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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 PALASCIANO ENRICO (C.F. e PITTORI SILVIO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione n. 8, presso il C.F._3 proprio difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. FUCILE STEFANO (C.F.
, elettivamente domiciliata in Firenze, via Condotta n. 12, presso il difensore;
C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione tardiva e per i motivi tutti su cui la stessa è fondata,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere ex articolo 650 II c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo richiamato in premessa n. 5460/2019;
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'abusività delle clausole contenute nei contratti bancari richiamati in premessa, con riferimento sia a quelle indicate analiticamente nel presente atto sia in relazione a quelle che l'Ill.mo Tribunale avrà individuato in forza dei poteri di ufficio affidatigli,
pagina 1 di 9 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle stesse e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia dei due contratti di cui in premessa nonché e di conseguenza, l'inesistenza del credito azionato in via monitoria anche sotto il profilo dell'an debeatur;
accertare e dichiarare quindi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto di cui in narrativa, per i motivi tutti di cui in premessa, revocando e/o dichiarando nullo e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque inammissibile e/o inefficace e/o illegittimo il predetto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenziale pronuncia di rito e di ragione anche in ordine alle spese e competenze legali.”.
Parte opposta: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese,- respingere l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ed in forza dei versamenti effettuati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo condannare il sig. al pagamento della somma di € 46.461,98, pari a Pt_1 quanto ad oggi dovuto a in ordine al decreto ingiuntivo 5460/2019 oltre spese, CP_1 interessi e altro che saranno precisati in sede di esecuzione immobiliare.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato nel 2019, la Parte_2 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 5460/2019 (R.G. n.
[...]
15329/19), del 3.12.2019, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto al dott. Pt_1
il pagamento della somma di Euro 65.808,75, oltre interessi e spese, in forza del
[...] rapporto di conto corrente ed apertura di credito intrattenuto tra le parti, deducendo l'intervenuto saldo debitore a fondamento della pretesa.
Sulla base del titolo monitorio veniva successivamente promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, la procedura esecutiva n. 45/2022 R.G.E..
Con ordinanza del 14 ottobre 2024, il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna valutazione in ordine alla eventuale abusività delle clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa, ritenendo pertanto necessario verificare la possibile incidenza dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, avvisava il dott.
della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., Parte_1 limitatamente all'eventuale abusività delle clausole del contratto stipulato, qualora egli avesse rivestito la qualità di consumatore al momento della conclusione del rapporto.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva, quindi, Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha allegato:
- di rivestire la qualifica di consumatore, assumendo che il rapporto bancario fosse estraneo all'esercizio di attività professionale o imprenditoriale;
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di clausole contrattuali vessatorie o abusive, mai oggetto di effettiva conoscenza e specifica approvazione;
-che la mancata considerazione, in sede monitoria, della sua qualità di consumatore integrerebbe una lesione del diritto alla tutela effettiva, in quanto le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa creditoria non sarebbero state sottoposte al vaglio giudiziale richiesto dalla giurisprudenza unionale;
- che l'emissione del decreto ingiuntivo senza un esame d'ufficio dell'eventuale abusività delle clausole determinerebbe l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., indipendentemente da vizi di notifica, ai sensi dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023.
Posto ciò, deducendo, pertanto, la propria qualità di consumatore, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, deducendo l'illegittimità di talune condizioni economiche applicate al rapporto e chiedendo, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite: da un lato, contestava che l'opponente avesse la qualità di consumatore, evidenziando – sulla base anche dell'intervento in sede esecutiva, nella veste di creditore, della SA EO – che il sig. , Pt_1 all'epoca della sottoscrizione, aveva concluso i contratti di conto corrente e di apertura per meri fini professionali, ovvero in funzione dell'attività professionale svolta dallo stesso;
dall'altro, contestava integralmente le allegazioni avversarie, evidenziando come dalla documentazione contrattuale e dall'operatività del conto emergesse la strumentalità del rapporto all'attività economica dell'opponente, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.
Nel merito, la banca ribadiva la piena legittimità del credito azionato, l'assenza di clausole abusive rilevanti e la correttezza delle condizioni applicate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I., assegnando i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina 3 di 9 Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'udienza del 11 settembre 2025.
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1. Sull'eccezione di ammissibilità
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta, volta a escludere la qualifica di consumatore in capo all'opponente e, per l'effetto, a contestare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, la qualifica di consumatore deve essere accertata con riferimento alla concreta funzione economica del contratto, avuto riguardo allo scopo perseguito dal soggetto al momento della conclusione del rapporto, e non già sulla base di elementi meramente formali o soggettivi. È principio consolidato che la sola qualità professionale del contraente non è di per sé sufficiente a escludere la veste di consumatore, occorrendo invece la prova che l'operazione negoziale sia stata funzionalmente e direttamente collegata all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.
Nel caso di specie, la banca opposta ha fondato la propria eccezione essenzialmente su due circostanze: da un lato, la qualifica professionale dell'opponente quale geometra;
dall'altro,
l'intervento della Cassa Geometri in sede esecutiva. Tali elementi, tuttavia, non risultano idonei, né singolarmente né congiuntamente considerati, a dimostrare che i finanziamenti posti a base del decreto ingiuntivo fossero destinati a soddisfare esigenze proprie dell'attività professionale svolta dall'opponente.
In particolare, la mera iscrizione dell'opponente a un ordine professionale non consente di presumere, in via automatica, che ogni rapporto di finanziamento intrattenuto con un istituto di credito sia stato contratto nell'esercizio o per le finalità dell'attività professionale, trattandosi di un criterio astratto e generalizzante, non compatibile con l'approccio sostanzialistico imposto dalla normativa consumeristica. Parimenti, l'intervento della Cassa Geometri in sede esecutiva costituisce un fatto successivo e distinto rispetto alla genesi del rapporto obbligatorio dedotto in sede monitoria,
e non è di per sé dimostrativo della destinazione professionale dei finanziamenti, non potendo – quindi – rappresentare un indice univoco della causa concreta dei contratti di credito.
pagina 4 di 9 A fronte di ciò, la parte opposta non ha prodotto elementi contrattuali, documentali o istruttori idonei a dimostrare che i finanziamenti oggetto del decreto ingiuntivo fossero stati concessi per sostenere l'attività professionale dell'opponente, né che gli stessi fossero strumentali allo svolgimento della medesima in modo diretto e funzionale. Difetta, dunque, la prova — che incombeva sulla banca
— della natura non consumeristica del rapporto.
Ne consegue che l'eccezione preliminare deve essere disattesa, dovendosi ritenere non dimostrata l'insussistenza della qualifica di consumatore in capo all'opponente, con conseguente applicabilità, in astratto, della disciplina consumeristica al rapporto dedotto in giudizio.
2. Nel merito
L'opponente fonda la propria difesa sulla dedotta abusività di talune clausole contrattuali, assumendo che esse determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in violazione della disciplina consumeristica.
Tali censure non risultano fondate.
La prima doglianza muove dall'assunto secondo cui la previsione contrattuale relativa all'autorizzazione all'addebito degli interessi in conto determinerebbe un assetto squilibrato, in quanto attribuirebbe alla banca un potere unilaterale suscettibile di incidere sul sinallagma contrattuale.
L'assunto non può essere condiviso.
Come correttamente evidenziato dalla banca opposta, la clausola deve essere valutata nel suo complessivo assetto funzionale, e non isolatamente. In particolare, la previsione della facoltà del cliente di autorizzare l'addebito degli interessi e, soprattutto, di revocare tale autorizzazione in ogni momento precedente l'addebito, costituisce un elemento essenziale di riequilibrio del rapporto.
La possibilità di revoca incondizionata, rimessa alla libera determinazione del cliente, esclude in radice che la clausola possa determinare un effetto coercitivo o un'imposizione unilaterale di oneri non controllabili. Essa, al contrario, preserva la simmetria contrattuale, rimettendo al cliente la scelta se trasformare gli interessi maturati in sorte capitale ovvero mantenerli separati.
Ne consegue che la clausola non realizza alcuno squilibrio significativo ai sensi della normativa consumeristica, risolvendosi in una facoltà opzionale, pienamente governabile dal cliente e strutturalmente incompatibile con un giudizio di abusività.
La seconda censura dell'opponente si fonda sull'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi debitori.
pagina 5 di 9 Anche tale doglianza non regge a un esame complessivo del testo contrattuale.
Come puntualmente chiarito dall'opposta, l'art. 2 deve essere letto unitariamente, e non per singole sotto numerazioni avulse dal contesto. Il comma 2 prevede espressamente che gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, che essi siano contabilizzati separatamente e che siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, nella misura pattuita e indicata nel documento di sintesi.
Tale previsione esclude in modo netto qualsiasi fenomeno di anatocismo. L'eventuale addebito degli interessi sul conto non integra una capitalizzazione automatica, ma rappresenta una mera modalità contabile, conforme alla disciplina introdotta dalla delibera CICR del 3 agosto 2016, espressamente recepita nel testo contrattuale. In particolare, l'art. 4 della citata delibera impone che gli interessi debitori siano conteggiati con periodicità almeno annuale, al 31 dicembre, e contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, consentendo l'addebito solo a fronte di una specifica autorizzazione del cliente. È esattamente questo il meccanismo previsto nel contratto in esame.
A ciò si aggiunga che, in fatto, non risulta applicato alcun rientro anticipato o meccanismo acceleratorio: il contratto è giunto a naturale scadenza e la comunicazione di rientro è intervenuta successivamente, con conseguente inapplicabilità, in concreto, delle clausole che l'opponente assume come abusive.
Ne deriva che non solo difetta la capitalizzazione sotto il profilo giuridico, ma anche, in fatto,
l'applicazione di qualsivoglia meccanismo pregiudizievole per il cliente.
La terza doglianza attiene alla clausola di recesso, ritenuta dall'opponente squilibrata e lesiva della stabilità del vincolo contrattuale.
In punto di diritto, va premesso che il recesso costituisce un'eccezione alla regola della vincolatività del contratto, espressione del principio sancito dall'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti. Proprio per la sua natura eccezionale, il recesso è oggetto di un costante bilanciamento tra l'interesse alla stabilità del rapporto e quello alla liberazione da un vincolo divenuto insostenibile o incompatibile con sopravvenienze rilevanti.
Nel sistema civilistico, la legittimità del recesso unilaterale è pacificamente riconosciuta nei rapporti a esecuzione continuata o a tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi in cui si renda necessario fronteggiare situazioni idonee a compromettere l'equilibrio del rapporto. In tale prospettiva, il recesso non rappresenta una patologia del contratto, bensì uno strumento fisiologico di gestione del rischio contrattuale.
pagina 6 di 9 La clausola in esame si inserisce, quindi, coerentemente in tale quadro. Essa non attribuisce un potere arbitrario o discrezionale svincolato da presupposti, ma si innesta nella logica del rapporto di credito, ove la possibilità di scioglimento anticipato del vincolo risponde all'esigenza di tutela dell'affidamento e della corretta gestione del rischio.
Del resto, la funzione del recesso quale strumento di risoluzione negoziale trova riscontro sistematico in molteplici istituti di diritto civile (es. caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.), ove il recesso opera quale conseguenza dell'inadempimento, producendo effetti analoghi a quelli della risoluzione contrattuale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il recesso in tali ipotesi costituisce una forma speciale di risoluzione per giusta causa, condividendone presupposti ed effetti.
Ne consegue che la previsione contrattuale del recesso, lungi dal determinare uno squilibrio, si colloca all'interno di un assetto normativamente tipizzato e giuridicamente giustificato, e non può essere qualificata come abusiva in assenza di elementi che ne dimostrino l'uso distorto o arbitrario, elementi che nel caso di specie non risultano allegati né provati.
In ultimo, la quarta doglianza dell'opponente, relativa alla clausola di pegno, non è fondata.
In punto di diritto, va premesso che l'ordinamento ammette pacificamente la costituzione del pegno rotativo, quale figura evolutiva del pegno tradizionale, caratterizzata dalla sostituzione nel tempo dei beni oggetto della garanzia senza necessità di rinnovare il vincolo reale, purché restino invariati l'importo massimo garantito e la funzione economica della garanzia. Tale schema è ritenuto pienamente compatibile con gli artt. 2784 ss. c.c., in quanto non altera la struttura del diritto reale di garanzia, ma ne adatta l'oggetto alla naturale dinamica dei rapporti bancari, nei quali la garanzia insiste su valori mutevoli (crediti, somme, disponibilità).
È principio consolidato che il pegno rotativo non integra violazione del divieto di patto commissorio, in quanto non attribuisce al creditore alcun trasferimento automatico della proprietà del bene garantito, ma si limita a costituire una causa di prelazione, con obbligo di escussione secondo le forme previste dall'ordinamento e con restituzione dell'eventuale eccedenza al debitore. L'elemento patologico vietato dall'art. 2744 c.c. - ossia l'appropriazione diretta del bene in caso di inadempimento - resta, dunque, del tutto estraneo alla fattispecie.
Applicando tali principi al caso concreto, la clausola contestata non prevede alcun meccanismo di acquisizione automatica delle somme o dei valori oggetto di garanzia da parte della banca, né attribuisce a quest'ultima un potere discrezionale di autotutela svincolato dalle regole dell'escussione.
Al contrario, la previsione contrattuale si inserisce fisiologicamente nel sinallagma del rapporto di pagina 7 di 9 affidamento, quale strumento di mitigazione del rischio creditizio, coerente con la natura dell'operazione e con la funzione economica della garanzia.
Neppure può ritenersi che la clausola determini uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, posto che il pegno, operando entro limiti predeterminati, è accessorio al credito garantito e non priva il cliente della titolarità dei beni, ma ne vincola soltanto la destinazione in funzione di garanzia. La natura rotativa dell'oggetto non incide, pertanto, sulla validità della pattuizione, ma risponde esclusivamente all'esigenza di adeguare la garanzia alla naturale variabilità delle disponibilità oggetto del rapporto bancario.
In conclusione, la clausola di pegno - correttamente qualificabile come pegno rotativo - risulta pienamente ammissibile sotto il profilo giuridico e non presenta profili di nullità o abusività, sicché la quarta doglianza dell'opponente deve essere respinta.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 5460/2019 (R.G. n. 15329/19), del
3.12.2019, emesso dal Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 65.808,75, quindi scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. 5460/2019, emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 8 di 9 - CONDANNA il sig. a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese Parte_1 di lite che liquida in Euro 11.268,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00 per lo studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per istruttoria/trattazione ed Euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13529/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 PALASCIANO ENRICO (C.F. e PITTORI SILVIO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato in Firenze, via Dante da Castiglione n. 8, presso il C.F._3 proprio difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. FUCILE STEFANO (C.F.
, elettivamente domiciliata in Firenze, via Condotta n. 12, presso il difensore;
C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione tardiva e per i motivi tutti su cui la stessa è fondata,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere ex articolo 650 II c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo richiamato in premessa n. 5460/2019;
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'abusività delle clausole contenute nei contratti bancari richiamati in premessa, con riferimento sia a quelle indicate analiticamente nel presente atto sia in relazione a quelle che l'Ill.mo Tribunale avrà individuato in forza dei poteri di ufficio affidatigli,
pagina 1 di 9 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle stesse e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia dei due contratti di cui in premessa nonché e di conseguenza, l'inesistenza del credito azionato in via monitoria anche sotto il profilo dell'an debeatur;
accertare e dichiarare quindi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto di cui in narrativa, per i motivi tutti di cui in premessa, revocando e/o dichiarando nullo e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque inammissibile e/o inefficace e/o illegittimo il predetto decreto ingiuntivo, con ogni conseguenziale pronuncia di rito e di ragione anche in ordine alle spese e competenze legali.”.
Parte opposta: “Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese,- respingere l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ed in forza dei versamenti effettuati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo condannare il sig. al pagamento della somma di € 46.461,98, pari a Pt_1 quanto ad oggi dovuto a in ordine al decreto ingiuntivo 5460/2019 oltre spese, CP_1 interessi e altro che saranno precisati in sede di esecuzione immobiliare.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato nel 2019, la Parte_2 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo n. 5460/2019 (R.G. n.
[...]
15329/19), del 3.12.2019, provvisoriamente esecutivo, con cui veniva ingiunto al dott. Pt_1
il pagamento della somma di Euro 65.808,75, oltre interessi e spese, in forza del
[...] rapporto di conto corrente ed apertura di credito intrattenuto tra le parti, deducendo l'intervenuto saldo debitore a fondamento della pretesa.
Sulla base del titolo monitorio veniva successivamente promossa, innanzi al Tribunale di Firenze, la procedura esecutiva n. 45/2022 R.G.E..
Con ordinanza del 14 ottobre 2024, il Giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna valutazione in ordine alla eventuale abusività delle clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa, ritenendo pertanto necessario verificare la possibile incidenza dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, avvisava il dott.
della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., Parte_1 limitatamente all'eventuale abusività delle clausole del contratto stipulato, qualora egli avesse rivestito la qualità di consumatore al momento della conclusione del rapporto.
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva, quindi, Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha allegato:
- di rivestire la qualifica di consumatore, assumendo che il rapporto bancario fosse estraneo all'esercizio di attività professionale o imprenditoriale;
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di clausole contrattuali vessatorie o abusive, mai oggetto di effettiva conoscenza e specifica approvazione;
-che la mancata considerazione, in sede monitoria, della sua qualità di consumatore integrerebbe una lesione del diritto alla tutela effettiva, in quanto le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa creditoria non sarebbero state sottoposte al vaglio giudiziale richiesto dalla giurisprudenza unionale;
- che l'emissione del decreto ingiuntivo senza un esame d'ufficio dell'eventuale abusività delle clausole determinerebbe l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., indipendentemente da vizi di notifica, ai sensi dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023.
Posto ciò, deducendo, pertanto, la propria qualità di consumatore, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte, deducendo l'illegittimità di talune condizioni economiche applicate al rapporto e chiedendo, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite: da un lato, contestava che l'opponente avesse la qualità di consumatore, evidenziando – sulla base anche dell'intervento in sede esecutiva, nella veste di creditore, della SA EO – che il sig. , Pt_1 all'epoca della sottoscrizione, aveva concluso i contratti di conto corrente e di apertura per meri fini professionali, ovvero in funzione dell'attività professionale svolta dallo stesso;
dall'altro, contestava integralmente le allegazioni avversarie, evidenziando come dalla documentazione contrattuale e dall'operatività del conto emergesse la strumentalità del rapporto all'attività economica dell'opponente, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica.
Nel merito, la banca ribadiva la piena legittimità del credito azionato, l'assenza di clausole abusive rilevanti e la correttezza delle condizioni applicate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I., assegnando i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina 3 di 9 Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'udienza del 11 settembre 2025.
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1. Sull'eccezione di ammissibilità
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte opposta, volta a escludere la qualifica di consumatore in capo all'opponente e, per l'effetto, a contestare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, va ribadito che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, la qualifica di consumatore deve essere accertata con riferimento alla concreta funzione economica del contratto, avuto riguardo allo scopo perseguito dal soggetto al momento della conclusione del rapporto, e non già sulla base di elementi meramente formali o soggettivi. È principio consolidato che la sola qualità professionale del contraente non è di per sé sufficiente a escludere la veste di consumatore, occorrendo invece la prova che l'operazione negoziale sia stata funzionalmente e direttamente collegata all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.
Nel caso di specie, la banca opposta ha fondato la propria eccezione essenzialmente su due circostanze: da un lato, la qualifica professionale dell'opponente quale geometra;
dall'altro,
l'intervento della Cassa Geometri in sede esecutiva. Tali elementi, tuttavia, non risultano idonei, né singolarmente né congiuntamente considerati, a dimostrare che i finanziamenti posti a base del decreto ingiuntivo fossero destinati a soddisfare esigenze proprie dell'attività professionale svolta dall'opponente.
In particolare, la mera iscrizione dell'opponente a un ordine professionale non consente di presumere, in via automatica, che ogni rapporto di finanziamento intrattenuto con un istituto di credito sia stato contratto nell'esercizio o per le finalità dell'attività professionale, trattandosi di un criterio astratto e generalizzante, non compatibile con l'approccio sostanzialistico imposto dalla normativa consumeristica. Parimenti, l'intervento della Cassa Geometri in sede esecutiva costituisce un fatto successivo e distinto rispetto alla genesi del rapporto obbligatorio dedotto in sede monitoria,
e non è di per sé dimostrativo della destinazione professionale dei finanziamenti, non potendo – quindi – rappresentare un indice univoco della causa concreta dei contratti di credito.
pagina 4 di 9 A fronte di ciò, la parte opposta non ha prodotto elementi contrattuali, documentali o istruttori idonei a dimostrare che i finanziamenti oggetto del decreto ingiuntivo fossero stati concessi per sostenere l'attività professionale dell'opponente, né che gli stessi fossero strumentali allo svolgimento della medesima in modo diretto e funzionale. Difetta, dunque, la prova — che incombeva sulla banca
— della natura non consumeristica del rapporto.
Ne consegue che l'eccezione preliminare deve essere disattesa, dovendosi ritenere non dimostrata l'insussistenza della qualifica di consumatore in capo all'opponente, con conseguente applicabilità, in astratto, della disciplina consumeristica al rapporto dedotto in giudizio.
2. Nel merito
L'opponente fonda la propria difesa sulla dedotta abusività di talune clausole contrattuali, assumendo che esse determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in violazione della disciplina consumeristica.
Tali censure non risultano fondate.
La prima doglianza muove dall'assunto secondo cui la previsione contrattuale relativa all'autorizzazione all'addebito degli interessi in conto determinerebbe un assetto squilibrato, in quanto attribuirebbe alla banca un potere unilaterale suscettibile di incidere sul sinallagma contrattuale.
L'assunto non può essere condiviso.
Come correttamente evidenziato dalla banca opposta, la clausola deve essere valutata nel suo complessivo assetto funzionale, e non isolatamente. In particolare, la previsione della facoltà del cliente di autorizzare l'addebito degli interessi e, soprattutto, di revocare tale autorizzazione in ogni momento precedente l'addebito, costituisce un elemento essenziale di riequilibrio del rapporto.
La possibilità di revoca incondizionata, rimessa alla libera determinazione del cliente, esclude in radice che la clausola possa determinare un effetto coercitivo o un'imposizione unilaterale di oneri non controllabili. Essa, al contrario, preserva la simmetria contrattuale, rimettendo al cliente la scelta se trasformare gli interessi maturati in sorte capitale ovvero mantenerli separati.
Ne consegue che la clausola non realizza alcuno squilibrio significativo ai sensi della normativa consumeristica, risolvendosi in una facoltà opzionale, pienamente governabile dal cliente e strutturalmente incompatibile con un giudizio di abusività.
La seconda censura dell'opponente si fonda sull'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi debitori.
pagina 5 di 9 Anche tale doglianza non regge a un esame complessivo del testo contrattuale.
Come puntualmente chiarito dall'opposta, l'art. 2 deve essere letto unitariamente, e non per singole sotto numerazioni avulse dal contesto. Il comma 2 prevede espressamente che gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, che essi siano contabilizzati separatamente e che siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, nella misura pattuita e indicata nel documento di sintesi.
Tale previsione esclude in modo netto qualsiasi fenomeno di anatocismo. L'eventuale addebito degli interessi sul conto non integra una capitalizzazione automatica, ma rappresenta una mera modalità contabile, conforme alla disciplina introdotta dalla delibera CICR del 3 agosto 2016, espressamente recepita nel testo contrattuale. In particolare, l'art. 4 della citata delibera impone che gli interessi debitori siano conteggiati con periodicità almeno annuale, al 31 dicembre, e contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, consentendo l'addebito solo a fronte di una specifica autorizzazione del cliente. È esattamente questo il meccanismo previsto nel contratto in esame.
A ciò si aggiunga che, in fatto, non risulta applicato alcun rientro anticipato o meccanismo acceleratorio: il contratto è giunto a naturale scadenza e la comunicazione di rientro è intervenuta successivamente, con conseguente inapplicabilità, in concreto, delle clausole che l'opponente assume come abusive.
Ne deriva che non solo difetta la capitalizzazione sotto il profilo giuridico, ma anche, in fatto,
l'applicazione di qualsivoglia meccanismo pregiudizievole per il cliente.
La terza doglianza attiene alla clausola di recesso, ritenuta dall'opponente squilibrata e lesiva della stabilità del vincolo contrattuale.
In punto di diritto, va premesso che il recesso costituisce un'eccezione alla regola della vincolatività del contratto, espressione del principio sancito dall'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti. Proprio per la sua natura eccezionale, il recesso è oggetto di un costante bilanciamento tra l'interesse alla stabilità del rapporto e quello alla liberazione da un vincolo divenuto insostenibile o incompatibile con sopravvenienze rilevanti.
Nel sistema civilistico, la legittimità del recesso unilaterale è pacificamente riconosciuta nei rapporti a esecuzione continuata o a tempo indeterminato, nonché nelle ipotesi in cui si renda necessario fronteggiare situazioni idonee a compromettere l'equilibrio del rapporto. In tale prospettiva, il recesso non rappresenta una patologia del contratto, bensì uno strumento fisiologico di gestione del rischio contrattuale.
pagina 6 di 9 La clausola in esame si inserisce, quindi, coerentemente in tale quadro. Essa non attribuisce un potere arbitrario o discrezionale svincolato da presupposti, ma si innesta nella logica del rapporto di credito, ove la possibilità di scioglimento anticipato del vincolo risponde all'esigenza di tutela dell'affidamento e della corretta gestione del rischio.
Del resto, la funzione del recesso quale strumento di risoluzione negoziale trova riscontro sistematico in molteplici istituti di diritto civile (es. caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.), ove il recesso opera quale conseguenza dell'inadempimento, producendo effetti analoghi a quelli della risoluzione contrattuale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il recesso in tali ipotesi costituisce una forma speciale di risoluzione per giusta causa, condividendone presupposti ed effetti.
Ne consegue che la previsione contrattuale del recesso, lungi dal determinare uno squilibrio, si colloca all'interno di un assetto normativamente tipizzato e giuridicamente giustificato, e non può essere qualificata come abusiva in assenza di elementi che ne dimostrino l'uso distorto o arbitrario, elementi che nel caso di specie non risultano allegati né provati.
In ultimo, la quarta doglianza dell'opponente, relativa alla clausola di pegno, non è fondata.
In punto di diritto, va premesso che l'ordinamento ammette pacificamente la costituzione del pegno rotativo, quale figura evolutiva del pegno tradizionale, caratterizzata dalla sostituzione nel tempo dei beni oggetto della garanzia senza necessità di rinnovare il vincolo reale, purché restino invariati l'importo massimo garantito e la funzione economica della garanzia. Tale schema è ritenuto pienamente compatibile con gli artt. 2784 ss. c.c., in quanto non altera la struttura del diritto reale di garanzia, ma ne adatta l'oggetto alla naturale dinamica dei rapporti bancari, nei quali la garanzia insiste su valori mutevoli (crediti, somme, disponibilità).
È principio consolidato che il pegno rotativo non integra violazione del divieto di patto commissorio, in quanto non attribuisce al creditore alcun trasferimento automatico della proprietà del bene garantito, ma si limita a costituire una causa di prelazione, con obbligo di escussione secondo le forme previste dall'ordinamento e con restituzione dell'eventuale eccedenza al debitore. L'elemento patologico vietato dall'art. 2744 c.c. - ossia l'appropriazione diretta del bene in caso di inadempimento - resta, dunque, del tutto estraneo alla fattispecie.
Applicando tali principi al caso concreto, la clausola contestata non prevede alcun meccanismo di acquisizione automatica delle somme o dei valori oggetto di garanzia da parte della banca, né attribuisce a quest'ultima un potere discrezionale di autotutela svincolato dalle regole dell'escussione.
Al contrario, la previsione contrattuale si inserisce fisiologicamente nel sinallagma del rapporto di pagina 7 di 9 affidamento, quale strumento di mitigazione del rischio creditizio, coerente con la natura dell'operazione e con la funzione economica della garanzia.
Neppure può ritenersi che la clausola determini uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti, posto che il pegno, operando entro limiti predeterminati, è accessorio al credito garantito e non priva il cliente della titolarità dei beni, ma ne vincola soltanto la destinazione in funzione di garanzia. La natura rotativa dell'oggetto non incide, pertanto, sulla validità della pattuizione, ma risponde esclusivamente all'esigenza di adeguare la garanzia alla naturale variabilità delle disponibilità oggetto del rapporto bancario.
In conclusione, la clausola di pegno - correttamente qualificabile come pegno rotativo - risulta pienamente ammissibile sotto il profilo giuridico e non presenta profili di nullità o abusività, sicché la quarta doglianza dell'opponente deve essere respinta.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 5460/2019 (R.G. n. 15329/19), del
3.12.2019, emesso dal Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 65.808,75, quindi scaglione da 52.000,00 a 260.000,00) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. 5460/2019, emesso dal Tribunale di Firenze;
pagina 8 di 9 - CONDANNA il sig. a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese Parte_1 di lite che liquida in Euro 11.268,00 per compensi (nello specifico, Euro 2.552,00 per lo studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per istruttoria/trattazione ed Euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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