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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1378/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Arnad (AO), alla frazione Clapey n. 22, presso lo studio dell'avv. Pierluca
Benedetto, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...], ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
nato a [...] il [...], (C.F. ), nato a
[...] C.F._3 CP_3
Viareggio (LU) il 24/05/1974 (C.F. ) e nato a [...] il C.F._4 CP_4
22/07/1969 (C.F. ), elettivamente domiciliati, in Aosta, via Torre del Lebbroso n. C.F._5
37, presso lo studio dell'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 581/2022, pronunciata dal Tribunale di Aosta in data 4.10.2022
pagina 1 di 9 - Impugnazione delibere condominiali
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Preliminarmente: si ripropone l'istanza istruttoria (prova per teste) chiesta e non accolta in primo grado, riformulata nell'atto di citazione in appello e sino a questo momento non accolta.
Preso atto della comparsa di costituzione degli appellati e riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo e a tutto quanto sin qui eccepito e dedotto, il sottoscritto difensore precisa, come di seguito, le conclusioni di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza
1. Dichiarare nulla l'ordinanza gravata, per difetto di motivazione;
2. Annullare le delibere assembleari del 06.09.2019, del 05.10.2019, del 06.03.2020, del 23.08.2021 e,
-qualora non venisse accolta l'eccezione di decadenza dal diritto alla domanda riconvenzionale per la tardiva costituzione degli appellati -, annullare anche le delibere del 10.01.2022;
3. Condannare i condomini convenuti in giudizio al pagamento delle spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese documentate di mediazione, di notificazioni e di registrazione dell'ordinanza impugnata e dell'emananda sentenza, oltre successive occorrende”
Per parti appellate:
“Voglia la Corte Ill.ma: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e per
l'avvenuta formazione del giudicato su tutta o parte del provvedimento impugnato;
nel merito respingere l'appello per i motivi dedotti in narrativa;
accogliere l'appello incidentale e per
l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, dichiarare la validità dell'assemblea del 10 gennaio 2022 e delle relative deliberazioni;
condannare controparte alla restituzione dell'importo di €.
2.296,44 corrisposto in adempimento della condanna alle spese legali contenute nell'ordinanza impugnata, con interessi e rivalutazione dal dì dell'effettuato pagamento, sino al futuro saldo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
è comproprietaria, unitamente al coniuge , di un Parte_1 CP_5
appartamento sito in Pré St. Didier (AO), facente parte di un Condominio, composto da cinque appartamenti, di cui quattro di proprietà degli odierni appellati.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, datato 22.02.2022, , dopo aver esperito Parte_1
invano il tentativo di mediazione, adiva il Tribunale di Aosta per vedere annullata la delibera assembleare del 06.09.2019 per sua mancata convocazione all'assemblea, nel corso della quale erano state approvate le tabelle millesimali, nonché, per ottenere l'annullamento, “a cascata”, delle successive pagina 2 di 9 delibere del 05.10.2019, 06.03.2020, 23.08.2021 e del 10.01.2022, in quanto viziate nell'imprescindibile presupposto di una valida delibera sulla suddivisione millesimale delle spese;
precisava che con la delibera del 10.01.2022 era stato approvato il regolamento condominiale.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando le domande avversarie e sostenendo che il vizio dell'omessa convocazione all'assemblea del 06.09.2019 fosse stato sanato dalla partecipazione dell'altro comproprietario, coniuge della che vi aveva partecipato anche quale suo rappresentante, Pt_1
essendo egli, a sua volta, rappresentato per delega dall'avv. Stefania Vincenzetti;
che non sussisteva alcun obbligo di esplicita delega, in virtù del reciproco rapporto di rappresentanza, né la ricorrente aveva eccepito il vizio di delega in capo alla terza persona delegata dal marito a presenziare all'assemblea. Quanto alla domanda, formulata in via subordinata, di accertamento della non debenza delle spese condominiali, i resistenti ne affermavano la palese inammissibilità, non avendo controparte indicato i motivi per cui tali contributi non sarebbero stati dovuti, né avendo precisato le norme di diritto violate.
Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale in data 04.10.2022 emetteva ordinanza, con la quale, rigettata ogni altra domanda, annullava la sola delibera assembleare del 10.1.2022, condannando i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 04/11/2022, chiedendo che fossero annullate le delibere assembleari del 06.09.2019, del 05.10.2019, del 06.03.2020 e del 23.08.2021.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e per l'avvenuta formazione del giudicato su tutta o parte del provvedimento impugnato;
nonché chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello per avere la in entrambi i gradi di giudizio, impugnato le delibere assembleari Pt_1
successive a quella del 06.09.2019 non in modo autonomo, ma esclusivamente in dipendenza dalla mancata convocazione della condomina alla prima delle assemblee in questione.
Le appellate hanno proposto altresì appello incidentale, ritenendo che il Tribunale sia caduto in contraddizione nella parte del provvedimento in cui ha annullato la deliberazione del 10.01.2022 e chiedendo pertanto la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda, con condanna della alla restituzione dell'importo di € 2.296,44, corrisposto a titolo di rifusione Pt_1
delle spese legali.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 15.02.2023, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.02.2024, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha respinto l'impugnazione della delibera condominiale del 06.09.2019, sulla base della considerazione che a quella era stato presente l'avv. Vincezetti Stefania, rappresentante del coniuge della ricorrente, , comproprietario dell'immobile; pertanto, ha ritenuto che la CP_5 partecipazione all'assemblea abbia comunque sanato il difetto di convocazione e l'eventuale vizio della delega all'avv. Vincenzetti potesse essere fatto valere solo dal delegante.
Analoghe considerazioni sono state svolte riguardo alla delibera del 06.03.2020, stante la presenza a quell'assemblea di , osservando altresì come il termine per l'impugnazione da parte del CP_5
condomino presente sia, ex art. 1137 c.c., di trenta giorni dalla data dell'assemblea.
Stante la validità della delibera del 06.09.2019 e l'assenza di altri motivi d'impugnazione delle successive delibere, di cui alle assemblee del 05.10.19 e del 23.8.21, anche quelle impugnazioni dovevano essere respinte.
Da ultimo, l'ordinanza impugnata ha invece annullato la delibera assunta all'assemblea del 10.01.2022, non essendo stata contestata dai resistenti la mancata convocazione della ricorrente, né l'invio del verbale alla stessa in data precedente al 03.02.2022, secondo quanto indicato dalla ricorrente.
I motivi d'appello principale
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il primo Giudice Parte_1 abbia ritenuto la sussistenza della delega da parte sua in favore del marito per l'assemblea del
06.09.2019 e su tale prima presunzione abbia fondato una seconda presunzione, e cioè che la Pt_1
fosse a conoscenza della convocazione di quell'assemblea, circostanza di cui difetta invece la prova.
Assume l'appellante che, a tutto volere concedere, la delega tra comproprietari può essere presunta, ma deve esservi, per lo meno certezza, che il delegante fosse a conoscenza dell'assemblea.
L'ordinanza difetterebbe del tutto dell'esplicitazione del percorso logico- giuridico, che ha condotto alle conclusioni oggetto di censura, oltre a non essere stato fatto un uso corretto del disposto di cui all'art. 2727 c.c.
Con il terzo motivo di censura, che per ragioni di ordine logico deve essere congiuntamente esaminato, l'appellante rileva poi come la rappresentanza in assemblea costituisca un fatto storico successivo alla convocazione e il diritto ad essere convocata, rivendicato dalla non risulti Pt_1
rispettato.
Nel verbale dell'assemblea condominiale del 06.09.2019 si dà atto che è presente l'avv. Vincenzetti per delega di e non anche per delega della la quale ha potuto contestare il difetto di CP_5 Pt_1
delega al terzo solo nel corso del giudizio, e cioè solo in conseguenza dell'eccezione sollevata dalla pagina 4 di 9 controparte, diretta a far valere l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, invero mai ratificato.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui, a norma dell'art. 67, co. 2, disp. att. c.c., qualora una porzione compresa nell'edificio condominiale appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, pervenendo così a ritenere che la partecipazione all'assemblea da parte di uno dei comproprietari,
[...]
, a mezzo di un suo delegato, l'avv. Vincenzetti, avesse comunque sanato eventuali difetti di CP_5
convocazione.
Il ragionamento, posto a base del rigetto dell'impugnazione, non considera tuttavia come la sanatoria del difetto di convocazione, per effetto della partecipazione all'assemblea, valga solo nei confronti di chi vi partecipi direttamente, o a mezzo di un suo delegato, non per l'altro comproprietario, essendo altresì pacifico in giurisprudenza che tutti i comproprietari pro indiviso dell'unità immobiliare debbono essere individualmente convocati all'assemblea e mantengono il potere individuale di impugnare le deliberazioni (v. Cass. 27/07/1999 n. 816; Cass. 18/02/2000 n. 1830; Cass. 02/10/2023 n. 27772).
E' quindi evidente che la partecipazione, diretta o a mezzo di delegato, non possa sanare eventuali vizi di convocazione dell'altro comproprietario, poiché, se è pur vero che la partecipazione di uno dei comproprietari in assemblea non necessita della verifica dei poteri conferitigli dall'altro o dagli altri comproprietari, esistendo tra i medesimi un reciproco rapporto di rappresentanza, affinché operi tale rapporto di rappresentanza il rappresentato deve comunque essere consapevole della convocazione dell'assemblea, nell'ambito della quale verranno discusse e assunte decisioni che riguardano la cosa comune.
Improprio risulta il richiamo operato, con riferimento alla presente fattispecie, dalle parti appellate alla pronuncia della Suprema Corte n. 845/2020, atteso che quella si riferisce non alla partecipazione ad un'assemblea condominiale da parte di uno dei comproprietari, ma alla presunzione di consenso all'atto di gestione (l'azione di rilascio dell'immobile oggetto di locazione) posto in essere da uno solo dei comproprietari.
Ha invece precisato la giurisprudenza della Suprema Corte come, ove si tratti di immobile facente parte di una comunione legale, operi l'art. 180 c.c., co. 1, c.c., a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione della cosa comune spetta ad entrambi i coniugi e ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari senza che sia necessaria la partecipazione in giudizio dell'altro coniuge (v. Cass.
27/02/2009 n. 4856; Cass. 26/07/2013 n. 18123).
In particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18123/2023, ha ritenuto che fosse legittimata pagina 5 di 9 ad impugnare la delibera relativa ad un punto non posto all'ordine del giorno la comproprietaria che aveva delegato il marito alla partecipazione all'assemblea, poiché il mandato non poteva che ritenersi conferito per i soli punti posti all'ordine dal giorno (v. Cass. 02/10/2023 n. 27772), non potendo il mandatario eccedere i limiti del mandato,
Dal che consegue che alcun mandato possa ritenersi conferito nel caso in cui – come quello oggetto d'esame - il comproprietario non intervenuto in assemblea non sia stato convocato, sicché la partecipazione dell'altro non può sanare il difetto di sua convocazione.
Nel caso di specie giova ancora aggiungere come gli odierni appellati, resistenti in primo grado, nulla abbiano dimostrato, e neppure allegato, in ordine alle modalità con le quali avvenivano le convocazioni per l'assemblea, così da consentire di valutare se la convocazione avvenisse con forme tali da essere idonee a raggiungere contestualmente entrambi i comproprietari.
Sulle base delle considerazioni sin qui svolte, deve pertanto essere annullata, per difetto di convocazione della condomina impugnante, la delibera del 06/09/2019.
L'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello comporta l'assorbimento del secondo motivo
d'impugnazione, con il quale viene censurato il rigetto delle istanze di prova orale, volte a dimostrare di non aver saputo dal marito né della convocazione per l'assemblea del 06.09.2019, né della delibera in quella sede assunta, di cui la sarebbe venuta conoscenza sono molto tempo dopo. Pt_1
Quindi parte appellante, senza neppure riproporre le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado, nelle conclusioni dell'atto d'appello chiede che vengano altresì annullate le delibere del
05.10.2019, del 06.03.2020 e del 23.08.2021.
La domanda non può trovare accoglimento, atteso che - a prescindere dal mancato rispetto del disposto dell'art. 346 c.p.c. - il primo Giudice ha evidenziato come quelle delibere non siano state oggetto d'impugnazione per loro autonomi vizi, ma siano state impugnate a “cascata”, per effetto di una sorta d'invalidità loro derivata dall'avere fatto applicazione nel riparto delle spese di tabelle millesimali non legittimamente approvate.
Giova al riguardo precisare come non possa esistere per le delibere condominiali la categoria dell'invalidità derivata, atteso che ciascun deliberato assembleare deve essere impugnato nel termine di trenta giorni dal condomino assente o dissenziente, e, in difetto, la delibera è valida ed efficace nei confronti di tutti i condomini.
Risulta inoltre contraddittoria l'allegazione della di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., laddove Pt_1 afferma a pag. 4 che “dall'annullabilità della delibera del 06.09.2019 consegue, a cascata,
l'annullabilità di tutte le successive (quella del 05.10.2016, del 06.03, 2020, del 23.08.2021 e l'ultima del 23/08/2021)”, rispetto alla circostanza di cui capo di prova articolato nel medesimo ricorso, avente pagina 6 di 9 ad oggetto il fatto che la non sarebbe mai stata informata delle convocazioni per tutte quelle Pt_1
assemblee, atteso che il difetto di convocazione è stato chiaramente dedotto per la sola assemblea del
06.09.2019.
Su tale punto l'ordinanza deve quindi essere confermata.
L'appello incidentale
Assumono gli appellati che il Giudice di primo grado dopo avere correttamente ritenuto che l'impugnativa per la mancata convocazione riguardasse solo la delibera del 06.09.2019, mentre le altre sarebbero state viziate, in quanto assunte sulla base di una tabella millesimale non approvata, ha poi erroneamente ritenuto che anche la delibera del 10.01.2022 fosse stata impugnata per omessa convocazione.
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità di tale impugnazione in quanto tardiva.
L'eccezione è fondata.
L'atto d'appello indicava quale data di prima comparizione l'udienza del 09/02/2023 (giovedì), con decreto del Presidente del Collegio, con cui veniva nominato il relatore, veniva fissata udienza al
15/02/2023 (mercoledì), cioè alla prima data successiva, in cui questa Sezione della Corte, per previsione tabellare, teneva all'epoca l'udienza.
Si è dunque trattato di un differimento dell'udienza disposto ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c., che non ha dunque comportato un differimento del termine a comparire. Pertanto, la comparsa contenente l'appello incidentale, depositata in data 26/01/2023, non rispetta il termine di venti giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto d'appello per la comparizione.
Al riguardo risultano infondate le considerazioni svolte dagli appellati con gli scritti conclusionali, laddove sostengono che il differimento dell'udienza, disposto dal Presidente del Collegio, sia un rinvio disposto ai sensi dell'art. 168 bis, co, 5, c.p.c., poiché diversamente, se il rinvio fosse dipeso dal fatto che in quel giorno il Giudice designato non teneva udienza, l'avrebbe disposto lo stesso Consigliere designato.
Le argomentazioni non tengono conto del fatto che alla causa è applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, per cui tutte le udienze erano collegiali e qualsiasi provvedimento inerente rinvii o differimenti veniva comunque adottato dal Presidente.
L'appello incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio
La parziale riforma dell'ordinanza impugnata impone una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della pronuncia in punto spese.
pagina 7 di 9 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha comportato il solo parziale accoglimento delle impugnative proposte da , con annullamento di due delle delibere e Parte_1
reiezione dell'impugnativa proposta con riferimento ad altre tre delibere assembleari, e avuto quindi riguardo alla reciproca soccombenza - dovendosi ravvisare nel caso di specie la proposizione di una pluralità di domande - le spese del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Gli appellati hanno altresì chiesto la condanna alla restituzione di quanto versato, a titolo di spese di lite, in esecuzione della pronuncia di primo grado, pari all'importo di € 2.296,44, importo che
[...]
per effetto della modifica della statuizione in punto spese, deve essere Parte_1
condannata a restituire agli appellati, con interessi dal giorno dal versamento sino al saldo.
Stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico
[...]
, e . CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale di , e avverso Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'ordinanza n. 581/2022, emessa dal Tribunale di Aosta in data 04/10/2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, annulla la delibera condominiale assunta in data
06/09/2019, confermando nel resto l'impugnata ordinanza;
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 Controparte_2
e ; CP_3 CP_4
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
condanna a restituire a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , la somma di € 2.296,44, oltre interessi dal giorno dal versamento sino al CP_3 CP_4
saldo; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti incidentali, , Controparte_1
pagina 8 di 9 e , versamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_2 CP_3 CP_4 di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
Dott. Alfredo Grosso
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 1378/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Arnad (AO), alla frazione Clapey n. 22, presso lo studio dell'avv. Pierluca
Benedetto, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...], ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
nato a [...] il [...], (C.F. ), nato a
[...] C.F._3 CP_3
Viareggio (LU) il 24/05/1974 (C.F. ) e nato a [...] il C.F._4 CP_4
22/07/1969 (C.F. ), elettivamente domiciliati, in Aosta, via Torre del Lebbroso n. C.F._5
37, presso lo studio dell'avv. Emanuele Carlo Mazzocchi, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 581/2022, pronunciata dal Tribunale di Aosta in data 4.10.2022
pagina 1 di 9 - Impugnazione delibere condominiali
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Preliminarmente: si ripropone l'istanza istruttoria (prova per teste) chiesta e non accolta in primo grado, riformulata nell'atto di citazione in appello e sino a questo momento non accolta.
Preso atto della comparsa di costituzione degli appellati e riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo e a tutto quanto sin qui eccepito e dedotto, il sottoscritto difensore precisa, come di seguito, le conclusioni di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza
1. Dichiarare nulla l'ordinanza gravata, per difetto di motivazione;
2. Annullare le delibere assembleari del 06.09.2019, del 05.10.2019, del 06.03.2020, del 23.08.2021 e,
-qualora non venisse accolta l'eccezione di decadenza dal diritto alla domanda riconvenzionale per la tardiva costituzione degli appellati -, annullare anche le delibere del 10.01.2022;
3. Condannare i condomini convenuti in giudizio al pagamento delle spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese documentate di mediazione, di notificazioni e di registrazione dell'ordinanza impugnata e dell'emananda sentenza, oltre successive occorrende”
Per parti appellate:
“Voglia la Corte Ill.ma: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e per
l'avvenuta formazione del giudicato su tutta o parte del provvedimento impugnato;
nel merito respingere l'appello per i motivi dedotti in narrativa;
accogliere l'appello incidentale e per
l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, dichiarare la validità dell'assemblea del 10 gennaio 2022 e delle relative deliberazioni;
condannare controparte alla restituzione dell'importo di €.
2.296,44 corrisposto in adempimento della condanna alle spese legali contenute nell'ordinanza impugnata, con interessi e rivalutazione dal dì dell'effettuato pagamento, sino al futuro saldo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
è comproprietaria, unitamente al coniuge , di un Parte_1 CP_5
appartamento sito in Pré St. Didier (AO), facente parte di un Condominio, composto da cinque appartamenti, di cui quattro di proprietà degli odierni appellati.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, datato 22.02.2022, , dopo aver esperito Parte_1
invano il tentativo di mediazione, adiva il Tribunale di Aosta per vedere annullata la delibera assembleare del 06.09.2019 per sua mancata convocazione all'assemblea, nel corso della quale erano state approvate le tabelle millesimali, nonché, per ottenere l'annullamento, “a cascata”, delle successive pagina 2 di 9 delibere del 05.10.2019, 06.03.2020, 23.08.2021 e del 10.01.2022, in quanto viziate nell'imprescindibile presupposto di una valida delibera sulla suddivisione millesimale delle spese;
precisava che con la delibera del 10.01.2022 era stato approvato il regolamento condominiale.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando le domande avversarie e sostenendo che il vizio dell'omessa convocazione all'assemblea del 06.09.2019 fosse stato sanato dalla partecipazione dell'altro comproprietario, coniuge della che vi aveva partecipato anche quale suo rappresentante, Pt_1
essendo egli, a sua volta, rappresentato per delega dall'avv. Stefania Vincenzetti;
che non sussisteva alcun obbligo di esplicita delega, in virtù del reciproco rapporto di rappresentanza, né la ricorrente aveva eccepito il vizio di delega in capo alla terza persona delegata dal marito a presenziare all'assemblea. Quanto alla domanda, formulata in via subordinata, di accertamento della non debenza delle spese condominiali, i resistenti ne affermavano la palese inammissibilità, non avendo controparte indicato i motivi per cui tali contributi non sarebbero stati dovuti, né avendo precisato le norme di diritto violate.
Rigettate le istanze istruttorie, il Tribunale in data 04.10.2022 emetteva ordinanza, con la quale, rigettata ogni altra domanda, annullava la sola delibera assembleare del 10.1.2022, condannando i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 04/11/2022, chiedendo che fossero annullate le delibere assembleari del 06.09.2019, del 05.10.2019, del 06.03.2020 e del 23.08.2021.
Le parti appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. e per l'avvenuta formazione del giudicato su tutta o parte del provvedimento impugnato;
nonché chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello per avere la in entrambi i gradi di giudizio, impugnato le delibere assembleari Pt_1
successive a quella del 06.09.2019 non in modo autonomo, ma esclusivamente in dipendenza dalla mancata convocazione della condomina alla prima delle assemblee in questione.
Le appellate hanno proposto altresì appello incidentale, ritenendo che il Tribunale sia caduto in contraddizione nella parte del provvedimento in cui ha annullato la deliberazione del 10.01.2022 e chiedendo pertanto la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda, con condanna della alla restituzione dell'importo di € 2.296,44, corrisposto a titolo di rifusione Pt_1
delle spese legali.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 15.02.2023, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.02.2024, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha respinto l'impugnazione della delibera condominiale del 06.09.2019, sulla base della considerazione che a quella era stato presente l'avv. Vincezetti Stefania, rappresentante del coniuge della ricorrente, , comproprietario dell'immobile; pertanto, ha ritenuto che la CP_5 partecipazione all'assemblea abbia comunque sanato il difetto di convocazione e l'eventuale vizio della delega all'avv. Vincenzetti potesse essere fatto valere solo dal delegante.
Analoghe considerazioni sono state svolte riguardo alla delibera del 06.03.2020, stante la presenza a quell'assemblea di , osservando altresì come il termine per l'impugnazione da parte del CP_5
condomino presente sia, ex art. 1137 c.c., di trenta giorni dalla data dell'assemblea.
Stante la validità della delibera del 06.09.2019 e l'assenza di altri motivi d'impugnazione delle successive delibere, di cui alle assemblee del 05.10.19 e del 23.8.21, anche quelle impugnazioni dovevano essere respinte.
Da ultimo, l'ordinanza impugnata ha invece annullato la delibera assunta all'assemblea del 10.01.2022, non essendo stata contestata dai resistenti la mancata convocazione della ricorrente, né l'invio del verbale alla stessa in data precedente al 03.02.2022, secondo quanto indicato dalla ricorrente.
I motivi d'appello principale
Con il primo motivo d'impugnazione lamenta che il primo Giudice Parte_1 abbia ritenuto la sussistenza della delega da parte sua in favore del marito per l'assemblea del
06.09.2019 e su tale prima presunzione abbia fondato una seconda presunzione, e cioè che la Pt_1
fosse a conoscenza della convocazione di quell'assemblea, circostanza di cui difetta invece la prova.
Assume l'appellante che, a tutto volere concedere, la delega tra comproprietari può essere presunta, ma deve esservi, per lo meno certezza, che il delegante fosse a conoscenza dell'assemblea.
L'ordinanza difetterebbe del tutto dell'esplicitazione del percorso logico- giuridico, che ha condotto alle conclusioni oggetto di censura, oltre a non essere stato fatto un uso corretto del disposto di cui all'art. 2727 c.c.
Con il terzo motivo di censura, che per ragioni di ordine logico deve essere congiuntamente esaminato, l'appellante rileva poi come la rappresentanza in assemblea costituisca un fatto storico successivo alla convocazione e il diritto ad essere convocata, rivendicato dalla non risulti Pt_1
rispettato.
Nel verbale dell'assemblea condominiale del 06.09.2019 si dà atto che è presente l'avv. Vincenzetti per delega di e non anche per delega della la quale ha potuto contestare il difetto di CP_5 Pt_1
delega al terzo solo nel corso del giudizio, e cioè solo in conseguenza dell'eccezione sollevata dalla pagina 4 di 9 controparte, diretta a far valere l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, invero mai ratificato.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui, a norma dell'art. 67, co. 2, disp. att. c.c., qualora una porzione compresa nell'edificio condominiale appartenga a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati, pervenendo così a ritenere che la partecipazione all'assemblea da parte di uno dei comproprietari,
[...]
, a mezzo di un suo delegato, l'avv. Vincenzetti, avesse comunque sanato eventuali difetti di CP_5
convocazione.
Il ragionamento, posto a base del rigetto dell'impugnazione, non considera tuttavia come la sanatoria del difetto di convocazione, per effetto della partecipazione all'assemblea, valga solo nei confronti di chi vi partecipi direttamente, o a mezzo di un suo delegato, non per l'altro comproprietario, essendo altresì pacifico in giurisprudenza che tutti i comproprietari pro indiviso dell'unità immobiliare debbono essere individualmente convocati all'assemblea e mantengono il potere individuale di impugnare le deliberazioni (v. Cass. 27/07/1999 n. 816; Cass. 18/02/2000 n. 1830; Cass. 02/10/2023 n. 27772).
E' quindi evidente che la partecipazione, diretta o a mezzo di delegato, non possa sanare eventuali vizi di convocazione dell'altro comproprietario, poiché, se è pur vero che la partecipazione di uno dei comproprietari in assemblea non necessita della verifica dei poteri conferitigli dall'altro o dagli altri comproprietari, esistendo tra i medesimi un reciproco rapporto di rappresentanza, affinché operi tale rapporto di rappresentanza il rappresentato deve comunque essere consapevole della convocazione dell'assemblea, nell'ambito della quale verranno discusse e assunte decisioni che riguardano la cosa comune.
Improprio risulta il richiamo operato, con riferimento alla presente fattispecie, dalle parti appellate alla pronuncia della Suprema Corte n. 845/2020, atteso che quella si riferisce non alla partecipazione ad un'assemblea condominiale da parte di uno dei comproprietari, ma alla presunzione di consenso all'atto di gestione (l'azione di rilascio dell'immobile oggetto di locazione) posto in essere da uno solo dei comproprietari.
Ha invece precisato la giurisprudenza della Suprema Corte come, ove si tratti di immobile facente parte di una comunione legale, operi l'art. 180 c.c., co. 1, c.c., a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione della cosa comune spetta ad entrambi i coniugi e ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, ivi comprese le impugnazioni delle delibere assembleari senza che sia necessaria la partecipazione in giudizio dell'altro coniuge (v. Cass.
27/02/2009 n. 4856; Cass. 26/07/2013 n. 18123).
In particolare, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18123/2023, ha ritenuto che fosse legittimata pagina 5 di 9 ad impugnare la delibera relativa ad un punto non posto all'ordine del giorno la comproprietaria che aveva delegato il marito alla partecipazione all'assemblea, poiché il mandato non poteva che ritenersi conferito per i soli punti posti all'ordine dal giorno (v. Cass. 02/10/2023 n. 27772), non potendo il mandatario eccedere i limiti del mandato,
Dal che consegue che alcun mandato possa ritenersi conferito nel caso in cui – come quello oggetto d'esame - il comproprietario non intervenuto in assemblea non sia stato convocato, sicché la partecipazione dell'altro non può sanare il difetto di sua convocazione.
Nel caso di specie giova ancora aggiungere come gli odierni appellati, resistenti in primo grado, nulla abbiano dimostrato, e neppure allegato, in ordine alle modalità con le quali avvenivano le convocazioni per l'assemblea, così da consentire di valutare se la convocazione avvenisse con forme tali da essere idonee a raggiungere contestualmente entrambi i comproprietari.
Sulle base delle considerazioni sin qui svolte, deve pertanto essere annullata, per difetto di convocazione della condomina impugnante, la delibera del 06/09/2019.
L'accoglimento del primo e del terzo motivo d'appello comporta l'assorbimento del secondo motivo
d'impugnazione, con il quale viene censurato il rigetto delle istanze di prova orale, volte a dimostrare di non aver saputo dal marito né della convocazione per l'assemblea del 06.09.2019, né della delibera in quella sede assunta, di cui la sarebbe venuta conoscenza sono molto tempo dopo. Pt_1
Quindi parte appellante, senza neppure riproporre le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado, nelle conclusioni dell'atto d'appello chiede che vengano altresì annullate le delibere del
05.10.2019, del 06.03.2020 e del 23.08.2021.
La domanda non può trovare accoglimento, atteso che - a prescindere dal mancato rispetto del disposto dell'art. 346 c.p.c. - il primo Giudice ha evidenziato come quelle delibere non siano state oggetto d'impugnazione per loro autonomi vizi, ma siano state impugnate a “cascata”, per effetto di una sorta d'invalidità loro derivata dall'avere fatto applicazione nel riparto delle spese di tabelle millesimali non legittimamente approvate.
Giova al riguardo precisare come non possa esistere per le delibere condominiali la categoria dell'invalidità derivata, atteso che ciascun deliberato assembleare deve essere impugnato nel termine di trenta giorni dal condomino assente o dissenziente, e, in difetto, la delibera è valida ed efficace nei confronti di tutti i condomini.
Risulta inoltre contraddittoria l'allegazione della di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., laddove Pt_1 afferma a pag. 4 che “dall'annullabilità della delibera del 06.09.2019 consegue, a cascata,
l'annullabilità di tutte le successive (quella del 05.10.2016, del 06.03, 2020, del 23.08.2021 e l'ultima del 23/08/2021)”, rispetto alla circostanza di cui capo di prova articolato nel medesimo ricorso, avente pagina 6 di 9 ad oggetto il fatto che la non sarebbe mai stata informata delle convocazioni per tutte quelle Pt_1
assemblee, atteso che il difetto di convocazione è stato chiaramente dedotto per la sola assemblea del
06.09.2019.
Su tale punto l'ordinanza deve quindi essere confermata.
L'appello incidentale
Assumono gli appellati che il Giudice di primo grado dopo avere correttamente ritenuto che l'impugnativa per la mancata convocazione riguardasse solo la delibera del 06.09.2019, mentre le altre sarebbero state viziate, in quanto assunte sulla base di una tabella millesimale non approvata, ha poi erroneamente ritenuto che anche la delibera del 10.01.2022 fosse stata impugnata per omessa convocazione.
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità di tale impugnazione in quanto tardiva.
L'eccezione è fondata.
L'atto d'appello indicava quale data di prima comparizione l'udienza del 09/02/2023 (giovedì), con decreto del Presidente del Collegio, con cui veniva nominato il relatore, veniva fissata udienza al
15/02/2023 (mercoledì), cioè alla prima data successiva, in cui questa Sezione della Corte, per previsione tabellare, teneva all'epoca l'udienza.
Si è dunque trattato di un differimento dell'udienza disposto ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c., che non ha dunque comportato un differimento del termine a comparire. Pertanto, la comparsa contenente l'appello incidentale, depositata in data 26/01/2023, non rispetta il termine di venti giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto d'appello per la comparizione.
Al riguardo risultano infondate le considerazioni svolte dagli appellati con gli scritti conclusionali, laddove sostengono che il differimento dell'udienza, disposto dal Presidente del Collegio, sia un rinvio disposto ai sensi dell'art. 168 bis, co, 5, c.p.c., poiché diversamente, se il rinvio fosse dipeso dal fatto che in quel giorno il Giudice designato non teneva udienza, l'avrebbe disposto lo stesso Consigliere designato.
Le argomentazioni non tengono conto del fatto che alla causa è applicabile, ratione temporis, la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, per cui tutte le udienze erano collegiali e qualsiasi provvedimento inerente rinvii o differimenti veniva comunque adottato dal Presidente.
L'appello incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio
La parziale riforma dell'ordinanza impugnata impone una rinnovata valutazione, ex art. 336 c.p.c., anche della pronuncia in punto spese.
pagina 7 di 9 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha comportato il solo parziale accoglimento delle impugnative proposte da , con annullamento di due delle delibere e Parte_1
reiezione dell'impugnativa proposta con riferimento ad altre tre delibere assembleari, e avuto quindi riguardo alla reciproca soccombenza - dovendosi ravvisare nel caso di specie la proposizione di una pluralità di domande - le spese del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Gli appellati hanno altresì chiesto la condanna alla restituzione di quanto versato, a titolo di spese di lite, in esecuzione della pronuncia di primo grado, pari all'importo di € 2.296,44, importo che
[...]
per effetto della modifica della statuizione in punto spese, deve essere Parte_1
condannata a restituire agli appellati, con interessi dal giorno dal versamento sino al saldo.
Stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio, a carico
[...]
, e . CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale di , e avverso Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
l'ordinanza n. 581/2022, emessa dal Tribunale di Aosta in data 04/10/2022, in parziale accoglimento dell'appello principale, annulla la delibera condominiale assunta in data
06/09/2019, confermando nel resto l'impugnata ordinanza;
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 Controparte_2
e ; CP_3 CP_4
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
condanna a restituire a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , la somma di € 2.296,44, oltre interessi dal giorno dal versamento sino al CP_3 CP_4
saldo; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti incidentali, , Controparte_1
pagina 8 di 9 e , versamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_2 CP_3 CP_4 di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
Dott. Alfredo Grosso
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