Sentenza 25 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricSO numero di registro generale 146 del 2024, proposto da
Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA Italia ODV, LAV Lega Antivivisezione ETS, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente LEIDAA ETS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;
per ottenere
il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. causati alle Associazioni ricorrenti in forza dell’abbattimento dell’orsa J1 avvenuto in data 30 luglio 2024 – previo accertamento della illegittimità del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 81 del 29 luglio 2024, recante “ Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione al prelievo dell'esemplare di SO J1 tramite uccisione (abbattimento) ”.
Visti il ricSO e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 16 luglio 2024 un turista francese è stato aggredito da un esemplare di SO nella località Ceniga nel territorio del Comune di Drò, subendo ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari ed il ricovero.
Tale evento ha determinato il susseguirsi di più provvedimenti amministrativi da parte della Provincia Autonoma di Trento impugnati dalle Associazioni ambientaliste ed animaliste odierne ricorrenti con diverse iniziative giurisdizionali.
Le ricorrenti sono le Associazioni ambientaliste ed animaliste Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A ODV (d’ora in poi EN), Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA Italia ODV (d’ora in poi OI), LAV Lega Antivivisezione ETS (d’ora in poi LA) e Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente LEIDAA ETS (d’ora in poi LE).
Inizialmente il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 16 luglio 2024, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ha ordinato al Corpo Forestale Trentino di operare il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verificato l’episodio, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, e di procedere all’abbattimento dell’esemplare responsabile dell’aggressione.
Il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che l’aggressione denota uno dei massimi livelli della scala di pericolosità codificati dal Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (d’ora in poi Pacobace), che giustifica la rimozione dell’esemplare.
Inoltre, osserva il provvedimento, nel bilanciamento degli interessi deve prevalere l’esigenza di tutelare in via precauzionale l’incolumità e la sicurezza delle persone, e la rimozione mediante abbattimento è la modalità più idonea a tutelare immediatamente l’incolumità pubblica perché richiede una procedura preparatoria più rapida e consente la tempestività dell’intervento, riducendo il rischio di nuove aggressioni e assicurando maggiore sicurezza per gli operatori.
Nel provvedimento mancava l’identificazione certa dell’esemplare responsabile dell’aggressione.
Tale provvedimento è stato impugnato dalle Associazioni odierne ricorrenti con il ricSO r.g. n. 110 del 2024.
Successivamente il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con ordinanza contingibile ed urgente n. 2 del 20 luglio 2024, oltre ad aver revocato l’ordinanza precedente, ha nuovamente disposto, con una più ampia ed articolata motivazione, il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verificata l’aggressione, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, e di procedere all’abbattimento dell’esemplare responsabile dell’aggressione individuato come J1 dopo l’identificazione genetica ottenuta su tredici campioni effettuata dalla Fondazione Edmund Mach mediante il confronto dei risultati con il database , predisposto con la collaborazione di Ispra, dei genotipi di orsi presenti sul territorio alpino.
Infine il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dopo aver revocato anche questa seconda ordinanza contingibile ed urgente, con decreto n. 81 del 29 luglio 2024, adottato ai sensi dei poteri ordinari previsti dall’art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, di attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE, allo scopo di garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica, ha disposto la rimozione dell’esemplare J1, mediante abbattimento, e il provvedimento è stato eseguito il giorno successivo in cui è stato adottato.
Alla luce di tali sopravvenienze alla camera di consiglio del 5 settembre 2024, fissata per l’esame delle domande cautelari, con sentenza di questo Tribunale 16 settembre 2024, n. 138, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., a fronte dell’intervenuta revoca dei provvedimenti impugnati in quella sede, il ricSO r.g. n. 110 del 2024 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con spese a carico della Provincia Autonoma di Trento per il principio della soccombenza virtuale.
In quell’occasione è stata ritenuta fondata la censura con la quale le Associazioni ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 16 luglio 2024, nella parte in cui ha disposto l’abbattimento dell’esemplare prima di acquisire l’identificazione certa di quello responsabile dell’aggressione al turista, seguendo una modalità operativa che comporta oggettivamente il rischio di intervenire su esemplari che non abbiano assunto comportamenti pericolosi, e quindi al di fuori delle fattispecie tipizzate dalla normativa eurounitaria e nazionale che giustificano deroghe al divieto di cattura o uccisione di esemplari di specie protette nell'interesse della sicurezza pubblica e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Con il ricSO in epigrafe le Associazioni ricorrenti agiscono per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’illegittimità del decreto n. 81 del 29 luglio 2024 con il quale è stato disposto l’abbattimento dell’esemplare J1, ed a causa dell’immediata esecuzione del decreto che ha impedito di poter agire in giudizio per ottenere in via cautelare la sospensione dell’efficacia del decreto.
La somma complessiva di cui viene chiesto il risarcimento ammonta ad € 600.00, così suddivisi:
- per la LA € 100.000,00 per il danno alla funzione sociale dell’Associazione, ed ulteriori € 50.000,00 per il danno derivante dalla violazione dei principi di giustiziabilità dell’azione amministrativa e dalla conseguente lesione dell’interesse legittimo oppositivo ad esperire azioni finalizzate ad impedire l’ingiustificata uccisione dell’orsa J1;
- per l’EN € 100.000,00 per il danno alla funzione sociale dell’Associazione, ed ulteriori € 50.000,00 per il danno derivante dalla violazione dei principi di giustiziabilità dell’azione amministrativa e dalla conseguente lesione dell’interesse legittimo oppositivo ad esperire azioni finalizzate ad impedire l’ingiustificata uccisione dell’orsa J1;
- per l’OI € 100.000,00 per il danno alla funzione sociale dell’Associazione, ed ulteriori € 50.000,00 per il danno derivante dalla violazione dei principi di giustiziabilità dell’azione amministrativa e dalla conseguente lesione dell’interesse legittimo oppositivo ad esperire azioni finalizzate ad impedire l’ingiustificata uccisione dell’orsa J1;
- per LE € 100.000,00 per il danno alla funzione sociale dell’Associazione, ed ulteriori € 50.000,00 per il danno derivante dalla violazione dei principi di giustiziabilità dell’azione amministrativa e dalla conseguente lesione dell’interesse legittimo oppositivo ad esperire azioni finalizzate ad impedire l’ingiustificata uccisione dell’orsa J1.
Il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di cui le Associazioni ricorrenti chiedono l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori motiva sui presupposti volti a giustificare la decisione di disporre la rimozione dell’esemplare, facendo riferimento, sul piano istruttorio, al rapporto del servizio faunistico allegato alla nota prot. n. 0587624 del 29 luglio 2024 corredato da sei allegati.
In particolare viene menzionato quanto emerge dalla scheda “ interazioni uomo SO ” redatta dal corpo forestale trentino da cui risulta, con riguardo all’episodio dell’aggressione del 16 luglio 2024, che “ nel percorrere il sentiero SAT n. 428 in salita l'escursionista ha avvistato l'SO ad una distanza di m 5. In detto istante si è poi sviluppata l'azione di attacco con una prima colluttazione che ha portato la persona a saltare verso valle in prossimità ed al di sotto della strada forestale Coste dell'Anglone. L'interazione è poi continuata per pochi secondi, con l'escursionista rimasto passivo ai colpi inferti dal plantigrado (si è abbassato a terra coprendo il proprio capo) ”.
Il provvedimento evidenzia che si tratta di un evento, in base al rapporto, classificabile al n. 15 della Tabella 3.1 del Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (d’ora in poi Pacobace), per il quale è suggerita la rimozione dell’esemplare a tutela della sicurezza pubblica.
Viene altresì riportato il parere reso dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (d’ora in poi Ispra) n. 0585068 del 26 luglio 2024, da cui emerge che nel cSO di un ampio arco temporale l’esemplare ha avuto sette interazioni con l’uomo avvenute tutte nei mesi estivi così descritte:
“ 1. 19 giugno 2017 (senza cuccioli): interazione uomo-SO, non si può escludere che i cuccioli fossero nati e che fossero deceduti in seguito; un agricoltore sorprende J1 ad alimentarsi su un ciliegio di sua proprietà e scende dalla macchina per spaventarla; l’orsa soffia e poi scappa (dettagli dell’interazione forniti per le vie brevi, il comportamento sembra indicare una normale paura dell’uomo).
- 2. 6 giugno 2018 (con cuccioli): SO rincorre una persona (categoria 16 del Pacobace).
- 3. 23 agosto 2022 (con cuccioli): incontro uomo-SO lungo una pista ciclabile; J1 non si allontana all’avvicinarsi delle persone, manifestando piuttosto un atteggiamento minaccioso (comportamento indice di poco timore dell’uomo).
- 4. 11 giugno 2023, primo evento (senza cuccioli): l’orsa tenta di entrare in una legnaia situata nel giardino di una casa regolarmente abitata. Le persone hanno sentito la sua presenza, sono quindi uscite dalla casa e hanno tentato di spaventarla tirando oggetti e urlando (distanza minima 10 m).
L’orsa è apparsa indifferente ed è rimasta ferma seduta a guardare le persone per alcuni minuti prima di allontanarsi con calma; non è da escludere che fossero presenti i giovani nati l’anno prima (comportamento indice di poco timore dell’uomo; evento molto vicino alla categoria 17 del Pacobace, in quanto legnaia prossima ad una casa regolarmente abitata).
- 5. 13 luglio 2023, secondo evento (senza cuccioli): incontro uomo-SO (distanza minima 15 m); J1 inizialmente soffia e fa un passo verso l’uomo che ha indietreggiato battendo le mani; l’orsa si è quindi fermata ad osservarlo per alcuni minuti per poi allontanarsi lentamente (comportamento indice di poco timore dell’uomo, l'atteggiamento aggressivo potrebbe ricondursi alla sorpresa; non pienamente ascrivibile a categoria 11 del Pacobace).
- 6. 12 luglio 2024 – campione biologico per le analisi genetiche raccolto il giorno seguente (con 3 cuccioli, la cui presenza è stata confermata dal ritrovamento, presso il sito di un danno, di dimensioni compatibili con dei piccoli e successive analisi genetiche): SO segue con movimenti tranquilli per un tratto una persona incontrata lungo un sentiero nonostante questa urli e agiti le mani (categoria 16 del Pacobace).
- 7. 17 luglio 2024 (con 3 cuccioli) (n.d.r. rectius: 16 luglio 2024): incontro uomo-SO con aggressione e ferimento; successivamente all'attacco la persona ha attuato un comportamento passivo buttandosi a terra e coprendosi il capo, a seguito del quale l’orsa ha interrotto l'attacco e si è allontanata (categoria 15 del Pacobace) ”
Alla luce di tali elementi il parere dell’Ispra conclude nel senso che si è di fronte ad un esemplare che ha manifestato una contenuta paura dell’uomo negli episodi indicati da 2 a 6, e dell’aggressività con l’ultimo evento. L’associazione di tali episodi, di cui il 2 e 6 classificabili alla categoria 16 del Pacobace, e l’ultimo evento classificabile di categoria 15, secondo il parere “ pone chiaramente l’orsa J1 ai più alti livelli di pericolosità, per la sua storia, come anche chiarito dal Rapporto ISPRA-MUSE (2021) che ritiene ad ‘alto rischio’ individui con un passato simile. Per gli orsi ritenuti ad ‘alto rischio’ il rapporto ISPRA-MUSE (2021) suggerisce l’immediata rimozione ”.
Il parere esclude la possibilità di successo di eventuali misure di dissuasione, perché non si tratta di un esemplare che, per il suo comportamento, possa ritenersi solamente condizionato e confidente, ma di un esemplare pericoloso, con la conseguenza che, per eliminare il pericolo, non esistano altre soluzioni possibili oltre la rimozione dall’ambiente nel tempo più rapido possibile, in quanto il radiomarcaggio non è idoneo a prevenire eventuali ulteriori interazioni tra l’esemplare e l’uomo
Ispra afferma altresì che l’eventuale rimozione dell’esemplare non pregiudica il mantenimento della popolazione della specie in uno stato di conservazione favorevole, tenuto conto della più recente analisi del 2023, stimata su base probabilistica, e del contributo potenziale dell’individuo alla demografia della popolazione nel medio lungo periodo.
Nel provvedimento si riporta altresì quanto afferma il rapporto istruttorio del servizio faunistico il quale ha evidenziato che il monitoraggio telemetrico conseguente alla cattura riuscita in data 23 luglio 2024, ha confermato l’assidua frequentazione da parte dell’esemplare di zone con densità antropica elevata, ove è presente una fitta rete di strade comunali e forestali, sentieri, percorsi per escursionisti e mountain bike, oltre all’avvicinamento, fino a poche centinaia di metri, dei paesi di Tenno, Padaro e Ville del Monte o frazioni quali Calvola, e che l’areale sul quale si muove l’esemplare, stimato per difetto in base agli indici genetici, è di oltre 11.000 ettari, caratterizzato da una fitta rete di sentieri e strade forestali, che si sviluppano per oltre 250 chilometri complessivi con circa 100 accessi pedonali possibili.
L’urgenza del pericolo e quindi della rimozione vengono giustificate in ragione della ripetitività dei comportamenti problematici, unitamente all’intensificazione del grado di confidenza culminato nell’attacco e alla considerazione che il “ rischio che l’orsa ripeta attacchi in una zona a così alta frequentazione turistica e locale è concreto, latente e destinato a perdurare fino a quando l’orsa rimarrà in libertà, come dimostrato anche dai fatti pregressi accaduti in Trentino (orse KJ2 e JJ4 che hanno ripetuto i loro primi attacchi all’uomo) ”.
Il provvedimento infine motiva sulle ragioni per le quali, tra le alternative della captivazione permanente e dell’abbattimento con le quali è possibile disporre la rimozione dell’esemplare, viene preferito l’abbattimento, osservando, sotto un profilo strettamente precauzionale per l’incolumità pubblica, che “ l’abbattimento rappresenta la procedura di rimozione dell’esemplare J1 che garantisce la maggior tempestività possibile e conseguentemente persegue massimamente l’interesse connesso alla sicurezza pubblica, alla luce di quanto riportato nel succitato Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico in relazione alla maggior celerità che caratterizza le procedure di abbattimento rispetto a quelle di cattura (con trappola tubo, in free-ranging o con lacci) e poi captivazione permanente in idoneo sito ”.
In proposito vengono riportati degli stralci del rapporto istruttorio in cui si afferma che “ considerazioni a sé merita il fatto che anche l’eventuale cattura per captivazione permanente, pur essendo nella sostanza parificabile all’abbattimento perché determina la rimozione per sempre di quell’animale dal territorio, non è in alcun modo idonea a raggiungere l’obiettivo che è quello di ridurre il più possibile e dunque al minor tempo possibile, l’eventualità che si verifichino ulteriori attacchi all’uomo. Va infatti ricordato a tal proposito che la cattura richiede mediamente tempi assai più lunghi rispetto all’abbattimento. Sulla cattura con trappola tubo incombe infatti un’alea ben maggiore che sull’abbattimento, dal momento che il gestore è costretto ad attendere passivamente che l’SO 1. scopra il sito di cattura 2. decida di entrare nella trappola 3. che il meccanismo di cattura funzioni poi perfettamente. Nell’abbattimento l’approccio è opposto, si agisce attivamente nella ricerca dell’esemplare del quale, in virtù del radiocollare, è possibile conoscere con una certa regolarità le posizioni (salvo i noti forti limiti tecnici, un esempio su tutti: mancata copertura telefonica in certe aree, e dunque radiocollare inutile da questo punto di vista). Questa ricerca attiva volta all’abbattimento può essere effettuata ogni giorno, in particolare in ogni mattina ed ogni sera, con buone possibilità di raggiungere l’obiettivo nell’arco di alcuni giorni (nelle catture si parla, di solito, di settimane o mesi o addirittura di un’intera stagione senza riuscire, si veda il caso di KJ2 per la quale i tentativi di cattura si protrassero inutilmente per circa 7 mesi). L’incognita cattura si accentua assai se si tratta poi di una ricattura, come sarebbe per J1: un’orsa che per la prima volta nella sua vita ha vissuto il trauma della cattura nella trappola tubo (costrizione in un ambito ristrettissimo, arrivo dell’uomo fino quasi al contatto, sedazione, risveglio, rilascio, ricerca dei piccoli ecc.) ben difficilmente tornerà in breve tempo a visitare la trappola che tale trauma ha provocato (di nuovo, vedasi il caso KJ2, per la seconda cattura della quale un’intera stagione non è stata sufficiente, con conseguenze drammatiche, vale a dire il secondo attacco l’anno successivo). Anche le altre tecniche di cattura richiedono tempi mediamente maggiori che non per l’abbattimento e presentano le medesime difficoltà di attuazione. In particolare la cattura con telenarcosi (sparo dell'anestetico all'SO allo stato libero) richiede di trovare ed approcciare l'animale a distanze molto ridotte (non più di 15 m ca) oltre le quali il fucile lanciasiringhe non garantisce la precisione di tiro e la pressione di inoculo. Avvicinare un SO a tale distanza non è assolutamente facile, dunque potrebbe richiedere molto tempo e comporta rischi per gli operatori e per l'SO. La cattura con lacci su sito di attrazione richiede pure che 1. l'SO target individui il sito nel vasto ambiente nel quale un plantigrado si muove, 2. sia attratto dall'esca in modo sufficiente e 3. la approcci facendo scattare il meccanismo. Anche in questo caso inoltre vi sono dei rischi per gli operatori ”.
Il provvedimento prosegue osservando che “ in considerazione di quanto sopra esposto la rimozione dell’esemplare resosi responsabile dell’aggressione deve avvenire nel più breve tempo possibile. I dati empirici dimostrano come la rimozione tramite abbattimento costituisca la modalità più idonea a tutelare l’incolumità pubblica in tempi più brevi possibile, perché richiede una procedura preparatoria più rapida e consente la tempestività della rimozione, riducendo il rischio di una nuova aggressione. L’orsa J1, che ha già attaccato e ferito una persona, si muove in un ambiente altamente antropizzato, meta turistica tra le più famose non solo in Italia ma in Europa (l’Alto Garda). Le mappe contenute del Rapporto tecnico danno contezza della presenza di infrastrutture antropiche, abitazioni, strade, sentieri, palestre di roccia, percorsi per mountain bike e bici da strada, percorsi per voli con tuta alare ecc. In base all’esperienza il rischio che una femmina matura accompagnata da piccoli ripeta il suo primo attacco con conseguenze potenzialmente mortali è sempre concreto e latente (i casi KJ2 e JJ4 lo attestano drammaticamente), a maggior ragione in un'area così caratterizzata. Non è nemmeno ipotizzabile che per provare la concretezza di tale rischio si debba aspettare un ulteriore drammatico accadimento ”.
Infine il provvedimento afferma che “ la misura dell’abbattimento immediato risponde ad una logica di doverosa precauzione, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità nella sua triplice dimensione di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. Infatti, detta misura di abbattimento è:
- idonea, dato che consente il raggiungimento del fine, costituito dall’interesse prioritario della sicurezza e dell’incolumità pubblica;
- necessaria, in quanto, come dimostrato dagli esiti tecnico/istruttori, non è disponibile in via alternativa alcun altra misura egualmente efficace e tempestiva, che possa incidere meno negativamente nella sfera dell’animale selvatico (compresa, si ribadisce, la rimozione per captivazione permanente, in quanto la presupposta operazione di cattura, a differenza dell’abbattimento immediato, rischia di far perdere un notevole lasso di tempo e permettere, con tutta probabilità, eventuali nuovi attacchi nei confronti di altre persone, nonché la messa in pericolo degli operatori addetti alla medesima cattura);
- proporzionata in senso stretto, in quanto, se la misura dell’abbattimento è indiscutibilmente massimamente lesiva della sfera soggettiva dell’animale, d'altro canto l’altissimo e concreto pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica connota quale effettivamente proporzionata la succitata misura. Tutto ciò, dato atto che la vita e l’incolumità dell’uomo, poste di fronte ad un serio e concreto pericolo, costituiscono valore primario a base e fondamento dell’ordinamento giuridico e sociale e, in quanto tali, assiologicamente superiori rispetto alla vita di un animale. La vita di un animale pericoloso, nelle circostanze date, non può che ricoprire una valenza recessiva rispetto, non tanto e non solo alla vita e all’incolumità dell’uomo, quanto piuttosto al solo pericolo latente e concreto che detto animale possa reiterare attacchi nei confronti dell’uomo stesso ”.
Rispetto all’illegittimità del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 81 del 29 luglio 2024, così motivato, le Associazioni ricorrenti propongono due motivi di ricSO.
Con il primo motivo deducono la violazione degli articoli 12 e 16 della Direttiva 92/43/CEE, degli artt. 1 e 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n.157, dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’Allegato II della Convenzione di Berna, nonché dell’Allegato II della Convenzione Cites, del Pacobace del 30 luglio 2015, il difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di legalità, dell’11, comma 1, del DPR 8 settembre 1997 n.357, degli articoli art. 9 e 97 della Costituzione, e del principio di proporzionalità come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Con questo motivo le Associazioni ricorrenti lamentano in primo luogo la mancata considerazione che l’SO è una specie soggetta ad una protezione rigorosa per la normativa sovranazionale, e che anche per la normativa provinciale un singolo esemplare può essere rimosso dall’ambiente naturale solo a condizione che non esista un’altra soluzione valida.
Secondo le Associazioni ricorrenti, pertanto, può ricorrersi all’abbattimento di un animale solo nell’ipotesi estrema e di rara verificazione, di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente, in aderenza al principio di proporzionalità (da declinare nella sua struttura tripartita dell'idoneità, ossia dell'attitudine dei mezzi impiegati a far conseguire lo scopo perseguito, della necessità, ossia nel ricSO alla misura meno restrittiva tra quelle egualmente appropriate, e dell'adeguatezza o proporzionalità in senso stretto), da parametrare all’obiettivo di tutelare il bene costituzionalmente protetto della vita del singolo animale.
Quanto ai motivi di illegittimità le Associazioni ricorrenti si richiamano a quanto affermato da alcune pronunce del Giudice di appello, la più recente delle quali è la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 13 novembre 2024, n. 9132, circa l’applicazione del principio di proporzionalità ricavabile dall’art. 9 della Costituzione e dall’art. 113 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (d’ora in poi TFUE) che impone di non sacrificare la vita dell’animale qualora vi siano a disposizione delle misure meno afflittive per il raggiungimento degli interessi pubblici perseguiti.
Questa pronuncia ha affermata l’illegittimità del provvedimento con il quale era stato disposta la rimozione, mediante abbattimento, dell’esemplare F36, motivato con riferimento all’impossibilità di captivare l’SO presso il Centro Casteller, ove sono già presenti altri esemplari.
Le ricorrenti affermano che l’integrazione dell’art. 9 della Costituzione, operata dall’art. 1, comma 1, della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha inserito tra i principi fondamentali della Repubblica quello della necessaria tutela della vita degli animali, con la conseguenza che ora anche l’interesse alla salvaguardia della sicurezza pubblica non gode più di una tutela assoluta, ma deve essere bilanciato con l’interesse, anch’esso di rango costituzionale, della tutela degli animali, perché l’art. 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE) tutela direttamente gli animali come esseri senzienti, e anche l’art. 9 della Costituzione, tutela ora direttamente la vita degli animali.
Da tali premesse normative, le Associazioni ricorrenti ricavano la conclusione che la protezione della vita degli animali oggi è un bene giuridico costituzionalmente protetto che gode di una tutela rafforzata nell’ordinamento, con la conseguenza che è possibile derogare al principio della necessaria tutela degli animali con il sacrificio della vita del singolo esemplare, solo in presenza di circostanze ben definite e a condizione che non esista un’altra soluzione percorribile.
Secondo le Associazioni ricorrenti, pertanto, può ricorrersi all’abbattimento di un animale solo nell’ipotesi estrema e di rara verificazione, di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente, in aderenza al principio di proporzionalità (da declinare nella sua struttura tripartita dell'idoneità, ossia dell'attitudine dei mezzi impiegati a far conseguire lo scopo perseguito, della necessità, ossia nel ricSO alla misura meno restrittiva tra quelle egualmente appropriate, e dell'adeguatezza o proporzionalità in senso stretto), da parametrare all’obiettivo di tutelare il bene costituzionalmente protetto della vita del singolo animale.
Nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe colpevolmente ignorato che vi era la concreta possibilità di inibire l’accesso alle aree in cui era presente l’esemplare ovvero di traferirlo, su iniziativa delle Associazioni ricorrenti, presso un centro in Germania o in Romania per evitando l’abbattimento.
In definitiva secondo le Associazioni ricorrenti, poiché l’uccisione dell’animale e in particolare dell’SO che è una specie particolarmente protetta, nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale può costituire solamente un’ extrema ratio , salvo casi eccezionali di rara verificazione, deve essere sempre preferita la captivazione permanente.
Inoltre in punto di fatto le Associazioni ricorrenti, a supporto delle censure di difetto di istruttoria, affermano che erroneamente l’Amministrazione non ha considerato lo stato di stress a cui era stato sottoposto l’esemplare giorni prima quando era stato disturbato da una persona che lo aveva ripreso con il proprio smartphone mentre si trovava in un vigneto, e contestano altresì le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione nel qualificare l’interazione con l’uomo avvenuta in data 16 luglio 2024, come rientrante nella categoria 15 del Pacobace “ SO attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo ”, a cui consegue quale possibile misura la rimozione dell’esemplare.
Secondo le ricorrenti, tenuto conto delle conseguenze non letali dell’episodio e della mancanza di prove certe della riconducibilità delle ferite riportate dal turista ad opera di un SO, l’interazione uomo animale avrebbe dovuto essere più correttamente inquadrata nella categoria 11 del Pacobace “ SO si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o per difendere la sua preda ”, fattispecie per la quale non è prevista la misura energica della rimozione dell’esemplare dall’ambiente naturale, ma solo le azioni leggere previste dal Pacobace di cui alle lettere “ a) intensificazione del monitoraggio (nel caso di SO radiocollarato); b) informazione: ai proprietari e/o custodi del bestiame domestico ai proprietari e/o frequentatori abituali di baite isolate ai possibili frequentatori dell’area (turisti, cercatori di funghi, ecc.); h) condizionamento allo scopo di ripristinare la diffidenza nei confronti dell’uomo e delle sue attività: s'intende l'intervento diretto sull'animale con il quale si provvede a condizionarlo; g) attivazione di un presidio, inteso come permanenza in zona della Squadra d'emergenza SO” ovvero tra le azioni energiche solo quella di cui alla lett. “i) cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio ”, senza che sia prevista la rimozione dell’esemplare.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 52 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 1 e 4 della legge provinciale 3 maggio 2018, n. 2, il difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione nonché lo sviamento, perché il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha fatto un uso distorto dei poteri contingibili ed urgenti omettendo di utilizzare i poteri ordinari e non considerando la sussistenza di alternative parimenti idonee a consentire il raggiungimento degli interessi pubblici perseguiti.
Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione della domanda risarcitoria.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame la controversia con la quale le Associazioni ambientaliste ed animaliste EN, OI, LA e LE chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’illegittimo abbattimento dell’esemplare di SO denominato J1 disposto dal decreto n. 81 del 29 luglio 2024 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, adottato allo scopo di garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica, con il quale è stata eseguita l’immediata rimozione dall’ambiente naturale dell’esemplare senza consentire alle Associazioni ricorrenti di ottenere la sospensione in via cautelare del provvedimento, frustrando in tal modo il raggiungimento del loro scopo sociale volto alla tutela degli animali.
Va precisato che le questioni giuridiche da esaminare nell’affrontare la controversia in esame coincidono per una parte molto rilevante e significativa con quelle già oggetto della sentenza di questo Tribunale 30 settembre 2024, n. 144, relativa all’esemplare M90.
Pertanto nel prosieguo il Collegio, non ravvisando ragioni per le quali discostarsi da quanto recentemente statuito in quella pronuncia, procederà riaffermando le medesime considerazioni, esaminando altresì le censure proposte solo in questa sede.
2. Preliminarmente deve essere affermata la legittimazione delle Associazioni ricorrenti a proporre in giudizio la domanda risarcitoria azionata.
L’ordinamento riconosce la legittimazione degli enti esponenziali ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie e degli interessi diffusi o superindividuali, mediante l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 20 febbraio 2020, n. 6).
Allo stesso modo, tali enti devono ritenersi legittimati a chiedere anche il risarcimento dei danni che assumono di aver subito per effetto della lesione di un interesse legittimo oppositivo determinata da un provvedimento che ritengono illegittimamente adottato dall’Amministrazione, frustrando le finalità perseguite con la propria attività e con i propri scopi statutari.
Tale pregiudizio, come dedotto nel terzo atto di motivi aggiunti, configurandosi come danno all’immagine o danno reputazionale assimilabile ai diritti fondamentali della persona, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche quando non sussista un fatto - reato (cfr. Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 44528, punto 3.4.1. in diritto; Cass. Pen. Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 19439).
La giurisprudenza ha chiarito che “ anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione; che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine ” e che tale lesione consiste “ nella diminuzione della considerazione nella quale si esprime la sua immagine: sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca (Cass. 18082/2013; 12929/2007; 7642/1991) ” (in questi termini si esprime la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2023, n. 1933).
3. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di chiarire le ragioni per le quali non dispone la sospensione del giudizio in attesa della definizione di alcune questioni pendenti in Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Come è noto questo Tribunale con otto ordinanze di rinvio ha posto alla Corte di Giustizia dei quesiti interpretativi volti a chiarire se gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE devono essere interpretati nel senso che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la rimozione dall’ambiente di un esemplare di SO pericoloso, le misure in concreto adottabili della soppressione o della captivazione permanente, siano poste su un piano di parità o se, in aderenza al principio di proporzionalità da parametrare alla tutela della vita del singolo esemplare, sussista una gerarchia tra tali misure, che di fatto comporterebbe l’obbligo di disporre solamente la captivazione permanente (si tratta delle cause pendenti C-24/24, C-25/24, C-26/24 e C-27/24 relative all’esemplare JJ4, e delle cause C-28/24, C-29/24, C-30/24 e C-31/24 relative all’esemplare MJ5).
Il Collegio ritiene che le questioni pendenti non siano rilevanti per definire la controversia in esame.
In proposito è opportuno ricordare che in quei contenziosi erano impugnati da diverse Associazioni ambientaliste due decreti con i quali era stato disposto l’abbattimento dell’esemplare denominato JJ4 (si tratta dei ricorsi r.g. n. 66 del 2023, r.g. n. 67 del 2023, r.g. n. 68 del 2023, nonché dei ricorsi riuniti r.g. n. 49, 52 e 53 del 2023) e dell’esemplare denominato MJ5 (si tratta dei ricorsi r.g. n. 56 del 2023, r.g. n. 58 del 2023, r.g. n. 60 del 2023, r.g. n. 70 del 2023).
In particolare il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 10 del 27 aprile 2023, aveva disposto la soppressione dell’esemplare JJ4 che in quel momento era già stato rimosso dall’ambiente naturale e si trovava in uno stato di captivazione nel Centro del Casteller di proprietà della Provincia.
Il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 19 aprile 2023, aveva invece disposto la rimozione tramite abbattimento, attraverso cattura preliminare, dell’esemplare identificato come MJ5.
In entrambi i casi la scelta di disporre la rimozione mediante l’abbattimento anziché mediante la captivazione permanente, era stata motivata con riferimento all’esistenza di limiti strutturali, gestionali ed economici che rendevano la captivazione nel Centro del Casteller non sostenibile, data la scarsità di spazi e risorse, e perché non risultava l’esistenza di una soluzione alternativa per la captivazione permanente al di fuori del territorio provinciale.
Nell’ambito di quei giudizi in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato Sez. III, con le ordinanze 14 luglio 2023, nn. 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919 e 2920, aveva accolto le domande cautelari proposte in primo grado dalle Associazioni ambientaliste allora ricorrenti, affermando che, secondo il principio di proporzionalità da parametrare alla tutela della vita del singolo animale, può ricorrersi all’abbattimento solo nell’ipotesi - estrema e di rara verificazione - di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente, tenendo conto che “ la mancanza di adeguate strutture per l’accoglimento e la gestione di animali ‘problematici’ non può legittimare una misura che viola il principio di proporzionalità e che rischia di autorizzare un uso seriale, indiscriminato della decisione estrema e più cruenta che - come detto - deve costituire l’extrema ratio ” disponendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto “ rivalutare - sussistendone i requisiti - le proposte provenienti dal mondo dell’Associazionismo nell’ottica di valorizzazione delle forme di sussidiarietà orizzontale, nel rispetto dei vincoli della Costituzione ”.
Il decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 81 del 29 luglio 2024, di cui le Associazioni odierne ricorrenti lamentano l’illegittimità con il ricSO in epigrafe, a supporto della decisione di disporre la rimozione dall’ambiente naturale dell’esemplare denominato J1 mediante l’abbattimento, contiene una motivazione completamente diversa, sopra riportata nella parte narrativa in fatto, in quanto non esclude la captivazione permanente con riferimento ai limiti derivanti dalla struttura del Centro del Casteller o l’inesistenza di altri luoghi idonei al di fuori del territorio provinciale ma, con specifico riguardo all’esemplare J1, giustifica l’abbattimento, in luogo della captivazione permanente, quale unica modalità nel caso concreto per tutelare con efficacia la sicurezza pubblica, la vita e l’integrità fisica delle persone che potrebbero entrare in contatto con l’esemplare, e degli operatori durante le operazioni eventualmente necessarie a disporne la cattura.
Pertanto, mentre i provvedimenti impugnati con i ricorsi nell’ambito dei quali sono state adottate le ordinanze di rinvio hanno indicato un’impossibilità di captivazione permanente con riferimento ai limiti derivanti dalla struttura del Centro del Casteller, impossibilità qualificata come temporanea e soggettiva dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il provvedimento impugnato con il ricSO in epigrafe indica un’impossibilità oggettiva, perché afferma che nel caso in esame l’abbattimento costituisce un intervento determinato dalla necessità, ritenuta non altrimenti fronteggiabile, di tutelare la sicurezza pubblica, la vita e l’integrità fisica delle persone.
Pertanto, anche a voler ipotizzare effettivamente l’esistenza di un principio di proporzionalità da parametrare alla tutela della vita del singolo esemplare di SO, anziché, come sostenuto dalle ordinanze di rinvio di questo Tribunale, all’obiettivo primario della direttiva 92/43/CEE della tutela del mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata, alla luce di quanto verrà di seguito meglio illustrato, non rilevano le questioni pendenti ai fini della definizione della controversia in esame, in ragione del valore prioritario ed indefettibile riconosciuto dall’ordinamento giuridico sovranazionale e nazionale alla vita e all’integrità fisica delle persone.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo al caso esaminato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13 novembre 2024, n. 9132. Infatti, come emerge dalla lettura del punto 2 della sentenza, il provvedimento impugnato in quella sede aveva disposto la rimozione dell’esemplare mediante abbattimento, anziché mediante captivazione permanente, a causa dell’indisponibilità sul territorio provinciale di strutture adeguate alla captivazione, profilo questo, come appena osservato, assente nei provvedimenti impugnati.
4. Al fine di delimitare l’oggetto del giudizio, è opportuno precisare che, conformemente alle norme che disciplinano il processo amministrativo, l’oggetto della controversia in esame riguarda esclusivamente lo scrutinio della legittimità o meno del decreto contestato dalle Associazioni ricorrenti, nei limiti delle censure proposte e alla luce delle norme di legge applicabili alla fattispecie.
Esulano invece dal giudizio in esame le più ampie e controverse questioni, oggetto di un intenso dibattito a livello locale e nazionale, circa l’opportunità o meno della reintroduzione della specie UR OS in un territorio in cui si era estinta, e circa la sufficienza o meno delle azioni poste in essere dai poteri pubblici per prevenire i conflitti tra SO e uomo, finalizzate a consentire l’accettazione della presenza della specie da parte della popolazione.
5. Nel merito la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Tutte le contestazioni proposte con il primo motivo sono legate da un unico filo conduttore, secondo cui oggi dovrebbe ritenersi oggetto di autonoma considerazione l’interesse alla tutela del bene costituzionalmente tutelato della vita degli animali, da bilanciare con gli altri interessi di rango costituzionale, compreso quello della tutela della sicurezza pubblica e della tutela della vita delle persone, che in taluni casi, nelle valutazioni dell’Amministrazione, potrebbero risultare recessivi.
Il tenore delle censure proposte impone pertanto di esaminare, compiendo un approfondito esame della normativa vigente, quale sia attualmente il rapporto tra il livello di tutela che deve essere accordato a un animale, per di più appartenente ad una specie particolarmente protetta, quando entri in effettivo conflitto con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della vita dell’integrità fisica delle persone.
Cercando di sintetizzare il ragionamento da cui muovono le censure proposte dalle Associazioni ricorrenti, si parte dalla premessa secondo cui la vita di ciascun animale è oggi direttamente tutelata dall’art. 13 TFUE e dall’art. 9 della Costituzione, e gode pertanto di una tutela rafforzata da parte dell’ordinamento, potendo essere sacrificata solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico e quindi il principio di proporzionalità da parametrare alla tutela della vita del singolo animale, in comparazione con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti.
Da tale assunto le Associazioni ricorrenti traggono due conseguenze:
a) la pericolosità del singolo esemplare, prima di disporre un provvedimento di rimozione, dovrebbe essere accertata secondo il principio, di matrice penalistica, dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ossia quando la pericolosità si sia già manifestata con un’azione aggressiva concretamente tangibile, come se si trattasse di punire un comportamento dell’esemplare solo qualora sia classificabile come assolutamente anomalo dal punto di vista etologico;
b) nel caso in cui vi sia la necessità di disporre la rimozione dall’ambiente naturale di un SO pericoloso per la pubblica incolumità e le persone, la vita del singolo esemplare dovrebbe essere tutelata secondo una logica graduata che risponda al principio di proporzionalità, con la conseguenza che si può ricorrere all’abbattimento solo nell’ipotesi – di estrema e rara verificazione - di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, di ricorrere ad azioni meno cruente, dovendosi di fatto sempre preferire l’alternativa della captivazione permanente rispetto all’abbattimento.
Come si avrà modo di evidenziare, un’analisi del corretto significato da attribuire all’art. 13 del TFUE e all’art. 9 della Costituzione e alla normativa nazionale di rango primario, porta ad escludere che attualmente gli animali possano essere riconosciuti come soggetti di diritto titolari di diritti, e che sia effettivamente configurabile una tutela diretta della vita dell’animale da parte del TFUE e della Costituzione da bilanciare con interessi di rango costituzionale, quali la sicurezza pubblica o la vita e l’integrità delle persone.
L’erroneità della premessa del ragionamento proposto dalle Associazioni ricorrenti, comporta la non condivisibilità delle conclusioni nei termini di seguito specificati.
5.1 In primo luogo è necessario esaminare il tenore letterale della norma di cui all’art. 13 del TFUE ricordando che nel testo attuale è stato inserito dal Trattato di Lisbona ed è entrato in vigore ormai da diversi anni, il 1° dicembre 2009.
La disposizione prevede che “ Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale ”.
Si tratta sicuramente di una norma di fondamentale importanza nel percSO volto a riconoscere un livello di maggiore tutela degli animali, perché stabilisce che, nell’attività delle istituzioni comunitarie e nazionali, è necessario tenere pienamente conto delle esigenze connesse al benessere degli animali, dal momento che viene espressamente riconosciuto che si tratta, con un’affermazione dall’alto valore simbolico, di esseri senzienti, con una formulazione che pone le premesse per consentire il superamento della possibilità di considerare gli animali solamente come beni.
Tuttavia non appare corretta l’affermazione delle Associazioni ricorrenti secondo cui si tratterebbe di una norma che riconosce gli animali come soggetti titolari di diritti o di una norma che tutela direttamente la vita degli stessi.
In primo luogo perché si tratta di una disposizione che è priva di valore direttamente precettivo, dato che a livello testuale si pone solamente l’obiettivo di orientare l’attività delle istituzioni comunitarie e nazionali nel senso di tener conto delle esigenze di benessere degli animali come esseri senzienti, ed inoltre perché contiene delle eccezioni talmente numerose ed ampie che oggettivamente depotenziano la valenza espansiva del principio affermato.
Per sua espressa previsione la norma afferma infatti di trovare un limite nelle disposizioni legislative, amministrative e nelle consuetudini degli Stati membri, specie per quanto riguarda – e l’elenco è esemplificativo – i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
Al riguardo va ricordato che per parte dei commentatori la disposizione ha un carattere prevalentemente ricognitivo del complesso di norme del diritto secondario unionale dettate nella materia del benessere animale, il cui scopo è quello di risparmiare agli animali dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo che siano evitabili, non quello di tutelare la vita dell’animale in sé.
Possono essere ricordate in tal senso la direttiva 1998/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, la direttiva 1999/75/CEE sulle norme minime per la protezione delle galline ovaiole, la direttiva 2007/43/CE sulle norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, la direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli, la direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini, il regolamento (CE) sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
5.2 L’altra disposizione richiamata dalle Associazioni ricorrenti per fondare la tesi secondo cui l’ordinamento attuale riconoscerebbe una tutela degli animali come soggetti di diritto o riconoscerebbe una tutela diretta della loro vita imponendo un bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale in modo ormai irretrattabile perché la disposizione è contenuta tra i principi fondamentali della Costituzione, è l’art. 9 della Costituzione come integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
Il testo attuale della norma è il seguente:
“ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ”.
La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha introdotto il terzo comma.
Anche in questo caso va osservato che si tratta di una disposizione dal forte valore simbolico, sicuramente importante nel percSO verso una tutela del mondo animale maggiore di quella attuale, perché per la prima volta gli “animali” vengono espressamente menzionati nella Costituzione, e questo avviene nella parte prima tra i principi fondamentali della Repubblica, con una disposizione che demanda espressamente allo Stato il compito di disciplinare i modi e le forme di tutela degli stessi considerati come un elemento a sé, separato dall’ambiente, dalla biodiversità e dagli ecosistemi.
Si tratta obiettivamente di una disposizione che prefigura la possibilità, de iure condendo, di una rivisitazione della legislazione vigente, al fine di individuare l’opportunità di eventuali modifiche per far evolvere l’ordinamento verso un livello di maggiore tutela degli animali, e che può fornire criteri interpretativi della legislazione vigente laddove vi siano vuoti normativi o disposizioni suscettibili di più interpretazioni.
Risulta tuttavia innegabile che la norma nel suo tenore letterale, dal quale l’interprete non può prescindere, risulta priva di qualsiasi immediata valenza precettiva ed ha un carattere meramente programmatico, perché si limita a demandare al legislatore l’individuazione dei modi e delle forme di tutela degli animali.
Peraltro va anche sottolineato che dai lavori preparatori (sono stati proposti otto disegni di legge confluiti in un unico testo unificato) risulta che la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, su questo tema ha volutamente assunto una formulazione di compromesso, priva della predeterminazione dei contenuti delle forme e dei modi di tutela degli animali, e priva altresì di enunciazioni di principio o di carattere definitorio.
Si è preferito demandare interamente al legislatore ordinario l’individuazione dei modi e delle forme di tutela degli animali al fine di poter raggiungere, eliminando eventuali elementi divisivi, l’approvazione della legge costituzionale con un ampio consenso (nella seconda lettura la legge è stata approvata con la maggioranza di oltre due terzi in entrambi i rami del Parlamento, con un solo voto contrario alla Camera e nessun voto contrario al Senato).
Pertanto la tesi proposta dalle Associazioni ricorrenti secondo cui la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, avrebbe espressamente introdotto nella Costituzione un vero e proprio principio fondamentale animalista declinabile secondo le teorie etico filosofiche antispeciste per le quali tutti gli esseri viventi, umani e non umani, sarebbero meritevoli della stessa tutela, risulta priva di fondamento.
5.3 Tale risultato non sembra poter essere raggiunto neppure in via interpretativa, in modo implicito, dalla mera collocazione della norma di cui alla legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, tra i principi fondamentali della Costituzione.
Vi è infatti un sicuro limite alla possibilità di affermare in via interpretativa l’esistenza, nell’ordinamento, di un principio animalista nel senso prospettato dalle Associazioni ricorrenti, da bilanciare con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della vita e dell’integrità delle persone, che deriva dal principio personalista che permea la Costituzione, secondo il quale la persona umana è un valore etico in sé.
Come afferma in giurisprudenza la Corte Costituzionale, la tutela della vita umana “ si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto).
Pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte riconduce la vita all’area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost., «e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – ‘all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’» (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto). La vita, si aggiunge, è del resto «presupposto per l’esercizio di tutti gli altri» diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto).
Il diritto alla vita, inoltre, è oggetto di tutela espressa da parte di tutte le carte internazionali dei diritti umani, che menzionano per primo tale diritto rispetto a ogni altro (art. 2 CEDU, art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), ovvero immediatamente dopo la proclamazione della dignità umana (art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). Da tali disposizioni scaturiscono obblighi che vincolano anche l’ordinamento nazionale, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. (nonché, per quanto concerne la CDFUE, dell’art. 11 Cost.).
Dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce, infine, il corrispondente dovere dell’ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge (oltre che, più in generale, attraverso l’azione di tutti i pubblici poteri) ” (in questi termini la recente sentenza della Corte Costituzionale, 18 luglio 2024, n. 135, punto 5.1 in diritto).
Pertanto va affermato che la Costituzione riconosce direttamente carattere prioritario ed indefettibile alla vita umana la cui tutela costituisce un dovere per il legislatore e per tutti i pubblici poteri, mentre si limita a demandare al legislatore la scelta della disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.
Non vi è dubbio pertanto che, sul piano assiologico-valoriale, la Costituzione vigente, ove si configuri un effettivo conflitto tra la vita e l’integrità fisica di un essere umano e la vita o l’integrità fisica di un animale, impone in via prioritaria ed indefettibile la tutela dell’essere umano.
6. Come sopra ricordato l’art. 9, terzo comma, della Costituzione, demanda al legislatore la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.
Poiché nel caso in esame rileva un conflitto tra le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della vita e dell’integrità fisica delle persone rispetto al livello di tutela riconosciuto dall’ordinamento alla vita degli animali, è necessario procedere ad una disamina delle norme della legge ordinaria per verificare quale sia effettivamente il livello di tutela ad oggi accordato agli animali.
Un esame della normativa vigente porta ad affermare che l’assunto delle Associazioni ricorrenti secondo cui nell’ordinamento vigente la protezione della vita degli animali godrebbe di una tutela rafforzata, risulta privo di riscontri.
Un primo profilo da indagare è il livello di tutela riconosciuto alla tutela degli animali dal codice penale.
Da un punto di vista formale, va osservato che il bene giuridico protetto dal Titolo IX-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, che disciplina i reati che riguardano gli animali, in aderenza ad una visione marcatamente antropocentrica, è il “sentimento per gli animali”, ovvero il sentimento dell’essere umano per gli animali, e non l’animale in sé.
L’art. 544 bis cod. pen., punisce “ chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale ”, ove la mancanza della “ necessità ” rappresenta un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la morte di un animale qualificabile come necessaria esclude la configurabilità del reato.
Riguardo all’elemento della necessità la giurisprudenza costante afferma che “ in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di ‘necessità’ che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile ” (in questi termini Cassazione penale, Sez. III, 15 giugno 2023, n. 37847; id. 29 ottobre 2015, n. 50329).
Allo stesso modo l’art. 544 ter cod. pen., punisce “ chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ”, ribadendo come elemento costituivo della fattispecie la mancanza di una “ necessità ”.
Un’altra norma da tenere in considerazione per comprendere quale sia effettivamente il livello di tutela accordato dall’ordinamento vigente agli animali, è l’art. 3 della legge n. 189 del 2004, legge quest’ultima che come sopra ricordato ha introdotto il Titolo XI- bis al codice penale.
Questa disposizione esenta anche da queste forme di tutela previste dai sopra menzionati articoli 544 bis e 544 ter interi ambiti in cui si esplica la relazione tra gli esseri umani e gli animali, ponendo ampie e molteplici eccezioni.
La norma infatti dispone che “ le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente ”.
Uscendo dall’ambito penale, deve essere richiamato l’art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, integrato dalle norme regionali sugli animali da affezione, il quale prevede che i cani di comprovata pericolosità per i quali non siano attuabili con successo interventi rieducativi, devono essere soppressi in modo eutanasico ad opera di medici veterinari.
Ancora va considerato che costituisce un dato di comune esperienza la circostanza che chiunque, guidando un’automobile senza rispettare i limiti di velocità, involontariamente investa una persona, è chiamato a rispondere a titolo colposo delle lesioni o dell’eventuale omicidio causati.
Altrettanto non avviene nell’ipotesi di investimento di un animale.
Dal punto di vista giuridico questo accade perché l’ordinamento ritiene la vita e l’integrità fisica delle persone beni meritevoli di una tutela rafforzata, che implica l’imposizione di elevati obblighi di diligenza, prudenza, perizia al fine di evitarne la lesione. La violazione di tali obblighi determina una responsabilità colposa.
Non altrettanto accade per la tutela della vita e dell’integrità fisica degli animali, rispetto ai quali la legge punisce solamente le condotte dolose in cui l’evento è voluto, e non contempla invece fattispecie a titolo di colpa.
Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2010/63/UE, pur ponendo rigorose limitazioni, ammette la sperimentazione su animali vivi a fini scientifici ove sia necessaria a tutelare la salute umana, quella animale e l’ambiente nelle ipotesi contemplate dall’art. 5 del decreto legislativo.
Analoghi elementi si possono trarre dalla disciplina sulla tutela della fauna selvatica, che è accordata dal legislatore alle singole specie in modo graduale a seconda di una scelta compiuta in funzione dell’utilità per l’essere umano o per l’ambiente.
Infatti la legge 11 febbraio 1992, n. 157, accorda una tutela massima come specie particolarmente protette per quelle in via di estinzione, come il LU o l’SO (art. 2, comma 1, lett. a, b e c), accorda una tutela di intensità minore per i MI e gli CC viventi allo stato naturale (art. 2, comma 1, primo alinea) e non riconosce alcuna tutela per alcune specie, quali i OP, i ratti, le talpe, le nutrie o le arvicole, che come tutte le altre specie alloctone, sono soggette ad interventi di eradicazione o comunque di stretto controllo della popolazione.
La stessa direttiva Habitat 92/43/CEE all’art. 16 prevede che la tutela della vita degli esemplari di specie particolarmente protette, alla duplice condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la rimozione non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, debba avere carattere recessivo a fronte di interessi dell’essere umano meritevoli di tutela, quali la conservazione degli habitat, la necessità di prevenire gravi danni alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà, nonché la tutela dell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica, da intendersi come inclusivi di motivi di natura sociale o economica, e la tutela della ricerca.
Alla luce di tale disamina, è pertanto possibile affermare che, benché l’art. 13 TFUE e il nuovo art. 9 della Costituzione possano costituire in futuro la base giuridica ed il nucleo normativo fondamentale per l’introduzione nell’ordinamento di forme di maggiore tutela per gli animali, nell’ordinamento vigente non può ritenersi superata una visione prevalentemente antropocentrica del rapporto tra uomini ed animali, ed attualmente la vita degli animali non gode di una tutela rafforzata da parte dell’ordinamento giuridico, dato che questa si arresta e recede quando entri in conflitto con interessi meritevoli di tutela dell’essere umano e tra questi, primo fra tutti, il diritto alla vita e all’integrità fisica.
Venendo meno la premessa del ragionamento da cui muovono le censure delle Associazioni ricorrenti, risulta pertanto erronea la conclusione secondo cui l’attività dei pubblici poteri dovrebbe improntarsi, nell’interpretare le norme e nell’attuarle, alla necessità di tutelare in via prioritaria ed inderogabile la vita dell’SO anche quando questa entri in effettivo conflitto con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della vita e dell’integrità fisica delle persone.
7. Alla luce di tali considerazioni che consentono di chiarire che, contrariamente a quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, l’ordinamento vigente non accorda in linea generale una tutela rafforzata all’animale quando questo entri in effettivo conflitto con esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della vita e dell’integrità fisica delle persone, è possibile esaminare le circostanze relative alla fattispecie sottoposta a giudizio.
Al fine di consentire una migliore comprensione dei termini della controversia, è opportuno chiarirne brevemente gli antefatti ed il contesto.
Nell’ambito del progetto denominato Life UR, volto a ricostituire la presenza di orsi nelle Alpi Centrali dove la specie si era sostanzialmente estinta, tra il 1999 e il 2002 il Parco Adamello Brenta, con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell’Unione Europea, ha rilasciato, nel territorio gestito dal Parco, dieci orsi che erano nati in libertà in Slovenia, preconizzando la loro dispersione in un ambito molto ampio anche al di fuori del territorio della Provincia.
Il Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, predispone annualmente un documento denominato " Rapporto Grandi Carnivori " con il quale vengono presentati i dati aggiornati sulla presenza dell’SO registrati sulla base di dati scientifici.
Dal rapporto del 2023 emerge attualmente la presenza di circa 98 esemplari, con un’approssimazione da un minimo di 86 ad un massimo di 120 esemplari, ed un tasso di crescita della popolazione dal 2015 al 2023 del valore medio annuo dell’11%, sceso al 7% nel biennio 2021-2023 (nell’originario piano di fattibilità era previsto un numero significativamente inferiore di plantigradi).
Nel 2023 risultano nati 22 esemplari.
Attualmente la presenza degli orsi si concentra nella sola parte occidentale del territorio della Provincia Autonoma di Trento, ad ovest del fiume Adige e dell’autostrada del Brennero A22 parallela al fiume, in un’area non eccessivamente vasta e che è significativamente antropizzata, in cui si svolgono attività agricole, zootecniche, turistiche ed escursionistiche particolarmente praticate in queste zone montane. Nel tempo si è registrata una limitatissima propensione degli esemplari a spostarsi nei territori delle province confinanti, e l’estrema difficoltà a raggiungere la parte orientale della Provincia, in cui gli orsi di fatto non sono presenti, per la barriera fisica rappresentata dal fiume Adige e dall’autostrada.
Come illustrato dal sopra menzionato " Rapporto Grandi Carnivori ", nel cSO del 2023 si sono registrati cinque casi di problematicità degli orsi.
In tre episodi vi è stato un attacco all’uomo.
L’attacco in un caso ha causato la morte di un giovane (l’orsa JJ4 ha attaccato il giovane il 5 aprile 2023 nei boschi sopra Caldes, in val di Sole), in due casi ha causato ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale (l’SO MJ5 ha attaccato un uomo il 5 marzo 2023 all’ingresso della Val di Rabbi, e l’orsa F36 il 30 luglio 2023 ha attaccato un uomo sui monti sopra Roncone nelle Giudicarie).
In altri due casi si è trattato di esemplari (M90 e M62) la cui pericolosità è stata determinata da atteggiamenti molto confidenti con l’uomo.
Per la gestione di questa specie è stato redatto il Pacobace, predisposto da un tavolo tecnico interregionale costituito dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Ministero dell’Ambiente e dall’Ispra, formalmente adottato dalle predette Amministrazioni ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008.
Il Pacobace al capitolo 3 detta apposite disposizioni, redatte sulla base di criteri scientifici e tecnici, volte ad individuare i criteri e le procedure d’azione da intraprendere nei confronti degli orsi problematici e d’intervento in situazioni critiche.
Tra gli orsi problematici vengono definiti come “dannosi” gli esemplari che arrecano ripetutamente danni materiali alle cose, quali la predazione di bestiame domestico, la distruzione di alveari o danni alle coltivazioni e alle infrastrutture, o che utilizzano ripetutamente fonti di cibo legate alla presenza umana, quali alimenti per l'uomo, alimenti per il bestiame o per il foraggiamento della fauna selvatica, rifiuti o frutta coltivata nei pressi di abitazioni.
Vengono invece definiti come pericolosi gli orsi che assumono una serie di comportamenti che lasciano prevedere la possibilità che l’esemplare costituisca una fonte di pericolo per l’uomo. Infatti da un punto di vista scientifico è acclarato che “salvo casi eccezionali e fortuiti, un SO dal comportamento schivo, tipico della specie, non risulta pericoloso e tende ad evitare gli incontri con l’uomo. La pericolosità di un individuo è, in genere, direttamente proporzionale alla sua ‘abituazione’ (assuefazione) all'uomo. In altri casi la pericolosità prescinde dall'assuefazione all'uomo ed è invece correlata a situazioni particolari, ad esempio un'orsa avvicinata quando è coi piccoli o un SO avvicinato quando difende la sua preda o la carcassa su cui si alimenta” (in questi termini si esprime il Pacobace, al paragrafo 3.4.1 quinto periodo).
Al fine di tipizzare attraverso un’apposita griglia di valutazione il grado di pericolosità dei possibili comportamenti di un SO, il Pacobace ha redatto una tabella (il testo vigente è quello modificato nel 2015: cfr. tab. 3.1 “grado di problematicità dei possibili comportamenti di un SO e relative azioni”).
Gli atteggiamenti di cui ai numeri 13 ( SO è ripetutamente segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso ), 14 ( SO provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace ), 15 ( SO attacca, con contatto fisico, per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo ), 16 ( SO insegue intenzionalmente persone ), 17 ( SO cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente ) e 18 ( SO attacca, con contatto fisico, senza essere provocato ), giustificano l’adozione di azioni di controllo, volte a risolvere i rischi connessi alla presenza di un SO problematico, previste dalla lett. i ( cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio ), dalla lett. j ( cattura per captivazione permanente ) e k ( abbattimento ).
La tabella è accompagnata dalla precisazione che “ per definire un SO ‘pericoloso’ è importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali; il grado di pericolosità aumenta quando ci sia una ripetizione di comportamenti potenzialmente pericolosi da parte dello stesso individuo ” (in questi termini il paragrafo 3.4.1, settimo periodo), e che “ nell'imprevedibilità e varietà delle possibili situazioni che si possono verificare, il soggetto decisore deve potersi muovere con sufficiente autonomia per la realizzazione d'interventi il più possibile preconfigurati e codificati. É importante, infatti, evitare che, a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica ” (in questi termini il paragrafo 3.4.2, secondo periodo).
8. Va ricordato che l’art. 16 della direttiva 92/43/CEE ammette una deroga al principio secondo cui le specie particolarmente protette non possono essere catturate o uccise “ nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica ”, alla duplice condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la rimozione non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.
Le Associazioni ricorrenti contestano la gravità e l’entità dei plurimi episodi, compreso l’ultimo, considerati dal provvedimento impugnato per classificare l’esemplare come pericoloso e ad alto rischio, in base alle fattispecie tipizzate come di maggiore pericolosità dal Pacobace, e sostengono altresì che l’aggressione non può considerarsi come grave ove si tenga conto che giorni prima l’esemplare era stato disturbato mentre si trovava in un vigneto da una persona che lo aveva ripreso con lo smartphone e della circostanza che il turista aggredito stava correndo su un sentiero in zona caratterizzata da un’alta naturalità.
Tali censure non colgono nel segno.
Va premesso che la giurisprudenza della Corte di Giustizia è concorde nel ritenere che dalla formulazione stessa dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE “ risulta che tale disposizione non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione delle misure derogatorie (sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C 342/05, EU:C:2007:341, punto 40). Infatti, poiché detta disposizione mira a prevenire gravi danni, la forte probabilità che questi ultimi si verifichino risulta sufficiente al riguardo ” (in questi termini la recente sentenza CGUE Umweltverband WWF Österreich/Tiroler Landesregierung, Sez. I, 11 luglio 2024, resa nella causa C-601/22). Il principio è affermato dalla Corte di Giustizia con riguardo alla finalità di prevenire danni alle “ cose ” (l’art. 16, comma 1, lett. b, indica, quali beni da tutelare, le colture, l'allevamento, i boschi, il patrimonio ittico, le acque e altre forme di proprietà), ma chiaramente a maggior ragione deve valere per le deroghe disposte nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica.
Alla stregua di tale principio, l’Amministrazione, nei casi in cui si renda necessario tutelare la sicurezza pubblica e prevenire rischi effettivi per la vita o la salute delle persone, come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866, punto 9.3 in diritto; id. 30 gennaio 2019, n. 758, punti 11.5, 11.6. 11.7 e 12 in diritto), è chiamata a svolgere un giudizio di tipo prognostico – probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza secondo il criterio “ dell’oltre ogni ragionevole dubbio ”, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di elementi tali da far ritenere “ più probabile che non ” l’esistenza di una pericolosità dell’esemplare (circa la necessità di ricorrere a questo criterio nell’esercizio dell’attività amministrativa sulla sicurezza pubblica ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2024, n. 5112; Consiglio di Stato, Sez. I, parere 479 spedito il 14 aprile 2024, punto 2 del considerato; Consiglio di Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486; id. 16 giugno 2023, n. 5964; id. 22 maggio 2023, n. 5024; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45; T.A.R., Veneto, sez. II , 1 dicembre 2023 , n. 1798; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I , 14 giugno 2023 , n. 522).
Nel caso in esame l’Amministrazione ha ritenuto l’esemplare pericoloso perché, come riportato nel dettaglio nella parte narrativa in fatto, nel cSO del tempo sono state identificate, in base ai dati raccolti ricorrendo all’identificazione genetica, sette casi di interazioni del plantigrado con le persone sintomatici di una contenuta paura dell’uomo, con due di questi episodi, quello accaduto il 6 giugno 2013 e il 12 luglio 2024, in cui ha rincSO o inseguito delle persone, comportamenti classificabili alla categoria 16 del Pacobace, che giustificherebbero la misura della rimozione anche per un solo evento isolato. A tali comportamenti si è infine aggiunto l’ultimo episodio del 17 luglio del 2024, in cui l’esemplare ha attaccato con contatto fisico, procurando delle lesioni, il turista francese con un atteggiamento aggressivo classificabile nella categoria 15 del Pacobace.
È l’associazione di tali eventi che, nelle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica svolta da Ispra, “ pone chiaramente l’orsa J1 ai più alti livelli di pericolosità, per la sua storia, come anche chiarito dal Rapporto ISPRA-MUSE (2021) che ritiene ad ‘alto rischio’ individui con un passato simile. Per gli orsi ritenuti ad “alto rischio” il rapporto ISPRA-MUSE (2021) suggerisce l’immediata rimozione ”.
Inoltre il provvedimento impugnato richiama il rapporto istruttorio del servizio forestale nella parte in cui afferma che “ in base all’esperienza il rischio che una femmina matura accompagnata da piccoli ripeta il suo primo attacco con conseguenze potenzialmente mortali è sempre concreto e latente (i casi KJ2 e JJ4 lo attestano drammaticamente), a maggior ragione in un'area così caratterizzata. Non è nemmeno ipotizzabile che per provare la concretezza di tale rischio si debba aspettare un ulteriore drammatico accadimento ”.
Questi sono gli elementi vagliati in sede tecnica dall’Ispra, quale organo di consulenza tecnico scientifica, che ha espresso il proprio parere favorevole alla rimozione dell’esemplare definito “ ad alto rischio ”.
In tale contesto va anche evidenziato che, proprio con riferimento a questa materia (la controversia aveva ad oggetto l’esemplare M49), la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “ la valutazione in ordine alla pericolosità degli episodi di cui si è reso protagonista il plantigrado (…) ha carattere prettamente discrezionale ed è quindi sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo rimane estraneo l'accertamento della gravità degli episodi posti a base delle due ordinanze. Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato di questo giudice solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati ” (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571, punto 9 in diritto).
Alla luce di tali presupposti e della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, le valutazioni svolte dall’Amministrazione circa la pericolosità dell’esemplare, nel caso di specie siano prive di vizi logici, tenuto conto che risultano suffragate oltre che dal parere dell’Ispra, anche dalla loro aderenza ai criteri di valutazione predisposti ex ante dal Pacobace, dalle Linee guida per l'attuazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25 giugno 2021, e dallo studio “ Orsi problematici in provincia di Trento: conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro ”, del gennaio 2021, predisposto dall’Ispra in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento (MUSE), documenti questi che si fondano su basi tecnico scientifiche.
8.1 In tale contesto non è idoneo ad inficiare la valutazione di pericolosità l’episodio accaduto giorni prima in cui una persona aveva disturbato l’esemplare mentre si trovava in un vigneto riprendendolo con lo smartphone , né la circostanza che il turista nel momento in cui è stato aggredito stesse correndo su un sentiero caratterizzato da un’alta naturalità.
Infatti, come sopra evidenziato, l’Amministrazione in queste fattispecie è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico probabilistico di pericolosità dell’esemplare, pericolosità determinata dalla convivenza con l’uomo, da condurre in base a criteri tecnico scientifici alla luce dei quali applicare la misura necessaria a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica, e non è invece chiamata, come ritengono le Associazioni ricorrenti, a sanzionare un eventuale comportamento etologicamente anomalo o deviante dell’esemplare.
8.2 È necessario altresì esaminare la censura con la quale le Associazioni ricorrenti sostengono che il decreto che ha disposto la rimozione dell’esemplare sarebbe illegittimo perché adottato in base ad un’istruttoria insufficiente.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo LNDC afferma che l’Amministrazione non avrebbe acquisito la prova che le ferite riportate dal turista siano state effettivamente causate da un esemplare di SO.
Si tratta di un assunto privo di riscontri.
Infatti come emerge dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dall’atto recante il risultato delle analisi genetiche eseguite dalla Fondazione Edmund Mach dopo estrazione, amplificazione e sequenziamento del DNA (cfr. il rapporto istruttorio del 29 luglio 2024, e il risultato delle analisi genetiche eseguite dalla Fondazione Edmund Mach del 19 e del 26 luglio 2024, di cui, rispettivamente, ai docc. 10, a pag. 33, terzo periodo, 12 e 13 allegati alle difese della Provincia Autonoma di Trento), l’esemplare è stato identificato esaminando dei campioni organici (peli, escrementi e saliva) prelevati non solo dal luogo dell’attacco, ma anche dagli indumenti del turista aggredito, e nel reperto denominato 002024, consistente in tre campioni di tessuto, era presente saliva dell’SO in seguito identificato come J1.
L’assunto delle Associazioni ricorrenti secondo cui non vi sarebbero delle prove circa la riconducibilità delle ferite riportate dal turista ad un esemplare di SO è pertanto infondato.
8.3 Sotto un secondo profilo le ricorrenti affermano che l’Amministrazione avrebbe errato nel qualificare l’interazione avvenuta in data 16 luglio 2024, come rientrante nella categoria 15 del Pacobace “ SO attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo ” perché l’episodio avrebbe dovuto essere più correttamente inquadrato nella categoria 11 del Pacobace “ SO si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o per difendere la sua preda ”.
Secondo le Associazioni ricorrenti la qualificazione dell’episodio come un falso attacco deriva dalle lesioni non particolarmente gravi riportate dal turista dato che l’orsa non ha proseguito nell’aggressione e si è spontaneamente allontanata.
Si tratta di un rilievo errato perché fraintende il significato della locuzione “ falso attacco ” a cui si riferisce il Pacobace.
Contrariamente al significato evocato dal linguaggio comune al quale si richiamano le Associazioni ricorrenti, il “ falso attacco ” non consiste in un attacco che non ha avuto conseguenze letali o non ha provocato lesioni gravi o gravissime per la vittima.
La nozione di “ falso attacco ” alla quale si riferisce il Pacobace appartiene al linguaggio specialistico tecnico-scientifico proprio dell’etologia che, come è noto, è quella branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale.
In base allo studio dell’espressione comportamentale degli orsi nel loro ambiente naturale, si definisce come “ falso attacco ” il comportamento con cui l’animale intende minacciare un soggetto percepito come elemento di disturbo, al solo fine di spaventarlo.
Il “ falso attacco ” presuppone che non vi sia un contatto fisico tra l’SO e la persona, perché altrimenti l’episodio deve essere qualificato come un attacco vero e proprio.
Un’efficace descrizione di quale sia il comportamento qualificabile come “ falso attacco ” in base ai criteri tecnico-scientifici ai quali si riferisce il Pacobace, è contenuta nella pubblicazione “ Uomo e Orso gestire gli incontri ”, predisposta dal Parco naturale Adamello Brenta e reperibile nel sito istituzionale dell’Ente (all’indirizzo https://www.pnab.it/uomo-SO-gestire-gli-incontri), in cui a pag 10 si precisa che “ il falso attacco è una sorta di rituale che può essere considerato il livello di massima minaccia prima di un vero attacco con contatto fisico.
L’SO, dopo essersi abbassato verso terra allargando le spalle e arruffando il pelo come per sembrare più grosso, corre con grande decisione verso la persona riconosciuta come una minaccia, per poi fermarsi improvvisamente, muoversi con lentezza su un lato e tornare sui propri passi. In alcuni casi l’SO può rinforzare l’atteggiamento di minaccia dando zampate al suolo nel momento in cui si ferma, accompagnando con poderosi rugli ” e chiarisce che “ è evidente che il falso attacco abbia lo scopo di intimorire quello che per l’SO è in quel momento un avversario e convincerlo a scappare. Per questo motivo il falso attacco deve essere interpretato come il tentativo da parte dell’SO di evitare il contatto fisico diretto o di rimandarlo; una sorta di ultimo avvertimento ”.
Ne consegue che un’aggressione con contatto fisico, come quella avvenuta nel caso di specie, non può essere qualificata come un falso attacco perché la tabella 3.1 del Pacobace in cui sono descritti il “ Grado di problematicità dei possibili comportamenti di un SO e relative azioni ”, quando si riferisce al “ falso attacco ” utilizza una nozione specialistica diversa dal linguaggio comune.
Il falso attacco, in senso tecnico, presuppone necessariamente la mancanza di un contatto fisico che nel caso in esame si è invece verificato.
Un’ulteriore conferma in questo senso può essere tratta dal Pacobace nella versione aggiornata a seguito delle modifiche apportate con decreto del Ministero dell’ambiente del 30 luglio 2015.
Nella parte discorsiva immediatamente successiva alla Tabella 3.1 “ Grado di problematicità dei possibili comportamenti di un SO e relative azioni ”, si afferma che gli atteggiamenti aggressivi di cui al n. 11 “ SO si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o per difendere la sua preda ”, pur essendo da ritenersi ad elevata pericolosità “ sono da considerarsi istintivi ed estemporanei, tali quindi da non consentire di norma e/o richiedere l'attivazione di alcun provvedimento operativo predefinito ”, ma precisa altresì che “ qualora infine in tali casi l’attacco venga portato a compimento con danni anche leggeri alle persone (numero 15), possono essere adottate misure più energiche ”, che è quanto accaduto nel caso di specie nell’episodio accaduto il 16 luglio 2024, che era stato preceduto anche da altri due eventi riconducibili alla fattispecie contemplata al n. 16 “ SO segue intenzionalmente persone ”.
Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla valutazione del tipo di azione assumere in relazione ai comportamenti assunti dall’esemplare sono pertanto infondate e a fronte di tali elementi sintomatici del livello di pericolosità raggiunto dall’esemplare appare incongrua la pretesa delle Associazioni ricorrenti di attendere il verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli oggetto delle diverse relazioni intervenute nel tempo prima di assumere la decisione della rimozione dall’ambiente naturale.
9. Con un ultimo gruppo di censure le Associazioni ricorrenti contestano la scelta dell’Amministrazione di realizzare la rimozione dell’esemplare pericoloso mediante l’abbattimento anziché mediante la captivazione permanente, sostenendo che l’uccisione dell’animale e in particolare dell’SO che è una specie particolarmente protetta, nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, deve costituire solamente un’ extrema ratio , dato che può ricorrersi all’abbattimento di un animale solo nell’ipotesi estrema e di rara verificazione, di impossibilità oggettiva - non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico - di ricorrere ad azioni meno cruente, in aderenza al principio di proporzionalità da parametrare alla vita del singolo animale con la conseguenza che di fatto deve essere sempre preferita la captivazione permanente.
Tali censure non sono condivisibili.
Come sopra esposto, l’affermazione delle Associazioni ricorrenti secondo cui nell’ordinamento vigente l’uccisione di animali in generale, o dell’SO in particolare che costituisce una specie particolarmente protetta, costituirebbe solo un’ extrema ratio di rara verificazione, contrasta con quelli che sono i modi e le forme di tutela degli animali riconosciuti dall’ordinamento vigente.
Contrariamente a quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, la normativa sovranazionale e nazionale vigente, non prevede una tutela rafforzata della vita degli animali quando questa entri in una condizione di effettivo conflitto con interessi meritevoli di tutela dell’uomo e tra questi, primo fra tutti, il diritto alla vita e all’integrità fisica.
Ne consegue che la tesi secondo cui la captivazione permanente dovrebbe di fatto essere sempre preferita al fine di salvaguardare la vita dell’animale anche a discapito della sicurezza pubblica e della vita e dell’integrità fisica delle persone, non può essere condivisa.
L’affermazione delle Associazioni ricorrenti secondo cui la captivazione permanente dell’SO sarebbe sempre comunque da preferire, non persuade anche perché si pone in contrasto con le norme, in primis l’art. 13 del TFUE, che impongono di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, al fine di risparmiargli sofferenze inflitte senza necessità o senza una giustificazione ragionevole.
In proposito va evidenziato che anche la legge ordinaria impone di considerare le esigenze proprie della singola specie animale, che possono differire da quelle di altre specie.
L’art. 544 ter cod. pen, punisce infatti chi “ per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ”, introducendo il concetto che è necessario tener conto delle specifiche caratteristiche etologiche per individuare quali situazioni in concreto possano determinare sofferenze per l’animale.
L’art. 727, comma 2, cod. pen., punisce chi “ detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze ”, in cui ancora viene richiamata la necessità di valutare le specifiche esigenze della specie.
L’art. 30 del codice deontologico veterinario approvato dal Consiglio Nazionale FNOVI il 15 novembre 2019, prevede che l’eutanasia degli animali possa “ essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili ”, giustificando in casi particolari l’eventuale soppressione dell’animale.
La giurisprudenza, facendo applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 544 ter cod. pen., ha ad esempio condannato un soggetto, oltre che per aver esercitato l’attività venatoria su un capriolo in un periodo non consentito, anche per il reato di maltrattamenti “ sul rilievo che all’animale era stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze all’animale, avendolo rinchiuso, ancora in vita, all’interno del cassone del veicolo che lo trasportava sottoponendolo a sevizie ” (in questi termini si esprime Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2020, n. 29816).
Dalle disposizioni citate e dai principi affermati da questa pronuncia, deriva pertanto l’indicazione che devono essere impedite all’animale le sofferenze evitabili e che non abbiano una giustificazione ragionevole, e che, laddove risulti che tali sofferenze siano inaccettabili per l’animale, può risultare giustificata anche la sua soppressione piuttosto che il mantenimento in vita.
Anche alla luce di queste indicazioni che si rinvengono nella legislazione e nella giurisprudenza citate, la tesi delle Associazioni ricorrenti secondo la quale sarebbe sempre e comunque da preferire la captivazione permanente di un animale selvatico come l’SO, senza una valutazione da compiere caso per caso, non risulta condivisibile.
In definitiva il Collegio ritiene corretto affermare che la rimozione di un esemplare di SO dall’ambiente naturale è possibile, purché sussista la duplice condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la rimozione non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie, nei casi in cui venga verificata l’esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica, come previsto dall’art. 16, comma 1, lett. c), della direttiva 92/43/CEE, subordinatamente all’accertamento dell’effettiva pericolosità dell’esemplare, da svolgere secondo un giudizio prognostico probabilistico da condurre sulla base di elementi precisi esaminati alla luce di criteri tecnico scientifici, tali da far ritenere “ più probabile che non ” l’esistenza di un’effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica dell’esemplare.
Ove si siano verificati tutti questi presupposti, la decisione di attuare la rimozione dell’esemplare pericoloso dall’ambiente naturale mediante l’alternativa della captivazione permanente o dell’abbattimento, deve essere presa caso per caso in relazione alla situazione concreta e alle specifiche caratteristiche della singola fattispecie, in base a valutazioni il cui iter logico deve essere congruamente evidenziato nella motivazione.
Nel caso in esame il decreto impugnato motiva in modo circostanziato sulle ragioni che in questo caso specifico hanno indotto l’Amministrazione a preferire l’abbattimento alla captivazione permanente, e alla necessità di eseguire l’abbattimento in tempi rapidi al fine di ridurre i rischi alla sicurezza pubblica derivanti dall’eventuale mantenimento in uno stato di libertà di un esemplare classificato come pericoloso e ad alto rischio, e a ridurre altresì i pericoli per l’incolumità degli operatori impegnati nell’esecuzione delle operazioni necessarie ad un’eventuale captivazione, parimenti meritevole di tutela.
Infatti il decreto riporta uno stralcio del rapporto istruttorio del servizio faunistico prot. n. 0587624 di data 29 luglio 2024, in cui si specifica di non ritenere percorribile una nuova cattura dell’esemplare per disporre un’eventuale captivazione permanente perché “ non è in alcun modo idonea a raggiungere l’obiettivo che è quello di ridurre il più possibile e dunque al minor tempo possibile, l’eventualità che si verifichino ulteriori attacchi all’uomo. Va infatti ricordato a tal proposito che la cattura richiede mediamente tempi assai più lunghi rispetto all’abbattimento. Sulla cattura con trappola tubo incombe infatti un’alea ben maggiore che sull’abbattimento, dal momento che il gestore è costretto ad attendere passivamente che l’SO 1. scopra il sito di cattura 2. decida di entrare nella trappola 3. che il meccanismo di cattura funzioni poi perfettamente.
Nell’abbattimento l’approccio è opposto, si agisce attivamente nella ricerca dell’esemplare del quale, in virtù del radiocollare, è possibile conoscere con una certa regolarità le posizioni (salvo i noti forti limiti tecnici, un esempio su tutti: mancata copertura telefonica in certe aree, e dunque radiocollare inutile da questo punto di vista). Questa ricerca attiva volta all’abbattimento può essere effettuata ogni giorno, in particolare in ogni mattina ed ogni sera, con buone possibilità di raggiungere l’obiettivo nell’arco di alcuni giorni (nelle catture si parla, di solito, di settimane o mesi o addirittura di un’intera stagione senza riuscire, si veda il caso di KJ2 per la quale i tentativi di cattura si protrassero inutilmente per circa 7 mesi). L’incognita cattura si accentua assai se si tratta poi di una ricattura, come sarebbe per J1: un’orsa che per la prima volta nella sua vita ha vissuto il trauma della cattura nella trappola tubo (costrizione in un ambito ristrettissimo, arrivo dell’uomo fino quasi al contatto, sedazione, risveglio, rilascio, ricerca dei piccoli ecc.) ben difficilmente tornerà in breve tempo a visitare la trappola che tale trauma ha provocato (di nuovo, vedasi il caso KJ2, per la seconda cattura della quale un’intera stagione non è stata sufficiente, con conseguenze drammatiche, vale a dire il secondo attacco l’anno successivo). Anche le altre tecniche di cattura richiedono tempi mediamente maggiori che non per l’abbattimento e presentano le medesime difficoltà di attuazione. In particolare la cattura con telenarcosi (sparo dell'anestetico all'SO allo stato libero) richiede di trovare ed approcciare l'animale a distanze molto ridotte (non più di 15 m ca) oltre le quali il fucile lanciasiringhe non garantisce la precisione di tiro e la pressione di inoculo. Avvicinare un SO a tale distanza non è assolutamente facile, dunque potrebbe richiedere molto tempo e comporta rischi per gli operatori e per l'SO. La cattura con lacci su sito di attrazione richiede pure che 1. l'SO target individui il sito nel vasto ambiente nel quale un plantigrado si muove, 2. sia attratto dall'esca in modo sufficiente e 3. la approcci facendo scattare il meccanismo. Anche in questo caso inoltre vi sono dei rischi per gli operatori ”.
Il parere del servizio faunistico riportato dal decreto n. 81 del 29 luglio 2024, conclude nel senso che “ la rimozione dell’esemplare resosi responsabile dell’aggressione deve avvenire nel più breve tempo possibile. I dati empirici dimostrano come la rimozione tramite abbattimento costituisca la modalità più idonea a tutelare l’incolumità pubblica in tempi più brevi possibile, perché richiede una procedura preparatoria più rapida e consente la tempestività della rimozione, riducendo il rischio di una nuova aggressione. L’orsa J1, che ha già attaccato e ferito una persona, si muove in un ambiente altamente antropizzato, meta turistica tra le più famose non solo in Italia ma in Europa (l’Alto Garda). Le mappe contenute del Rapporto tecnico danno contezza della presenza di infrastrutture antropiche, abitazioni, strade, sentieri, palestre di roccia, percorsi per mountain bike e bici da strada, percorsi per voli con tuta alare ecc. In base all’esperienza il rischio che una femmina matura accompagnata da piccoli ripeta il suo primo attacco con conseguenze potenzialmente mortali è sempre concreto e latente (i casi KJ2 e JJ4 lo attestano drammaticamente), a maggior ragione in un'area così caratterizzata. Non è nemmeno ipotizzabile che per provare la concretezza di tale rischio si debba aspettare un ulteriore drammatico accadimento ”.
Le Associazioni ricorrenti non deducono alcun elemento idoneo a confutare l’attendibilità e la correttezza di tali affermazioni che non appaiono manifestamente illogiche, perché ispirate dalla finalità di tutelare la sicurezza pubblica, nonché la vita e l’integrità fisica degli operatori, rispetto al pericolo di un attacco da parte di un SO classificato come pericoloso ed altamente a rischio in base a criteri tecnico scientifici.
Per completezza va soggiunto che le ricorrenti non hanno indicato con quali modalità potrebbe essere resa concretamente fattibile la chiusura delle aree in cui vive l’esemplare pericoloso, quale soluzione alternativa alla rimozione dall’ambiente naturale, in un contesto nel quale, come evidenzia il provvedimento impugnato, l’areale sul quale si muove, stimato per difetto in base agli indici genetici, è di oltre 11.000 ettari, ed è caratterizzato da una fitta rete di sentieri e strade forestali che si sviluppano per oltre 250 chilometri complessivi con circa 100 accessi pedonali possibili.
Le censure proposte con il primo motivo sono pertanto infondate.
11. Parimenti non sono suscettibili di trovare un riscontro favorevole le censure proposte con il secondo motivo, con le quali le Associazioni ricorrenti deducono l’illegittimità del decreto n. 81 del 29 luglio 2024, perché il Presidente della Provincia Autonoma di Trento avrebbe esercitato, in difetto dei presupposti, i propri poteri contingibili ed urgenti.
Si tratta di una censura che non coglie nel segno perché in realtà, come sopra esposto, il decreto è stato adottato nell’esercizio dei poteri ordinari previsti dalla legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, a cui sono estranei i profili di contigibilità ed urgenza contemplati dall’art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
In definitiva la domanda risarcitoria deve essere respinta perché la motivazione posta a fondamento del decreto risulta sufficiente a sorreggerne la legittimità in relazione alle censure proposte, e la legittimità del provvedimento esclude il presupposto dell’ingiustizia del danno che le Associazioni ricorrenti deducono di aver subito.
Nonostante l’esito della lite, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della mancanza di univoci orientamenti giurisprudenziali su alcuni aspetti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricSO in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO