Articolo 58 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 57Articolo 59
Versione
15 dicembre 1974
Art. 58.
L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale su libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929 n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974