CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1651/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, elett.te domicilia appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Tommasetti, come da Controparte_1 procura in atti appellato
E
in persona del legale rappresentate p.t. CP_2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4718/2022 pubblicata il 20.4.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.7.2020, conveniva in giudizio il Controparte_1 Controparte_3
CP_ chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. annullare/riformare il Decreto n. 554 del 25.11.2019 e per l'effetto:
1
2. condannare le resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/1998 e art. 4, lettera 1, comma, 1 DPR 243/2006, nell'importo di € 500,00, detratti gli importi già percepiti e per l'effetto: riformare e/o disapplicare/annullare il Decreto n. 554 del
25.11.2019 nella parte in cui quantifica l'assegno vitalizio nell'importo di € 258,33 e per l'effetto:
3. emettere nuovo Decreto contenente la liquidazione degli importi effettivamente spettanti al ricorrente a far data dal 9 Febbraio 2016, detratti gli importi già percepiti;
4. annullare/riformare il Decreto n. 512 del 19.11.2019 e per l'effetto:
5. condannare le resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme dovutegli a titolo di speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 (oltre rivalutazione) e/o nella somma maggiore/minore ritenuta di giustizia, detratti gli importi già percepiti;
6. rivalutare le somme suddette dal Dicembre 2003 -come previsto dalla normativa in materia- fino al giorno dell'effettivo pagamento;
7. ricalcolare l'importo della pensione effettivamente spettante al ricorrente, sulla base del conteggio più favorevole;
8. calcolare l'esenzione IRPEF sul conteggio di cui al punto precedente;
9. rivalutare le somme suindicate dal giorno del congedo ad oggi, anche in base a quanto disposto dall'art. 2 L. 206/2004;
10. condannare le resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme tutte dovutegli a titolo di differenze, oltre interessi e rivalutazione;
11. ordinare all di effettuare la variazione dell'importo della pensione in base al conteggio CP_2 risultato più favorevole all'esito di apposita CTU contabile;
ordinare all' di applicare CP_2
l'esenzione IRPEF sul conteggio di cui al punto precedente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c.
Clausola di provvisoria esecutività”.
A fondamento delle domande il , deduceva: di essere in CP_1 Parte_2
congedo assoluto dal 27.6.2018; di avere partecipato a n. 2 missioni in Kosovo, dal 12.11.2002 al
28.03.2003, nonché per il periodo dal 20.7.2004 al 26.1.2005 (svolgendo attività di fuciliere, operatore radio, controllo e smilitarizzazione dei territori di competenza), e n. 2 missioni in Libano, dal 9.11.2006 al 21.4.2007, nonché dall'11.11.2008 al 15.4.2009 (svolgendo attività di fuciliere addetto alla scorta del Comandante della Task Force Novara e di esploratore blindo leggera); che in dette missioni aveva operato senza essere munito di alcun mezzo di protezione e senza essere adeguatamente informato;
che in data 7.7.2016 aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 266/2005 e dal DPR 243/2006 per le “vittime del dovere” ed equiparati, poiché a seguito
2 di dette missioni, gli era stato diagnosticato, a febbraio 2016, il “linfoma di Hodgkin scleronodulare
1 stadio IV”; che in data 27.6.2018, con verbale BL.B n. A11801880 il DMML di Roma, aveva stabilizzato tale infermità, come “Linfoma di Hodgkin scleronodulare 1 stadio IV, IPS 3 con localizzazioni scheletriche, splenico ed epatico trattata con chemioterapia in soggetto con dilatazione della cavità cardiaca di sx con f. e. 38%, insufficiente diastolica 2 grado e scompenso cardiaco di tipo misto classe nyha 2”, ascrivendola ad una 1^ Categora tabella A ai fini della P.P.O.
e dell'equo indennizzo, dichiarandolo “permanentemente non idoneo al servizio” e ponendolo in congedo assoluto;
che con Decreto n. 3515 del 7.12.2018 tale infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con contestuale liquidazione dell'equo indennizzo di 1 categoria CP_ Tabella A, per l'importo di € 37.717,92; che il ricorrente aveva presentato all' in data
20.3.2019, domanda volta ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato;
che con Decreto n.
512 del 19.11.2019 gli era stata liquidata la speciale elargizione per un importo di € 114.400,00, pari a 50 punti di IP;
che, infine, con decreto n. 554 del 25.11.2019, il , Parte_1
riconosciuto lo status di equiparato alle vittima del dovere, gli aveva attribuito un assegno vitalizio, non reversibile, di € 258,23 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla data della stabilizzazione della patologia, vale a dire dal 27.6.2018; e uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto annualmente alla perequazione automatica, a decorrere dalla stabilizzazione della patologia;
che, dopo essere rimasto dalla data del congedo fino a luglio 2019 senza stipendio e senza pensione, percepiva una pensione mensile di €
1.100,00 circa, in quanto ancora non gli erano stati conteggiati i benefici pensionistici spettantigli tra cui la PPO e l'esenzione IRPEF;
che, in virtù della percentuale di invalidità riconosciuta dalla
CMO (tabella A), gli sarebbe spettato il trattamento privilegiato di I^ Categoria tabellare;
che, in data 22.1.2020, aveva richiesto il ricalcolo della pensione in base al Decreto n. 554 del 23.11.2019, senza esito positivo.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo: in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di controversia pensionistica rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti;
in via pregiudiziale ed assorbente, il difetto relativo di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Tribunale Amministrativo, in quanto la domanda del pubblico dipendente, volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità nella misura richiesta, rientrava nei rapporti di pubblico impiego;
in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al capo della domanda che riguardava il riconoscimento dei benefici richiesti e degli aumenti vantati, considerato che legittimato passivo al riconoscimento e all'erogazione dei benefici e/o della misura degli stessi era l'Amministrazione datrice di lavoro ovvero il
[...]
[..
[...] [...]
e Controparte_4 non già l' . Controparte_5
Nonostante la regolarità della notifica, il rimaneva contumace. Parte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, disposta una CTU contabile volta ad accertare la pensione effettivamente spettante al ricorrente, dichiarava il diritto di CP_1
a percepire l'assegno vitalizio nella misura di € 500,00 e la speciale elargizione nella
[...] misura di € 200.000,00 e, per l'effetto, condannava il al pagamento delle Parte_1
differenze maturate tenuto conto di quanto già percepito, oltre accessori;
dichiarava, altresì, il diritto del al ricalcolo della pensione a lui spettante e, per l'effetto, condannava il CP_1 Parte_1 convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 105.492,80 lordi, oltre accessori di legge;
CP_ ordinava al Ministero della Difesa di comunicare all' la variazione dell'importo della pensione risultante dai conteggi depositati dal CTU;
condannava il resistente al pagamento, in Parte_1
favore del ricorrente, delle spese di lite, e al pagamento delle spese di CTU.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza: 1) per non avere il Tribunale dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, in quanto la concessione del trattamento di pensione privilegiata, trattandosi di materia pensionistica, è devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti, in virtù del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; 2) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, L.
334/1995, stante il difetto di legittimazione passiva del , limitatamente alla Parte_1
CP_ domanda avente ad oggetto il ricalcolo della pensione privilegiata, dovendosi individuare nell' il soggetto tenuto in via esclusiva alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio spettante al personale militare in posizione di congedo assoluto.
Ha così concluso:
“Voglia la Corte di appello, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza impugnata in relazione al capo che condanna il Parte_1
a liquidare la maggiore pensione spettante e, per l'effetto, in via principale dichiarare
[...]
l'inammissibilità del ricorso proposto dalla controparte in primo grado limitatamente alla domanda concernente il ricalcolo del trattamento pensionistico per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la presente controversia rientrando nella sfera della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
in via subordinata, dichiararne l'inammissibilità in parte qua, in ragione del difetto di legittimazione passiva del . Spese vinte.” Parte_1
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendo il rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, ha
4 precisato che la domanda oggetto del ricorso di primo grado riguardava non già la concessione della pensione, già percepita dall'odierno appellato, ma il ricalcolo della stessa con l'aggiunta della maggiorazione, appunto la pensione privilegiata, variabile in dipendenza del grado di invalidità accertato e ascritto ad una specifica categoria tabellare;
con riferimento al secondo motivo di appello, ha dedotto che per costante orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa i benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati costituiscono diritti soggettivi e non interessi legittimi, con la conseguenza che la competenza a conoscere le controversie relative è quella del giudice ordinario. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' è rimasto contumace.
All'udienza del 14.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. Sempre in via preliminare, va osservato che sono coperte da giudicato interno, per omessa impugnazione, le statuizioni del Tribunale relative: al riconoscimento del diritto del IN a percepire l'assegno vitalizio nella misura di € 500,00 e la speciale elargizione nella misura di €
200.000,00; alla condanna del al pagamento delle differenze maturate tenuto Parte_1
conto di quanto già percepito, oltre accessori.
3. Con il primo motivo di gravame, il appellante ha censurato la sentenza impugnata per Parte_1
non avere il Tribunale dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti, in quanto la concessione del trattamento di pensione privilegiata, trattandosi di materia pensionistica, è devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti.
La censura è fondata.
Il RD n. 1214 del 1934, art. 13 prevede la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni a carico dello Stato, prevedendo che: “La Corte in conformità della legge e dei regolamenti: (…)
5 giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n.70”.
Il chiaro tenore della norma sopra riportata delinea una competenza per materia esclusiva che non lascia spazio a diverse interpretazioni.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti in materia pensionistica nell'ambito del pubblico impiego. In particolare, con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12903 del 2021, si è precisato che la “giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti” ricomprende “tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti” (in tal senso anche Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020 n. 7830).
Inoltre, con la recente pronuncia n. 24005 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ulteriormente precisato che “la domanda avanzata da militare di leva per il conseguimento della pensione privilegiata militare tabellata per infermità contratta per causa di servizio appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto detta pensione, costituendo una "species" del trattamento privilegiato "ordinario", è parte del più ampio novero dei trattamenti pensionistici riconoscibili in ragione dei servizi prestati e delle invalidità ad essi ricollegabili”.
Nonostante l'appellato abbia precisato che la domanda oggetto del ricorso di primo grado riguardava non già la concessione della pensione, già percepita, ma il ricalcolo della stessa con l'aggiunta della maggiorazione, appunto la pensione privilegiata, variabile in dipendenza del grado di invalidità accertato e ascritto a una specifica categoria tabellare, appare evidente che la suddetta domanda presuppone l'accertamento giudiziale del diritto del IN a percepire la pensione privilegiata.
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di CTU, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti, relativamente alle domande di cui ai punti da 7 a 12 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, restando conseguentemente assorbito il secondo motivo di appello.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate per la metà, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dal e dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 [...]
, e poste, per la restante metà, a carico del appellante. Parte_1 Parte_1
Vanno, invece, interamente compensate le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti con
CP_ l' che, rimanendo contumace in appello, non ha coltivato le eccezioni sollevate in primo grado e le difese svolte.
6
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alle domande di cui ai punti da 7 a 12 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- condanna il al pagamento, in favore di della metà Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € 4.700,00 quanto al giudizio di primo grado, e in € 3.500,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, nonché delle spese per contributo unificato ove versato;
- compensa per il resto le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra il Parte_1
e
[...] Controparte_1
- compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio nei rapporti tra CP_1
CP_ e l'
[...]
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
7