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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VISCIANO ENRICO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORNACIARI UG BOFFI DAVIDE, dall'Avv. FORNACIARI
UG e dall'Avv. PRANDELLI MARCO ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni
MOTIVAZIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio, con rito c.d. Fornero, contro la società resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposte nelle superiori premesse e per le ragioni formulate in punto di fatto e di diritto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, il 1 licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12 maggio 2022, ricevuta in data 13 maggio 2022,, impugnato con corrispondenze, rispettivamente del 19.05.2022, spedita il 24.05.2022 consegnata il 30.05.2022 e del 30.06.2022 spedita il 01.07.2022 e consegnata il 06.07.2022, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare alla , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza della illegittimità del licenziamento ha subito danni sotto il profilo biologico-psichico e morale con riferimento alla dignità e professionalità, all'immagine e alla reputazione, e per l'effetto condannare l'odierna società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento nella misura che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda CTU, o la diversa somma di giustizia determinata in via equitativa».
II. Sosteneva, infatti, che il recesso datoriale in tronco fosse illegittimo e, considerando la natura degli addebiti e le conseguenze sulla sua sfera personale in termini pregiudizievoli, si fosse in presenza di un licenziamento ingiurioso, produttivo di danni.
III. Si costituiva parte resistente, contestando le domande del Parte_1
Il giudice della fase sommaria separava la domanda risarcitoria e, con ordinanza respingeva l'impugnazione del recesso, statuizione confermata dalla fase di merito con sentenza.
Il presente giudizio risarcitorio, non necessitando istruttoria, veniva discusso e deciso all'odierna udienza, sostituito dal deposito di note scritte.
1. Le circostanze di fatto esposte dalla parte ricorrente, per fondare la sua richiesta di danni (patrimoniali e non), partono dal presupposto che il recesso sia illegittimo e che, una volta che le circostanze siano state diffuse tra i dipendenti, il lavoratore avrebbe accusato i molteplici danni biologici, morali, all'immagine e alla reputazione, che, laddove il datore di lavoro non avesse proceduto disciplinarmente per le condotte inesistenti addebitate, si sarebbero potuti evitare.
Nel merito, perché possa dirsi integrata la fattispecie del licenziamento ingiurioso, è necessario, non tanto che il recesso datoriale sia illegittimo (il carattere ingiurioso potrebbe prescindere, infatti, dalla legittimità o meno del provvedimento), ma che lo stesso datore di lavoro, durante l'iter disciplinare, o dopo l'irrogazione della sanzione espulsiva, abbia posto in essere qualcosa di ulteriore, che, per le modalità o per la diffusione e pubblicità dei fatti, abbia violato diritti personali del dipendente (cfr., ad esempio, Tribunale Palermo sez. lav.,
14/04/2023, n.1280: «Il licenziamento c.d. "ingiurioso" si caratterizza per essere lesivo del decoro, dell'onore e della dignità del lavoratore ed, essendo una fattispecie peculiare, è sottratto all'onere di tempestiva impugnazione. Il giudice può accertare il carattere ingiurioso del recesso datoriale
a prescindere dalla legittimità dello stesso. In tale ipotesi, il risarcimento dell'ulteriore danno è giustificato dalle modalità attraverso le quali il licenziamento è attuato, ad esempio nei casi in cui l'azienda dia pubblicità al recesso accompagnandolo a considerazioni sulle qualità personali
o professionali del lavoratore tali da arrecare discredito alla sua persona»),
2. Nel caso di specie, parte ricorrente, oltre a valorizzare l'illegittimità del recesso
(circostanza, peraltro, allo stato smentita tanto dall'ordinanza conclusiva della fase sommaria, quanto dalla sentenza del giudizio di merito, le quali hanno, al contrario, confermato la correttezza dell'operato datoriale e la fondatezza degli addebiti), sottolinea la particolare gravità delle condotte contestate, che integrerebbero fattispecie di molestie sessuali.
Ma l'aspetto fondamentale, quello relativo alle modalità del procedimento disciplinare, ovvero quello inerente alla diffusione indebita delle notizie, non è stato allegato in maniera rigida e specifica, senza che, peraltro, sulle circostanze siano state chieste istanze istruttorie adeguate.
In questo contesto, sembra venir meno proprio il presupposto per una valutazione positiva della domanda scolta in ricorso (Cfr., Cassazione civile sez. lav., 10/06/2024, n.16064:
«il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. n. 23686/2015; cfr. anche Cass. n.
6548/2024); la sentenza di merito ha espressamente richiamato il precedente di legittimità (Cass
n. 5760/2019), con il quale è stato precisato che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 5885/2014, n. 21279/2010, n. 6845/2010, n.
15469/2008)»).
In altre parole, nel caso di specie, non risultano allegate compiutamente né modalità del procedimento disciplinare, o della comunicazione del recesso lesive della riservatezza o dell'onore del né una indebita divulgazione del recesso, così come non viene Parte_1
rappresentato che il datore di lavoro abbia dato notizia, all'interno o all'esterno dell'azienda, dei fatti oggetto del procedimento, al di là, ovviamente, della conoscenza e conoscibilità connaturale a un provvedimento quale quello in discussione su condotte del dipendente che hanno riguardato un diverso numero di colleghe.
3. In definitiva, l'estrema odiosa gravità delle contestazioni, anche laddove le stesse dovessero cadere in seguito al giudizio impugnatorio del recesso (cosa che, al momento, non si è verificata), non può rappresentare da sola la ragione fondante dell'ingiuriosità del recesso, considerando che parte datoriale, evidentemente, si è limitata a contestare fatti riportati da colleghi del ricorrente e a svolgere un'istruttoria interna approfondita, senza travalicare alcun limite in pregiudizio del Parte_1
Da quanto evidenziato, le domande risarcitorie del ricorrente non possono trovare accoglimento, in considerazione del fatto che nessuna condotta illegittima può radicarsi a carico del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.200,00 oltre spese generali. IVA e CPA.
Firenze, 23/12/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. VISCIANO ENRICO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORNACIARI UG BOFFI DAVIDE, dall'Avv. FORNACIARI
UG e dall'Avv. PRANDELLI MARCO ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni
MOTIVAZIONE
I. Parte ricorrente agiva in giudizio, con rito c.d. Fornero, contro la società resistente, rassegnando le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposte nelle superiori premesse e per le ragioni formulate in punto di fatto e di diritto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, il 1 licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12 maggio 2022, ricevuta in data 13 maggio 2022,, impugnato con corrispondenze, rispettivamente del 19.05.2022, spedita il 24.05.2022 consegnata il 30.05.2022 e del 30.06.2022 spedita il 01.07.2022 e consegnata il 06.07.2022, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare alla , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
c) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza della illegittimità del licenziamento ha subito danni sotto il profilo biologico-psichico e morale con riferimento alla dignità e professionalità, all'immagine e alla reputazione, e per l'effetto condannare l'odierna società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento nella misura che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda CTU, o la diversa somma di giustizia determinata in via equitativa».
II. Sosteneva, infatti, che il recesso datoriale in tronco fosse illegittimo e, considerando la natura degli addebiti e le conseguenze sulla sua sfera personale in termini pregiudizievoli, si fosse in presenza di un licenziamento ingiurioso, produttivo di danni.
III. Si costituiva parte resistente, contestando le domande del Parte_1
Il giudice della fase sommaria separava la domanda risarcitoria e, con ordinanza respingeva l'impugnazione del recesso, statuizione confermata dalla fase di merito con sentenza.
Il presente giudizio risarcitorio, non necessitando istruttoria, veniva discusso e deciso all'odierna udienza, sostituito dal deposito di note scritte.
1. Le circostanze di fatto esposte dalla parte ricorrente, per fondare la sua richiesta di danni (patrimoniali e non), partono dal presupposto che il recesso sia illegittimo e che, una volta che le circostanze siano state diffuse tra i dipendenti, il lavoratore avrebbe accusato i molteplici danni biologici, morali, all'immagine e alla reputazione, che, laddove il datore di lavoro non avesse proceduto disciplinarmente per le condotte inesistenti addebitate, si sarebbero potuti evitare.
Nel merito, perché possa dirsi integrata la fattispecie del licenziamento ingiurioso, è necessario, non tanto che il recesso datoriale sia illegittimo (il carattere ingiurioso potrebbe prescindere, infatti, dalla legittimità o meno del provvedimento), ma che lo stesso datore di lavoro, durante l'iter disciplinare, o dopo l'irrogazione della sanzione espulsiva, abbia posto in essere qualcosa di ulteriore, che, per le modalità o per la diffusione e pubblicità dei fatti, abbia violato diritti personali del dipendente (cfr., ad esempio, Tribunale Palermo sez. lav.,
14/04/2023, n.1280: «Il licenziamento c.d. "ingiurioso" si caratterizza per essere lesivo del decoro, dell'onore e della dignità del lavoratore ed, essendo una fattispecie peculiare, è sottratto all'onere di tempestiva impugnazione. Il giudice può accertare il carattere ingiurioso del recesso datoriale
a prescindere dalla legittimità dello stesso. In tale ipotesi, il risarcimento dell'ulteriore danno è giustificato dalle modalità attraverso le quali il licenziamento è attuato, ad esempio nei casi in cui l'azienda dia pubblicità al recesso accompagnandolo a considerazioni sulle qualità personali
o professionali del lavoratore tali da arrecare discredito alla sua persona»),
2. Nel caso di specie, parte ricorrente, oltre a valorizzare l'illegittimità del recesso
(circostanza, peraltro, allo stato smentita tanto dall'ordinanza conclusiva della fase sommaria, quanto dalla sentenza del giudizio di merito, le quali hanno, al contrario, confermato la correttezza dell'operato datoriale e la fondatezza degli addebiti), sottolinea la particolare gravità delle condotte contestate, che integrerebbero fattispecie di molestie sessuali.
Ma l'aspetto fondamentale, quello relativo alle modalità del procedimento disciplinare, ovvero quello inerente alla diffusione indebita delle notizie, non è stato allegato in maniera rigida e specifica, senza che, peraltro, sulle circostanze siano state chieste istanze istruttorie adeguate.
In questo contesto, sembra venir meno proprio il presupposto per una valutazione positiva della domanda scolta in ricorso (Cfr., Cassazione civile sez. lav., 10/06/2024, n.16064:
«il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. n. 23686/2015; cfr. anche Cass. n.
6548/2024); la sentenza di merito ha espressamente richiamato il precedente di legittimità (Cass
n. 5760/2019), con il quale è stato precisato che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 5885/2014, n. 21279/2010, n. 6845/2010, n.
15469/2008)»).
In altre parole, nel caso di specie, non risultano allegate compiutamente né modalità del procedimento disciplinare, o della comunicazione del recesso lesive della riservatezza o dell'onore del né una indebita divulgazione del recesso, così come non viene Parte_1
rappresentato che il datore di lavoro abbia dato notizia, all'interno o all'esterno dell'azienda, dei fatti oggetto del procedimento, al di là, ovviamente, della conoscenza e conoscibilità connaturale a un provvedimento quale quello in discussione su condotte del dipendente che hanno riguardato un diverso numero di colleghe.
3. In definitiva, l'estrema odiosa gravità delle contestazioni, anche laddove le stesse dovessero cadere in seguito al giudizio impugnatorio del recesso (cosa che, al momento, non si è verificata), non può rappresentare da sola la ragione fondante dell'ingiuriosità del recesso, considerando che parte datoriale, evidentemente, si è limitata a contestare fatti riportati da colleghi del ricorrente e a svolgere un'istruttoria interna approfondita, senza travalicare alcun limite in pregiudizio del Parte_1
Da quanto evidenziato, le domande risarcitorie del ricorrente non possono trovare accoglimento, in considerazione del fatto che nessuna condotta illegittima può radicarsi a carico del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.200,00 oltre spese generali. IVA e CPA.
Firenze, 23/12/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci