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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 929/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Galileo Galilei n. 118/A – Loc. Parte_1
San Nicolò a Tordino, presso lo studio legale dell'avv. Giannicola Scarciolla che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Sara Vocale in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via Brasile n. 2, P., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), alla Via Bompadre n. 8/A, presso lo studio dell'avv.
Costanzo D'Amelio del foro di Teramo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 7/10/2015 depositata nel primo grado di giudizio
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 787/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 29.8.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza n. 787/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, pubbl. il 29/08/2023, RG n.
1248/2015, Repert. n. 1132/2023 del 29/08/2023, notificata ai fini dell'impugnazione in data
01.09.2023, disattesa ogni contraria istanza,
1 IN VIA PRELIMINARE:
- si opus sit, previa rimessione della causa in istruttoria, disporsi l'ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate dall'allora parte attrice nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ivi comprese le richieste di CTU pure espressamente proposte;
IN VIA PRINCIPALE, IN VIRTU' DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
o accertare e dichiarare che il processo di innovazione per il reimpiego della componente in ceramica del dispositivo del rifiuto per uso disinfezione delle acque oggetto di causa, sia da ascrivere integralmente all'opera di ingegno del Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1 il riconoscimento a quest'ultimo del pieno ed esclusivo diritto a richiedere il brevetto al competente in relazione all'opera di ingegno ideata dall'odierno appellante per lo Controparte_2 sfruttamento dell'invenzione; o disporre ed ordinare alla società appellata la Controparte_1 specifica inibizione all'utilizzo e/o sfruttamento della innovazione e/o invenzione oggetto di causa;
o condannare la medesima società appellata al pagamento in favore dell'odierno appellante dell'indennizzo / risarcimento del danno quantificato, in difetto, nella somma complessiva di €
100.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta stragiudiziale all'effettivo saldo, per l'illegittimo e non autorizzato sfruttamento dell'invenzione de qua;
IN VIA SUBORDINATA, IN VIRTU' DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
o - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, condannare la al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di Controparte_1
€ 40.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta stragiudiziale all'effettivo saldo, a titolo di compenso per l'attività professionale oggetto di causa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, IN VIRTU' DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda svolta in via principale e subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e così condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. la medesima società appellata al pagamento in favore del Dott. della somma di € 40.000,00 o in quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta stragiudiziale all'effettivo saldo;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2 In via istruttoria, si opus sit, ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate dall'attore in primo grado e non ammesse dal Tribunale di Teramo, fra cui, inter alias:
- C.T.U. tecnica diretta:
a) ad accertare e dichiarare se il processo di innovazione per il reimpiego della componente in ceramica del dispositivo del rifiuto per uso disinfezione delle acque oggetto di causa, sia innovativo
e da ascrivere all'opera di ingegno del Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1 il riconoscimento a quest'ultimo del pieno ed esclusivo diritto a richiedere il brevetto al competente
in relazione all'opera di ingegno ideata dall'odierno attore per lo sfruttamento Controparte_2 dell'invenzione;
b) accertare se la abbia provveduto o meno all'utilizzo e/o sfruttamento della Controparte_1
innovazione e/o invenzione oggetto di causa;
c) accertare e determinare il valore dell'opera di ingegno/dell'invenzione dell'odierno appellante e determinare il valore dell'indennizzo / risarcimento dovuto all'odierno appellante per l'illegittimo e non autorizzato sfruttamento dell'invenzione de qua e, quindi, la congruità dell'indennizzo richiesto pari ad € 100.000,00;
d) accertare e determinare la congruità del corrispettivo di € 40.000,00 a titolo di compenso / indennizzo per l'attività professionale oggetto di causa profusa dal Dott. in favore della Pt_1
società appellata. >>
Appellata
<< … Piaccia all'Onorevole Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile ovvero manifestamente infondato
l'appello ex adverso proposto;
Nel merito:
2) rigettare l'appello e le domande proposti dal sig. avverso l'impugnata sentenza Parte_1
e nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, perché totalmente infondati in fatto ed in diritto, e di conseguenza confermare integralmente la sentenza n. 787/2023 emessa dal Tribunale Civile di Teramo, pubblicata il 29/08/2023, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, per tutte le circostanze e ragioni riportate nel presente atto;
3) accogliere integralmente tutte le conclusioni proposte dinanzi il Tribunale Civile di Teramo dalla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Controparte_1
3 sig. analiticamente formulate nella comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
07/10/2015 in atti depositata nel primo grado di giudizio, nonché nelle note conclusionali del
06/06/2022 e nella successiva comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 19/02/2023, che qui si intendano integralmente richiamate, trascritte e ribadite, per le circostanze e ragioni riportate nei suddetti atti nonché nel presente atto;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande formulate dall'attore, per tutte le circostanze e ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 07/10/2015 in atti depositata nel primo grado di giudizio, nonché nelle note conclusionali del 06/06/2022 e nella a comparsa conclusionale ex art.
190 c.p.c. del 19/02/2023, nonché per tutte le circostanze e ragioni riportate nel presente atto, e, per
l'effetto, rigettare integralmente le domande medesime;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle domande proposte dall'attore, ridurre drasticamente gli importi dovuti dalla convenuta in favore del primo;
Sempre ed in ogni caso:
6) Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio;
2) chiede disporsi, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., la rinnovazione della istruttoria, previa integrale ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta nelle memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e
n. 3 c.p.c., non ammesse dal Tribunale con l'ordinanza del 09/08/2016, al fine di provare circostanze assolutamente rilevanti ai fini del decidere, vertenti su temi dirimenti, tenuto conto di quanto argomentato ai motivi di impugnazione che precedono;
… >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo ha respinto, con condanna al rimborso delle spese in favore della controparte, le domande proposte nei confronti della società
[...]
da il quale aveva chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1 Parte_1
<Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa,
- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che il processo di innovazione per il reimpiego della componente in ceramica del dispositivo del rifiuto per uso disinfezione delle acque oggetto di causa, sia da ascrivere integralmente all'opera di ingegno del Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_1 il riconoscimento a quest'ultimo del pieno ed esclusivo diritto a richiedere il brevetto al competente
4 in relazione all'opera di ingegno ideata dall'odierno attore per lo sfruttamento Controparte_2 dell'invenzione;
- disporre ed ordinare alla società convenuta la specifica inibizione Controparte_1 all'utilizzo e/o sfruttamento della innovazione e/o invenzione oggetto di causa;
- condannare la medesima società convenuta al pagamento in favore dell'odierno attore dell'indennizzo / risarcimento del danno quantificato, in difetto, nella somma complessiva di €
100.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, per l'illegittimo e non autorizzato sfruttamento dell'invenzione de qua;
- IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, condannare la al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € Controparte_1
40.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo di compenso per l'attività professionale oggetto di causa;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda svolta in via principale e subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e così condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. la medesima società convenuta al pagamento in favore del Dott. della somma di € 40.000,00 o in quella Parte_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla richiesta stragiudiziale all'effettivo saldo;
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
1.2. Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice di prime cure è costituito, quanto alla domanda principale, dalla insussistenza dei requisiti della “novità” e ”applicazione industriale” della invenzione (art. 2585 c.c. e art. 45 d.lgs. 30/2005, di seguito per brevità c.p.i.) e ciò alla stregua delle risultanze della prova per interpello e testi svolta;
riguardo alla domanda di subordinata di pagamento del compenso, dalla mancanza della prova del conferimento dell'incarico professionale;
infine, circa la domanda di arricchimento senza causa, dal difetto del presupposto del depauperamento.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore sulla base dei motivi Parte_1
di seguito riassunti.
2.1. La motivazione del rigetto della domanda principale è completamente viziata tanto da aver condotto il giudice di primo grado a conclusioni in totale contrasto con le emergenze documentali e
5 con la disciplina applicabile al caso. In sede istruttoria è, innanzitutto, emerso che “il processo di innovazione per il reimpiego della componente in ceramica del dispositivo del rifiuto per uso disinfezione delle acque oggetto di causa deve ascriversi integralmente ed esclusivamente all'ideazione/elaborazione e ricerca del dott. . Ciò si evince delle dichiarazioni Parte_1 del testimone (sentito all'udienza del 17.5.2018), referente della Biochemical s.p.a., Testimone_1
il quale così rispondeva: <ADR. preciso comunque, al di là della differenza di posizioni tecniche tra il progetto della CH e quello del , che l'idea di una riutilizzazione delle parti ceramiche Pt_1
dei boli ruminali a fini di disinfezione delle acque era del ADR io ho sentito parlare, per la Pt_1
prima volta, della possibilità di riutilizzo dei boli nella filiera del trattamento acque, dal Se Pt_1
poi ci fossero posizioni analoghe o precedenti nulla so dire. Io non conoscevo detti boli anche perché il ramo della zootecnia non mi appartiene.”. Nella convenzione stipulata il 12.3.2012 dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (IZS) con la Biochemical s.p.a. e la si Controparte_1 dava atto che lo studio relativo al “riutilizzo” del “bolo” sia l'individuazione della “possibile” modalità di riciclo dello stesso per la depurazione delle acque era stato effettuato da CP_1
e, quindi, dal consulente della stessa. Analogo riferimento è presente nella delibera n.
[...] Pt_1
351 del 20.06.2013 dell'IZS di Teramo. Quindi, il ruolo della Biochemical S.p.A. era esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività utili alla realizzazione del progetto e, quindi, del riciclo del rifiuto, mentre l'idea di “riutilizzo” del “bolo” per uso depurazione e disinfezione era da attribuire al al quale, pertanto, andavano riconosciuti tutti i relativi diritti, a cominciare da quello di Pt_1
utilizzazione economica, mentre lo stesso, dopo aver partecipato a numerose riunioni alla presenza dei responsabili dell'IZS di Teramo e delle società , veniva Controparte_3 illegittimamente escluso dagli accordi intervenuti tra l'istituto e queste ultime società. Accordi a cui seguiva il finanziamento da parte dell'IZS di Teramo di diversi progetti di sperimentazione del processo condotti dalle predette società quanto meno fino all'anno 2015, come riferito dal teste
(sentito all'udienza del 28.6.2007). Testimone_2
Tutto ciò premesso, al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata, l'invenzione dell'appellante è certamente dotata del requisito della novità, come si evince dalle sopra richiamate dichiarazioni del teste La circostanza che l'opera di ingegno del sarebbe stata già Tes_1 Pt_1 oggetto di due distinti brevetti, uno facente capo ad un ente cinese e l'altro ad un ente giapponese, è priva di adeguati riscontri essendo stata riferita, in termini molto vaghi, soltanto dalla testimone
[...]
la quale, in quanto titolare del 50 % delle quote della società ed investita Tes_3 Controparte_1
di una procura speciale al compimento di attività, risultava incapace a testimoniare e, comunque, va ritenuta, in quanto interessata, del tutto non attendibile. Peraltro, secondo la deposizione del teste
6 quand'anche effettivamente sussistenti, gli altri due sopra menzionati brevetti non Tes_2
riguarderebbero lo sfruttamento del bolo ruminale nella sua interezza (così come ideato/progettato/elaborato dal , ma soltanto la parte in ceramica dello stesso, per uso Pt_1 disinfezione delle acque. Essi, inoltre, pur anteriori alla data dell'8.10.2013, sarebbero però successivi all'epoca di ideazione ed elaborazione da parte del risalente al marzo 2012. Pt_1
Del pari, completamente errata e illogica è l'affermazione della pre-divulgazione dell'opera di ingegno/idea del Invero, l'art. 47 c.p.i., nell'enunciare il concetto di “divulgazione Pt_1 dell'invenzione”, fa riferimento espresso a soggetti “terzi”, ovvero soggetti estranei all'invenzione stessa che, quindi, con l'invenzione medesima non debbano avere alcun tipo di relazione/rapporto causale. Ebbene, nel caso in esame, gli unici soggetti con i quali il ha interloquito e discusso Pt_1 dell'invenzione in parola erano i soggetti cc.dd. committenti, ovverosia la e, per essa, CP_1 la Biochemical Spa e l'IZS di Teramo. L'esposizione del progetto al committente (cioè al l.r. della società ), nonché ai soggetti che, unitamente a questo, si sarebbero dovuti occupare CP_1 della relativa realizzazione e della messa in commercio dell'invenzione non può, in altri termini, costituire divulgazione rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 47 c.p.i. e, pertanto, la decisione gravata si appalesa del tutto avulsa da una corretta applicazione della normativa di settore.
Circa l'industrializzazione, il giudice di prime cure opera un grave fraintendimento poiché l'art. 47 c.p.i. include le invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale e ciò significa che oggetto di tutela non è l'invenzione che già sia stata oggetto di una completa sperimentazione e di cui vi sia già stata un'applicazione industriale, ma quella che risulti essere astrattamente idonea all'applicazione industriale.
Dunque, il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'utilizzo/sfruttamento non autorizzato da parte di terzi dell'invenzione che, come detto, in quanto assistita dai requisiti della novità, della segretezza e dell'idoneità all'applicazione industriale, fa nascere il diritto dell'inventore, ossia del a Pt_1 richiedere il risarcimento/l'indennizzo a chi abbia indebitamente utilizzato/sfruttato l'invenzione medesima.
2.2. La decisione è censurabile anche quanto alla domanda subordinata di riconoscimento del compenso in favore dell'attore, anch'essa rigettata all'esito del totale travisamento delle risultanze istruttorie e della erronea interpretazione delle norme di legge.
Invero, il conferimento dell'incarico, che può essere provato con ogni mezzo istruttorio incluse le presunzioni, si evince dalle deposizioni testimoniali:
7 - di (sentito all'udienza del 28.6.2017) <Preciso che il progetto di cui ho Testimone_2
appena detto ipotizzava la possibilità di recuperare le parti ceramiche dei predetti boli per la realizzazione di protesi dentarie. Ricordo che mi disse che avrebbe parlato con un suo Tes_4
amico (appunto, il il quale facendo il dentista avrebbe potuto dire se la cosa era fattibile.”; Pt_1
ADR. ho redatto i verbali sub allegato n. 4 al fascicolo dell'attore e confermo di avere indicato il quale Consulente della .)>>; Pt_1 CP_1
- di (sentito all'udienza del 17.5.2018) <ADR. alla lettura del documento n. Testimone_1
1 allegato al fascicolo di parte attrice, rettifico quanto sopra detto precisando che non ricordavo di avere inviato la e-mail di cui al suddetto documento, che ora posso confermare di avere effettivamente spedito al ADR. preciso che ci sono stati degli incontri in cui è stato presente Pt_1
anche il Presso la CH mi sembra di ricordare che il sia stato presente almeno Pt_1 Pt_1
due volte, occasioni in cui lo stesso è intervenuto per esprimere la sua opinione. ADR. agli incontri intervenuti in relazione al progetto per cui è causa erano presenti, oltre me, anche il ed Tes_4
una tale Dott.ssa Almeno ad uno di tali incontri, svoltosi presso l'IZS, ricordo bene che è Tes_3
stato presente anche il ADR non mi risulta che il nelle sedute in cui si è proceduto Pt_1 Tes_4
a verbalizzazione, abbia premesso che il era presente per spirito di amicalità in quanto Pt_1
interessato alla materia trattata. ADR nel corso delle sedute ufficiali in cui è stato presente anche il posso riferire che ci fu un'interazione tecnico-scientifica anche con lo stesso. ADR. Nel corso Pt_1
degli incontri io esponevo il progetto di riutilizzo ai fini di disinfezione acque predisposto dalla NCR ed interagivo con i tecnici delle altre parti. In una occasione mi è successo di interagire con il
IB di ricordarne la presenza ad almeno un incontro, svoltosi presso la NCR, e ad Pt_1 almeno uno presso l'IZS. ADR. preciso comunque, al di là della differenza di posizioni tecniche tra il progetto della CH e quello del , che l'idea di una riutilizzazione delle parti ceramiche Pt_1
dei boli ruminali a fini di disinfezione delle acque era del ADR io ho sentito parlare, per la Pt_1
prima volta, della possibilità di riutilizzo dei boli nella filiera del trattamento acque, dal Se Pt_1
poi ci fossero posizioni analoghe o precedenti nulla so dire. Io non conoscevo detti boli anche perché il ramo della zootecnia non mi appartiene.>>;
- di (sentito all'udienza del 10.7.2019) <sul cap. 5) R. “Ricordo che vi furono Tes_5
contatti tra la e la NCR, confermo di aver incontrato il Sig. per un CP_1 Parte_1 paio di episodi, una volta presso l'IZS e ricordo che il Sig. era con il Sig. Parte_1 Parte_2
ed una volta presso la sede della società sempre in ordine alla vicenda
[...] Controparte_1 oggetto di causa”; ADR: “Dopo aver preso visione dei verbali che mi vengono rammostrati come
All. 4) fascicolo parte attrice e confermo che negli incontri tenutisi presso l'IZS dove io risulto
8 presente era anche presente il Sig. come risulta peraltro presente nel verbale”; ADR” Pt_1
Confermo il contenuto dei verbali che mi vengono rammostrati come All. 4) fascicolo parte attrice e gli argomenti affrontati, ma non ho redatto io i predetti verbali>>
- di (sentito all'udienza del 10.7.2019) << sul cap. 3) R: “Posso solo dire che Testimone_6
io sono stato incaricato dal Sig. e dal Sig. quale amm.re della Parte_1 Parte_2
di redigere un contratto scritto di collaborazione con il quale Controparte_1 CP_1
conferiva incarico di consulenza per lo sviluppo e la progettazione in merito alla riutilizzazione
[...] dei boli ruminali. Durante l'incontro sia il Sig. che il Sig. mi Parte_1 Parte_2
confermavano che il Sig. aveva ideato la riutilizzazione del bolo e pertanto volevano Pt_1 formalizzare tale collaborazione in un accordo scritto”; ADR, tale incarico mi fu conferito dopo che il Sig. aveva svolto l'attività di cui sopra. Quale ratifica ADR “Ricordo che tale Parte_1
incontro risale tra il settembre 2012 ed il marzo 2013 e preciso che gli incontri in cui ho partecipato personalmente con le parti furono n. 2”; ADR: “L'incarico mi fu conferito verbalmente dalle parti in causa”; ADR: “Prima dell'incontro di cui ho parlato, conosceva solo il ”; ADR: Parte_1
“Ho redatto il contratto di consulenza e l'ho consegnato brevi manu al Sig. ma Parte_1 non ricordo se ho inviato lo stesso anche per e-mail alla sul cap. 4) R. “Posso Controparte_1
dire che la NCR fu contattata dal Sig. e ciò posso dire in quanto me lo ha riferito Parte_1 sia il Sig. sia il Sig. durante l'incontro di cui ho parlato”; sul cap. 5) R. “So che il Pt_1 Tes_4
Sig. ha partecipato agli incontri e ricordo di aver visto anche alcuni verbali”; sul Parte_1 cap. 6) R: “Posso solo confermare quanto detto in risposta al cap. 3), null'altro posso dire”; sul cap.
9) R: “A me risulta che il Sig. era consulente della e ciò per Parte_1 Controparte_1 quanto detto e per quanto risulta anche dai verbali che ho visionato all'epoca dei fatti”; sul cap. 10)
R. “Ho già risposto;
sul cap. 12 R.: “A me risulta, per quanto già detto e per quanto verificato con il Sig. , che l'idea è venuta al Sig. ”>>; Parte_2 Parte_1
- di (sentito all'udienza del 22.10.2019) <Posso dire solo quanto segue: conosco Testimone_7
l'attore perché siamo entrambi appassionati di acquariofilia ed entrambi eravamo iscritti, nell'anno
2008, alla associazione acquariofili abruzzesi, con sede a Chieti, ove ci siamo conosciuti. Diversi anni fa l'attore mi chiamò dicendomi che aveva un problema da risolvere, riguardo al modo di riciclare dei boli di ceramica, e lui aveva pensato di utilizzarli come filtri per depurazione dell'acqua.
Vista la mia esperienza sul campo, gli confermavo che l'idea poteva funzionare, inoltre, poiché ero in contatto con un'azienda che forniva materiali per depurazione delle acque, la Biochemical S.p.A. di Bologna, gli fornii il contatto, in quanto avevo già avuto esperienze con loro e li ritenevo molto
9 disponibili e competenti in materia. Non ricordo esattamente la data, ma ciò avveniva tra la fine del
2011 e l'inizio del 2012. Nulla so sui rapporti tra l'attore e le altre società coinvolte>>:
- di (sentita all'udienza del 14.9.2020) < sul cap. 3°) " Posso solo dire che, Testimone_8
essendo la sorella del Sig. , peraltro, convivente, mio fratello ricordo che un giorno Parte_1
ritornò a casa e mi confido di essere stato incaricato dal Sig. Parte_3 CP_1
per cercare di trovare una soluzione al problema dello smaltimento e/o riutilizzazione dei boli
[...]
ruminali che peraltro mi mostrò e, posso anche dire che sulla mia e-mail mi pervenne della documentazione inerente i predetti boli ruminali Email_1
da parte di e/o ovviamente riferita a mio fratello. Dopo aver esaminato Controparte_1 Tes_4
la predetta documentazione , il Sig. ebbe l'idea che invece di triturare e smaltire i Parte_1
predetti boli ruminali, gli stessi potevano essere riutilizzati per depurazione delle acque reflue e/o altro;
a quel punto, individuò la Biochemical quale società che poteva portare avanti la sperimentazione, tale società la conosceva in quanto quest'ultimo era acquariofilo. Parte_1
Diverse volte il Sig. si è recato all'IZS di Teramo per presentare il progetto con la Parte_1
e due volte anche a Bologna presso la Biochemical. Alla fine dell'estate del Controparte_1
2012, quando il progetto andava bene, tornando io e mio fratello da Roseto degli Abruzzi a
Notaresco, ci siamo fermati davanti alla sede della a Roseto degli Abruzzi Controparte_1
(Voltarrosto) e su invito del Sig. siamo entrati nella sede di e in Tes_4 Controparte_1
quell'occasione ho avuto modo di assistere al colloquio tra il Sig. il Sig. Tes_4 Parte_1
e la compagna di;
in quell'occasione, ho avuto modo di visionare i verbali della Parte_2
partecipazione del Sig. all'incontri presso l'IZS di Teramo dove il Sig. Parte_1 Pt_1
veniva indicato quale consulente della ed in cui si discuteva del
[...] Controparte_1
predetto Progetto di riutilizzazione dei BOLI. In quell'occasione il Sig. richiese al Parte_1
Sig. la formalizzazione dell'incarico a suo tempo conferito perché quello verbale Parte_2
a suo tempo conferito non bastava e, quindi, il Sig. assicurò il Sig. che avrebbe Tes_4 Pt_1
incaricato un suo consulente per la redazione dell'incarico. Successivamente il Sig. Parte_1
richiese al Dott. di interessarsi al fine di sollecitare la sottoscrizione dell'incarico scritto da Tes_6
parte del Sig. di . Parte_2 Controparte_1
Il conferimento dell'incarico si evince, in secondo luogo, dai verbali delle riunioni tenutesi presso l'IZS di Teramo (verbali riunioni IZS del 13.04.2012, 29.06.2012, 10.07.2012, 27.02.2013,
28.03.2013 e del 09.05.2013 a cui si riferiscono le soprarichiamate deposizioni testimoniali) ove il
è espressamente qualificato come “consulente ” e a cui era presente anche il Pt_1 CP_1
amministratore della stessa società, confermando l'incarico affidato all'odierno appellante. Tes_4
10 Ed è assurdo sostenere da parte dell'appellata che la presenza fosse legata a motivi di amicizia tra il e il Nel senso anzidetto, depone anche la e-mail del 29.02.2012 con cui la società Pt_1 Tes_4
trasmetteva al la documentazione riguardante i cc.dd. “boli” e la bozza Controparte_1 Pt_1
delle linee guida richiedendogli la stesura del protocollo, e-mail confermata dalla testimone Tes_8
(sorella convivente dell'appellante) nella deposizione sopra trascritta.
[...]
Infine, nelle dichiarazioni testimoniali di (v. supra) si evince come le parti in Testimone_6
causa, ben prima di instaurare il presente contenzioso, avessero congiuntamente espresso la comune volontà di formalizzare il conferimento dell'incarico svolto dal ed anzi le dichiarazioni del Pt_1
riferite dal teste, costituiscono una confessione non solo stragiudiziale ai sensi e per gli Tes_4 effetti dell'art. 2735 c.c., ma anche giudiziale ex art. 2733 c.c. avente ad oggetto non soltanto il conferimento dell'incarico da parte della ma anche l'effettivo espletamento Controparte_1 dell'incarico medesimo: sia con riguardo all'ideazione del processo di innovazione per il reimpiego della componente in ceramica del dispositivo del rifiuto per uso disinfezione delle acque oggetto di causa, sia con riguardo alla consulenza durante le fasi di studio e collaborazione con l'IZS e la
Biochemical s.p.a., concluse con lo sviluppo di ben due progetti finanziati dal Ministero della Salute.
2.3. Del pari errata è la decisione di rigetto dell'ulteriore domanda subordinata ex art. 2041 c.c. avendo il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il depauperamento può coincidere, in buona sostanza, con il solo danno emergente (esborsi e costi), mentre, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, esso deve ricomprendere anche il lucro cessante ossia il ristoro per il sacrificio di tempo e per le energie mentali e fisiche del professionista, che questi abbia profuso per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la cui quantificazione va determinata in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
2.4. L'accoglimento delle domande dell'appellante, in riforma integrale della sentenza gravata, dovrà comportare la nuova regolamentazione delle spese di lite con condanna dell'appellata alla loro refusione in favore dell'appellante.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita la la quale ha Controparte_1
resistito agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello è infondata.
Invero, l'atto consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso
11 motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
6. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
6.1. Giova evidenziare che, ai sensi degli artt. 2585 c.c. e 47 c.p.i., l'invenzione brevettabile consiste nella soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale (cfr., ex multis, Cass. 23414/2009 <Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata "ex post", dalla parte o dal consulente tecnico,
a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.>> e Cass. 17376/2012 <In tema di invenzioni industriali, il giudice di merito, per respingere la domanda di nullità del brevetto, deve accertare, oltre alla novità delle rivendicazioni, la sufficiente altezza inventiva del trovato e il requisito della industrialità.>>).
6.2. Ciò posto, dalla lettura degli atti difensivi dell'appellante nonché dall'esame dei documenti prodotti, emerge esclusivamente che avrebbe intuito la possibilità di riutilizzare i Parte_1
boli endoruminali per la depurazione delle acque (rectius disinfezione secondo la precisazione della parte appellata poi accolta dal difensore dell'appellante). Di quella che lo stesso appellante definisce semplice “intuizione” non vi è alcuna maggiore descrizione e/o specificazione né, tanto meno, vi sono documenti che consentano di comprendere il suo effettivo contenuto;
nel testo dell'accordo ripassato tra l'appellata e l'IZS non è rinvenibile alcunché; nelle linee guida del 19.3.2012 e nel progetto IZS
AM 03/10 RC, oltre alla indicazione delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti, degli
12 obiettivi perseguiti e delle discussioni generali sulle varie possibilità (teoriche) di riutilizzo dei boli, non si rinviene, parimenti, nulla di più concreto e specifico. Lo stesso testimone al quale Tes_1
si è fatto più volte riferimento con il gravame, ha parlato di una idea, e non di più, del Pt_1
6.3. Dunque, è evidente che, anche volendo riconoscere al la paternità della predetta Pt_1 intuizione, si tratterebbe appunto di una “mera idea” o “idea rudimentale”, come tale insuscettibile di essere brevettabile. A tale fine, come è noto, onde renderne chiara la “inventività” e “industrialità” ossia consentire il vaglio di validità alla luce dello stato della tecnica, è necessario che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, dovendosi all'uopo fornire esempi e informazioni per consentire a ogni tecnico del ramo, utilizzando le comuni conoscenze generali, di eseguire l'invenzione nel settore rivendicato, senza indebito onere e senza necessità di capacità inventiva. Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel caso di specie.
6.4. Il risvolto paradossale della vicenda è che, mentre l'appellante rivendica, tra le altre cose, il diritto di richiedere il brevetto e chiede di inibirne ad altri l'utilizzo e lo sfruttamento, oltre ad essere indennizzato o risarcito, è, tra le parti, incontestato che, in realtà, nessuno dei soggetti coinvolti – né
l'appellata né la Biochemical s.p.a. né l'IZS – ha brevettato alcuna invenzione attinente il riutilizzo dei boli endoruminali e che il progetto sperimentale, condotto in base alla predetta convenzione, non ha condotto ad alcun risultato ed è stato abbandonato.
6.5. Da ultimo, per quanto la questione sia superata alla luce delle predette considerazioni, non
è neppure condivisibile la censura che i due brevetti esistenti in materia menzionati dal teste Tes_2
non siano stati meglio specificati perché la loro esatta individuazione si ricava documentalmente (v. verbale della riunione dell'8.10.2013, allegato dall'appellata).
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Sintetizzando, la prova del conferimento dell'incarico professionale, secondo l'appellante, sarebbe rappresentata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dai verbali di alcune riunioni intercorse iniziali tra i tecnici dell'IZS, e Biochemical s.p.a. (ove il è indicato quale Controparte_1 Pt_1
“consulente” di secondo cui, appunto, l'appellante partecipò a tali riunioni come Controparte_1
confermato anche da una mail inviatagli dalla Biochemical. Dichiarazioni, peraltro, che, da un lato, non hanno comunque confermato l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale tra le parti, e dall'altro lato, hanno riferito del legame di amicizia tra il e il l.r. della Pt_1 Tes_4
società appellata.
7.2. Ebbene, a fronte della recisa contestazione dell'appellata – secondo la quale l'unico ruolo del amico del l.r. della che a lui confidò colloquialmente di essere Pt_1 Tes_4 CP_1
13 stato contattato dall'IZS per studiare una possibilità di riutilizzo dei boli, fu quello di favorire, anche mediante ricerche su internet, il contatto con la Biochemical, e che la partecipazione del medesimo alle successive riunioni era legata solo ai predetti rapporti di amicizia, e non fu per nulla utile e, anzi, ad un certo momento, fu osteggiata dagli altri partecipanti e, quindi, interrotta –, i menzionati elementi indiziari di prova sono insufficienti per dimostrare il conferimento dell'incarico professionale da parte della società appellata.
7.3. Invero, è pacifico che l'appellante (il quale è un odontoiatra) non vanti nel campo in esame alcuna pubblicazione scientifica o abbia alcuna competenza o capacità professionale specifica che potesse contribuire allo sviluppo del sopraindicato progetto. Considerata la rilevanza dell'incarico, è anomalo che il professionista e la committente (che è una s.r.l.) non avessero raggiunto un accordo per iscritto. Analoga valutazione vale rispetto all'assenza di qualsiasi documentazione a riscontro del conferimento dell'incarico (preventivo, sottoscrizione documentazione privacy, emissione di fatture ecc.). Tutto ciò rende inverosimile la tesi dell'appellante ed è, invece, del tutto compatibile con la tesi dell'appellata.
7.4. La dichiarazione del testimone – secondo il quale, durante un incontro Testimone_6 avvenuto tra il settembre del 2012 e il marzo 2013, il e il gli diedero l'incarico di Pt_1 Tes_4
redigere un contratto di scritto di collaborazione avente ad oggetto l'attività di consulenza per lo sviluppo e la progettazione in merito alla riutilizzazione dei boli ruminali –, poiché è pacifico che poi la bozza del contratto non fu redatta e il contratto non fu sottoscritto, non è una prova a favore dell'appellante ed, anzi, è una prova a suo sfavore poiché, evidentemente, in seguito, una delle due parti o entrambe mutarono i propri propositi.
7.5. La conclusione è, inoltre, conformata dal rilievo che l'appellante, sotto il profilo assertivo, non è stato in grado di indicare in modo chiaro il preciso contenuto dell'incarico professionale che resta oscuro, il che, ancora una volta, non è compatibile con la tesi dallo stesso sostenuta.
7.6. Infine, malgrado l'appellante reclami un compenso di € 40.000,00 (non è dato comprendere in base a quale tariffa professionale e per quale attività svolta), non è stato minimamente specificato quale sia il risultato dell'opera professionale svolta. A tale riguardo, non vi alcun documento (scritto, elaborato, progetto, parere tecnico o altro) che dimostri alcunché. Tutto ciò ad ulteriore conforto che alcun incarico professionale venne, in realtà, conferito all'appellante che, oltre tutto, al di là della partecipazione ad alcune iniziali riunioni del gruppo coinvolto nel progetto, egli non eseguì alcuna attività professionale in favore dell'appellata.
8. Il terzo motivo è, del pari, infondato.
14 8.1. Posto il rilievo che l'interpretazione data all'art. 2041 c.c. da parte del giudice di prime cure è corretta in quanto l'indennizzo per arricchimento ingiustificato comprende la diminuzione patrimoniale subita e non il lucro cessante – quello che, di fatto, con la richiesta d'indennizzo di
€ 40.000,00 intendeva conseguire il (v. atto di citazione in primo grado) – (v., tra le altre, Pt_1
Cass. 14526/2016 e Cass. 18785/2005), il punto dirimente è che, nel caso di specie, non risulta alcun arricchimento della parte appellata in conseguenza della asserita opera dell'appellante.
8.2. Innanzitutto, non è stato né dedotto né provato – si ripete – il contributo dell'appellante al progetto sperimentale al quale prendeva parte l'appellata. In secondo luogo e soprattutto, al contrario di quanto supposto dall'appellante, il progetto, come si è innanzi sottolineato, veniva abbandonato
(v. verbale riunione dell'8.10.2013), non riceveva alcun finanziamento (v. nota UE 8.5.2015 inviata allo IZS) e, dunque, si rivelava infruttuoso. Dunque, piuttosto che un arricchimento, dal progetto sono derivati in realtà delle spese, sopportate dall'appellata e dagli altri soggetti coinvolti.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
9.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
9.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda
(indeterminabile – complessità media), secondo i valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 10.313,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi.
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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