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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2484/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Ambrosio, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola, alla via C.F._2
Dell'Università n. 16, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_1 C.F._3
Napolitano, c.f. , e Felice Tomeo, c.f. presso il loro C.F._4 C.F._5 studio elettivamente domiciliato in Cicciano, alla Via Marconi n. 56
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 651/2019, pubblicata il 20.3.2019.
Conclusioni per l'appellante : “
1. Accogliere l'appello ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 651/2019 del Tribunale di Nola, accertare e dichiarare che l'Arch. Controparte_1 per l'esecuzione dell'incarico, per cui vi è causa, non vanta alcun credito nei confronti dell'appellante, alla luce delle risultanze della CTU in primo grado.
2. Accogliere l'appello ed in riforma della sentenza 651/2019 del Tribunale di Nola, quindi, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per responsabilità contrattuale, condannare l'Arch.
al pagamento della somma di € 15.000,00 ovvero al pagamento della diversa Controparte_1 somma ritenuta equa e di giustizia, eventualmente compensando per le quantità corrispondenti le somme a tale ultimo titolo dovute con quelle eventualmente dovessero risultare ancora a credito del professionista, ma sempre ridotte rispetto a quanto statuito in 1°grado in Tribunale;
Porre interamente le spese legali del primo e del secondo grado a carico della parte appellata, per il principio di causalità”.
1 Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Nola, esponendo di aver Controparte_1 eseguito a favore di le prestazioni tecnico-professionali di “progettista Parte_1 architettonico, progettista strutturale, responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori”, per la costruzione del fabbricato sito in Cicciano, alla via Borgo Corpo di Cristo nn. 62 e 66, in virtù di permesso di costruzione n. 17 del 26.4.2005 e successiva variante n. 41 del 14.11.2007.
L'architetto lamentò che - a fronte di un compenso di euro 25.834,80 Controparte_1
(comprensivo dell'ulteriore importo di euro 381,80 per diritti e spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli) - aveva ricevuto il solo acconto di euro
9.000,00, residuando, pertanto, un credito di euro 16.834,80, oltre IVA e CNPAIA, per il cui pagamento vani erano stati i solleciti, tra i quali la lettera raccomandata del 19.12.2007.
Il Tribunale di Nola, con decreto n. 1189/2008 depositato l'8.5.2008, ingiunse ad Parte_1 il pagamento a favore dell'arch. della somma di euro 16.834,80, oltre Iva e Controparte_1
CNPAIA, nonché interessi e spese del procedimento.
§ 1.1. propose opposizione contestando sia l'an che il quantum della pretesa Parte_1 creditoria, anche sul rilievo della mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Evidenziò, in particolare, che, mediante lettera raccomandata n. 13460082919-0 del 12.02.2008, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva rappresentato “la sproporzione del credito rispetto all'attività espletata, errori progettuali, dai quali era derivato un danno al , Pt_1 il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle indicate come acconti” e aveva contestato le voci ed i criteri utilizzati dal professionista nella redazione della parcella.
Sul punto dedusse innanzitutto che gli immobili realizzati appartenevano alla tipologia I-c relativa ai villini semplici e non a quella I-d (ville o villini signorili), indicata dal professionista. Rilevò l'errata base di calcolo utilizzata per il calcolo del compenso come progettista, costituita dal valore delle opere, che non era di euro 280.000,00 - oltre ad euro 127.858, 59, per opere strutturali - bensì di euro
200.000,00, cui si aggiungeva l'importo di euro 76.900,00 per le opere strutturali.
La difesa dell'opponente precisò, pertanto, che il compenso per le prestazioni espletate dalla controparte doveva essere determinato non in euro 25.834,80 ma in euro 17.009,68, e che, a fronte di tale importo, il aveva corrisposto la maggior somma di euro 20.500,00, rappresentando, Pt_1 quindi, che residuava un credito (e non un debito) a favore di quest'ultimo di euro 3.490,32 “(€.
20.500 importo pagato - €. 17.009,68 importo dovuto = €. 3.490,32 differenza a credito dell'opponente)”.
2 L'opponente, inoltre, affermò che al professionista non spettava alcun compenso per la variante n. 41 del 14.11.2007, in quanto essa si era resa necessaria per carenze progettuali dovute all'incongruenza del progetto architettonico - redatto dal medesimo arch. - di cui al permesso di costruire del CP_1
n°17/05, segnatamente “il fabbricato era più grande e largo rispetto alla superficie del lotto”.
Infine, l'opponente spiegò domanda riconvenzionale risarcitoria, in ragione delle lacune del progetto redatto dal , integranti inadempimento, sia in termini di minor realizzo nella vendita del CP_1 fabbricato che in termini di costi vivi, oneri e spese collegate alla variante, che aveva dovuto sostenere, quantificati in euro 20.000,00.
Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.2. Si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Ribadì che il fabbricato non apparteneva alla classe categoria I-c, come sostenuto dall'opponente, ma alla categoria I-d, insistendo sulla congruità e correttezza della parcella approvata dall'Ordine degli
Architetti.
La difesa dell'opposto, con riguardo ai lamentati difetti, eccepì la prescrizione dell'azione finalizzata alla soddisfazione del dedotto credito risarcitorio, e precisò che la variante era stata voluta da Pt_1
per ragioni non riconducibili ad errori dell'arch. . Confermò che quest'ultimo aveva
[...] CP_1 ricevuto acconti per complessivi euro 9.000,00, negando che avesse corrisposto Parte_1 all'architetto la somma complessiva di euro 20.500,00. Pertanto chiese il rigetto dell'opposizione.
§ 1.3. Espletate le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, statuì: “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Pt_1
al pagamento in favore di della somma di euro 10.600,00 a titolo di
[...] Controparte_1 onorario per la prestazione espletata oltre IVA CNPAIA ed interessi di legge dal 21.12.2007; condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 120 per esborsi ed euro 4.835 per compensi oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Controparte_1
Il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno tenuto conto della effettiva classificazione del fabbricato realizzato e della quantificazione del valore dei lavori eseguiti, pervenendo ad un compenso spettante all'arch.
pari ad euro 19.600,00, previa decurtazione dei costi della variante, rasasi necessaria a causa CP_1 di imprecisioni nei rilievi plano-altimetrici del lotto, imprecisioni imputabili al medesimo arch.
. CP_1
Il giudice di prime cure ha condiviso, inoltre, le affermazioni del consulente tecnico d'ufficio laddove ha rilevato l'esistenza di un errore in fase progettuale, ritenendo che “la differenza volumetrica tra il permesso di costruire del 2004 rispetto a quello del 2006 dimostra che il progetto originario è stato
3 modificato in variante con una diminuzione volumetrica, e siccome gli immobili dovevano inserirsi in una cortina di fabbricati, la differenza tra la prima progettazione ed il progetto esecutivo denota un errore nel rilievo plano altimetrico del lotto”.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto provato il solo pagamento dell'importo di euro 9.000,00 ed ha rigettato la domanda risarcitoria riconvenzionale del , sul rilievo della mancanza di elementi di prova Pt_1
a sostegno della stessa e della circostanza che quest'ultimo ne aveva specificato il contenuto solo in sede di comparsa conclusionale.
Pertanto il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento della somma di euro 10.600,00, quale differenza tra l'importo dovuto al , come CP_1 accertato dal CTU, e gli acconti ricevuti da quest'ultimo, pari a complessivi euro 9.000,00.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, l'arch. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avanzata dall'appellato sul presupposto che il medesimo risulterebbe proposto da , Parte_1 quale titolare della ditta individuale e non in proprio.
E invero la “ditta Individuale non ha una propria soggettività giuridica distinta dal suo titolare ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale” (cfr. Cass. n. 3052 del
13.02.2006). Pertanto, deve concludersi nel senso che la domanda proposta dalla persona fisica titolare di una ditta individuale deve ritenersi proposta, ai fini della legittimazione attiva, anche dalla ditta individuale di cui la persona fisica sia titolare.
§ 2.2. Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della motivazione del Parte_1 primo giudice nella parte in cui afferma: “al fine di determinare la classificazione dell'immobile ed il costo dei lavori eseguiti a cui va rapportato il compenso del professionista è stato nominato CTU
l'Ing. il quale con elaborato esaustivo le cui conclusioni vanno accolte Persona_1 integralmente… ha determinato il compenso nella somma di € 19.600… parte opposta (rectius opponente) ritiene di dover scomputare da tale calcolo i compensi per il coordinamento e gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in quanto l'ausiliare non avrebbe rinvenuto in atti la documentazione necessaria a provare l'espletamento di tali prestazioni…va tuttavia osservato che parte opponente contesta solo in fase conclusionale l'espletamento di tali mansioni, avendo in sede di costituzione (e poi con le memorie primo termine) incentrato le proprie doglianze solo sulla classificazione dell'immobile e sull'importo dei lavori. La stessa giurisprudenza
4 richiamata dall'attore (Cass. n. 19750/2011) asserisce che il parere non prova in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate, orbene, siccome contestazione tempestiva non vi è stata in ordine alle voci in questione, l'eccezione deve essere rigettata…”.
L'appellante argomenta che la suddetta statuizione contrasta con le risultanze documentali in atti e con i principi affermati dalla costante giurisprudenza secondo cui, a seguito di contestazione da parte del committente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite il professionista ha l'onere di provare tanto l'attività quanto la corretta applicazione della pertinente tariffa.
La difesa dell'appellante sul punto rappresenta di aver specificamente contestato “l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in parcella”, deducendo che con lettera racc. n. 131600829190 del 12.02.2008, depositata in sede di prima udienza il giorno 23.12.2008, aveva lamentato “la sproporzione del credito rispetto alla concreta attività espletata oltre che il verificarsi di errori progettuali”.
Il difensore del precisa che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto Pt_1 dell'elaborato del consulente tecnico laddove, “con specifico riferimento alle voci tariffarie calcolate per il coordinamento e gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”, ha evidenziato di non aver rinvenuto documentazione relativa dell'espletamento di tali prestazioni, e, pertanto, avrebbe dovuto decurtare dalla parcella le predette voci tariffarie “se non nella misura del totale delle voci e dunque nella misura di € 7.142,65 (euro 3.564,54 oneri sicurezza e progettazione
+ 3.578,11 oneri sicurezza esecuzione), quantomeno nella misura di € 3.578,11 (cioè per i soli oneri collegati alla esecuzione)”.
La Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la contestazione dell'opponente relativa all'espletamento delle prestazioni specificamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo - e, precisamente, “prestazioni tecnico-professionali di progettista architettonico, progettista strutturale, responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori per la costruzione del fabbricato sito in Cicciano, alla via Borgo Corpo di Cristo nn. 62,66” - solo dopo la formazione del
“thema decidendum”.
Né nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si evince alcuna contestazione con riguardo all'espletamento dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. Difatti le contestazioni sollevate dall'opponente, odierno appellante, riguardavano esclusivamente l'entità degli importi richiesti dalla controparte e la correttezza dell'espletamento delle prestazioni indicate e quantificate nella parcella approvata dall'Ordine degli Architetti di Napoli, nonché l'erronea classificazione degli immobili nella categoria I-c anziché in quella I-d.. Del resto il non allega di aver nominato altro Pt_1
5 soggetto, diverso dall'arch. , quale responsabile della sicurezza del cantiere. Neanche rileva CP_1 che il consulente tecnico d'ufficio non abbia rinvenuto documentazione relativa all'assunzione della qualità di responsabile della sicurezza da parte del , incarico che il non può che aver CP_1 Pt_1 dovuto necessariamente conferire per poter procedere legittimamente alla realizzazione del fabbricato.
§ 2.3. Con il secondo motivo di impugnazione il censura la sentenza del primo giudice nella Pt_1 parte in cui statuisce che “per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione va detto che lo stesso risulta sfornito di prova…infatti i pagamenti asseriti da parte opponente, a seguito di specifica contestazione di parte convenuta, non sono stati provati per cui l'importo corrisposto deve ritenersi necessariamente di € 9.000, non risultano infatti depositati gli assegni solo menzionati ai punti III dell'atto di citazione”.
L'appellante deduce di aver corrisposto al professionista la somma di euro 20.500,00 - e non già
l'inferiore importo di euro 9.000,00, come ritenuto dal primo giudice - di cui euro 15.000,00, mediante assegni esibiti alla prima udienza dinanzi al Tribunale, euro 4.500,00, mediante girata per l'incasso di assegni emessi in favore di sé medesimo, ed euro 1.000,00, consegnati in contanti.
Il motivo è infondato.
Dai documenti prodotti dal si evince che soltanto l'assegno n. 0805653806-09 dell'importo Pt_1 di euro 5.000,00, tratto sulla Banca di Roma il 24.07.2006 è emesso a favore di Controparte_1
Non vi è, quindi, alcuna prova del pagamento da parte dell'opponente di una somma superiore ad euro 9.000,00, come statuito dal Tribunale.
§ 2.4. Con il terzo motivo di gravame il difensore dell'appellante impugna la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale, formulata dal , di Pt_1 risarcimento del danno, in termini di minor realizzo del prezzo di vendita del fabbricato e di costi e spese collegati alla necessità della variante del progetto.
Censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la precisazione dell'opponente sulle ragioni della richiesta risarcitoria, pari alla somma di euro 20.000,00, siano state genericamente formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., e che solo nella comparsa conclusionale il ha specificato che il suddetto importo rappresentava la Pt_1 differenza tra il prezzo concordato nel preliminare di vendita a terzi del fabbricato realizzato e il minor prezzo del contratto definito di vendita, decurtazione dovuta - a dire dell'opponente/appellante
- all'erroneità nella progettazione del fabbricato, imputabile all'arch. , il quale non aveva CP_1 assolto l'onere di diligenza professionale qualificata, conformemente al disposto dell' art. 1776, 2° comma, c.c.. Aggiunge di aver depositato in atti sia il preliminare del 4.2.2005, stipulato con i coniugi sia la scrittura del 28.05.2006, integrativa del preliminare, dalla quale emergevano Per_2
6 “discussioni tra le parti sulla definizione della costruzione…”, ed una variazione del prezzo di acquisto da euro 165.000,00 ad euro 150.000,00.
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha condivisibilmente motivato che con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 1° comma, c.p.c., l'opponente ha genericamente allegato: “in conseguenza degli errori progettuali dell'architetto si erano realizzati minori ricavi per il , quantificando CP_1 Pt_1 apoditticamente in euro 20.000,00 il predetto danno”. Inoltre il primo giudice ha correttamente statuito che l'opponente, solo in sede di comparsa conclusionale - e, quindi, tardivamente - specificava la domanda risarcitoria in termini di differenza tra il prezzo concordato nel preliminare di vendita a terzi del fabbricato realizzato e il minor prezzo del contratto di vendita definitivo.
In ogni caso il non ha censurato la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha statuito Pt_1 che il contratto preliminare di vendita con i coniugi non è stato ritualmente depositato in atti, Per_2 risultando prodotto il solo contratto definitivo di compravendita.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2484/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Ambrosio, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola, alla via C.F._2
Dell'Università n. 16, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_1 C.F._3
Napolitano, c.f. , e Felice Tomeo, c.f. presso il loro C.F._4 C.F._5 studio elettivamente domiciliato in Cicciano, alla Via Marconi n. 56
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 651/2019, pubblicata il 20.3.2019.
Conclusioni per l'appellante : “
1. Accogliere l'appello ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 651/2019 del Tribunale di Nola, accertare e dichiarare che l'Arch. Controparte_1 per l'esecuzione dell'incarico, per cui vi è causa, non vanta alcun credito nei confronti dell'appellante, alla luce delle risultanze della CTU in primo grado.
2. Accogliere l'appello ed in riforma della sentenza 651/2019 del Tribunale di Nola, quindi, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni, per responsabilità contrattuale, condannare l'Arch.
al pagamento della somma di € 15.000,00 ovvero al pagamento della diversa Controparte_1 somma ritenuta equa e di giustizia, eventualmente compensando per le quantità corrispondenti le somme a tale ultimo titolo dovute con quelle eventualmente dovessero risultare ancora a credito del professionista, ma sempre ridotte rispetto a quanto statuito in 1°grado in Tribunale;
Porre interamente le spese legali del primo e del secondo grado a carico della parte appellata, per il principio di causalità”.
1 Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. propose ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Nola, esponendo di aver Controparte_1 eseguito a favore di le prestazioni tecnico-professionali di “progettista Parte_1 architettonico, progettista strutturale, responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori”, per la costruzione del fabbricato sito in Cicciano, alla via Borgo Corpo di Cristo nn. 62 e 66, in virtù di permesso di costruzione n. 17 del 26.4.2005 e successiva variante n. 41 del 14.11.2007.
L'architetto lamentò che - a fronte di un compenso di euro 25.834,80 Controparte_1
(comprensivo dell'ulteriore importo di euro 381,80 per diritti e spese di liquidazione della parcella da parte dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli) - aveva ricevuto il solo acconto di euro
9.000,00, residuando, pertanto, un credito di euro 16.834,80, oltre IVA e CNPAIA, per il cui pagamento vani erano stati i solleciti, tra i quali la lettera raccomandata del 19.12.2007.
Il Tribunale di Nola, con decreto n. 1189/2008 depositato l'8.5.2008, ingiunse ad Parte_1 il pagamento a favore dell'arch. della somma di euro 16.834,80, oltre Iva e Controparte_1
CNPAIA, nonché interessi e spese del procedimento.
§ 1.1. propose opposizione contestando sia l'an che il quantum della pretesa Parte_1 creditoria, anche sul rilievo della mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.
Evidenziò, in particolare, che, mediante lettera raccomandata n. 13460082919-0 del 12.02.2008, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva rappresentato “la sproporzione del credito rispetto all'attività espletata, errori progettuali, dai quali era derivato un danno al , Pt_1 il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle indicate come acconti” e aveva contestato le voci ed i criteri utilizzati dal professionista nella redazione della parcella.
Sul punto dedusse innanzitutto che gli immobili realizzati appartenevano alla tipologia I-c relativa ai villini semplici e non a quella I-d (ville o villini signorili), indicata dal professionista. Rilevò l'errata base di calcolo utilizzata per il calcolo del compenso come progettista, costituita dal valore delle opere, che non era di euro 280.000,00 - oltre ad euro 127.858, 59, per opere strutturali - bensì di euro
200.000,00, cui si aggiungeva l'importo di euro 76.900,00 per le opere strutturali.
La difesa dell'opponente precisò, pertanto, che il compenso per le prestazioni espletate dalla controparte doveva essere determinato non in euro 25.834,80 ma in euro 17.009,68, e che, a fronte di tale importo, il aveva corrisposto la maggior somma di euro 20.500,00, rappresentando, Pt_1 quindi, che residuava un credito (e non un debito) a favore di quest'ultimo di euro 3.490,32 “(€.
20.500 importo pagato - €. 17.009,68 importo dovuto = €. 3.490,32 differenza a credito dell'opponente)”.
2 L'opponente, inoltre, affermò che al professionista non spettava alcun compenso per la variante n. 41 del 14.11.2007, in quanto essa si era resa necessaria per carenze progettuali dovute all'incongruenza del progetto architettonico - redatto dal medesimo arch. - di cui al permesso di costruire del CP_1
n°17/05, segnatamente “il fabbricato era più grande e largo rispetto alla superficie del lotto”.
Infine, l'opponente spiegò domanda riconvenzionale risarcitoria, in ragione delle lacune del progetto redatto dal , integranti inadempimento, sia in termini di minor realizzo nella vendita del CP_1 fabbricato che in termini di costi vivi, oneri e spese collegate alla variante, che aveva dovuto sostenere, quantificati in euro 20.000,00.
Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.2. Si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione. Controparte_1
Ribadì che il fabbricato non apparteneva alla classe categoria I-c, come sostenuto dall'opponente, ma alla categoria I-d, insistendo sulla congruità e correttezza della parcella approvata dall'Ordine degli
Architetti.
La difesa dell'opposto, con riguardo ai lamentati difetti, eccepì la prescrizione dell'azione finalizzata alla soddisfazione del dedotto credito risarcitorio, e precisò che la variante era stata voluta da Pt_1
per ragioni non riconducibili ad errori dell'arch. . Confermò che quest'ultimo aveva
[...] CP_1 ricevuto acconti per complessivi euro 9.000,00, negando che avesse corrisposto Parte_1 all'architetto la somma complessiva di euro 20.500,00. Pertanto chiese il rigetto dell'opposizione.
§ 1.3. Espletate le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, statuì: “revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Pt_1
al pagamento in favore di della somma di euro 10.600,00 a titolo di
[...] Controparte_1 onorario per la prestazione espletata oltre IVA CNPAIA ed interessi di legge dal 21.12.2007; condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 120 per esborsi ed euro 4.835 per compensi oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Controparte_1
Il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno tenuto conto della effettiva classificazione del fabbricato realizzato e della quantificazione del valore dei lavori eseguiti, pervenendo ad un compenso spettante all'arch.
pari ad euro 19.600,00, previa decurtazione dei costi della variante, rasasi necessaria a causa CP_1 di imprecisioni nei rilievi plano-altimetrici del lotto, imprecisioni imputabili al medesimo arch.
. CP_1
Il giudice di prime cure ha condiviso, inoltre, le affermazioni del consulente tecnico d'ufficio laddove ha rilevato l'esistenza di un errore in fase progettuale, ritenendo che “la differenza volumetrica tra il permesso di costruire del 2004 rispetto a quello del 2006 dimostra che il progetto originario è stato
3 modificato in variante con una diminuzione volumetrica, e siccome gli immobili dovevano inserirsi in una cortina di fabbricati, la differenza tra la prima progettazione ed il progetto esecutivo denota un errore nel rilievo plano altimetrico del lotto”.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto provato il solo pagamento dell'importo di euro 9.000,00 ed ha rigettato la domanda risarcitoria riconvenzionale del , sul rilievo della mancanza di elementi di prova Pt_1
a sostegno della stessa e della circostanza che quest'ultimo ne aveva specificato il contenuto solo in sede di comparsa conclusionale.
Pertanto il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento della somma di euro 10.600,00, quale differenza tra l'importo dovuto al , come CP_1 accertato dal CTU, e gli acconti ricevuti da quest'ultimo, pari a complessivi euro 9.000,00.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, l'arch. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avanzata dall'appellato sul presupposto che il medesimo risulterebbe proposto da , Parte_1 quale titolare della ditta individuale e non in proprio.
E invero la “ditta Individuale non ha una propria soggettività giuridica distinta dal suo titolare ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale” (cfr. Cass. n. 3052 del
13.02.2006). Pertanto, deve concludersi nel senso che la domanda proposta dalla persona fisica titolare di una ditta individuale deve ritenersi proposta, ai fini della legittimazione attiva, anche dalla ditta individuale di cui la persona fisica sia titolare.
§ 2.2. Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della motivazione del Parte_1 primo giudice nella parte in cui afferma: “al fine di determinare la classificazione dell'immobile ed il costo dei lavori eseguiti a cui va rapportato il compenso del professionista è stato nominato CTU
l'Ing. il quale con elaborato esaustivo le cui conclusioni vanno accolte Persona_1 integralmente… ha determinato il compenso nella somma di € 19.600… parte opposta (rectius opponente) ritiene di dover scomputare da tale calcolo i compensi per il coordinamento e gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in quanto l'ausiliare non avrebbe rinvenuto in atti la documentazione necessaria a provare l'espletamento di tali prestazioni…va tuttavia osservato che parte opponente contesta solo in fase conclusionale l'espletamento di tali mansioni, avendo in sede di costituzione (e poi con le memorie primo termine) incentrato le proprie doglianze solo sulla classificazione dell'immobile e sull'importo dei lavori. La stessa giurisprudenza
4 richiamata dall'attore (Cass. n. 19750/2011) asserisce che il parere non prova in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate, orbene, siccome contestazione tempestiva non vi è stata in ordine alle voci in questione, l'eccezione deve essere rigettata…”.
L'appellante argomenta che la suddetta statuizione contrasta con le risultanze documentali in atti e con i principi affermati dalla costante giurisprudenza secondo cui, a seguito di contestazione da parte del committente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite il professionista ha l'onere di provare tanto l'attività quanto la corretta applicazione della pertinente tariffa.
La difesa dell'appellante sul punto rappresenta di aver specificamente contestato “l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in parcella”, deducendo che con lettera racc. n. 131600829190 del 12.02.2008, depositata in sede di prima udienza il giorno 23.12.2008, aveva lamentato “la sproporzione del credito rispetto alla concreta attività espletata oltre che il verificarsi di errori progettuali”.
Il difensore del precisa che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto Pt_1 dell'elaborato del consulente tecnico laddove, “con specifico riferimento alle voci tariffarie calcolate per il coordinamento e gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”, ha evidenziato di non aver rinvenuto documentazione relativa dell'espletamento di tali prestazioni, e, pertanto, avrebbe dovuto decurtare dalla parcella le predette voci tariffarie “se non nella misura del totale delle voci e dunque nella misura di € 7.142,65 (euro 3.564,54 oneri sicurezza e progettazione
+ 3.578,11 oneri sicurezza esecuzione), quantomeno nella misura di € 3.578,11 (cioè per i soli oneri collegati alla esecuzione)”.
La Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la contestazione dell'opponente relativa all'espletamento delle prestazioni specificamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo - e, precisamente, “prestazioni tecnico-professionali di progettista architettonico, progettista strutturale, responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori per la costruzione del fabbricato sito in Cicciano, alla via Borgo Corpo di Cristo nn. 62,66” - solo dopo la formazione del
“thema decidendum”.
Né nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si evince alcuna contestazione con riguardo all'espletamento dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere. Difatti le contestazioni sollevate dall'opponente, odierno appellante, riguardavano esclusivamente l'entità degli importi richiesti dalla controparte e la correttezza dell'espletamento delle prestazioni indicate e quantificate nella parcella approvata dall'Ordine degli Architetti di Napoli, nonché l'erronea classificazione degli immobili nella categoria I-c anziché in quella I-d.. Del resto il non allega di aver nominato altro Pt_1
5 soggetto, diverso dall'arch. , quale responsabile della sicurezza del cantiere. Neanche rileva CP_1 che il consulente tecnico d'ufficio non abbia rinvenuto documentazione relativa all'assunzione della qualità di responsabile della sicurezza da parte del , incarico che il non può che aver CP_1 Pt_1 dovuto necessariamente conferire per poter procedere legittimamente alla realizzazione del fabbricato.
§ 2.3. Con il secondo motivo di impugnazione il censura la sentenza del primo giudice nella Pt_1 parte in cui statuisce che “per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione va detto che lo stesso risulta sfornito di prova…infatti i pagamenti asseriti da parte opponente, a seguito di specifica contestazione di parte convenuta, non sono stati provati per cui l'importo corrisposto deve ritenersi necessariamente di € 9.000, non risultano infatti depositati gli assegni solo menzionati ai punti III dell'atto di citazione”.
L'appellante deduce di aver corrisposto al professionista la somma di euro 20.500,00 - e non già
l'inferiore importo di euro 9.000,00, come ritenuto dal primo giudice - di cui euro 15.000,00, mediante assegni esibiti alla prima udienza dinanzi al Tribunale, euro 4.500,00, mediante girata per l'incasso di assegni emessi in favore di sé medesimo, ed euro 1.000,00, consegnati in contanti.
Il motivo è infondato.
Dai documenti prodotti dal si evince che soltanto l'assegno n. 0805653806-09 dell'importo Pt_1 di euro 5.000,00, tratto sulla Banca di Roma il 24.07.2006 è emesso a favore di Controparte_1
Non vi è, quindi, alcuna prova del pagamento da parte dell'opponente di una somma superiore ad euro 9.000,00, come statuito dal Tribunale.
§ 2.4. Con il terzo motivo di gravame il difensore dell'appellante impugna la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale, formulata dal , di Pt_1 risarcimento del danno, in termini di minor realizzo del prezzo di vendita del fabbricato e di costi e spese collegati alla necessità della variante del progetto.
Censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la precisazione dell'opponente sulle ragioni della richiesta risarcitoria, pari alla somma di euro 20.000,00, siano state genericamente formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., e che solo nella comparsa conclusionale il ha specificato che il suddetto importo rappresentava la Pt_1 differenza tra il prezzo concordato nel preliminare di vendita a terzi del fabbricato realizzato e il minor prezzo del contratto definito di vendita, decurtazione dovuta - a dire dell'opponente/appellante
- all'erroneità nella progettazione del fabbricato, imputabile all'arch. , il quale non aveva CP_1 assolto l'onere di diligenza professionale qualificata, conformemente al disposto dell' art. 1776, 2° comma, c.c.. Aggiunge di aver depositato in atti sia il preliminare del 4.2.2005, stipulato con i coniugi sia la scrittura del 28.05.2006, integrativa del preliminare, dalla quale emergevano Per_2
6 “discussioni tra le parti sulla definizione della costruzione…”, ed una variazione del prezzo di acquisto da euro 165.000,00 ad euro 150.000,00.
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha condivisibilmente motivato che con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 1° comma, c.p.c., l'opponente ha genericamente allegato: “in conseguenza degli errori progettuali dell'architetto si erano realizzati minori ricavi per il , quantificando CP_1 Pt_1 apoditticamente in euro 20.000,00 il predetto danno”. Inoltre il primo giudice ha correttamente statuito che l'opponente, solo in sede di comparsa conclusionale - e, quindi, tardivamente - specificava la domanda risarcitoria in termini di differenza tra il prezzo concordato nel preliminare di vendita a terzi del fabbricato realizzato e il minor prezzo del contratto di vendita definitivo.
In ogni caso il non ha censurato la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha statuito Pt_1 che il contratto preliminare di vendita con i coniugi non è stato ritualmente depositato in atti, Per_2 risultando prodotto il solo contratto definitivo di compravendita.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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