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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 93/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
93/2024 promosso con ricorso depositato in data 09/02/2024
da
(C.F. con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DA DEPPO PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DA DEPPO PAOLA
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. PANIZ MASSIMILIANO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ MASSIMILIANO
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 26.9.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dal sig. le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni della separazione consensuale e dello successivo scioglimento del matrimonio;
considerato che in data 23.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 376/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata Per_1
in data 18.7.2015, e nata in data [...]; Per_2
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/06/2013 in
Comune di PIEVE DI CADORE (BL) da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 3, parte I, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI CADORE (BL) alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento congiunto delle figlie minori, e Per_1
alla responsabilità di entrambi i genitori, i quali si Per_2
impegnano ad assumere concordemente le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relativamente alla loro istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
2) le figlie minori sono collocate prevalentemente presso la madre,
nell'abitazione di Pieve di Cadore (BL) – Frazione Tai di Pieve di
Cadore alla via Agarole n. 6; il padre, il quale rimarrà a vivere nella casa di Pieve di Cadore – Frazione di Nebbiù alla via San Dionisio
n. 3, potrà tenere con sé le figlie, due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandole direttamente dall'abitazione materna, verso le ore 18.00, sino al lunedì mattina,
riaccompagnandole a scuola, nonché un giorno infrasettimanale
(mercoledì), dal pomeriggio finita la scuola, con pernottamento,
sino alla mattina seguente, riaccompagnandole direttamente a
3 scuola;
3) quanto alle festività natalizie, le bambine trascorreranno, il primo anno, la vigilia di Natale con la mamma, dalla mattina di
Natale alle ore 10.00 fino al 31 dicembre alle ore 12.00 con il papà, e dal 31.12 al 6 gennaio nuovamente con la mamma,
alternandosi tale calendario di anno in anno fra i genitori;
altresì, le figlie trascorreranno metà delle vacanze di Pasqua con la mamma e metà con il papà, secondo il calendario che di anno in anno sarà
fornito dall'istituto scolastico, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, il trasferimento avverrà la mattina della Pasquetta, entro le ore 10.00; sarà onere del genitore con cui sono le figlie accompagnarle presso l'abitazione dell'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori;
4) quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno due (2)
settimane di vacanze estive con la mamma e due (2) con il papà,
anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro, entro il 31 maggio, le rispettive settimane di ferie da trascorrere con le bambine.
5) il sig. RI si obbliga a corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie e l'importo Per_1 Per_2
mensile di €. 400,00 (€. 200,00 a figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025, e da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra , CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
4 nell'interesse delle figlie in conformità al Protocollo in uso al
Tribunale di Belluno;
6) l'Assegno Unico per le figlie sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre al 100%;
7) prende atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori;
8) gli animali domestici della famiglia rimarranno presso la residenza del sig. RI , il quale continuerà ad Pt_1
occuparsi dell'accudimento e del mantenimento ordinario degli stessi. Nel caso in cui dovessero presentarsi spese straordinarie
(quali, ad esempio, interventi dal veterinario, ecc.), queste ultime saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%
ciascuno;
9) le automobili resteranno assegnate secondo la loro esclusiva proprietà: la BMW X3 tg. CV761YE al sig. RI e la Fiat 500X
tg. FS264EF alla sig.ra ; CP_1
10) si dà atto che ogni pregresso rapporto economico, ivi comprese le spese straordinarie eventualmente non versate e la quota del contributo al mantenimento, fino alla concorrenza di €
250 mensili a figlia fino al febbraio 2024 compreso e di € 200
mensili a figlia a partire da marzo 2024, verrà regolato separatamente fra le parti;
11) prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di
5 contributo al mantenimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 17/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
93/2024 promosso con ricorso depositato in data 09/02/2024
da
(C.F. con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DA DEPPO PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DA DEPPO PAOLA
ATTORE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. PANIZ MASSIMILIANO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ MASSIMILIANO
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta del 26.9.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dal sig. le parti Parte_1
hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni della separazione consensuale e dello successivo scioglimento del matrimonio;
considerato che in data 23.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 376/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata Per_1
in data 18.7.2015, e nata in data [...]; Per_2
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/06/2013 in
Comune di PIEVE DI CADORE (BL) da
Parte_1
e
CP_1
trascritto al n. 3, parte I, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI CADORE (BL) alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento congiunto delle figlie minori, e Per_1
alla responsabilità di entrambi i genitori, i quali si Per_2
impegnano ad assumere concordemente le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relativamente alla loro istruzione,
educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
2) le figlie minori sono collocate prevalentemente presso la madre,
nell'abitazione di Pieve di Cadore (BL) – Frazione Tai di Pieve di
Cadore alla via Agarole n. 6; il padre, il quale rimarrà a vivere nella casa di Pieve di Cadore – Frazione di Nebbiù alla via San Dionisio
n. 3, potrà tenere con sé le figlie, due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandole direttamente dall'abitazione materna, verso le ore 18.00, sino al lunedì mattina,
riaccompagnandole a scuola, nonché un giorno infrasettimanale
(mercoledì), dal pomeriggio finita la scuola, con pernottamento,
sino alla mattina seguente, riaccompagnandole direttamente a
3 scuola;
3) quanto alle festività natalizie, le bambine trascorreranno, il primo anno, la vigilia di Natale con la mamma, dalla mattina di
Natale alle ore 10.00 fino al 31 dicembre alle ore 12.00 con il papà, e dal 31.12 al 6 gennaio nuovamente con la mamma,
alternandosi tale calendario di anno in anno fra i genitori;
altresì, le figlie trascorreranno metà delle vacanze di Pasqua con la mamma e metà con il papà, secondo il calendario che di anno in anno sarà
fornito dall'istituto scolastico, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, il trasferimento avverrà la mattina della Pasquetta, entro le ore 10.00; sarà onere del genitore con cui sono le figlie accompagnarle presso l'abitazione dell'altro genitore. Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori;
4) quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno due (2)
settimane di vacanze estive con la mamma e due (2) con il papà,
anche non consecutive;
i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro, entro il 31 maggio, le rispettive settimane di ferie da trascorrere con le bambine.
5) il sig. RI si obbliga a corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie e l'importo Per_1 Per_2
mensile di €. 400,00 (€. 200,00 a figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025, e da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra , CP_1
entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie
4 nell'interesse delle figlie in conformità al Protocollo in uso al
Tribunale di Belluno;
6) l'Assegno Unico per le figlie sarà richiesto e percepito unicamente dalla madre al 100%;
7) prende atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori;
8) gli animali domestici della famiglia rimarranno presso la residenza del sig. RI , il quale continuerà ad Pt_1
occuparsi dell'accudimento e del mantenimento ordinario degli stessi. Nel caso in cui dovessero presentarsi spese straordinarie
(quali, ad esempio, interventi dal veterinario, ecc.), queste ultime saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%
ciascuno;
9) le automobili resteranno assegnate secondo la loro esclusiva proprietà: la BMW X3 tg. CV761YE al sig. RI e la Fiat 500X
tg. FS264EF alla sig.ra ; CP_1
10) si dà atto che ogni pregresso rapporto economico, ivi comprese le spese straordinarie eventualmente non versate e la quota del contributo al mantenimento, fino alla concorrenza di €
250 mensili a figlia fino al febbraio 2024 compreso e di € 200
mensili a figlia a partire da marzo 2024, verrà regolato separatamente fra le parti;
11) prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere, l'uno dall'altra, a titolo di
5 contributo al mantenimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 17/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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