CA
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2010/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati: dott.AT LI Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.AT NI Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , Parte_1 C.F._1 in qualità di erede di , assistita e difesa dall'Avv. CODREANU ANA- Persona_1
RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'Avv. CAMPION ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1653/2023 pubblicata il 27/09/2023
CONCLUSIONI:
Conclusioni per parte appellante:
In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte nel presente atto,
Nel merito: -rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, disporre l'intervento in causa dei sig.ri (sorella) e degli eredi di Controparte_2 CP_3
(fratello), che risultano avere interesse nell'odierna causa.
- accertare e dichiarare la nullità del negozio giuridico del 22.07.2015 del Notaio
n. 8419 Racc. n. 4774 per le ragioni di cui sopra, e con ogni Persona_2 effetto di legge.
-in subordine, previo accertamento giudiziale che la domanda di divisione formulata dal sig. è implicitamente relativa alla reintegra nella Controparte_1 quota della legittima lesionata, con ogni conseguenza di legge anche in merito all'atto sottoscritto dalle parti il 03.08.2015, voglia disporre l'odierna divisione del compendio immobiliare appartenuto alla sig.ra (ovvero Parte_2 della quota di 8/31 dei terreni ceduti dalla stessa al figlio ) in base alla Per_1 solo quota della legittima spettante al sig. dichiarando lo Controparte_1 scioglimento della comunione tenendo in debita considerazione la natura ed il valore dei fondi e delle singole colture, al netto degli incrementi di valore e dei miglioramenti operati dal convenuto;
− rigettare ogni domanda di pagamento di somme avanzata dall'attore a qualunque titolo, poiché infondata in fatto e diritto;
In via riconvenzionale:
− accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato notevoli Persona_1 miglioramenti sui terreni oggetto di causa, piantumando vitigni ed incrementando in modo considerevole il valore dei fondi;
per l'effetto, condannare l'attore, in qualità di comproprietario, a rifondere al convenuto la somma di € 89.062,00 pari alla metà del valore dei predetti incrementi, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa subordinando il rilascio dei fondi al pagamento delle predette somme indennitarie.
− accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per la perdita Controparte_1 dell'intero raccolto d'uva del 2018, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire al convenuto il danno subito, che si quantifica nella somma di € 50.000,00 per la perdita dell'intero raccolto d'uva del 2018,
pag. 2/24 €9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018, o nelle diverse somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
− accertata la responsabilità del sig. per la perdita del raccolto Controparte_1
2018, con la conseguente mortificazione del lavoro eseguito dal sig. Per_1
durante l'annata agraria 2017-2018, condannarsi il primo a risarcire al
[...] convenuto il danno corrispondente al valore del lavoro e della manodopera prestati, quantificando il danno in via equitativa.
ISTANZA DI RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA
L'odierna attrice formula anche in questa sede istanza di remissione in istruttoria, sui capitoli di prova non ammessi dal Giudice di prime cure.
- disporsi C.T.U. anche estimativa al fine di accertare il quantum da corrispondere al sig.
in ragione dei miglioramenti effettuati sui terreni agricoli e della Persona_1 manodopera prestata, comportanti l'incremento di valore del fondo agricolo, tenuto conto delle spese anche quelle poste in detrazione pure da accertarsi;
nonché il quantum da corrispondere al sig. per il risarcimento del danno subito derivante dalla Persona_1 perdita del raccolto, dalla perdita dell'incasso, dalla manodopera apprestata nonché dalle spese sostenute per l'annata 2017/2018 in riferimento a tutto quanto dedotto;
- disporsi C.T.U volta ad accertare e confermare la comoda e fattiva divisibilità del compendio come da relazione tecnica del EO. allegata in atti anche in Per_3 riferimento all'ubicazione dell'abitazione del sig. . Persona_1
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) è stato il sig. a coltivare i terreni oggetto di divisione dal 2004 fino al Persona_1
2019, anno dell'avvenuto accordo di porzionamento, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6?
2) prima del 2004, anno in cui il sig. è divenuto proprietari del fondo, i Persona_1 terreni erano aridi, brulli e coltivati a qualche seminativo, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6?
3) prima del 2004 era presente solamente una vigna di qualità ? Pt_3
pag. 3/24 4) è stato il sig. ad estirpare la vigna preesistente Persona_1 Pt_3
5) è stato il sig. a piantumare, al posto della vite Belusera, 10 filari di Persona_1
NE e 11 di RL che attualmente producono uva?
6) è stato il sig. a piantumare oltre tre ettari di viti trasformando così i Persona_1 precedenti fondi aridi in rigogliosi vigneti?
7) il sig. dal 2004 ha piantumato 38 filari a San Vendemiano, 11 filari a MA Per_1 di AV e 3 filari di Merluzzo filato, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 6?
8) i terreni di cui ai mappali (giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6) sono l'unica fonte di sostentamento per il sig.
[...]
? Per_1
9) il sig. ha dedicato la sua vita alla coltivazione e manutenzione dei Persona_1 terreni ai mappali sub doc. 6 (giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste) dal 2004 ad oggi?
10) se sia vero che il sig. non si è mai interessato ai terreni ai mappali Controparte_1 sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
11) se sia vero che il sig. non ha mai coltivato i terreni ai mappali sub Controparte_1 doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
12) se sia vero che il sig. dopo il 2019, anno dell'avvenuto accordo di Controparte_1 porzionamento, non ha mai lavorato i terreni di cui ai mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
13) se sia vero che il sig. dopo il 2015, anno della cessione gratuita in Controparte_1 suo favore, non ha mai lavorato i terreni di cui ai mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
14) il sig. svolge attività di autotrasportatore? Controparte_1
15) il sig. omette di coltivare i terreni ai mappali sub doc. 6, giusta Controparte_1 visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
16) è il sig. a possedere le competenze, i macchinari e gli attrezzi Persona_1 necessari per la coltivazione dei fondi?
17) solo il sig. ha sostenuto interamente ed in via esclusiva le spese per Persona_1
pag. 4/24 la cura e la gestione e la coltivazione del fondo dal 2004 fino al 2018?
18) il sig. dal 2004 ha sostenutop interamente le spese per l'acquisto e Persona_1 la manutenzione dei macchinari agricoli, il gasolio, i concimi, le sementi, le barbatelle giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 3?
19) se sia vero che il sig. non ha mai sostenuto economicamente alcuna Controparte_1 spesa per la lavorazione dei campi?
20) è il sig. ad essere iscritto all'INPS e titolare di partita IVA, e non il Persona_1 sig. , giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 4? Controparte_1
21) il sig. è agricoltore di professione ed iscritto all'INPS come Persona_1 coltivatore diretto, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 4?
22) la proposta divisionale del geom. tiene conto della conformazione Controparte_4 degli appezzamenti di terreno e delle comode modalità di accesso?
23) la proposta divisionale del geom. suddivide equamente i fondi? Controparte_5
24) secondo progetto divisionale del geom. si salvaguardano le Controparte_4 culture?
25) il progetto divisionale del geom. tiene conto dell'ubicazione dei Controparte_4 fabbricati dei sig. e ? Per_1 Controparte_1
26) se sia vero che il progetto divisionale del geom. non abbisogna di Controparte_4 ulteriori lavori od opere per una piena sfruttabili dei terreni?
27) se sia vero che il progetto divisionale del geom. non prevede le Controparte_4 creazioni di ulteriori accessi agricoli o servitù di passaggio?
28) secondo il progetto divisionale del geom. , il valore del Controparte_4 porzionamento per ciascun proprietario è di Euro 393.996,00 per il sig. , Persona_1 ed Euro 391.090,00 per il sig. giusta documentazione che si rammostra Controparte_1 al teste sub doc. 6?
29) secondo il progetto divisionale del geom. la differenza di valore Controparte_4 dei due appezzamenti (Euro 393.996,00 per , ed Euro 391.090,00 per ) è Per_1 CP_1 data dal fatto che il terreno destinato al sig. è gravato da una servitù di passaggio Per_1 che occupa un'area di 700 mq non coltivabile, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 6?
30) in data 2.1.2017 il sig. ha accreditato al fratello una Persona_1 CP_1
pag. 5/24 somma di 12.000,00 Euro, tramite bonifico bancario, per i ricavi ottenuti giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 5?
31) solo nel 2015 il sig. è divenuto comproprietario dei terreni ai Controparte_1 mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
32) solo nel 2015 il sig. si interessava della proprietà terriera del sig. , il CP_1 Per_1 quale aveva nel frattempo riqualificato il terreno piantumando oltre tre ettari di vigneti?
33) il valore attuale dei terreni ai mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, è pari ad Euro 785.086,00, valore derivante dalle migliorie apportate dal sig. ? Persona_1
34) a seguito delle migliorie apportate dal sig. il terreno di cui ai Persona_1 mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, ha avuto un incremento di valore pari ad Euro 362.176,00?
35) quando è avvenuta la cessione nel 2015 a favore del fratello , i terreni ai CP_1 mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, stavano subendo le modifiche derivanti dalle piantumazioni effettuate dal sig. ? Per_1
36) il sig. ha impedito il raccolto dell'annata agricola 2017/2018, Controparte_1 sbarrando l'accesso al fratello nel fondo comune e facendo così perire i relativi frutti?
37) il sig. ha proferito al fratello le seguenti parole: “distruggo Controparte_1 Per_1 il raccolto così lo perdi”?
38) il sig. impediva al fratello di conferire l'uva nella Cantina Controparte_1 Per_1
Sociale di MA di AV giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 7?
39) il sig. cercava di addivenire ad un compromesso a seguito dei vari Per_1 impedimenti posti in essere dal fratello ? CP_1
- successivamente alle condotte poste in essere dal sig. , il sig. Controparte_1 [...]
di cui al cap.li procedente ha perso l'intero raccolto dell'annata agricola Per_1
2017/2018?
41) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. , sono state Controparte_1 rese vane tutte le opere apprestate, i lavori effettuati e le spese sostenute per la lavorazione dei campi degli anni 2017/2018?
42) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stata Controparte_1
pag. 6/24 compromessa la sopravvivenza dell'azienda agricola?
43) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stata Controparte_1 compromessa la stessa vita del sig. , essendo per quest'ultimo la lavorazione dei Per_1 campi e la relativa rendita l'unica fonte produttiva di reddito?
44) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stato perso Controparte_1
l'incasso della vendemmia 2017/2018?
45) i comportamenti del fratello hanno causato la perdita dei raccolti di Controparte_1 una annata vitivinicola e la sospensione dei pagamenti da parte della Cantina Sociale e dall' , Pt_4 comportando per il sig. un ingente danno economico? Per_1
46) il sig. aveva opposto diniego ad una soluzione bonaria pur di non Controparte_1 perdere il raccolto del 2018, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 8?
47) per evitare di perdere anche il raccolto dell'anno seguente 2018/019 il sig.
[...]
proponeva un ricorso cautelare ex art. 669 bis per addivenire ad un temporaneo Per_1 accordo di porzionamento, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 9?
48) il sig. , a causa di un malore, ha dovuto recarsi in ospedale ed Persona_1 attendere una settimana prima di essere dimesso e così rimettersi a lavorare giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc.13?
49) durante la settimana di agosto 2015 il sig. , quando il fratello Controparte_1
era in ospedale, si trovava in ferie, giusta documentazione che si rammostra al Per_1 teste sub doc. 13?
50) il sig. aveva assunto, per il periodo di convalescenza in ospedale, Persona_1 un agricoltore esperto per la lavorazione ed il trattamento delle viti?
51) il sig. si faceva aiutare per le vendemmie da quando ha piantumato le viti a Per_1 far data dal 2004, dalla sorella sig.ra ? Controparte_2
52) il sig. si faceva aiutare per le vendemmie da una squadra di agricoltori esperti, Per_1
a far data dal 2004?
53) il sig. insieme ad una squadra di esperti effettuava sempre tutti i trattamenti Per_1 necessari per la coltivazione delle vigne?
54) il sig. , dalla maggiore età (19/20 anni) fino all'anno in cui il padre Controparte_1
passava a miglior vita, risiedeva in Friuli-Venezia Giulia? Persona_4
pag. 7/24 55) se sia vero che il sig. , anche dopo la morte del padre, tornato in Controparte_1
Veneto, non si occupava né della famiglia né della proprietà?
56) il sig. sotto minacce e denunce impediva al fratello Controparte_1 [...]
di vendemmiare nell'annata agricola 2017/2018? Per_1
57) il sig. impediva nel 2017/2018 il pieno godimento del terreno in Controparte_1 comproprietà al fratello ? Persona_1
58) successivamente tale comportamento del sig. , l e la Cantina Controparte_1 Pt_4
Sociale di MA di AV sospendevano i pagamenti nei confronti del sig.
[...]
giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 10? Per_1
il sig. sostiene per una annata agricola una spesa media di materie Persona_1 prime di 9.484,22 Euro giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 3 relativa all'annata 2017/2018?
60) il sig. prestava nel biennio 2017/2018 manodopera per un importo Persona_1 pari ad Euro 20.299,80 giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 14 relativa a dati Confagricoltura di Treviso del 2019?
61) il danno subito per la perdita del raccolto nell'annata 2017/2018 ammonta Euro
40.000,00 giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc.15, relativa a dati istat del prezzo dell'uva, e sub doc. 16, relativo a report sul prezzo uva Parte_5
2018, nonché sub doc. 17 relativo ai dati della Camera di Commercio?
Si indicano a testi: - , residente a [...]
17; sui capitoli di prova 1-21, 30-61;
- , residente a [...]; sui Controparte_2 capitoli di prova 1-21, 30-61;
- residente a [...]; sui capitoli di Testimone_1 prova 1-21, 30-61;
- EO. , con studio in sede a ZZ (TV) via Bosco, n. 21; sui Controparte_4 capitoli 1-3, 6, 7, 22-29, 33-35;
- , residente a [...], sui capitoli di prova 1- Testimone_2
21, 30- 61;
- , residente a [...], sui capitoli di prova 1-21, Testimone_3
30-61;
pag. 8/24 - , residente a [...], sui capitoli di prova 1- Testimone_4
21, 30-61;
- , residente in [...], sui capitoli di prova Tes_5
1-21, 30-61;
- residente a [...], sui capitoli di Testimone_6 prova 1-21, 30-61;
Si chiede ammettersi interpello formale del sig. . Controparte_1
Si chiede abilitazione alla prova contraria in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze ex adverso formulate, sugli eventuali capitoli ammessi da controparte ed all'uopo si chiede di stralciare / ridurre l'elenco dei testi perché abnorme;
ed ammettersi i seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: :
62) era solo il sig. , dall'età di 10 anni, ad aiutare il padre, fino alla data Persona_1 del decesso, il 24.2.1985, per la lavorazione del terreno?
63) il sig. lavorava come trasportatore dal 2010, tutto il giorno dalle 4 di mattina CP_1 alle 19 di sera?
64) dopo la perdita del raccolto avvenuta nel 2018, il sig. si trovava Persona_1 senza soldi sia per mangiare che per pagare i debiti assunti?
65) a causa della perdita del raccolto nel 2018, il sig. , senza soldi, Persona_1 cercava un altro impiego lavorativo a chiamata per sostenere economicamente le spese e per poter vivere?
66) il sig. a seguito degli avvenimenti del 2018, iniziava a lavorare a Persona_1 chiamata per la potatura delle viti presso l'Azienda Agricola di Favero AL di
Codognè?
67) il sig. dal 2018 aiutava, a seguito della perdita del raccolto e del Persona_1 relativo incasso, l'Azienda Agricola di Favero AL di Codognè per la vendemmia delle viti?
68) il sig. dal 2018 cercava altri impieghi lavorativi non potendo Persona_1 lavorare il proprio campo essendo impedito dal comportamento del fratello
[...]
? CP_1
69) il sig. veniva chiamato dal 2018, a seguito della perdita del raccolto e del Per_1 relativo incasso, saltuariamente da di MA di AV per aiutarlo ad Persona_5
pag. 9/24 arare il terreno, fino a quando non ha perso la patente nel novembre del 2019?
70) al sig. , a causa di un intervento dei Carabinieri su richiesta del fratello Per_1
, veniva revocata la patente nel novembre del 2019 e per tale motivo non poteva CP_1 svolgere ulteriori lavori che comportassero la conduzione di macchinari agricoli?
71) a causa della perdita del raccolto del 2018 la sig.ra aiutava Parte_6 economicamente e moralmente il sig. ormai senza disponibilità Persona_1 economiche?
72) il sig. conosce la sig.ra da ottobre del 2015? Persona_1 Parte_1
73) la sig.ra ha aiutato dal 2015 il sig. anche per il Parte_6 Per_1 sostentamento ed il restauro della casa ormai in rovina?
74) è sempre stato il sig. a pagare interamente il prezzo per tutti i Persona_1 trattamenti dovuti per le vigne?
75) il raccolto derivante dalla vendemmia del 2019 è stato venduto dal sig.
[...]
ad una Cantina di MA, l'Azienda Agricola Ca' Baradei di Predelle Valter? CP_1
76) pur essendo state attaccate le viti dalla peronospora, come asseritamente sostiene controparte, il sig. comunque ha venduto la totalità della vendemmia del 2019? CP_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli quelle già indicati nella memoria n. 2, nonché il teste: -
, residente a [...], sui capitoli di Testimone_7 prova n. 75,76.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e del procedimento di primo grado.;
Conclusioni per parte appellata:
Contrariis reiectis
In via preliminare
Dichiararsi inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis C.P.C.
Nel merito
Rigettarsi l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso 25/9/23 R.G. 8785/2018.
Spese e compenso rifusi.
In via istruttoria
pag. 10/24 Si chiede preliminarmente l'esclusione dei documenti dimessi con l'atto di appello nonché i documenti dimessi con la comparsa conclusionale di I° grado, già contestati.
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie perché irrilevanti ed inutili come già disposto dal Giudice Trevigiano.
In subordine
In caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie si chiede l'assunzione delle prove di cui alla nostra conclusionale avanti il Tribunale di Treviso e riportate nella sentenza di I° grado, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di parte avversa.
Si chiede la condanna dell'appellante ex art. 96 C.P.C. al pagamento dell'importo corrispondente ai danni subiti dall'appellato per il comportamento processuale di quest'ultimo, che ha resistito nel procedimento di I° e II° grado con malafede e colpa grave, danni da liquidarsi in via equitativa.
Ragioni della Decisione
1.
citava in giudizio avanti al Tribunale di Treviso il fratello Controparte_1 Per_1
esponendo di essere comproprietario, per giusta metà, di alcuni terreni agricoli siti
[...] in parte nel Comune di MA di AV e in parte nel Comune di San Vendemiano, coltivati a vigneto ed a seminativo, a lui pervenuta in virtù di atto di cessione da parte di con atto notarile 22 luglio 2015. Persona_1
chiedeva di addivenire allo scioglimento della comunione di tali terreni, Controparte_1 relativamente alla sua quota pari al 50% .
Chiedeva, inoltre, la condanna di a corrispondergli la quota parte dei Persona_1 redditi derivanti dalla coltivazione dei terreni per gli anni dal 2015 alla divisione (allegando di avere partecipato alla coltivazione dei fondi), oltre ad interessi.
Allegava l'attore che i redditi venivano integralmente trattenuti dal convenuto, che si rifiutava anche di provvedere a dare alcun rendiconto.
In primo grado si costituiva dichiarando di non opporsi alla domanda di Persona_1 divisione formulata dall'attore ed anzi rappresentava di avere già, in via stragiudiziale, dato incarico al geom. di redigere un progetto di divisione in natura che Controparte_6
“suddivideva equamente i fondi assegnando a ciascuno dei comproprietari la medesima quota di ogni singola coltura”. pag. 11/24 Allegava che l'attore – facendo forza sul suo stato di soggezione - l'aveva indotto a sottoscrivere l'atto di cessione, convincendolo a ripianare una lesione di legittima inventata di sana pianta e a cedergli metà dei terreni.
contestava la circostanza che il fratello – camionista di professione – Persona_1 avesse contribuito alla coltivazione dei terreni ed affermava di avervi sempre provveduto personalmente, come da proprie competenze, essendo agricoltore di professione, iscritto allo SCAU e poi all'INPS come coltivatore diretto.
Eccepiva di avere apportato significative migliorie ai fondi da quando ne era divenuto proprietario nel 2004, avendo sostituito le precedenti colture a seminativo con quasi tre ettari di vigneti di ottima qualità e di avere così notevolmente incrementato il valore dei fondi. Proponeva quindi domanda riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto a indennità/compensazione/ rifusione per tale incremento di valore di mercato dei terreni, chiedendo la condanna dell'attore a corrisponderne la metà, quantificata in €89.062,00.
sosteneva che nella divisione dovesse farsi riferimento al valore che i Persona_1 terreni avevano nel 2004 (valore richiamato nell'atto di cessione) e non a quello attuale, di molto superiore.
Chiedeva il rigetto della domanda di pagamento della metà del reddito agricolo percepito dal 2015 ad oggi, derivante dai terreni in comproprietà ed in proposito eccepiva l'esistenza di un contratto di affitto agrario a coltivatore diretto, stipulato in forma orale, in forza del quale avrebbe lavorato i terreni e percepito i frutti a fronte del Persona_1 pagamento in favore di di un canone annuale di €2.000,00. Controparte_1
Il convenuto proponeva infine domanda di risarcimento del danno da Persona_1 condotte emulative poste in essere dal fratello così descritte:
- Quale comproprietario dei terreni, aveva contattato la Cantina Sociale di MA di
AV e l' diffidandole a sospendere i pagamenti in favore di e a Pt_4 Per_1 non accettare alcun conferimento di uva;
- Al momento della vendemmia del 2018 aveva di fatto impedito a di entrare Per_1 nei propri terreni provocando la perdita totale del raccolto e la vanificazione della manodopera e delle spese affrontate durante l'intero anno e mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'azienda agricola.
pag. 12/24 Quantificava il danno in €50.000 per la perdita dell'intero raccolto del 2018 e in €9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018 e chiedeva in aggiunta il pagamento del valore del lavoro e della manodopera da lui prestati.
2.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n.1653/2023 pubblicata il 27 settembre 2023 dichiarava lo scioglimento della comunione e attribuiva in proprietà esclusiva gli immobili del compendio sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, con un conguaglio a carico del convenuto quantificato in €1.314,00.
Nel dettaglio, attribuiva a la piena proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
MA di AV, Cat. T., fg. 2, mapp. 56;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 57;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 872;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 946.
a la piena proprietà dei seguenti immobili: Persona_1
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 483;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 484AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 285;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 296AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 942AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 944AA e AB.
Con conguaglio, a favore di , nella misura di €1.314,00, ordinando le Controparte_1 relative trascrizioni.
Il Tribunale di Treviso nella sentenza impugnata accoglieva la domanda di riconoscimento dei frutti dei beni in comunione proposta dall'attore e condannava a Persona_1 versare a la somma di €22.234,31, oltre a interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale al saldo, a titolo di redditi non percepiti nel periodo intercorrente dall'acquisto nel
2015 al 2019.
Condannava alla rifusione delle spese di lite e disponeva che le spese di Persona_1
CTU rimanessero pro quota a carico di entrambi. pag. 13/24 3.
Avverso la sentenza sopra rubricata propone appello affidandosi a tre Persona_1 motivi di impugnazione:
2.1 Col primo motivo contesta l'attribuzione dei beni in conformità con il progetto divisionale, in quanto quest'ultimo sarebbe erroneo, per avere assegnato a CP_1
la metà dell'intero compendio immobiliare anziché la metà della quota di 8/31
[...] appartenuta alla madre, errando nell'interpretazione della volontà delle parti come espressa nell'atto notarile del 2015.
2.2 Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione l'eccezione di nullità ed inefficacia ex art.1418 c.c. della cessione stipulata il
22.07.2015 per effetto del reato di circonvenzione di incapace, eccezione sollevata da per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado. Persona_1
2.3 Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata, in quanto ha omesso totalmente la motivazione sulle osservazioni alla CTU formulate da parte convenuta relative ai reali costi di produzione, alle migliorie effettivamente realizzate e ai danni subiti nel 2018 per effetto della perdita del raccolto per colpa esclusiva del fratello;
3.1 Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. 1.
Il primo motivo di impugnazione è infondato per le ragioni che seguono.
Parte appellante sostiene che al fratello non spetterebbe il 50% di tutti gli immobili CP_1 bensì il 50% della sola quota di 8/31 degli immobili donati dalla madre, Parte_2
a . Infatti, l'atto di cessione è espressamente volto a comporre
[...] Persona_1 la questione, sorta fra i LL, di una lesione di legittima a seguito dell'atto di donazione, da parte della madre al solo , della quota di 8/31 di proprietà dei fondi Persona_1
pag. 14/24 agricoli de quo, per cui l'appellante sostiene che i LL e siano Per_1 CP_1 comproprietari al 50% sulla sola quota di 8/31 già appartenuta alla madre.
La questione è inammissibile in quanto tardiva poiché avanzata per la prima volta, in primo grado, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.05.2023, con richiesta di convocare a chiarimenti il CTU Dr. . Persona_6
La questione non era stata sollevata in primo grado da nella comparsa di Persona_1 costituzione e risposta e nemmeno nella prima memoria o in sede di formulazione del quesito al CTU, di osservazioni da parte dei CTP o di note successive al deposito della perizia, depositate per l'udienza del 15 novembre 2022 (vale a dire nemmeno nel primo scritto difensivo successivo al deposito della perizia intervenuto in data 17 ottobre 2022).
, costituendosi, non si era infatti opposto alla divisione nei termini Persona_1 indicati da , vale a dire nella misura del 50% di tutti i terreni, ed aveva Controparte_1 anzi affermato di avere già tentato di effettuare una divisione equa in via stragiudiziale tramite incarico al geom di MA di AV (TV) “Il progetto divisionale Controparte_6 suddivideva equamente i fondi assegnando a ciascuno dei comproprietari la medesima quota di ogni singola coltura”, sostenendo che l'unico punto di contrasto con il fratello, che non aveva consentito di addivenire ad una composizione stragiudiziale, fosse la questione del riconoscimento di una indennità per le migliorie apportate.
Ad abundantiam la questione relativa alle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, oltre che tardiva, è infondata. Infatti, l'atto notarile stipulato fra le parti il 22 luglio 2015 per la sua chiarezza non lascia spazio ad una diversa interpretazione circa il contenuto della volontà dei contraenti. All'art.1 si legge che “il signor proprietario dell'intero, Persona_1 cede e trasferisce senza corrispettivo e per il titolo di cui in premessa al signor che accetta Controparte_1 la quota di ½ dei seguenti immobili” analiticamente elencati, oggetto di questo giudizio.
Parte appellante pare invocare un errore, che avrebbe determinato la divisione del 50% dell'intero e non del 50% della quota parte pari a 8/31 ricevuta dalla madre.
Risulta evidente che non si tratti di un mero errore materiale.
Nell'atto si premette espressamente che la cessione è effettuata ai fini di comporre in via stragiudiziale una controversia successoria relativa all'affermata lesione dei diritti di quale legittimario. La qualificazione del contratto come avente natura Controparte_1 transattiva (e non come donazione) è del resto accertata con sentenza passata in giudicato pag. 15/24 (Tribunale di Treviso del 19 febbraio 2022). Nel determinare il contenuto di un atto di transazione le parti sono libere di costituire fra loro un assetto di interessi diverso rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto a seguito di procedimento giudiziario.
Nel caso in esame, i LL hanno concordato una soluzione diversa rispetto a quella possibile in via contenziosa, attribuendo a quota del 50% (maggiore Controparte_1 rispetto a quella ricevuta per donazione dalla madre) su un numero di beni minore rispetto a quelli donati dalla madre a . Eventuale errore nel contratto di cessione Persona_1 avrebbe dovuto formare oggetto di una domanda di annullamento, che non è stata proposta.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
4.2.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione l'eccezione di nullità dell'atto di cessione, proposta ex art.1418 c.c. da nella comparsa conclusionale di primo grado. Persona_1
L'appellante afferma che il contratto di cessione sia nullo per contrasto con norma imperativa, costituita dalla disposizione penalistica che disciplina il reato di circonvenzione di incapaci. Parte appellante allega di avere subito pressioni e minacce da parte del fratello prima di sottoscrivere l'atto per cui è causa, di essere fragile per condizione CP_1 culturale e sociale e da sempre assoggettato alla volontà del fratello. Allega inoltre che, il giorno della sottoscrizione, non sarebbe stato in grado di comprendere quanto sottoscritto perché affetto da diplopia e paralisi del VI nervo cranico sinistro.
In conclusione, afferma di essere stato vittima di circonvenzione di incapaci.
In diritto, la tesi di parte appellante è proponibile e non può dirsi tardivamente proposta, in quanto rilevabile d'ufficio.
Quando il negozio si è concluso commettendo un reato si distinguono due ipotesi:
a) reati commessi concludendo contratti in sé vietati (c.d. “reati contratto”), nei casi in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, come ad esempio nei casi di ricettazione ex art.648 c.p.c. e di vendita di sostanze stupefacenti.
b) reati commessi nell'attività di conclusione del contratto (c.d. “reati in contratto”), nei casi in cui la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno pag. 16/24 all'altro nella fase di stipulazione, per lo più coartando la cooperazione della vittima, dall'ipotesi di violenza privata ex art.610c.p., estorsione ex art.629c.p., circonvenzione di incapaci ex art.643c.p., usura ex art.644c.p., truffa ex art.640c.p.
In merito ai “reati in contratto” la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una ulteriore distinzione, a seconda della natura della norma penale violata, affermando la nullità del contratto solo nei casi in cui la norma sia imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, in quanto posta a tutela di un interesse generale.
Esemplificando, il contratto concluso mediante truffa, anche se penalmente accertata, non
è nullo ma solo annullabile, in quanto il dolo costitutivo del delitto di truffa si risolve in artifizi o raggiri volti a indurre in errore l'altra parte e viziarne il consenso ed in quanto la norma penale violata mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo (Cass. 26097/2016, 18930/2016).
Per contro nel caso di contratto concluso per effetto di circonvenzione di incapace, il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art.1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, ravvisandosi una violazione di disposizioni di ordine pubblico trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti, perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti e volte a tutelare esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la nullità di contratti di compravendita stipulati tramite poteri di rappresentanza ottenuti tramite circonvenzione di incapace accertata in sede penale (Cass.n.2860/2008). La Corte di legittimità ha inoltre dichiarato la nullità di un contratto preliminare di compravendita per contrasto con una norma imperativa in quanto concluso per effetto del delitto di circonvenzione di incapaci, confermando la pronunzia della Corte d'Appello di Catania aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva emesso pronunzia ex art.2932 c.c. in adempimento di tale contratto (Cass.n.10609/2017).
Ha chiarito che la nullità non deriva da una condizione di conclamata incapacità mentale della resistente, bensì dalla conclamata violazione della legge penale da parte del ricorrente.
Nella pronunzia n. 17568 del 31/05/2022, alla cui ampia e articolata motivazione il
Collegio si richiama, la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo un contratto concluso tramite condotta estorsiva di una parte nei confronti dell'altra. A differenza da quanto riportato da parte appellante, la violazione della sentenza penale era stata anche in questo caso accertata pag. 17/24 con sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione nella pronunzia da ultimo citata ha ribadito il principio di diritto secondo cui Il contratto concluso in violazione di una norma penale
è nullo, ove il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività.
Il Collegio condivide l'orientamento di legittimità che tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. “nullità virtuale” ritenendo nullo il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato, quando le norme violate siano volte a tutelare esigenze di interesse collettivo, quali le norme sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace.
Il motivo, pur fondato in diritto, deve tuttavia venire rigettato nel merito, per assenza di prova che il contratto di cessione del 22 luglio 2015 sia stato stipulato per effetto del delitto di circonvenzione di incapaci.
In tutti i casi all'esame della Corte di legittimità sopra citati (Cass. n.2860/2008,
n.10609/2017, n.17568/2022), la nullità del contratto è stata dichiarata a fronte di sentenza penale di condanna passata giudicato. Potrebbe discutersi in diritto se sia consentita a questa Corte – in assenza di una sentenza penale - la delibazione incidentale sul punto.
Tuttavia, nel caso in esame, difetta del tutto la prova della affermata circonvenzione di incapace, oltre a non essere prospettata alcuna denunzia in sede penale.
Gli elementi di fatto tempestivamente portati all'attenzione del giudice di primo grado sono piuttosto generici, affermandosi una fragilità ed uno soggezione di al Persona_1 LL . Gli ulteriori elementi addotti sono tardivamente proposti, secondo il CP_1 principio per cui “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando
l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi”. (Cass n. 4867 del
23/02/2024)
Inoltre, non sono in alcun modo sufficienti a ritenere provato l'affermato delitto di circonvenzione di incapaci.
Quanto suggestivamente affermato dalla difesa di nella comparsa Persona_1
Per conclusionale di primo grado, che “il sig. era stato portato dal fratello avanti al Notaio Per_1
pag. 18/24 Per_ immediatamente dopo il suo ricovero ospedaliero per problemi oculistici e mentre ancora sotto gli effetti delle cure ricevute” non risulta confermato dal diario clinico e dal certificato di dimissioni prodotti in primo grado (docc.13 e 20). Da tale documentazione risulta infatti che
è stato ricoverato presso l'Ospedale di Conegliano il 30 maggio 2015 e Persona_1 dimesso il 6 giugno 2015, pertanto oltre un mese prima della sottoscrizione del contratto di cessione. La diagnosi alle dimissioni era di diabete di tipo II con diplopia ed epatite virale B cronica. Dalla cartella clinica risulta che la diplopia scompariva chiudendo un occhio e che il paziente, prima delle dimissioni, appariva asintomatico, che il sistema nervoso non presentava grossolani deficit neurologici e che la psiche appariva integra. Dalla documentazione medica agli atti, pertanto, l'affermata incapacità parrebbe per contro esclusa, quantomeno al momento delle dimissioni occorse un mese prima dell'atto.
Inoltre, come sopra motivato, non risulta nemmeno provato che l'atto sia viziato da un errore tale che non lo avrebbe stipulato se non “circonvenuto” dal Persona_1 fratello. Non vi sono elementi che consentano di ritenere che abbia Controparte_1 ottenuto, tramite contratto di cessione de quo, un valore superiore rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere in giudizio a seguito di azione di reintegrazione dei propri diritti quali legittimario.
Il motivo di impugnazione risulta in conclusione infondato per carenza di prova sia della condizione di incapacità sia della circonvenzione, non risultando provato che Per_1
, in mancanza delle allegate e non provate pressioni ricevute dal fratello, non
[...] avrebbe sottoscritto l'atto di cessione o lo avrebbe sottoscritto a condizioni diverse.
Per inciso, il contratto di cessione è stato oggetto anche di altro giudizio civile (RG
n.1647/2022) promosso da avanti al Tribunale di Treviso avente ad Persona_1 oggetto la revocazione della cessione degli immobili oggetto di questo giudizio, qualificata come donazione, a motivo dell'ingratitudine del fratello. Il giudizio si è concluso con sentenza n.668/2022 che ha rigettato la domanda, non rientrando l'atto in esame tra quelli revocabili ai sensi degli artt. 800 e seguenti c.c. in quanto posto in essere non a titolo gratuito bensì al fine - dichiarato espressamente dalle parti – di prevenire una lite fra i due LL.
pag. 19/24 4.3.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto condivisibili le conclusioni del Consulente tecnico d'Ufficio nella parte in cui non ha tenuto conto delle migliorie effettivamente realizzate da . Persona_1
chiede la condanna di a corrispondere una indennità Persona_1 Controparte_1 per l'aumento di valore dei terreni intervenuto, grazie al proprio lavoro, dalla data della donazione (2004) a quella della cessione (2015).
Non è contestato che l'appellante nel periodo indicato abbia provveduto, a proprie spese e con il proprio personale lavoro, a piantumare tre ettari di vitigni pregiati. Non è, inoltre, contestato che tali opere abbiano incrementato in modo considerevole il valore dei fondi, prima coltivati a seminativo.
Come osservato dal primo giudice, “di certo i miglioramenti sono evidenti, ma hanno riguardato i terreni oggetto di causa dalla donazione del 2004 fino alla loro cessione nel 2015.
Il motivo non può venire accolto.
Al momento della stipula del contratto di cessione entrambe le parti erano ben consapevoli delle condizioni attuali dei terreni, piantumati a vitigni pregiati, ed hanno nondimeno deciso rispettivamente di cedere e di accettare la quota del 50% di tali beni, senza prevedere il pagamento di alcuna somma a titolo di indennità o di conguaglio. Il valore delle migliorie deve pertanto ritenersi implicitamente incluso nel loro accordo, pertanto al giudice non è consentito modificare l'assetto di interessi come stabilito dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
Risulta altresì pacifico, oltre che accertato dal consulente nominato in primo grado, che non vi sia stato nessun ulteriore miglioramento dopo la data della cessione.
Il motivo pertanto non può venire accolto.
L'appellante solleva un ulteriore profilo di contestazione lamentando che CTU non abbia tenuto conto delle somme incassate da . Controparte_1
La doglianza è carente di interesse, in quanto di tale somma ha tenuto conto il Tribunale nella sentenza impugnata a pagina 17, scomputandola dai redditi medi che spetterebbero all'attore in quanto comproprietario: “Da questa somma deve essere detratto innanzi tutto l'importo di €12.000.00 versate dal convenuto all'attore, come riconosciuto da questi nella memoria ex 183 comma
6 n. 1 del 30.9.2021”.
pag. 20/24 L'appellante contesta, infine, che il CTU nelle sue valutazioni non abbia consultato la documentazione contabile ed i pagamenti eseguiti dalla Cantina di MA al sig. Per_1
.
[...]
Il CTP di parte non aveva mosso osservazioni sul punto nel termine, Persona_1 mentre il per. di parte nelle proprie Controparte_7 Controparte_1 osservazioni ha scritto: “si ritiene che il CTU debba comunque richiedere alla cantina di
MA gli estratti conto degli importi per l'uva pagata a dal 2015 al Persona_1
2019 compreso” ed ha contestato il criterio di calcolo dei costi di produzione in assenza delle dovute fatture di spesa.
Il motivo non merita accoglimento.
La documentazione relativa ai pagamenti eseguiti dalla Cantina di MA al sig. Per_1
era nella disponibilità di , per cui la sua acquisizione da parte del
[...] Persona_1
CTU avrebbe sopperito in modo ingiustificato all'omessa produzione da parte del convenuto. L'acquisizione da parte del consulente tecnico, su incarico del giudice, di documenti volti a provare i fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, in questioni non rilevabili di ufficio è ammissibile solamente nelle ipotesi in cui il documento non sia già nella disponibilità della parte e l'istanza di acquisizione del documento sia stata tempestivamente formulata dalla parte ex art.210 c.p.c., nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cass.n.17916/2022, Sezioni Unite n.3086/2022,
n.26144/2023).
5.
Parte appellante nelle proprie conclusioni di cui all'atto di citazione in appello, oltre alle richieste sopra riportate, chiede di:
- rigettare ogni domanda di pagamento di somme avanzata dall'attore a qualunque titolo poiché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per la perdita dell'intero raccolto Controparte_1
d'uva del 2018, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire al convenuto il danno subito, che si quantifica nella somma di €50.000,00 per la perdita dell'intero raccolto d'uva del 2018, € 9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018, o nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
pag. 21/24 - accertata la responsabilità del sig. per la perdita del raccolto 2018, con la Controparte_1 conseguente mortificazione del lavoro eseguito dal sig. durante l'annata agraria Persona_1
2017-2018, condannarsi il primo a risarcire al convenuto il danno corrispondente al valore del lavoro e della manodopera prestati, quantificando il danno in via equitativa.”
Tuttavia, nell'atto di appello non si confronta con la motivazione del Persona_1 giudice di prime cure, che ha condannato al versamento in favore di Persona_1
della somma di €22.234,31 a titolo di rimborso dei redditi non percepiti Controparte_1 dal 2015 al 2019, già detratta la somma di €12.000 già corrisposta, e detratta la quota parte di spesa nonché pro quota il mancato guadagno per l'annata 2018.
Inoltre, in ordine alle domande riconvenzionali di natura risarcitoria, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e non adduce alcun motivo di censura della sentenza impugnata, limitandosi a riportare, nelle conclusioni, le richieste di primo grado.
L'appellante formula istanze istruttorie chiedendo tra l'altro di disporre CTU ai fini di accertare il quantum da corrispondere al sig. per il risarcimento del danno Persona_1 subito. Tuttavia, non adduce alcuna ragione di censura alla sentenza nella parte in cui ha escluso nell'an la risarcibilità del danno da perdita del raccolto del 2018 per i seguenti motivi
(pagg 16 e 7): “Anche la domanda con la quale il convenuto chiede il risarcimento del danno per la perdita della vendemmia del 2018 va respinta: all'epoca, l'attore ha legittimamente esercitato un proprio diritto in quanto comproprietario dei terreni e, pertanto, non sussiste alcuna responsabilità nella perdita di quel raccolto. Ovviamente tale perdita non può che ricadere in danno di entrambi i comunisti”.
Le richieste sopra riportate sono pertanto inammissibili, in quanto proposte in violazione dell'art.342, primo comma, c.p.c. secondo cui per ciascuno dei motivi l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Infatti, pur se l'appello è “un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”, e pur se non è richiesto alcun rigore di forme nell'indicare i motivi di impugnazione “essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
pag. 22/24 seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cassazione n. 2320 del 25/01/2023). Nondimeno, la totale assenza di motivazione, nell'atto di appello proposto da , in ordine alle richieste di Persona_1 riforma della sentenza appellata rende inammissibili le domande ed eccezioni meramente riprodotte nelle conclusioni. La sentenza impugnata deve pertanto venire confermata anche nei capi sopra indicati.
6. Conclusioni e spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La liquidazione delle spese legali viene effettuata sulla base di valore indeterminabile, complessità media, con esclusione della fase istruttoria non esperita.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
, con atto di citazione notificato il 6 novembre 2023 nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso pubblicata il 27 Controparte_1 settembre 2023 n. 1653/2023 e proseguito con ricorso in riassunzione depositato il 14 maggio 2024 da , in qualità di erede di Parte_1 Per_1
, così provvede:
[...]
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 15/04/2025.
pag. 23/24 Il Consigliere estensore
AT NI
pag. 24/24
Il Presidente
AT LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2010/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati: dott.AT LI Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.AT NI Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , Parte_1 C.F._1 in qualità di erede di , assistita e difesa dall'Avv. CODREANU ANA- Persona_1
RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, appellante e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'Avv. CAMPION ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1653/2023 pubblicata il 27/09/2023
CONCLUSIONI:
Conclusioni per parte appellante:
In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte nel presente atto,
Nel merito: -rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori, disporre l'intervento in causa dei sig.ri (sorella) e degli eredi di Controparte_2 CP_3
(fratello), che risultano avere interesse nell'odierna causa.
- accertare e dichiarare la nullità del negozio giuridico del 22.07.2015 del Notaio
n. 8419 Racc. n. 4774 per le ragioni di cui sopra, e con ogni Persona_2 effetto di legge.
-in subordine, previo accertamento giudiziale che la domanda di divisione formulata dal sig. è implicitamente relativa alla reintegra nella Controparte_1 quota della legittima lesionata, con ogni conseguenza di legge anche in merito all'atto sottoscritto dalle parti il 03.08.2015, voglia disporre l'odierna divisione del compendio immobiliare appartenuto alla sig.ra (ovvero Parte_2 della quota di 8/31 dei terreni ceduti dalla stessa al figlio ) in base alla Per_1 solo quota della legittima spettante al sig. dichiarando lo Controparte_1 scioglimento della comunione tenendo in debita considerazione la natura ed il valore dei fondi e delle singole colture, al netto degli incrementi di valore e dei miglioramenti operati dal convenuto;
− rigettare ogni domanda di pagamento di somme avanzata dall'attore a qualunque titolo, poiché infondata in fatto e diritto;
In via riconvenzionale:
− accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato notevoli Persona_1 miglioramenti sui terreni oggetto di causa, piantumando vitigni ed incrementando in modo considerevole il valore dei fondi;
per l'effetto, condannare l'attore, in qualità di comproprietario, a rifondere al convenuto la somma di € 89.062,00 pari alla metà del valore dei predetti incrementi, o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa subordinando il rilascio dei fondi al pagamento delle predette somme indennitarie.
− accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per la perdita Controparte_1 dell'intero raccolto d'uva del 2018, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire al convenuto il danno subito, che si quantifica nella somma di € 50.000,00 per la perdita dell'intero raccolto d'uva del 2018,
pag. 2/24 €9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018, o nelle diverse somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
− accertata la responsabilità del sig. per la perdita del raccolto Controparte_1
2018, con la conseguente mortificazione del lavoro eseguito dal sig. Per_1
durante l'annata agraria 2017-2018, condannarsi il primo a risarcire al
[...] convenuto il danno corrispondente al valore del lavoro e della manodopera prestati, quantificando il danno in via equitativa.
ISTANZA DI RIMESSIONE IN ISTRUTTORIA
L'odierna attrice formula anche in questa sede istanza di remissione in istruttoria, sui capitoli di prova non ammessi dal Giudice di prime cure.
- disporsi C.T.U. anche estimativa al fine di accertare il quantum da corrispondere al sig.
in ragione dei miglioramenti effettuati sui terreni agricoli e della Persona_1 manodopera prestata, comportanti l'incremento di valore del fondo agricolo, tenuto conto delle spese anche quelle poste in detrazione pure da accertarsi;
nonché il quantum da corrispondere al sig. per il risarcimento del danno subito derivante dalla Persona_1 perdita del raccolto, dalla perdita dell'incasso, dalla manodopera apprestata nonché dalle spese sostenute per l'annata 2017/2018 in riferimento a tutto quanto dedotto;
- disporsi C.T.U volta ad accertare e confermare la comoda e fattiva divisibilità del compendio come da relazione tecnica del EO. allegata in atti anche in Per_3 riferimento all'ubicazione dell'abitazione del sig. . Persona_1
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) è stato il sig. a coltivare i terreni oggetto di divisione dal 2004 fino al Persona_1
2019, anno dell'avvenuto accordo di porzionamento, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6?
2) prima del 2004, anno in cui il sig. è divenuto proprietari del fondo, i Persona_1 terreni erano aridi, brulli e coltivati a qualche seminativo, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6?
3) prima del 2004 era presente solamente una vigna di qualità ? Pt_3
pag. 3/24 4) è stato il sig. ad estirpare la vigna preesistente Persona_1 Pt_3
5) è stato il sig. a piantumare, al posto della vite Belusera, 10 filari di Persona_1
NE e 11 di RL che attualmente producono uva?
6) è stato il sig. a piantumare oltre tre ettari di viti trasformando così i Persona_1 precedenti fondi aridi in rigogliosi vigneti?
7) il sig. dal 2004 ha piantumato 38 filari a San Vendemiano, 11 filari a MA Per_1 di AV e 3 filari di Merluzzo filato, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 6?
8) i terreni di cui ai mappali (giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste sub doc. 6) sono l'unica fonte di sostentamento per il sig.
[...]
? Per_1
9) il sig. ha dedicato la sua vita alla coltivazione e manutenzione dei Persona_1 terreni ai mappali sub doc. 6 (giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste) dal 2004 ad oggi?
10) se sia vero che il sig. non si è mai interessato ai terreni ai mappali Controparte_1 sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
11) se sia vero che il sig. non ha mai coltivato i terreni ai mappali sub Controparte_1 doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
12) se sia vero che il sig. dopo il 2019, anno dell'avvenuto accordo di Controparte_1 porzionamento, non ha mai lavorato i terreni di cui ai mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
13) se sia vero che il sig. dopo il 2015, anno della cessione gratuita in Controparte_1 suo favore, non ha mai lavorato i terreni di cui ai mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
14) il sig. svolge attività di autotrasportatore? Controparte_1
15) il sig. omette di coltivare i terreni ai mappali sub doc. 6, giusta Controparte_1 visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
16) è il sig. a possedere le competenze, i macchinari e gli attrezzi Persona_1 necessari per la coltivazione dei fondi?
17) solo il sig. ha sostenuto interamente ed in via esclusiva le spese per Persona_1
pag. 4/24 la cura e la gestione e la coltivazione del fondo dal 2004 fino al 2018?
18) il sig. dal 2004 ha sostenutop interamente le spese per l'acquisto e Persona_1 la manutenzione dei macchinari agricoli, il gasolio, i concimi, le sementi, le barbatelle giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 3?
19) se sia vero che il sig. non ha mai sostenuto economicamente alcuna Controparte_1 spesa per la lavorazione dei campi?
20) è il sig. ad essere iscritto all'INPS e titolare di partita IVA, e non il Persona_1 sig. , giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 4? Controparte_1
21) il sig. è agricoltore di professione ed iscritto all'INPS come Persona_1 coltivatore diretto, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 4?
22) la proposta divisionale del geom. tiene conto della conformazione Controparte_4 degli appezzamenti di terreno e delle comode modalità di accesso?
23) la proposta divisionale del geom. suddivide equamente i fondi? Controparte_5
24) secondo progetto divisionale del geom. si salvaguardano le Controparte_4 culture?
25) il progetto divisionale del geom. tiene conto dell'ubicazione dei Controparte_4 fabbricati dei sig. e ? Per_1 Controparte_1
26) se sia vero che il progetto divisionale del geom. non abbisogna di Controparte_4 ulteriori lavori od opere per una piena sfruttabili dei terreni?
27) se sia vero che il progetto divisionale del geom. non prevede le Controparte_4 creazioni di ulteriori accessi agricoli o servitù di passaggio?
28) secondo il progetto divisionale del geom. , il valore del Controparte_4 porzionamento per ciascun proprietario è di Euro 393.996,00 per il sig. , Persona_1 ed Euro 391.090,00 per il sig. giusta documentazione che si rammostra Controparte_1 al teste sub doc. 6?
29) secondo il progetto divisionale del geom. la differenza di valore Controparte_4 dei due appezzamenti (Euro 393.996,00 per , ed Euro 391.090,00 per ) è Per_1 CP_1 data dal fatto che il terreno destinato al sig. è gravato da una servitù di passaggio Per_1 che occupa un'area di 700 mq non coltivabile, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 6?
30) in data 2.1.2017 il sig. ha accreditato al fratello una Persona_1 CP_1
pag. 5/24 somma di 12.000,00 Euro, tramite bonifico bancario, per i ricavi ottenuti giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 5?
31) solo nel 2015 il sig. è divenuto comproprietario dei terreni ai Controparte_1 mappali sub doc. 6, giusta visura catastale presente nella relazione peritale che si rammostra al teste?
32) solo nel 2015 il sig. si interessava della proprietà terriera del sig. , il CP_1 Per_1 quale aveva nel frattempo riqualificato il terreno piantumando oltre tre ettari di vigneti?
33) il valore attuale dei terreni ai mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, è pari ad Euro 785.086,00, valore derivante dalle migliorie apportate dal sig. ? Persona_1
34) a seguito delle migliorie apportate dal sig. il terreno di cui ai Persona_1 mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, ha avuto un incremento di valore pari ad Euro 362.176,00?
35) quando è avvenuta la cessione nel 2015 a favore del fratello , i terreni ai CP_1 mappali sub doc. 6, giusta documentazione che si rammostra al teste, stavano subendo le modifiche derivanti dalle piantumazioni effettuate dal sig. ? Per_1
36) il sig. ha impedito il raccolto dell'annata agricola 2017/2018, Controparte_1 sbarrando l'accesso al fratello nel fondo comune e facendo così perire i relativi frutti?
37) il sig. ha proferito al fratello le seguenti parole: “distruggo Controparte_1 Per_1 il raccolto così lo perdi”?
38) il sig. impediva al fratello di conferire l'uva nella Cantina Controparte_1 Per_1
Sociale di MA di AV giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 7?
39) il sig. cercava di addivenire ad un compromesso a seguito dei vari Per_1 impedimenti posti in essere dal fratello ? CP_1
- successivamente alle condotte poste in essere dal sig. , il sig. Controparte_1 [...]
di cui al cap.li procedente ha perso l'intero raccolto dell'annata agricola Per_1
2017/2018?
41) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. , sono state Controparte_1 rese vane tutte le opere apprestate, i lavori effettuati e le spese sostenute per la lavorazione dei campi degli anni 2017/2018?
42) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stata Controparte_1
pag. 6/24 compromessa la sopravvivenza dell'azienda agricola?
43) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stata Controparte_1 compromessa la stessa vita del sig. , essendo per quest'ultimo la lavorazione dei Per_1 campi e la relativa rendita l'unica fonte produttiva di reddito?
44) successivamente alle condotte poste in essere dal sig. è stato perso Controparte_1
l'incasso della vendemmia 2017/2018?
45) i comportamenti del fratello hanno causato la perdita dei raccolti di Controparte_1 una annata vitivinicola e la sospensione dei pagamenti da parte della Cantina Sociale e dall' , Pt_4 comportando per il sig. un ingente danno economico? Per_1
46) il sig. aveva opposto diniego ad una soluzione bonaria pur di non Controparte_1 perdere il raccolto del 2018, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 8?
47) per evitare di perdere anche il raccolto dell'anno seguente 2018/019 il sig.
[...]
proponeva un ricorso cautelare ex art. 669 bis per addivenire ad un temporaneo Per_1 accordo di porzionamento, giusta documentazione che si rammostra al teste sub doc. 9?
48) il sig. , a causa di un malore, ha dovuto recarsi in ospedale ed Persona_1 attendere una settimana prima di essere dimesso e così rimettersi a lavorare giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc.13?
49) durante la settimana di agosto 2015 il sig. , quando il fratello Controparte_1
era in ospedale, si trovava in ferie, giusta documentazione che si rammostra al Per_1 teste sub doc. 13?
50) il sig. aveva assunto, per il periodo di convalescenza in ospedale, Persona_1 un agricoltore esperto per la lavorazione ed il trattamento delle viti?
51) il sig. si faceva aiutare per le vendemmie da quando ha piantumato le viti a Per_1 far data dal 2004, dalla sorella sig.ra ? Controparte_2
52) il sig. si faceva aiutare per le vendemmie da una squadra di agricoltori esperti, Per_1
a far data dal 2004?
53) il sig. insieme ad una squadra di esperti effettuava sempre tutti i trattamenti Per_1 necessari per la coltivazione delle vigne?
54) il sig. , dalla maggiore età (19/20 anni) fino all'anno in cui il padre Controparte_1
passava a miglior vita, risiedeva in Friuli-Venezia Giulia? Persona_4
pag. 7/24 55) se sia vero che il sig. , anche dopo la morte del padre, tornato in Controparte_1
Veneto, non si occupava né della famiglia né della proprietà?
56) il sig. sotto minacce e denunce impediva al fratello Controparte_1 [...]
di vendemmiare nell'annata agricola 2017/2018? Per_1
57) il sig. impediva nel 2017/2018 il pieno godimento del terreno in Controparte_1 comproprietà al fratello ? Persona_1
58) successivamente tale comportamento del sig. , l e la Cantina Controparte_1 Pt_4
Sociale di MA di AV sospendevano i pagamenti nei confronti del sig.
[...]
giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 10? Per_1
il sig. sostiene per una annata agricola una spesa media di materie Persona_1 prime di 9.484,22 Euro giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 3 relativa all'annata 2017/2018?
60) il sig. prestava nel biennio 2017/2018 manodopera per un importo Persona_1 pari ad Euro 20.299,80 giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc. 14 relativa a dati Confagricoltura di Treviso del 2019?
61) il danno subito per la perdita del raccolto nell'annata 2017/2018 ammonta Euro
40.000,00 giusta documentazione che si rammostra al teste sub. doc.15, relativa a dati istat del prezzo dell'uva, e sub doc. 16, relativo a report sul prezzo uva Parte_5
2018, nonché sub doc. 17 relativo ai dati della Camera di Commercio?
Si indicano a testi: - , residente a [...]
17; sui capitoli di prova 1-21, 30-61;
- , residente a [...]; sui Controparte_2 capitoli di prova 1-21, 30-61;
- residente a [...]; sui capitoli di Testimone_1 prova 1-21, 30-61;
- EO. , con studio in sede a ZZ (TV) via Bosco, n. 21; sui Controparte_4 capitoli 1-3, 6, 7, 22-29, 33-35;
- , residente a [...], sui capitoli di prova 1- Testimone_2
21, 30- 61;
- , residente a [...], sui capitoli di prova 1-21, Testimone_3
30-61;
pag. 8/24 - , residente a [...], sui capitoli di prova 1- Testimone_4
21, 30-61;
- , residente in [...], sui capitoli di prova Tes_5
1-21, 30-61;
- residente a [...], sui capitoli di Testimone_6 prova 1-21, 30-61;
Si chiede ammettersi interpello formale del sig. . Controparte_1
Si chiede abilitazione alla prova contraria in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze ex adverso formulate, sugli eventuali capitoli ammessi da controparte ed all'uopo si chiede di stralciare / ridurre l'elenco dei testi perché abnorme;
ed ammettersi i seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: :
62) era solo il sig. , dall'età di 10 anni, ad aiutare il padre, fino alla data Persona_1 del decesso, il 24.2.1985, per la lavorazione del terreno?
63) il sig. lavorava come trasportatore dal 2010, tutto il giorno dalle 4 di mattina CP_1 alle 19 di sera?
64) dopo la perdita del raccolto avvenuta nel 2018, il sig. si trovava Persona_1 senza soldi sia per mangiare che per pagare i debiti assunti?
65) a causa della perdita del raccolto nel 2018, il sig. , senza soldi, Persona_1 cercava un altro impiego lavorativo a chiamata per sostenere economicamente le spese e per poter vivere?
66) il sig. a seguito degli avvenimenti del 2018, iniziava a lavorare a Persona_1 chiamata per la potatura delle viti presso l'Azienda Agricola di Favero AL di
Codognè?
67) il sig. dal 2018 aiutava, a seguito della perdita del raccolto e del Persona_1 relativo incasso, l'Azienda Agricola di Favero AL di Codognè per la vendemmia delle viti?
68) il sig. dal 2018 cercava altri impieghi lavorativi non potendo Persona_1 lavorare il proprio campo essendo impedito dal comportamento del fratello
[...]
? CP_1
69) il sig. veniva chiamato dal 2018, a seguito della perdita del raccolto e del Per_1 relativo incasso, saltuariamente da di MA di AV per aiutarlo ad Persona_5
pag. 9/24 arare il terreno, fino a quando non ha perso la patente nel novembre del 2019?
70) al sig. , a causa di un intervento dei Carabinieri su richiesta del fratello Per_1
, veniva revocata la patente nel novembre del 2019 e per tale motivo non poteva CP_1 svolgere ulteriori lavori che comportassero la conduzione di macchinari agricoli?
71) a causa della perdita del raccolto del 2018 la sig.ra aiutava Parte_6 economicamente e moralmente il sig. ormai senza disponibilità Persona_1 economiche?
72) il sig. conosce la sig.ra da ottobre del 2015? Persona_1 Parte_1
73) la sig.ra ha aiutato dal 2015 il sig. anche per il Parte_6 Per_1 sostentamento ed il restauro della casa ormai in rovina?
74) è sempre stato il sig. a pagare interamente il prezzo per tutti i Persona_1 trattamenti dovuti per le vigne?
75) il raccolto derivante dalla vendemmia del 2019 è stato venduto dal sig.
[...]
ad una Cantina di MA, l'Azienda Agricola Ca' Baradei di Predelle Valter? CP_1
76) pur essendo state attaccate le viti dalla peronospora, come asseritamente sostiene controparte, il sig. comunque ha venduto la totalità della vendemmia del 2019? CP_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli quelle già indicati nella memoria n. 2, nonché il teste: -
, residente a [...], sui capitoli di Testimone_7 prova n. 75,76.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento e del procedimento di primo grado.;
Conclusioni per parte appellata:
Contrariis reiectis
In via preliminare
Dichiararsi inammissibile l'appello avversario ex art. 348 bis C.P.C.
Nel merito
Rigettarsi l'appello avversario e confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso 25/9/23 R.G. 8785/2018.
Spese e compenso rifusi.
In via istruttoria
pag. 10/24 Si chiede preliminarmente l'esclusione dei documenti dimessi con l'atto di appello nonché i documenti dimessi con la comparsa conclusionale di I° grado, già contestati.
Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie perché irrilevanti ed inutili come già disposto dal Giudice Trevigiano.
In subordine
In caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie si chiede l'assunzione delle prove di cui alla nostra conclusionale avanti il Tribunale di Treviso e riportate nella sentenza di I° grado, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di parte avversa.
Si chiede la condanna dell'appellante ex art. 96 C.P.C. al pagamento dell'importo corrispondente ai danni subiti dall'appellato per il comportamento processuale di quest'ultimo, che ha resistito nel procedimento di I° e II° grado con malafede e colpa grave, danni da liquidarsi in via equitativa.
Ragioni della Decisione
1.
citava in giudizio avanti al Tribunale di Treviso il fratello Controparte_1 Per_1
esponendo di essere comproprietario, per giusta metà, di alcuni terreni agricoli siti
[...] in parte nel Comune di MA di AV e in parte nel Comune di San Vendemiano, coltivati a vigneto ed a seminativo, a lui pervenuta in virtù di atto di cessione da parte di con atto notarile 22 luglio 2015. Persona_1
chiedeva di addivenire allo scioglimento della comunione di tali terreni, Controparte_1 relativamente alla sua quota pari al 50% .
Chiedeva, inoltre, la condanna di a corrispondergli la quota parte dei Persona_1 redditi derivanti dalla coltivazione dei terreni per gli anni dal 2015 alla divisione (allegando di avere partecipato alla coltivazione dei fondi), oltre ad interessi.
Allegava l'attore che i redditi venivano integralmente trattenuti dal convenuto, che si rifiutava anche di provvedere a dare alcun rendiconto.
In primo grado si costituiva dichiarando di non opporsi alla domanda di Persona_1 divisione formulata dall'attore ed anzi rappresentava di avere già, in via stragiudiziale, dato incarico al geom. di redigere un progetto di divisione in natura che Controparte_6
“suddivideva equamente i fondi assegnando a ciascuno dei comproprietari la medesima quota di ogni singola coltura”. pag. 11/24 Allegava che l'attore – facendo forza sul suo stato di soggezione - l'aveva indotto a sottoscrivere l'atto di cessione, convincendolo a ripianare una lesione di legittima inventata di sana pianta e a cedergli metà dei terreni.
contestava la circostanza che il fratello – camionista di professione – Persona_1 avesse contribuito alla coltivazione dei terreni ed affermava di avervi sempre provveduto personalmente, come da proprie competenze, essendo agricoltore di professione, iscritto allo SCAU e poi all'INPS come coltivatore diretto.
Eccepiva di avere apportato significative migliorie ai fondi da quando ne era divenuto proprietario nel 2004, avendo sostituito le precedenti colture a seminativo con quasi tre ettari di vigneti di ottima qualità e di avere così notevolmente incrementato il valore dei fondi. Proponeva quindi domanda riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto a indennità/compensazione/ rifusione per tale incremento di valore di mercato dei terreni, chiedendo la condanna dell'attore a corrisponderne la metà, quantificata in €89.062,00.
sosteneva che nella divisione dovesse farsi riferimento al valore che i Persona_1 terreni avevano nel 2004 (valore richiamato nell'atto di cessione) e non a quello attuale, di molto superiore.
Chiedeva il rigetto della domanda di pagamento della metà del reddito agricolo percepito dal 2015 ad oggi, derivante dai terreni in comproprietà ed in proposito eccepiva l'esistenza di un contratto di affitto agrario a coltivatore diretto, stipulato in forma orale, in forza del quale avrebbe lavorato i terreni e percepito i frutti a fronte del Persona_1 pagamento in favore di di un canone annuale di €2.000,00. Controparte_1
Il convenuto proponeva infine domanda di risarcimento del danno da Persona_1 condotte emulative poste in essere dal fratello così descritte:
- Quale comproprietario dei terreni, aveva contattato la Cantina Sociale di MA di
AV e l' diffidandole a sospendere i pagamenti in favore di e a Pt_4 Per_1 non accettare alcun conferimento di uva;
- Al momento della vendemmia del 2018 aveva di fatto impedito a di entrare Per_1 nei propri terreni provocando la perdita totale del raccolto e la vanificazione della manodopera e delle spese affrontate durante l'intero anno e mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'azienda agricola.
pag. 12/24 Quantificava il danno in €50.000 per la perdita dell'intero raccolto del 2018 e in €9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018 e chiedeva in aggiunta il pagamento del valore del lavoro e della manodopera da lui prestati.
2.
Il Tribunale di Treviso con sentenza n.1653/2023 pubblicata il 27 settembre 2023 dichiarava lo scioglimento della comunione e attribuiva in proprietà esclusiva gli immobili del compendio sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, con un conguaglio a carico del convenuto quantificato in €1.314,00.
Nel dettaglio, attribuiva a la piena proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
MA di AV, Cat. T., fg. 2, mapp. 56;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 57;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 872;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 946.
a la piena proprietà dei seguenti immobili: Persona_1
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 483;
MA di AV, Cat. T., fg. 2 mapp. 484AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 285;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 296AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 942AA e AB;
San Vendemiano, Cat. T., fg. 13 mapp. 944AA e AB.
Con conguaglio, a favore di , nella misura di €1.314,00, ordinando le Controparte_1 relative trascrizioni.
Il Tribunale di Treviso nella sentenza impugnata accoglieva la domanda di riconoscimento dei frutti dei beni in comunione proposta dall'attore e condannava a Persona_1 versare a la somma di €22.234,31, oltre a interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale al saldo, a titolo di redditi non percepiti nel periodo intercorrente dall'acquisto nel
2015 al 2019.
Condannava alla rifusione delle spese di lite e disponeva che le spese di Persona_1
CTU rimanessero pro quota a carico di entrambi. pag. 13/24 3.
Avverso la sentenza sopra rubricata propone appello affidandosi a tre Persona_1 motivi di impugnazione:
2.1 Col primo motivo contesta l'attribuzione dei beni in conformità con il progetto divisionale, in quanto quest'ultimo sarebbe erroneo, per avere assegnato a CP_1
la metà dell'intero compendio immobiliare anziché la metà della quota di 8/31
[...] appartenuta alla madre, errando nell'interpretazione della volontà delle parti come espressa nell'atto notarile del 2015.
2.2 Col secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione l'eccezione di nullità ed inefficacia ex art.1418 c.c. della cessione stipulata il
22.07.2015 per effetto del reato di circonvenzione di incapace, eccezione sollevata da per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado. Persona_1
2.3 Col terzo motivo si censura la sentenza impugnata, in quanto ha omesso totalmente la motivazione sulle osservazioni alla CTU formulate da parte convenuta relative ai reali costi di produzione, alle migliorie effettivamente realizzate e ai danni subiti nel 2018 per effetto della perdita del raccolto per colpa esclusiva del fratello;
3.1 Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4. 1.
Il primo motivo di impugnazione è infondato per le ragioni che seguono.
Parte appellante sostiene che al fratello non spetterebbe il 50% di tutti gli immobili CP_1 bensì il 50% della sola quota di 8/31 degli immobili donati dalla madre, Parte_2
a . Infatti, l'atto di cessione è espressamente volto a comporre
[...] Persona_1 la questione, sorta fra i LL, di una lesione di legittima a seguito dell'atto di donazione, da parte della madre al solo , della quota di 8/31 di proprietà dei fondi Persona_1
pag. 14/24 agricoli de quo, per cui l'appellante sostiene che i LL e siano Per_1 CP_1 comproprietari al 50% sulla sola quota di 8/31 già appartenuta alla madre.
La questione è inammissibile in quanto tardiva poiché avanzata per la prima volta, in primo grado, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.05.2023, con richiesta di convocare a chiarimenti il CTU Dr. . Persona_6
La questione non era stata sollevata in primo grado da nella comparsa di Persona_1 costituzione e risposta e nemmeno nella prima memoria o in sede di formulazione del quesito al CTU, di osservazioni da parte dei CTP o di note successive al deposito della perizia, depositate per l'udienza del 15 novembre 2022 (vale a dire nemmeno nel primo scritto difensivo successivo al deposito della perizia intervenuto in data 17 ottobre 2022).
, costituendosi, non si era infatti opposto alla divisione nei termini Persona_1 indicati da , vale a dire nella misura del 50% di tutti i terreni, ed aveva Controparte_1 anzi affermato di avere già tentato di effettuare una divisione equa in via stragiudiziale tramite incarico al geom di MA di AV (TV) “Il progetto divisionale Controparte_6 suddivideva equamente i fondi assegnando a ciascuno dei comproprietari la medesima quota di ogni singola coltura”, sostenendo che l'unico punto di contrasto con il fratello, che non aveva consentito di addivenire ad una composizione stragiudiziale, fosse la questione del riconoscimento di una indennità per le migliorie apportate.
Ad abundantiam la questione relativa alle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, oltre che tardiva, è infondata. Infatti, l'atto notarile stipulato fra le parti il 22 luglio 2015 per la sua chiarezza non lascia spazio ad una diversa interpretazione circa il contenuto della volontà dei contraenti. All'art.1 si legge che “il signor proprietario dell'intero, Persona_1 cede e trasferisce senza corrispettivo e per il titolo di cui in premessa al signor che accetta Controparte_1 la quota di ½ dei seguenti immobili” analiticamente elencati, oggetto di questo giudizio.
Parte appellante pare invocare un errore, che avrebbe determinato la divisione del 50% dell'intero e non del 50% della quota parte pari a 8/31 ricevuta dalla madre.
Risulta evidente che non si tratti di un mero errore materiale.
Nell'atto si premette espressamente che la cessione è effettuata ai fini di comporre in via stragiudiziale una controversia successoria relativa all'affermata lesione dei diritti di quale legittimario. La qualificazione del contratto come avente natura Controparte_1 transattiva (e non come donazione) è del resto accertata con sentenza passata in giudicato pag. 15/24 (Tribunale di Treviso del 19 febbraio 2022). Nel determinare il contenuto di un atto di transazione le parti sono libere di costituire fra loro un assetto di interessi diverso rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto a seguito di procedimento giudiziario.
Nel caso in esame, i LL hanno concordato una soluzione diversa rispetto a quella possibile in via contenziosa, attribuendo a quota del 50% (maggiore Controparte_1 rispetto a quella ricevuta per donazione dalla madre) su un numero di beni minore rispetto a quelli donati dalla madre a . Eventuale errore nel contratto di cessione Persona_1 avrebbe dovuto formare oggetto di una domanda di annullamento, che non è stata proposta.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
4.2.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione l'eccezione di nullità dell'atto di cessione, proposta ex art.1418 c.c. da nella comparsa conclusionale di primo grado. Persona_1
L'appellante afferma che il contratto di cessione sia nullo per contrasto con norma imperativa, costituita dalla disposizione penalistica che disciplina il reato di circonvenzione di incapaci. Parte appellante allega di avere subito pressioni e minacce da parte del fratello prima di sottoscrivere l'atto per cui è causa, di essere fragile per condizione CP_1 culturale e sociale e da sempre assoggettato alla volontà del fratello. Allega inoltre che, il giorno della sottoscrizione, non sarebbe stato in grado di comprendere quanto sottoscritto perché affetto da diplopia e paralisi del VI nervo cranico sinistro.
In conclusione, afferma di essere stato vittima di circonvenzione di incapaci.
In diritto, la tesi di parte appellante è proponibile e non può dirsi tardivamente proposta, in quanto rilevabile d'ufficio.
Quando il negozio si è concluso commettendo un reato si distinguono due ipotesi:
a) reati commessi concludendo contratti in sé vietati (c.d. “reati contratto”), nei casi in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, come ad esempio nei casi di ricettazione ex art.648 c.p.c. e di vendita di sostanze stupefacenti.
b) reati commessi nell'attività di conclusione del contratto (c.d. “reati in contratto”), nei casi in cui la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno pag. 16/24 all'altro nella fase di stipulazione, per lo più coartando la cooperazione della vittima, dall'ipotesi di violenza privata ex art.610c.p., estorsione ex art.629c.p., circonvenzione di incapaci ex art.643c.p., usura ex art.644c.p., truffa ex art.640c.p.
In merito ai “reati in contratto” la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una ulteriore distinzione, a seconda della natura della norma penale violata, affermando la nullità del contratto solo nei casi in cui la norma sia imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, in quanto posta a tutela di un interesse generale.
Esemplificando, il contratto concluso mediante truffa, anche se penalmente accertata, non
è nullo ma solo annullabile, in quanto il dolo costitutivo del delitto di truffa si risolve in artifizi o raggiri volti a indurre in errore l'altra parte e viziarne il consenso ed in quanto la norma penale violata mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo (Cass. 26097/2016, 18930/2016).
Per contro nel caso di contratto concluso per effetto di circonvenzione di incapace, il contratto deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art.1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, ravvisandosi una violazione di disposizioni di ordine pubblico trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti, perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti e volte a tutelare esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace.
La Corte di Cassazione ha ritenuto la nullità di contratti di compravendita stipulati tramite poteri di rappresentanza ottenuti tramite circonvenzione di incapace accertata in sede penale (Cass.n.2860/2008). La Corte di legittimità ha inoltre dichiarato la nullità di un contratto preliminare di compravendita per contrasto con una norma imperativa in quanto concluso per effetto del delitto di circonvenzione di incapaci, confermando la pronunzia della Corte d'Appello di Catania aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva emesso pronunzia ex art.2932 c.c. in adempimento di tale contratto (Cass.n.10609/2017).
Ha chiarito che la nullità non deriva da una condizione di conclamata incapacità mentale della resistente, bensì dalla conclamata violazione della legge penale da parte del ricorrente.
Nella pronunzia n. 17568 del 31/05/2022, alla cui ampia e articolata motivazione il
Collegio si richiama, la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo un contratto concluso tramite condotta estorsiva di una parte nei confronti dell'altra. A differenza da quanto riportato da parte appellante, la violazione della sentenza penale era stata anche in questo caso accertata pag. 17/24 con sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione nella pronunzia da ultimo citata ha ribadito il principio di diritto secondo cui Il contratto concluso in violazione di una norma penale
è nullo, ove il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività.
Il Collegio condivide l'orientamento di legittimità che tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. “nullità virtuale” ritenendo nullo il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato, quando le norme violate siano volte a tutelare esigenze di interesse collettivo, quali le norme sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace.
Il motivo, pur fondato in diritto, deve tuttavia venire rigettato nel merito, per assenza di prova che il contratto di cessione del 22 luglio 2015 sia stato stipulato per effetto del delitto di circonvenzione di incapaci.
In tutti i casi all'esame della Corte di legittimità sopra citati (Cass. n.2860/2008,
n.10609/2017, n.17568/2022), la nullità del contratto è stata dichiarata a fronte di sentenza penale di condanna passata giudicato. Potrebbe discutersi in diritto se sia consentita a questa Corte – in assenza di una sentenza penale - la delibazione incidentale sul punto.
Tuttavia, nel caso in esame, difetta del tutto la prova della affermata circonvenzione di incapace, oltre a non essere prospettata alcuna denunzia in sede penale.
Gli elementi di fatto tempestivamente portati all'attenzione del giudice di primo grado sono piuttosto generici, affermandosi una fragilità ed uno soggezione di al Persona_1 LL . Gli ulteriori elementi addotti sono tardivamente proposti, secondo il CP_1 principio per cui “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando
l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi”. (Cass n. 4867 del
23/02/2024)
Inoltre, non sono in alcun modo sufficienti a ritenere provato l'affermato delitto di circonvenzione di incapaci.
Quanto suggestivamente affermato dalla difesa di nella comparsa Persona_1
Per conclusionale di primo grado, che “il sig. era stato portato dal fratello avanti al Notaio Per_1
pag. 18/24 Per_ immediatamente dopo il suo ricovero ospedaliero per problemi oculistici e mentre ancora sotto gli effetti delle cure ricevute” non risulta confermato dal diario clinico e dal certificato di dimissioni prodotti in primo grado (docc.13 e 20). Da tale documentazione risulta infatti che
è stato ricoverato presso l'Ospedale di Conegliano il 30 maggio 2015 e Persona_1 dimesso il 6 giugno 2015, pertanto oltre un mese prima della sottoscrizione del contratto di cessione. La diagnosi alle dimissioni era di diabete di tipo II con diplopia ed epatite virale B cronica. Dalla cartella clinica risulta che la diplopia scompariva chiudendo un occhio e che il paziente, prima delle dimissioni, appariva asintomatico, che il sistema nervoso non presentava grossolani deficit neurologici e che la psiche appariva integra. Dalla documentazione medica agli atti, pertanto, l'affermata incapacità parrebbe per contro esclusa, quantomeno al momento delle dimissioni occorse un mese prima dell'atto.
Inoltre, come sopra motivato, non risulta nemmeno provato che l'atto sia viziato da un errore tale che non lo avrebbe stipulato se non “circonvenuto” dal Persona_1 fratello. Non vi sono elementi che consentano di ritenere che abbia Controparte_1 ottenuto, tramite contratto di cessione de quo, un valore superiore rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere in giudizio a seguito di azione di reintegrazione dei propri diritti quali legittimario.
Il motivo di impugnazione risulta in conclusione infondato per carenza di prova sia della condizione di incapacità sia della circonvenzione, non risultando provato che Per_1
, in mancanza delle allegate e non provate pressioni ricevute dal fratello, non
[...] avrebbe sottoscritto l'atto di cessione o lo avrebbe sottoscritto a condizioni diverse.
Per inciso, il contratto di cessione è stato oggetto anche di altro giudizio civile (RG
n.1647/2022) promosso da avanti al Tribunale di Treviso avente ad Persona_1 oggetto la revocazione della cessione degli immobili oggetto di questo giudizio, qualificata come donazione, a motivo dell'ingratitudine del fratello. Il giudizio si è concluso con sentenza n.668/2022 che ha rigettato la domanda, non rientrando l'atto in esame tra quelli revocabili ai sensi degli artt. 800 e seguenti c.c. in quanto posto in essere non a titolo gratuito bensì al fine - dichiarato espressamente dalle parti – di prevenire una lite fra i due LL.
pag. 19/24 4.3.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto condivisibili le conclusioni del Consulente tecnico d'Ufficio nella parte in cui non ha tenuto conto delle migliorie effettivamente realizzate da . Persona_1
chiede la condanna di a corrispondere una indennità Persona_1 Controparte_1 per l'aumento di valore dei terreni intervenuto, grazie al proprio lavoro, dalla data della donazione (2004) a quella della cessione (2015).
Non è contestato che l'appellante nel periodo indicato abbia provveduto, a proprie spese e con il proprio personale lavoro, a piantumare tre ettari di vitigni pregiati. Non è, inoltre, contestato che tali opere abbiano incrementato in modo considerevole il valore dei fondi, prima coltivati a seminativo.
Come osservato dal primo giudice, “di certo i miglioramenti sono evidenti, ma hanno riguardato i terreni oggetto di causa dalla donazione del 2004 fino alla loro cessione nel 2015.
Il motivo non può venire accolto.
Al momento della stipula del contratto di cessione entrambe le parti erano ben consapevoli delle condizioni attuali dei terreni, piantumati a vitigni pregiati, ed hanno nondimeno deciso rispettivamente di cedere e di accettare la quota del 50% di tali beni, senza prevedere il pagamento di alcuna somma a titolo di indennità o di conguaglio. Il valore delle migliorie deve pertanto ritenersi implicitamente incluso nel loro accordo, pertanto al giudice non è consentito modificare l'assetto di interessi come stabilito dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
Risulta altresì pacifico, oltre che accertato dal consulente nominato in primo grado, che non vi sia stato nessun ulteriore miglioramento dopo la data della cessione.
Il motivo pertanto non può venire accolto.
L'appellante solleva un ulteriore profilo di contestazione lamentando che CTU non abbia tenuto conto delle somme incassate da . Controparte_1
La doglianza è carente di interesse, in quanto di tale somma ha tenuto conto il Tribunale nella sentenza impugnata a pagina 17, scomputandola dai redditi medi che spetterebbero all'attore in quanto comproprietario: “Da questa somma deve essere detratto innanzi tutto l'importo di €12.000.00 versate dal convenuto all'attore, come riconosciuto da questi nella memoria ex 183 comma
6 n. 1 del 30.9.2021”.
pag. 20/24 L'appellante contesta, infine, che il CTU nelle sue valutazioni non abbia consultato la documentazione contabile ed i pagamenti eseguiti dalla Cantina di MA al sig. Per_1
.
[...]
Il CTP di parte non aveva mosso osservazioni sul punto nel termine, Persona_1 mentre il per. di parte nelle proprie Controparte_7 Controparte_1 osservazioni ha scritto: “si ritiene che il CTU debba comunque richiedere alla cantina di
MA gli estratti conto degli importi per l'uva pagata a dal 2015 al Persona_1
2019 compreso” ed ha contestato il criterio di calcolo dei costi di produzione in assenza delle dovute fatture di spesa.
Il motivo non merita accoglimento.
La documentazione relativa ai pagamenti eseguiti dalla Cantina di MA al sig. Per_1
era nella disponibilità di , per cui la sua acquisizione da parte del
[...] Persona_1
CTU avrebbe sopperito in modo ingiustificato all'omessa produzione da parte del convenuto. L'acquisizione da parte del consulente tecnico, su incarico del giudice, di documenti volti a provare i fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, in questioni non rilevabili di ufficio è ammissibile solamente nelle ipotesi in cui il documento non sia già nella disponibilità della parte e l'istanza di acquisizione del documento sia stata tempestivamente formulata dalla parte ex art.210 c.p.c., nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cass.n.17916/2022, Sezioni Unite n.3086/2022,
n.26144/2023).
5.
Parte appellante nelle proprie conclusioni di cui all'atto di citazione in appello, oltre alle richieste sopra riportate, chiede di:
- rigettare ogni domanda di pagamento di somme avanzata dall'attore a qualunque titolo poiché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per la perdita dell'intero raccolto Controparte_1
d'uva del 2018, per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire al convenuto il danno subito, che si quantifica nella somma di €50.000,00 per la perdita dell'intero raccolto d'uva del 2018, € 9.484,22 a titolo di spese sostenute negli anni 2017 e 2018 in vista del raccolto 2018, o nella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
pag. 21/24 - accertata la responsabilità del sig. per la perdita del raccolto 2018, con la Controparte_1 conseguente mortificazione del lavoro eseguito dal sig. durante l'annata agraria Persona_1
2017-2018, condannarsi il primo a risarcire al convenuto il danno corrispondente al valore del lavoro e della manodopera prestati, quantificando il danno in via equitativa.”
Tuttavia, nell'atto di appello non si confronta con la motivazione del Persona_1 giudice di prime cure, che ha condannato al versamento in favore di Persona_1
della somma di €22.234,31 a titolo di rimborso dei redditi non percepiti Controparte_1 dal 2015 al 2019, già detratta la somma di €12.000 già corrisposta, e detratta la quota parte di spesa nonché pro quota il mancato guadagno per l'annata 2018.
Inoltre, in ordine alle domande riconvenzionali di natura risarcitoria, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e non adduce alcun motivo di censura della sentenza impugnata, limitandosi a riportare, nelle conclusioni, le richieste di primo grado.
L'appellante formula istanze istruttorie chiedendo tra l'altro di disporre CTU ai fini di accertare il quantum da corrispondere al sig. per il risarcimento del danno Persona_1 subito. Tuttavia, non adduce alcuna ragione di censura alla sentenza nella parte in cui ha escluso nell'an la risarcibilità del danno da perdita del raccolto del 2018 per i seguenti motivi
(pagg 16 e 7): “Anche la domanda con la quale il convenuto chiede il risarcimento del danno per la perdita della vendemmia del 2018 va respinta: all'epoca, l'attore ha legittimamente esercitato un proprio diritto in quanto comproprietario dei terreni e, pertanto, non sussiste alcuna responsabilità nella perdita di quel raccolto. Ovviamente tale perdita non può che ricadere in danno di entrambi i comunisti”.
Le richieste sopra riportate sono pertanto inammissibili, in quanto proposte in violazione dell'art.342, primo comma, c.p.c. secondo cui per ciascuno dei motivi l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Infatti, pur se l'appello è “un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”, e pur se non è richiesto alcun rigore di forme nell'indicare i motivi di impugnazione “essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
pag. 22/24 seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cassazione n. 2320 del 25/01/2023). Nondimeno, la totale assenza di motivazione, nell'atto di appello proposto da , in ordine alle richieste di Persona_1 riforma della sentenza appellata rende inammissibili le domande ed eccezioni meramente riprodotte nelle conclusioni. La sentenza impugnata deve pertanto venire confermata anche nei capi sopra indicati.
6. Conclusioni e spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La liquidazione delle spese legali viene effettuata sulla base di valore indeterminabile, complessità media, con esclusione della fase istruttoria non esperita.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Per_1
, con atto di citazione notificato il 6 novembre 2023 nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso pubblicata il 27 Controparte_1 settembre 2023 n. 1653/2023 e proseguito con ricorso in riassunzione depositato il 14 maggio 2024 da , in qualità di erede di Parte_1 Per_1
, così provvede:
[...]
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 15/04/2025.
pag. 23/24 Il Consigliere estensore
AT NI
pag. 24/24
Il Presidente
AT LI