Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 1394 /2024 R.G lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via A.Scarlatti 8 presso lo studio dell'avv. Pietro Volpe ( , che lo rappresenta e difende come da procura su separato C.F._2 atto in calce al presente e che chiede inviarsi tutte le comunicazioni al numero fax 08118851807 ovvero via PEC all'indirizzo Email_1
- Ricorrente in riassunzione – già Appellato -Appellante incidentale
E Controparte_1
in persona del direttore generale, dott. legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via S. M. di Costantinopoli n. 104, P. Iva: , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce e di delibera P.IVA_1 di incarico del direttore generale n. 89 del 6 febbraio 2024, dall'avv. Antonio Nardone, C.F.: , ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio CodiceFiscale_3 dell'avv. Stefano Gagliardi, via F.S. Nitti n. 11, (fax 081/2481361- P.E.C.
indirizzi presso cui si dichiara di voler Email_2 ricevere ogni comunicazione)
1
Controparte_3
- Resistente in riassunzione- già Appellante
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 32248 del 5.12.2011 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso del Pt_1 condannò le parti resistenti in solido al pagamento della somma di euro 114.071,78, oltre accessori, a titolo di indennità perequativa ex art. 31 DPR 761/1979 per il periodo compreso dall'1.6.2004 al 31.07.2009, nei limiti dell'eccepita prescrizione. Con sentenza n. 1057/2018 pubbl. il 08/03/2018 questa Corte di Appello - in accoglimento dell'impugnazione proposta in via incidentale dall' (con effetto CP_4 assorbente delle ulteriori censure proposte dalle parti in causa) - rigettò la domanda di primo grado proposta da . Parte_1
Con ordinanza n.5142/2024 pubblicata il 27.2.2024 la Corte di Cassazione, all'esito di un'ampia disamina in diritto del tema controverso, ha dettato il seguente principio di diritto:
‹‹La c.d. indennità è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità Pt_2 di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa››;
‹‹L'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta Pt_2 all'equiparazione le universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi››.
Cassata la sentenza impugnata (con accoglimento del “primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo, inammissibile il quarto e rigettato il quinto”), ha rinviato a questa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione della causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità in relazione ai motivi accolti.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 22 maggio 2024 il ricorrente originario, già appellante incidentale, in epigrafe indicato, ha riassunto tempestivamente il giudizio, rilevando che, secondo il principio di diritto enunciato dal PR LL, doveva essere dichiarato il suo diritto all'indennità di equiparazione in base alla tabella D con riguardo alla posizione del collega ospedaliero inquadrato come assistente tecnico di 9° livello, "confluito" in quella di Dirigente di I° livello, con profilo di collaboratore biologo. 2 Ha osservato che questa Corte, nel decidere la causa nel merito a seguito del rinvio operato dall'ordinanza emessa dalla Cassazione, dovrà pronunciarsi anche sull'appello incidentale originariamente proposto da esso riguardante le Pt_1 somme contenute nei conteggi, relative al periodo dichiarato prescritto dal Tribunale.
Ha concluso chiedendo, in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente:
I) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'indennità ex art. 31 DPR 761/79, rapportata al trattamento complessivo spettante al Dirigente del Ruolo Sanitario, secondo i conteggi prodotti in I grado mai contestati, dal quale emerge come spettante la somma di € 171.185,55, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, o quella diversa somma dovuta anche alla luce delle risultanze processuali, condannando le amministrazioni resistenti. II) In via gradata, condannare le resistenti al pagamento di € 114.071,78, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, quale somma emergente dai conteggi prodotti in I grado mai contestati, escludendo quindi quelle dichiarate prescritte dal Tribunale.
Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituita l'A.U.O. resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. Ha dedotto in via preliminare che il ricorrente aveva già percepito, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di € 114.071,78 a titolo di indennità perequativa ex art. 31, D.P.R. 761/69 per il periodo 1 giugno 2004 – 31 luglio 2009, di modo che la domanda di pagamento doveva essere disattesa. Con riguardo alla maggiore somma rivendicata in via principale, pari a € 171.185,55, si è riportato all'eccezione di prescrizione accolta in prime cure per i crediti antecedenti il 2004. Ha concluso per il rigetto del ricorso in riassunzione spiegato dal Pt_1
La non si è costituita, di modo che deve dichiararsene la contumacia. CP_5
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
1.Il ha posto a fondamento della sua pretesa l'art.31 DPR 761/79, che aveva Pt_1 previsto l'istituzione di un'indennità da corrispondersi ai dipendenti universitari svolgenti funzioni assistenziali al fine di equiparare il loro trattamento economico complessivo a quello dei colleghi ospedalieri di pari funzioni, mansioni ed anzianità. Il ricorrente – come sintetizzato nel ricorso in riassunzione - era dipendente dell' collocato nella categoria D1, ma aveva svolto attività assistenziale in CP_1 favore dell'Azienda sin dal 1983, quindi dal 1995 mansioni di collaboratore Biologo;
aveva così conseguito, in virtù del Decreto del Presidente dell'AUP n.253 del 19/5/97 il 9° livello ospedaliero, corrispondente al profilo di biologo collaboratore e le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo Sanitario, tanto che con Decreto del Presidente dell'A.U.P. n.2280 del 8/10/98 era stato equiparato ai fini dell'art.31 DPR 761/79 al Dirigente di I livello, ex 9° del Ruolo Sanitario.
3 In punto di fatto ancora il aveva dedotto che dopo il D.A.U.P. 2280 del Pt_1
8/10/98 gli erano stati corrisposti acconti sull'indennità assistenziale, che poi non era stata più rideterminata sino alla DDG dell'Azienda n.680 del 6/9/07, con la quale la sua equiparazione era stata rettificata in pejus, in quanto non più rapportata al Dirigente sanitario di I° livello ex 9°, ma al collaboratore professionale sanitario esperto categoria Ds, corrispondente all'ex 8° livello, in violazione della tabella allegato D di cui al DM 9/11/82. Pertanto, dolendosi della condotta datoriale, aveva chiesto di "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere, sin dal 01/01/98, l'indennità di equiparazione di cui all'art.31 Dpr 761/79 rapportata alla retribuzione del Dirigente di I livello (ex IX livello collaboratore biologo) del ccnl DI AR ... e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in suo favore tra quanto spettante e quanto corrisposto per la predetta causale, differenza determinata in € 171.185,55 o in quella somma minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU se necessaria, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo".
2.La Corte di appello, nella sentenza cassata, aveva concluso per l'infondatezza della pretesa, riformando la decisione del Tribunale che – ritenuta la prescrizione del credito fino al giugno 2004 – aveva liquidato in favore del la minor Pt_1 somma di euro 114.071,78, oltre accessori, per la causale controversa.
3.La Suprema Corte ha accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e, all'esito della disamina del citato art. 31, ha rilevato – in continuità con la propria giurisprudenza – che “è …direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione……la tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982…..pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra.
L'art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.›› e, al comma 7, che ‹‹I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento››.
Non è contestato che, sulla base della tabella di corrispondenza del personale Parte universitario rispetto a quello delle contenuta nell'allegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982 (A azione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), applicabile fino all'entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovasse corrispondenza formale in quella di Dirigente di primo livello del contratto della DI del comparto Sanità, per cui nei suoi confronti trovava applicazione la clausola di salvezza di cui all'art. 28 del contratto comparto
4 Università del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279 del 9 maggio 2016, punti 30 e 31)….
Nella specie, inoltre, nessuna valenza ha la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto Università e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell' 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di Parte_4 cont tegrativa.….. In ordine al trattamento spettante, occorre chiarire, però, che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell'ambito della indennità di perequazione non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all'effettivo conferimento di un incarico direttivo……” .
4.Quindi con riguardo al primo principio affermato dalla Cassazione - secondo cui
‹‹La c.d. indennità è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a Pt_2 parità di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa›› - deve rilevarsi che competono le spettanze per l'equiparazione ex art. 31 cit..
Infatti, come sottolineato nella sentenza rescindente, “Non è contestato che, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle Parte
contenuta nell'allegato D del decreto interministeriale 9 novembre
….applicabile fino all'entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovasse corrispondenza formale in quella di Dirigente di primo livello del contratto della DI del comparto Sanità”.
5. La Suprema Corte ha offerto indicazioni precise con riguardo alla composizione di tale credito: ‹‹L'indennità c.d. ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è Pt_2 volta all'equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi››.
Nella fattispecie, nell'atto di riassunzione, il ha ribadito che “i conteggi Pt_1 contenuti nel ricorso sono elaborati secondo i parametri stabiliti nei CCNL richiamati e rimasti incontestati, precisando che in essa va compresa anche l'indennità di esclusività istituita dall'art.43 del CCNL DI AR del 8/6/00”, senza tener conto del fatto che nella sentenza rescindente “la S.C. ha chiarito che l'indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd. indennità De Maria), si determina sulla base dell'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l'indennità di esclusività, di cui all'art. 43 del CCNL dell'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001,
5 riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo sanitario e qui espressamente richiesta (Cass., Sez. L, n. 5706 del 9 marzo 2018)”.
Con riguardo poi alla retribuzione di posizione, il PR LL ha ritenuto che non la si possa “includere automaticamente nel criterio di computo”, in quanto quella dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo (v. anche C. Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018). Quindi, la “Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero, neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenziali e che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso. La ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituiscono indagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessa la denuncia in Cassazione”. Inoltre il quarto e quinto motivo di ricorso per Cassazione, riguardanti l'indennità di posizione, sono stati respinti dal PR LL .
In sede di quantificazione del credito, dovranno pertanto detrarsi sia l'indennità di esclusività che la retribuzione posizione minima unificata.
6. Deve infine deve esaminarsi il motivo di appello incidentale proposto dal Pt_1
e, all'epoca, ritenuto assorbito dalla Corte di Appello.
Nel ricorso in riassunzione è stato sottolineato che la Suprema Corte l'ha dichiarato assorbito, all'esito dell'accoglimento del primo motivo. Il ricorrente ha riproposto la domanda, sollecitando la necessità di una decisione di questo LL sul punto.
Il Giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione di prescrizione parziale sollevata da entrambe le parti resistenti, aveva individuato l'atto lesivo nella Delibera del n. 755 del 28.5.2004, ritenendo che da tale data Parte_5 iniziasse a decorrere il termine di prescrizione. Individuato quale primo atto interruttivo l'istanza di conciliazione dell'8.6.2009, aveva ritenuto maturata la prescrizione fino all'8.6.2004.
L'appellante incidentale - sul presupposto che l'indennità ex art. 31 DPR Pt_1
761/79 (comprensiva anche dell'esclusività) gli era sempre stata corrisposta sotto forma di anticipi, da conguagliare al momento della determinazione di quanto esattamente spettante - aveva osservato che il conguaglio era stato operato con la Delibera 680 del 06/09/2007 (primo atto successivo al DCS 755/2004, asseritamente mai notificatogli) con la quale gli era stata data comunicazione della rettifica della sua posizione in senso deteriore, con indicazione delle somme a lui dovute a decorrere dal 1998.
Osserva il collegio che nella DCS 755/2004 erano stati rettificati i provvedimenti individuali di equiparazione, disponendo la riparametrazione rispetto al profilo ospedaliero. Nella delibera 680 del 06/09/2007 era stata espressamente riconosciuta dall'A.U.O. per il periodo 01/07/1998 - 27/05/2004 l'indennità ex art 31 DPR 761/79 con equiparazione al Dirigente di I livello del Ruolo Sanitario, con applicazione dell'equiparazione deteriore solo per il periodo successivo al DCS del 28/05/2004. Quindi si era provveduto a rideterminare nei confronti del Sig. Pt_1
6 a decorrere dal 01.01.1998 e fino al 27.05.2004... l'indennità perequativa di Pt_1 cui al 1° comma dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, equiparando il trattamento economico universitario spettante al predetto a quello di Dirigente del S.S.N.; per il periodo successivo erano stati effettuati i calcoli parametrati alla categoria DS.
Rileva il collegio che solo con la delibera n.680 da ultimo citata il ricorrente aveva avuto contezza della rideterminazione del credito in termini a lui sfavorevoli, sia pur a decorrere dal 28.5.2004. Quindi prima del 6.9.2007 la prescrizione del credito non aveva iniziato a decorrere, non essendo stata ancora determinato l'importo del credito stesso, in applicazione della DCS 755/2004.
7.Alla luce di quanto sopra esposto, procedendo alla liquidazione del credito, esclusa la prescrizione e detratti gli importi pretesi a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione posizione minima unificata, possono recepirsi i conteggi di parte ricorrente in quanto non attinti da specifiche contestazioni contabili.
La somma residua che compete al ammonta ad euro 21.815,56 oltre Pt_1 interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
entro tali limiti – in riforma della sentenza del Tribunale - va contenuta la condanna a carico delle resistenti in solido, con il conseguente l'obbligo del di restituzione alle stesse della Pt_1 differenza rispetto a quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite restano compensate per intero con riguardo a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio da Cassazione, così provvede:
in parziale riforma della gravata sentenza, riduce la condanna di pagamento a carico delle resistenti in solido, in favore di , all'importo di euro Parte_1
21.815,56 complessivi per il titolo di causa, in luogo di quella maggiore liquidata dal Tribunale, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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