Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7833 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Ferrucio Fiorito, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Corinna Alotti, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 25.3.2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.7.2024, il sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sign. dal quale è nato Controparte_1 Per_1
(28.2.2013) – esponeva:
C) – Con provvedimento del 25/05/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, autorizzava, in sede di negoziazione, l'accordo di separazione personale tra i coniugi e . D) – a far Parte_1 Controparte_1 data dalla convenzione di negoziazione assistita, essi coniugi non hanno mai ripreso la convivenza e la separazione personale non si è mai interrotta. E) – sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lettera B) L. 898/70, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. F) - i coniugi sono entrambi professionisti ed economicamente autosufficienti in quanto il sig.
è un architetto, mentre la signora è una veterinaria proprietaria _1 P_
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della Clinica “Vet Village” ubicata in Napoli, alla Via Alessandro Manzoni n° 28/G. All'esito della fase relativa alla negoziazione assistita in sede di separazione, le parti sono riuscite ad addivenire a un accordo che allo stato non è più attuabile, alla luce delle condotte accentratrici poste in essere, immediatamente dopo l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, da parte della signora che ha P_ completamente modificato il proprio atteggiamento, solo per un brevissimo un tempo conciliativo, verso l'arch. Detta negoziazione ha regolamentato i _1 rapporti del minore con i suoi genitori, nel senso del suo affidamento Per_1 condiviso a entrambi e del suo collocamento prevalente presso la madre, con previsione, peraltro, di spazi di incontro libero con il padre, secondo un calendario che per brevità non sì allega, suscettibile di ulteriori modifiche in senso ampliativo previo accordo tra i genitori, ancorché tale circostanza non si è mai verificata atteso il continuo diniego della madre. Senonché, sin dal momento immediatamente successivo al predetto provvedimento, la signora P_
non ha mai pienamente applicato quanto previsto in sede di
[...] negoziazione, limitandosi a brevi, imprevedibili e discontinue “concessioni” extra al ricorrente e a volte impedendogli anche di esercitare il proprio diritto, finanche “telefonico” in maniera compiuta (…) e così impedendo ingiustificatamente il mantenimento di un continuativo rapporto del padre con il figlio , salvo la resistente, per fini propri, riuscire sempre e comunque, Per_1 anche facendo assentare ingiustificatamente il figlio da scuola senza Per_1 coinvolgere il padre, ad organizzarsi a proprio piacimento la vita col figlio. (…) Restrizioni e limitazioni, sia chiaro, riversate solo sul padre di , arch. Per_1
al quale viene finanche impedito di poter restare a dormire a casa _1 propria col figlio (…) Si è più volte sollecitato un atteggiamento di “apertura” e non di “chiusura” da parte della (…) Quel che si vuol evidenziare al P_
Tribunale è che i rapporti fra le parti sono di difficile gestione e che devono essere quanto più possibile ampliati e regolamentati ab origine senza consentire alla resistente, almeno in questa fase, di gestire ella a proprio piacimento tutte le richieste del scegliendo quale accogliere e quale respingere. (…) Il sig. _1
padre amorevole e scrupoloso, residente nel quartiere Vomero- Parte_1
Arenella, chiede di ridisciplinare gli aspetti fondamentali della vita del figlio ritenendo essere maturi i tempi affinché trascorra una settimana presso Per_1 la residenza del padre e l'altra presso la residenza della madre. In questo modo, con maggior continuità e assiduità, sarà anche possibile garantire quelle attività
e frequentazioni, scolastiche, parentali, amicali, culturali e religiose del quale il padre si fa già tuttora carico ogni volta che è col figlio, assicurandogli una crescita serena. (…) Ha chiesto: 1) – In accoglimento della domanda formulata in via principale, il sig. chiede, per i motivi sopra evidenziati, che venga disposta la Parte_1 suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso le Per_1 residenze di entrambi i genitori su base settimanale. 2) - per l'effetto e previa valutazione dei rispettivi C.U. e dichiarazioni dei redditi dei signori e _1
, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno di cui al contributo al P_ mantenimento. In via subordinata: 3) – laddove il Tribunale non ritenesse, allo stato, accoglibile la domanda formulata in via principale, il sig. ha Parte_1 proposto un puntuale calendario di visite.
Si è costituita la sign. la quale, non opponendosi allo scioglimento del P_ vincolo – ha dedotto:
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In via preliminare ed urgente la deducente si oppone fermamente a qualsivoglia richiesta di modifica del vigente calendario come formulata dal ricorrente non essendo dette istanze conformi al preminente ed esclusivo interesse del figlio minore , invero, non è stato possibile raggiungere alcun accordo proprio Per_1 sulla scorta di svariate e preoccupanti criticità genitoriali. Di contro, la resistente chiede, in via d'urgenza, una CTU atta a verificare le capacità genitoriali, l'esistenza delle dinamiche disfunzionali e conflittuali determinate dal che _1 si ripercuotono anche su , molto provato da siffatta situazione per le Per_1 ragioni che saranno di qui a breve elencate. (…). Giova precisare che la dott.ssa non ha per nulla cambiato il proprio atteggiamento divenendo Controparte_1
“una madre accentratrice”, come falsamente e pretestuosamente è stato dedotto dall'attore, anzi più di una volta ha cercato si venire incontro al _1 sopperendo alle sue mancanze. La – come è giusto che sia almeno in P_ linea di principio - non ha mai frapposto alcun ostacolo al normale svolgimento del rapporto padre – figlio, con pieno rispetto del calendario stabilito in sede separativa, tuttavia, da madre attenta, premurosa ed assennata, ha notato progressivamente dei cambiamenti nel figlio il quale, pur essendo legato Per_1 affettivamente al padre, di fatto, subisce reiteratamente la sua veemenza, la sua arroganza verbale, la sua imperiosità senza però riuscire ad opporsi (…) Invero, la “responsabilità”, la “colpa” della odierna resistente sarebbe quella di aver iniziato, nel mese di Novembre del 2020, ovvero dopo 6 mesi dall'avvenuta autorizzazione della Procura all'accordo separativo, e circa un anno da quando il ha lasciato la casa coniugale a frequentare un'altra persona. Detta _1 circostanza sopravvenuta rispetto alla separazione di fatto e successiva alla sottoscrizione degli accordi separativi ha elevato nuovamente il conflitto genitoriale che si era parzialmente sopito dopo il raggiungimento dell'accordo. (…) Il di sovente, costringe il figlio a subire continue invettive contro la _1 madre e la di lei famiglia, compreso il compagno e chiunque frequenti la P_ è fatto oggetto di scherno. (…) Come se non bastasse il – credendo di fare _1 un dispetto alla - non rispetta nemmeno gli impegni del figlio, P_ mostrandosi ulteriormente carente in termini di funzioni e capacità genitoriali e ciò rappresenta un'ulteriore condotta inaccettabile, altamente pregiudizievole per
, che andrà certamente valutata durante la perizia essendo contraria al Per_1 preminente ed esclusivo interesse del minore. (…) Sulla richieste accessorie di natura economica. Dall'intervenuto accordo separativo, datato 20 Maggio 2020 ad oggi, il non ha mai provveduto al pagamento delle spese straordinarie _1
(ha pagato solo la refezione scolastica ed una gita) che sono state interamente corrisposte dalla né tantomeno ha provveduto alla corresponsione P_ dell'assegno di mantenimento indicizzato eppure nulla è mutato nella sua sfera economica ed anzi costui scrive e/o dichiara spesso di avere “improrogabili impegni di lavoro” che gli impedirebbero di occuparsi del figlio. Di contro, il minore sta crescendo e le sue esigenze stanno aumentando ed aumenteranno ancora in proporzione all'età. (…) Per completezza difensiva si rileva che la
è socia al 49% della Clinica Veterinaria LIFE VILLAGE MANZONI srl P_
e vive del suo lavoro;
di contro, il oltre ad esser architetto ha una _1 consistenza economica e capacità lavorativa come da visure che si depositano oltre a gestire il patrimonio familiare detenuto dall'anziana genitrice. (…) Ha chiesto:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e a Napoli, in data 09.06.2012. Controparte_1 Parte_1
2. In ordine all'affidamento del minore, nel prevedere tendenzialmente l'affidamento condiviso di ad ambedue i genitori con residenza Per_1
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prevalente presso la madre, ci si rimette, in ogni caso, a tutte le decisioni che saranno assunte da codesta Giustizia, soprattutto per quel che attiene il calendario, all'esito delle verifiche effettuate per le ragioni di cui in premessa in uno alle prescrizioni che codesta Giustizia riterrà di dover assumere.
3. Confermare in favore del minore e a carico del l'obbligo di corresponsione di un _1 contributo al mantenimento elevandolo nella misura che sarà ritenuta congrua da codesta Giustizia e comunque mai inferiore all'importo indicizzato pari ad € 400 (oltre Istat ad oggi mai versato) 4. Confermare a carico del la _1 corresponsione, nella misura del 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo.
5. Assumere ogni altro provvedimento nel preminente ed esclusivo interesse della prole atteso che la ha come precipuo interesse il benessere P_ del figlio. Adottati i provvedimenti urgenti dal Presidente del Tribunale con ordinanza del
4.7.2020, espletata ctu sulle capacità genitoriali delle parti, sentite più volte le stesse nel corso del giudizio, all'udienza del 25.3.2025, le parti presenti hanno sottoscritto i seguenti accordi: 1) I coniugi acconsentono alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affido condiviso, ritenuto il miglior regime in favore del minore come da esiti della CTU espletata, con residenza privilegiata presso la madre nella casa già familiare che resterà assegnata alla sign. in funzione P_ della convivenza con il figlio minore;
3) In ordine al progetto di condivisione dei tempi di con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, considerato quanto già concordato in occasione della CTU, le parti concordano che il sign. salvo diverse e migliori Pt_2 intese con la madre, incontrerà e terrà con sé il figlio cone le seguenti modalità:
a) Il mercoledi pomeriggio dalle ore 16.00 con prelievo dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21.00, curandosi il padre dell'accompagnamento allo sport, dell'aiuto nei compiti scolastici e della cena;
di tanto, analogamente, si occuperà la madre nei giorni in cui il minore starà presso di lei;
b) Durante il fine-settimana, seguendo il principio dell'alternanza con la madre, il padre preleverà il venerdì pomeriggio alle ore 16.00 Per_1
e lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00;
c) Successivamente ai fini di spettanza materna, il minore incontrerà il padre anche il pomeriggio del lunedì dalle ore 16.00 con prelievo dalla casa materna e riaccompagnamento alle ore 21.00, curandosi il padre dell'accompagnamento allo sport, dell'aiuto nei compiti scolastici e della cena;
di tanto, analogamente, si occuperà la madre nei giorni in cui il minore starà presso di lei;
d) Eventuali pernottamenti infrasettimanali di presso il padre Per_1 saranno concordati dai genitori con un preavviso di almeno 48 ore;
e) Nel periodo estivo, i genitori concordano che , nel mese di Per_1 luglio, trascorrerà 21 giorni in Sardegna con i nonni materni ed i restanti 7 giorni del mese con il padre, periodo che si estenderà ai primi di agosto nell'ipotesi in cui la detta settimana non possa essere garantita nel mese di luglio;
il sign. al rientro di dalla _1 Per_1
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Sardegna, si impegna a far incontrare il figlio con la madre per salutarla;
nel restante periodo di agosto/ settembre, il minore trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore 15 gg consecutivi, seguendo possibilmente il principio dell'alternanza annuale, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
f) Nel periodo natalizio e di fine anno, trascorrerà con l'uno e Per_1 con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza annuale, la settimana di Natale (comprensiva dei giorni 24-25-26 dicembre) o quella di Capodanno (comprensiva dei gg 31 dice. E 1° e 6 gennaio);
g) In riferimento alle vacanze di Pasqua, trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, l'intero periodo di festività con il padre o con la madre. 4) Dal punto di vista economico, il sign. si obbliga a versare alla _1 sign. , a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio P_
, la somma di E 500,00 mensili, con mezzo di pagamento Per_1 tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat come per legge;
5) Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo l'elenco dettagliato e le modalità espressamente indicate nel Protocollo d'Intesa del 2018 vigente presso il Tribunale di Napoli- sottoscritto dal Presidente del Tribunale Ordinario ed il Presidente del
COA che forma parte integrante del presente accordo;
tale Protocollo varrà anche per le modalità di rimborso delle spese al genitore anticipatario;
6) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno divorzile e/o qualsivoglia contributo da prevedersi nei confronti dell'una o dell'altra;
7) I signori e si autorizzano sin d'ora al reciproco rinnovo P_ _1
e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per Per_1 ed ai relativi viaggi nazionali, nella Comunità Europea e internazionali.
Nel merito la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(celebrato con rito religioso) è provata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 216/2020. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del che non è stato necessario ascoltare alla luce dei suddetti Parte_3 patti.
Spese compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Napoli il 9.6.2012 da e;
Parte_1 Controparte_1
b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 13, parte II s. B sez. AR, registro atti di matrimonio anno 2012).
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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