Articolo 21 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
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16 ottobre 1986
Art. 21. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 " e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986