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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3934/2014 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicolangelo Zurlo Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
giusta procura in atti dall'avv. Ciro Romano
CONVENUTO
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto la domanda con la quale , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha chiesto la condanna del al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 570.662,85 di cui alle riserve dallo stesso formulate nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 16.12.2010 ed avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di una circonvallazione intorno all'abitato di – 2° Stralcio: tratto Controparte_1
Via Carovigno - Via per Specchia”, consistenti nelle maggiori spese sostenute, nella perdita di utile subita, nel danno da perdita di chance patito in conseguenza delle illegittime sospensioni di detti lavori per la durata complessiva di 112 giorni.
Secondo quanto allegato dall'attore, infatti, l'esecuzione delle opere commissionategli venne interamente sospesa una prima volta, per la durata di 489 giorni, affinché il comune convenuto potesse conseguire le autorizzazioni necessarie allo spostamento dei numerosi alberi di ulivo presenti in alcune delle aree interessate dai lavori ed una seconda volta, per durata, di 112 giorni, essendo stata accertata, “nell'area destinata ad ospitare le fondazioni della struttura di impalcato”, la presenza di
cavità naturali ipogee che rese necessaria la redazione e l'approvazione di una perizia di variante e
suppletiva”.
In occasione della prima sospensione, alla ripresa dei lavori il direttore dei lavori redasse, in data 5.12.2012, una prima perizia di variante e suppletiva e l'attore sottoscrisse un atto di sottomissione con il quale, a fronte del riconoscimento di maggiori spese per un importo di €
50.000,00, rinunciò alle pretese avanzate con le riserve iscritte nel registro di contabilità fino alla predetta data, che pertanto non costituiscono oggetto della domanda da lui formulata nel presente giudizio.
Anche in seguito alla seconda sospensione vennero redatti una nuova perizia di variante in data 5.6.2013, come innanzi esposto, ed un atto di sottomissione ad essa allegato. Al riguardo va rilevato che tale atto di sottomissione non reca in calce alcuna sottoscrizione, essendo, le sottoscrizioni del direttore dei lavori, dell'appaltatore e del responsabile del procedimento presenti unicamente sul frontespizio, ove è dato leggere “PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO…
Schema atto di sottomissione”.
Tuttavia l'amministrazione convenuta ha allegato l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'attore, di tale atto di sottomissione e tale circostanza non è stata espressamente contestata. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato il rigetto, deducendo la legittimità delle sospensioni disposte dal direttore dei lavori ed eccependo l'avvenuta decadenza dell' dalle riserve iscritte, in quanto non Pt_1
reiterate e non esplicitate nei termini di legge.
All'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, durante il quale sono state disposte, dal Tribunale in diversa composizione, ben tre consulenze tecniche d'ufficio, la domanda attorea non appare fondata.
Va, in primo luogo, rilevato che la valutazione, espressa da tutti e tre i consulenti, in ordine alla sussistenza del diritto dell'attore a conseguire un indennizzo per i maggiori costi sopportati ed i minori utili conseguiti per l'avvenuta protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto non risulta condivisibile.
In proposito la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “nell'appalto sia pubblico che
privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica
pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del
progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve
sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il
risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali
da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi
dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere
realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori
oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le
condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure
normali” (Cass. 5144/2020; v. Cass n. 3932/2008; Cass. n. 28812/2013).
I suddetti principi sono stati recentemente riaffermati dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è
condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e
risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea
progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di
strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica”.
Tale condizione non ricorre nel caso di specie, non potendo considerarsi “sorpresa geologica”
la presenza di cavità ipogee nel sottosuolo, accertabile con ordinarie indagini.
In secondo luogo va rilevato che l'attore risulta decaduto dalle riserve formulate.
Invero, a norma dell'art. 133 u.c. del D.P.R. n. 554/1999, “le contestazioni dell'appaltatore in
merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori;
qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si
rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 165”.
Tale ultima disposizione prevedeva: “Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione
dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
CP_
Ebbene, dalla ricostruzione della vicenda operata dall'ing. sulla scorta della documentazione in atti emerge che l'attore, dopo aver firmato con riserva il verbale con cui, in data
25.2.2013, veniva disposta la sospensione dei lavori per la riscontrata presenza di cavità ipogee nella menzionata area, ne differiva la quantificazione degli “eventuali maggiori costi da sostenere all'atto
della sottoscrizione e accettazione della nuova PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE (…) in fase
di redazione”, non conoscendo “le soluzioni tecniche adottate, le quantità e la quantificazione
economica”.
Successivamente, l' esplicitava le riserve con nota del 13.5.2013, senza tuttavia Pt_1
quantificare le maggiori somme richieste, non disponendo “della perizia di variante e dei relativi atti
di disposizione”, ma, in seguito, sottoscriveva senza riserva il terzo stato di avanzamento lavori.
Infine, pur avendo avuto contezza, in data 6.6.2013, all'atto della sottoscrizione (del frontespizio) dell'atto di sottomissione relativo alla seconda perizia di variante delle predette soluzioni, delle quantità supplementari occorrenti per la loro adozione e dei relativi costi, soltanto in data 31.7.2013, ovvero ben oltre il termine di quindici giorni dall'apposizione della riserva in calce al verbale di sospensione dei lavori, esplicitava le suddette riserve con la quantificazione delle maggiori somme richieste, con ciò incorrendo nella decadenza sancita dalla disposizione innanzi richiamata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attore va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
In ragione del medesimo criterio vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3934/2014 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3934/2014 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicolangelo Zurlo Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
giusta procura in atti dall'avv. Ciro Romano
CONVENUTO
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
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FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto la domanda con la quale , titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha chiesto la condanna del al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 570.662,85 di cui alle riserve dallo stesso formulate nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 16.12.2010 ed avente ad oggetto “Lavori per la realizzazione di una circonvallazione intorno all'abitato di – 2° Stralcio: tratto Controparte_1
Via Carovigno - Via per Specchia”, consistenti nelle maggiori spese sostenute, nella perdita di utile subita, nel danno da perdita di chance patito in conseguenza delle illegittime sospensioni di detti lavori per la durata complessiva di 112 giorni.
Secondo quanto allegato dall'attore, infatti, l'esecuzione delle opere commissionategli venne interamente sospesa una prima volta, per la durata di 489 giorni, affinché il comune convenuto potesse conseguire le autorizzazioni necessarie allo spostamento dei numerosi alberi di ulivo presenti in alcune delle aree interessate dai lavori ed una seconda volta, per durata, di 112 giorni, essendo stata accertata, “nell'area destinata ad ospitare le fondazioni della struttura di impalcato”, la presenza di
cavità naturali ipogee che rese necessaria la redazione e l'approvazione di una perizia di variante e
suppletiva”.
In occasione della prima sospensione, alla ripresa dei lavori il direttore dei lavori redasse, in data 5.12.2012, una prima perizia di variante e suppletiva e l'attore sottoscrisse un atto di sottomissione con il quale, a fronte del riconoscimento di maggiori spese per un importo di €
50.000,00, rinunciò alle pretese avanzate con le riserve iscritte nel registro di contabilità fino alla predetta data, che pertanto non costituiscono oggetto della domanda da lui formulata nel presente giudizio.
Anche in seguito alla seconda sospensione vennero redatti una nuova perizia di variante in data 5.6.2013, come innanzi esposto, ed un atto di sottomissione ad essa allegato. Al riguardo va rilevato che tale atto di sottomissione non reca in calce alcuna sottoscrizione, essendo, le sottoscrizioni del direttore dei lavori, dell'appaltatore e del responsabile del procedimento presenti unicamente sul frontespizio, ove è dato leggere “PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO…
Schema atto di sottomissione”.
Tuttavia l'amministrazione convenuta ha allegato l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'attore, di tale atto di sottomissione e tale circostanza non è stata espressamente contestata. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, di cui ha invocato il rigetto, deducendo la legittimità delle sospensioni disposte dal direttore dei lavori ed eccependo l'avvenuta decadenza dell' dalle riserve iscritte, in quanto non Pt_1
reiterate e non esplicitate nei termini di legge.
All'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio, durante il quale sono state disposte, dal Tribunale in diversa composizione, ben tre consulenze tecniche d'ufficio, la domanda attorea non appare fondata.
Va, in primo luogo, rilevato che la valutazione, espressa da tutti e tre i consulenti, in ordine alla sussistenza del diritto dell'attore a conseguire un indennizzo per i maggiori costi sopportati ed i minori utili conseguiti per l'avvenuta protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto non risulta condivisibile.
In proposito la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “nell'appalto sia pubblico che
privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica
pattuizione (nella specie, peraltro, sussistente), esercitare il controllo della validità tecnica del
progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve
sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il
risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali
da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi
dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere
realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori
oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le
condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure
normali” (Cass. 5144/2020; v. Cass n. 3932/2008; Cass. n. 28812/2013).
I suddetti principi sono stati recentemente riaffermati dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che “in caso di appalto pubblico, poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è
condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, l'appaltatore è tenuto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente e
risponde dei vizi e delle deficienze dell'opera, pur se ascrivibili alla imperfetta od erronea
progettazione, eccezion fatta per quelle condizioni geologiche non accertabili con l'ausilio di
strumenti e conoscenze normali che costituiscono la c.d. sorpresa geologica”.
Tale condizione non ricorre nel caso di specie, non potendo considerarsi “sorpresa geologica”
la presenza di cavità ipogee nel sottosuolo, accertabile con ordinarie indagini.
In secondo luogo va rilevato che l'attore risulta decaduto dalle riserve formulate.
Invero, a norma dell'art. 133 u.c. del D.P.R. n. 554/1999, “le contestazioni dell'appaltatore in
merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori;
qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si
rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'art. 165”.
Tale ultima disposizione prevedeva: “Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione
dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
CP_
Ebbene, dalla ricostruzione della vicenda operata dall'ing. sulla scorta della documentazione in atti emerge che l'attore, dopo aver firmato con riserva il verbale con cui, in data
25.2.2013, veniva disposta la sospensione dei lavori per la riscontrata presenza di cavità ipogee nella menzionata area, ne differiva la quantificazione degli “eventuali maggiori costi da sostenere all'atto
della sottoscrizione e accettazione della nuova PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE (…) in fase
di redazione”, non conoscendo “le soluzioni tecniche adottate, le quantità e la quantificazione
economica”.
Successivamente, l' esplicitava le riserve con nota del 13.5.2013, senza tuttavia Pt_1
quantificare le maggiori somme richieste, non disponendo “della perizia di variante e dei relativi atti
di disposizione”, ma, in seguito, sottoscriveva senza riserva il terzo stato di avanzamento lavori.
Infine, pur avendo avuto contezza, in data 6.6.2013, all'atto della sottoscrizione (del frontespizio) dell'atto di sottomissione relativo alla seconda perizia di variante delle predette soluzioni, delle quantità supplementari occorrenti per la loro adozione e dei relativi costi, soltanto in data 31.7.2013, ovvero ben oltre il termine di quindici giorni dall'apposizione della riserva in calce al verbale di sospensione dei lavori, esplicitava le suddette riserve con la quantificazione delle maggiori somme richieste, con ciò incorrendo nella decadenza sancita dalla disposizione innanzi richiamata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attore va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
In ragione del medesimo criterio vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3934/2014 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
[...]
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese occorse per le consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino