aver provocato il sinistro;
pertanto nulla era dovuto alla ricorrente a titolo di indennizzo.
Tutto ciò premesso, la resistente rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa a successiva udienza per mancata comparizione delle parti ex art. 309 cpc.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. e 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Con decreto del 11.6.2025 il Giudice disponeva che la predetta udienza si tenesse nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla compagnia CP_1
La compagnia eccepisce l'incompetenza territoriale del tribunale di Brescia ex art. 8 della Pt_3
polizza azionata in giudizio, secondo cui: “Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove
ha sede legale il contraente”.
Sostiene la resistente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di
Roma, atteso che a decorrere dal 15.10.2021 ha modificato la propria Controparte_4
denominazione in stabilendo la propria sede legale in al viale Marconi n. Controparte_8 CP_6
440.
Sostiene parte resistente che ci sono state altre pronunce di merito emesse dal Tribunale di Brescia
che hanno ritenuto, in controversie aventi il medesimo oggetto, competente il Tribunale di Roma.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta. La resistente ha prodotto in giudizio la polizza stipulata il 6.3.2018 da al cui art. 8 Controparte_4
le parti hanno convenuto la competenza territoriale esclusiva del foro del luogo “ove ha sede legale parte contraente” (doc.1).
Trattasi di pattuizione pienamente valida ed efficace, in relazione alla quale nessuna contestazione è
stata mossa dalla ricorrente.
A nulla rileva l'intervenuta dichiarazione di fallimento della contraente (già Controparte_7 [...]
) in data 3.1.2024, trattandosi di vicenda che non produce effetti sul presente giudizio, Controparte_4
nel quale la società fallita non è parte processuale.
Ciò che rileva è che anteriormente all'introduzione della presente causa, avvenuta in data 3.9.2024
con il deposito del ricorso, in data 15.10.2021, ha trasferito la propria sede legale Controparte_4
a e assunto la denominazione di CP_6 Controparte_7
Tale circostanza si riflette inevitabilmente sull'individuazione del giudice competente, dovendo determinarsi la competenza sulla base della situazione esistente alla data della domanda, avuto riguardo a quanto stabilito dalla clausola di deroga contrattualmente pattuita.
Dando seguito a quanto contrattualmente pattuito dalla clausola 8 della polizza la competenza deve essere attribuita in via esclusiva (con esclusione, dunque, di tutti gli altri fori concorrenti previsti dalla legge) al giudice del luogo dove ha sede la società contraente e, in caso di successivi trasferimenti della sede di questa, la competenza deve individuarsi nel luogo dove ha sede la società contraente al momento della proposizione della domanda.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, la quale in fattispecie analoga ha ritenuto che, “atteso
che la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve, di per sé, la funzione
di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti, la pattuizione che designa
come foro esclusivo quello ove abbia sede uno dei contraenti, che ha natura di società, è
sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 3, 11/01/1989, n. 58), pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice,
e, interpretata, appunto, in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al
momento della proposizione della domanda” (Cass. 27.7.2017 n. 18724).
Si osserva altresì che in caso di assicurazione in favore di terzo all'assicurato sono opponibili le eccezioni che si potevano opporre al contraente in forza del contratto, ivi compresa la clausola sulla competenza;
il principio opera tanto per le condizioni della copertura assicurativa quanto per gli eventuali accordi per il caso di controversie (in tal senso Cass. n. 41665/2021; conf. n.1205/1975; n.
2384/1997).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma.
Conseguentemente l'eccezione deve essere accolta.
Stante la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza formulata dalla resistente CP_1
restano assorbite le restanti questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, omessa l'istruttoria non tenuta, attesa la natura documentale della controversia e il rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Roma. Brescia, 28 luglio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”