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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 26/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROPRESE Parte_1 C.F._1
. STA ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN GIULIANO N. 68 71122 FOGGIA ITALIApresso il difensore avv. CAROPRESE FEDERICA
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_1
ESSANDRO; resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 07/03/2025 spiegava opposizione avverso l'atto Parte_1 di preavviso di fermo amministrati a 29-1-2025 e relativo agli avvisi di addebito:
- n. 34320220000709944000 per un importo di € 2.284,88;
- n. 34320220001978986000 per un importo di € 8.762,72, per il cui pagamento aveva tuttavia avanzato istanza di rateizzazione (con identificativo 215012 in data 7/12/2023), accolta da , come da comunicazione che versava in Controparte_2 atti;
il pagamento era in quella sede stato concordato in nr. 25 ratei, a decorrere dal 20-12-2023; al momento della proposizione del ricorso il ricorrente aveva pagato le prime n. 10 rate del piano di ammortamento (€ 480,00 per la rata n. 1 ed € 469,12 cadauno per le n. 9 rate successive), effettuando un bonifico unico dell'importo di € 4.702,44 (più € 1,30 a titolo di commissioni) in data 15/12/2023 utilizzando esattamente i codici indicati nei moduli di pagamento delle somme dovute inviati da
1 . In ragione di ciò era preclusa al Concessionario l'iniziativa cautelare qui al vaglio, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-quater, lett. b) e comma 3, D.P.R. N. 602/1973.
Si costituiva il Concessionario contestando l'invocato pagamento, la cui documentazione di supporto disconosceva (……il ricorrente ha prodotto in mera copia una presunta ricevuta di pagamento - non effettuata tramite servizio PAGOPA, così come sopra sostenuto dal medesimo, datata 15.12.2023 per il pagamento, in un'unica soluzione, delle rate dalla n. 01 alla n. 10 del piano di ammortamento di cui sopra, dell'importo di € 4.702,44 (di cui € 480,00 per la rata n. 1 ed € 469,12 cadauno per le n. 9 rate successive), effettuata tramite l'istituto SumUp ed avente come ordinante tale “S.C. Service di Saverio Campagna”(all.4), che qui viene formalmente disconosciuta dall'Agente della Riscossione. Per di più, l'assenza di sottoscrizione o qualsivoglia segno distintivo che attesti la paternità dell'atto in capo a chi l'ha formato rende il documento una sorta di cartula anonima, priva di valenza probatoria. Per completezza si deduce, infine, l'anomalia dello strumento di pagamento utilizzato, che prevede generalmente una commissione del 1,95%, che non corrisponde a quella indicata sulla contabile, che invece indica € 1,30 a riprova della non genuinità del documento. Per tutto quanto sin qui esposto, l
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, disconosce formalmente Controparte_2 pagamento prodotta in mera copia dal ricorrente , e contestualmente avanza Parte_1 istanza di esibizione del documento in originale rdinarsi alla Soc. Pt_2
l'esibizione in giudizio della ricevuta telematica (“RT”) rilevata sul Sistema dei p pagoPA (“piattaforma pagoPA”), prendendo come riferimento i codici 180043101481792003, 180043101481793821, 180043101481794629, 180043101481795437, 180043101481796144, 180043101481797962, 180043101481798770, 180043101481800386, 180043101481799578, 180043101481800386, 180043101481801101 identificativi delle dieci operazioni riportati come NUMERO BOLLETTA nella ricevuta SumUp prodotta ed allegata al ricorso introduttivo nonché ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria in ordine a quanto è stato rilevato sul Sistema dei pagamenti pagoPA rispetto al presunto pagamento menzionato dal ricorrente.
Ancora, con riferimento al presunto pagamento menzionato dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito n. 34320220000709944000 e n. 34320220001978986000, oggetto di istanza di rateizzazione con identificativo 215012, è doveroso evidenziare che lo stesso è stato annullato poiché risultato oggetto di frode informatica essendo stato realizzato con l'utilizzo di fondi di ignaro correntista dell'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo al quale sono stati carpiti fraudolentemente da ignoti i dati di accesso ai sistemi di home banking tramite attività di
“phishing”…….. Invero, i nove bollettini aventi numero finale 3821, 4629, 5437, 6144, 7962, 8770, 9578, 0386, 1101, tutti di € 469,16, e il bollettino con numero finale 2003, di € 480,00 sono stati pagati in data 15.12.2023 con l'utilizzo di fondi depositati su due conti correnti radicati presso Banca Intesa San Paolo e con carta di credito ad essi collegata intestati ad un soggetto terzo, tale sig. , del tutto estraneo ai movimenti effettuati (all.6), il quale ha sporto Persona_1 denuncia presso le competenti autorità giudiziarie dichiarando di essere stato vittima di truffa informatica atta a carpire i dati operativi del proprio applicativo di “home banking” (all.7)….. la competente Procura della Repubblica, in data 14.03.2024 ha poi provveduto ad autorizzare la restituzione delle somme fraudolentamente sottratte al sig. , che aveva bloccato in Per_1 CP_3 quanto oggetto di reato……
Per tali ragioni, contestando l'intervenuto pagamento, chiedeva il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Preliminarmente, giova rilevare, pur in difetto di specifica eccezione sollevata al riguardo dai convenuti, l'ammissibilità della spiegata opposizione, atteso che, per insegnamento della
2 giurisprudenza di legittimità, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile: cfr. Cass. Sez. Un. 11.5.2009 n. 10672.
Invero i giudici di legittimità hanno affermato che il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di Controparte_2 riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86 co (in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell'invito all'obbligato di effettuare il pagamento con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo), rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi in ogni caso di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. S.U. n. 11087/2010). La Corte di Cassazione ha altresì precisato che il preavviso di fermo amministrativo è sì autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. 6° ordinanza n. 701/2014).
****
La parte ricorrente ha sollevato eccezione di adempimento ed è, come tale, onerata della prova della (contestata) fattispecie estintiva.
Occorre pure considerare che l'adempimento della obbligazione pecuniaria- secondo i principi- va valutato oggettivamente, sicché il debitore risponde (oggettivamente) dell'operato del terzo al quale ha mandato di effettuare il pagamento e che in ipotesi abbia disatteso l'incombente, quand'anche traendo in inganno il debitore.
Dovendosi pure considerare che nessuna allegazione è stata formulata in ordine alla affidabilità del terzo (questione che in ogni caso avrebbe potuto valutarsi solo ai fini del governo delle spese).
Il ricorrente, avendo effettuato un bonifico, è certamente in possesso di conto corrente;
ed allora non si capisce per quale motivo non vi abbia provveduto in prima persona, in modo tale da potere anche garantirsi la sicura disponibilità delle ricevute di pagamento.
Restano in ogni caso grosse perplessità sulle ragioni per le quali il ricorrente abbia inteso complicare le operazioni di pagamento, facendole eseguire al terzo al quale avrebbe poi riversato mediante bonifica gli importi destinati al pagamento dei dieci bollettini.
Va preliminarmente osservato che non si coglie il senso- alla luce della documentazione versata in atti dal della istanza da questi formulata ai sensi dell'articolo 210 Controparte_4
c.p.c.; in particolare il dettaglio movimenti (all. 6) già dimostra ampiamente il pagamento dei bollettini ai cui identificativi numerici lo stesso Concessionario fa riferimento.
Dalla documentazione versata in atti dal Concessionario, risulta che i ratei il cui pagamento il ricorrente ha invocato sono il portato di una attività fraudolenta;
in conseguenza della quale il Concessionario medesimo è stato tenuto alla restituzione dei fondi al terzo (e di Persona_1 tanto è prova ai doc. nn. 10 ed 11, ossia nei bonifici effettuati da data Controparte_2
18-3-2024, per € 7835,32 ed in data 2-4-2024, per € 480,00).
3 Lo stesso ha versato in atti (doc. 6, distinta dei movimenti fraudolenti) un CP_4 elenco movimenti conto corrente emesso da Banca Intesa, relativo al rapporto di pertinenza del terzo , nel quale sono riportate nr. 10 operazioni di pagamento bollettino Persona_1
CBILL tut in data 15-12-2023; la causale di ciascun pagamento ivi indicata corrisponde ai codici ai quali lo stesso ricorrente ha fatto riferimento invocando l'intervenuto pagamento.
All'allegato nr. 7 è stata depositata copia della denuncia-querela presentata in data 18-12- 2023 dal predetto , il quale ivi rappresentava essere stato vittima di operazioni di Per_1 pagamento effettua gnoti sul proprio conto corrente, per un totale di 18 ed un importo complessivo di € 9513,00.
Al di là di quelle che sono state le determinazioni della procura della Repubblica di Torino (all. 8 della produzione ), non vi è dubbio- nella corrispondenza di codici indentificativi, CP_5 date ed importi- che il ento invocato dal ricorrente non ha estinto la debitoria per la quale è stato preannunciato il fermo, in quanto il Concessionario ha (certamente) dovuto rimborsare il terzo sul conto del quale hanno avuto luogo i pagamenti fraudolenti qui invocati.
Né- si ribadisce- il ricorrente ha in qualche modo giustificato come mai i codici indicati nei moduli di pagamento delle somme dovute inviati da (così in ricorso) Controparte_1 risultino essere transitati da un rapporto di conto corr aneo;
e nemmeno non è dato comprendere per quale ragione il ricorrente si sia rivolto ad un terzo per effettuare il pagamento a mezzo , piattaforma che, notoriamente, non richiede particolari forme Pt_2 di accredito (ed è lo st rrente il quale afferma di avere effettuato un bonifico a favore del terzo al quale avrebbe mandato il pagamento dei 10 bollettini, a riprova- se mai ve ne fosse bisogno- della disponibilità di un conto corrente).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 5077,000 per onorari, oltre spese generali Controparte_2 on attribuzione.
Foggia, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 26/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROPRESE Parte_1 C.F._1
. STA ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN GIULIANO N. 68 71122 FOGGIA ITALIApresso il difensore avv. CAROPRESE FEDERICA
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_1
ESSANDRO; resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 07/03/2025 spiegava opposizione avverso l'atto Parte_1 di preavviso di fermo amministrati a 29-1-2025 e relativo agli avvisi di addebito:
- n. 34320220000709944000 per un importo di € 2.284,88;
- n. 34320220001978986000 per un importo di € 8.762,72, per il cui pagamento aveva tuttavia avanzato istanza di rateizzazione (con identificativo 215012 in data 7/12/2023), accolta da , come da comunicazione che versava in Controparte_2 atti;
il pagamento era in quella sede stato concordato in nr. 25 ratei, a decorrere dal 20-12-2023; al momento della proposizione del ricorso il ricorrente aveva pagato le prime n. 10 rate del piano di ammortamento (€ 480,00 per la rata n. 1 ed € 469,12 cadauno per le n. 9 rate successive), effettuando un bonifico unico dell'importo di € 4.702,44 (più € 1,30 a titolo di commissioni) in data 15/12/2023 utilizzando esattamente i codici indicati nei moduli di pagamento delle somme dovute inviati da
1 . In ragione di ciò era preclusa al Concessionario l'iniziativa cautelare qui al vaglio, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-quater, lett. b) e comma 3, D.P.R. N. 602/1973.
Si costituiva il Concessionario contestando l'invocato pagamento, la cui documentazione di supporto disconosceva (……il ricorrente ha prodotto in mera copia una presunta ricevuta di pagamento - non effettuata tramite servizio PAGOPA, così come sopra sostenuto dal medesimo, datata 15.12.2023 per il pagamento, in un'unica soluzione, delle rate dalla n. 01 alla n. 10 del piano di ammortamento di cui sopra, dell'importo di € 4.702,44 (di cui € 480,00 per la rata n. 1 ed € 469,12 cadauno per le n. 9 rate successive), effettuata tramite l'istituto SumUp ed avente come ordinante tale “S.C. Service di Saverio Campagna”(all.4), che qui viene formalmente disconosciuta dall'Agente della Riscossione. Per di più, l'assenza di sottoscrizione o qualsivoglia segno distintivo che attesti la paternità dell'atto in capo a chi l'ha formato rende il documento una sorta di cartula anonima, priva di valenza probatoria. Per completezza si deduce, infine, l'anomalia dello strumento di pagamento utilizzato, che prevede generalmente una commissione del 1,95%, che non corrisponde a quella indicata sulla contabile, che invece indica € 1,30 a riprova della non genuinità del documento. Per tutto quanto sin qui esposto, l
[...]
, come sopra rappresentata e difesa, disconosce formalmente Controparte_2 pagamento prodotta in mera copia dal ricorrente , e contestualmente avanza Parte_1 istanza di esibizione del documento in originale rdinarsi alla Soc. Pt_2
l'esibizione in giudizio della ricevuta telematica (“RT”) rilevata sul Sistema dei p pagoPA (“piattaforma pagoPA”), prendendo come riferimento i codici 180043101481792003, 180043101481793821, 180043101481794629, 180043101481795437, 180043101481796144, 180043101481797962, 180043101481798770, 180043101481800386, 180043101481799578, 180043101481800386, 180043101481801101 identificativi delle dieci operazioni riportati come NUMERO BOLLETTA nella ricevuta SumUp prodotta ed allegata al ricorso introduttivo nonché ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria in ordine a quanto è stato rilevato sul Sistema dei pagamenti pagoPA rispetto al presunto pagamento menzionato dal ricorrente.
Ancora, con riferimento al presunto pagamento menzionato dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito n. 34320220000709944000 e n. 34320220001978986000, oggetto di istanza di rateizzazione con identificativo 215012, è doveroso evidenziare che lo stesso è stato annullato poiché risultato oggetto di frode informatica essendo stato realizzato con l'utilizzo di fondi di ignaro correntista dell'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo al quale sono stati carpiti fraudolentemente da ignoti i dati di accesso ai sistemi di home banking tramite attività di
“phishing”…….. Invero, i nove bollettini aventi numero finale 3821, 4629, 5437, 6144, 7962, 8770, 9578, 0386, 1101, tutti di € 469,16, e il bollettino con numero finale 2003, di € 480,00 sono stati pagati in data 15.12.2023 con l'utilizzo di fondi depositati su due conti correnti radicati presso Banca Intesa San Paolo e con carta di credito ad essi collegata intestati ad un soggetto terzo, tale sig. , del tutto estraneo ai movimenti effettuati (all.6), il quale ha sporto Persona_1 denuncia presso le competenti autorità giudiziarie dichiarando di essere stato vittima di truffa informatica atta a carpire i dati operativi del proprio applicativo di “home banking” (all.7)….. la competente Procura della Repubblica, in data 14.03.2024 ha poi provveduto ad autorizzare la restituzione delle somme fraudolentamente sottratte al sig. , che aveva bloccato in Per_1 CP_3 quanto oggetto di reato……
Per tali ragioni, contestando l'intervenuto pagamento, chiedeva il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Preliminarmente, giova rilevare, pur in difetto di specifica eccezione sollevata al riguardo dai convenuti, l'ammissibilità della spiegata opposizione, atteso che, per insegnamento della
2 giurisprudenza di legittimità, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile: cfr. Cass. Sez. Un. 11.5.2009 n. 10672.
Invero i giudici di legittimità hanno affermato che il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di Controparte_2 riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86 co (in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell'invito all'obbligato di effettuare il pagamento con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo), rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi in ogni caso di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. S.U. n. 11087/2010). La Corte di Cassazione ha altresì precisato che il preavviso di fermo amministrativo è sì autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. 6° ordinanza n. 701/2014).
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La parte ricorrente ha sollevato eccezione di adempimento ed è, come tale, onerata della prova della (contestata) fattispecie estintiva.
Occorre pure considerare che l'adempimento della obbligazione pecuniaria- secondo i principi- va valutato oggettivamente, sicché il debitore risponde (oggettivamente) dell'operato del terzo al quale ha mandato di effettuare il pagamento e che in ipotesi abbia disatteso l'incombente, quand'anche traendo in inganno il debitore.
Dovendosi pure considerare che nessuna allegazione è stata formulata in ordine alla affidabilità del terzo (questione che in ogni caso avrebbe potuto valutarsi solo ai fini del governo delle spese).
Il ricorrente, avendo effettuato un bonifico, è certamente in possesso di conto corrente;
ed allora non si capisce per quale motivo non vi abbia provveduto in prima persona, in modo tale da potere anche garantirsi la sicura disponibilità delle ricevute di pagamento.
Restano in ogni caso grosse perplessità sulle ragioni per le quali il ricorrente abbia inteso complicare le operazioni di pagamento, facendole eseguire al terzo al quale avrebbe poi riversato mediante bonifica gli importi destinati al pagamento dei dieci bollettini.
Va preliminarmente osservato che non si coglie il senso- alla luce della documentazione versata in atti dal della istanza da questi formulata ai sensi dell'articolo 210 Controparte_4
c.p.c.; in particolare il dettaglio movimenti (all. 6) già dimostra ampiamente il pagamento dei bollettini ai cui identificativi numerici lo stesso Concessionario fa riferimento.
Dalla documentazione versata in atti dal Concessionario, risulta che i ratei il cui pagamento il ricorrente ha invocato sono il portato di una attività fraudolenta;
in conseguenza della quale il Concessionario medesimo è stato tenuto alla restituzione dei fondi al terzo (e di Persona_1 tanto è prova ai doc. nn. 10 ed 11, ossia nei bonifici effettuati da data Controparte_2
18-3-2024, per € 7835,32 ed in data 2-4-2024, per € 480,00).
3 Lo stesso ha versato in atti (doc. 6, distinta dei movimenti fraudolenti) un CP_4 elenco movimenti conto corrente emesso da Banca Intesa, relativo al rapporto di pertinenza del terzo , nel quale sono riportate nr. 10 operazioni di pagamento bollettino Persona_1
CBILL tut in data 15-12-2023; la causale di ciascun pagamento ivi indicata corrisponde ai codici ai quali lo stesso ricorrente ha fatto riferimento invocando l'intervenuto pagamento.
All'allegato nr. 7 è stata depositata copia della denuncia-querela presentata in data 18-12- 2023 dal predetto , il quale ivi rappresentava essere stato vittima di operazioni di Per_1 pagamento effettua gnoti sul proprio conto corrente, per un totale di 18 ed un importo complessivo di € 9513,00.
Al di là di quelle che sono state le determinazioni della procura della Repubblica di Torino (all. 8 della produzione ), non vi è dubbio- nella corrispondenza di codici indentificativi, CP_5 date ed importi- che il ento invocato dal ricorrente non ha estinto la debitoria per la quale è stato preannunciato il fermo, in quanto il Concessionario ha (certamente) dovuto rimborsare il terzo sul conto del quale hanno avuto luogo i pagamenti fraudolenti qui invocati.
Né- si ribadisce- il ricorrente ha in qualche modo giustificato come mai i codici indicati nei moduli di pagamento delle somme dovute inviati da (così in ricorso) Controparte_1 risultino essere transitati da un rapporto di conto corr aneo;
e nemmeno non è dato comprendere per quale ragione il ricorrente si sia rivolto ad un terzo per effettuare il pagamento a mezzo , piattaforma che, notoriamente, non richiede particolari forme Pt_2 di accredito (ed è lo st rrente il quale afferma di avere effettuato un bonifico a favore del terzo al quale avrebbe mandato il pagamento dei 10 bollettini, a riprova- se mai ve ne fosse bisogno- della disponibilità di un conto corrente).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in € 5077,000 per onorari, oltre spese generali Controparte_2 on attribuzione.
Foggia, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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