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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANCRISTOFARO ROCCO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
PER L DI CP_1
(c.f. ). Controparte_2 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronunzia della Parte_1
interdizione della propria madre , deducendo e documentando la patologia psichica Controparte_2 di cui la stessa è affetta (“sindrome da immobilizzazione con paraplegia, cecità totale, disfagia, con necessità di assistenza continua”).
2. Nel corso del giudizio si è proceduto alla audizione del cugino e del fratello dell'interdicenda, i quali si sono associati al ricorso. Inoltre, il cugino ha dichiarato la sua disponibilità ad essere Parte_2 nominato tutore dell'interdicenda, oppure, in subordine, amministratore di sostegno.
Si è proceduto altresì all'esame dell'interdicenda mediante collegamento da remoto (essendo la stessa intrasportabile), la quale, nell'occasione, ha manifestato sostanziale incapacità di comprendere il contenuto delle domande elementari rivoltegli dal Giudice. All'esito, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
3. Il Tribunale ritiene – alla luce delle risultanze processuali acquisite – la sussistenza dei presupposti per procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno di . Controparte_2
4. Com'è noto, in forza della legge 9 gennaio 2004, n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale, avendo il legislatore della riforma espressamente dichiarato di voler perseguire “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, l. 9 gennaio 2004, n. 9; cfr., in giurisprudenza, fra le tante, Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. inoltre Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno
2006, n. 13584; Cass., 28 maggio 2007, n. 12466; Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 29; Cass., 18 luglio 2008, n. 19971; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., 1 marzo 2010, n. 4866).
5. Nella specie, la considerazione della stabile convivenza dello stesso con il cugino, della limitatezza delle incombenze gestionali periodiche che dovrebbero compiersi nell'interesse della stessa, rende più opportuno il ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno, dotato, come è noto, di poteri più
“elastici”, meglio confacenti alla situazione di fatto esistente, anche alla luce della presenza di un contesto familiare attento alle esigenze, anche di salute, della persona.
Tale conclusione rende dunque irrilevante, in questa sede, qualsivoglia ulteriore approfondimento del grado di incapacità del resistente, posto che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato - come è noto - con riguardo non già al pagina 2 di 4 diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì ai diversi elementi a cui prima si è fatto cenno.
6. Nella sua attuale formulazione, l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della l.
9 gennaio 2004, n. 6) che: “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.
7. La domanda di interdizione deve essere pertanto rigettata, posto che, in assenza di contrarie disposizioni, occorre pur sempre una sentenza, necessariamente collegiale, che provveda (rigettandola: art. 422 c.c.) sulla domanda di interdizione o inabilitazione (art. 718 c.p.c.), regoli – se del caso – le spese processuali, e consenta in sede di impugnazione il controllo su tutti i capi della decisione
(controllo autonomo e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 720 bis, 2° co., c.p.c. per le decisioni – di accoglimento o rigetto che siano - del giudice tutelare in tema di applicazione o cessazione dell'amministrazione di sostegno).
Pertanto, se nel giudizio d'interdizione (come quello di specie) appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 418 c.c., in difetto di indicazioni formali, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'adozione degli opportuni provvedimenti (Tribunale Mantova, 15/04/2010, cit., in Famiglia e Diritto, 2010, 10, 910; Tribunale di
Bologna, sent., 8 giugno 2010; Tribunale Vercelli, 31/10/2014, in Giuraemilia.it, 2015).
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili del resistente, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
10. Nulla sulle spese, non essendo sorta alcuna controversia tra le parti sulla domanda.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA
la domanda di interdizione.
DISPONE la trasmissione al Giudice Tutelare di copia degli atti del presente procedimento e della presente sentenza, ai sensi degli artt. 418, 3° co., c.c. e 405, 4° co., c.c..
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, riportati nella sentenza.
Nulla sulle spese.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il presidente
Francesco Grassi Gianluca Falco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANCRISTOFARO ROCCO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
PER L DI CP_1
(c.f. ). Controparte_2 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronunzia della Parte_1
interdizione della propria madre , deducendo e documentando la patologia psichica Controparte_2 di cui la stessa è affetta (“sindrome da immobilizzazione con paraplegia, cecità totale, disfagia, con necessità di assistenza continua”).
2. Nel corso del giudizio si è proceduto alla audizione del cugino e del fratello dell'interdicenda, i quali si sono associati al ricorso. Inoltre, il cugino ha dichiarato la sua disponibilità ad essere Parte_2 nominato tutore dell'interdicenda, oppure, in subordine, amministratore di sostegno.
Si è proceduto altresì all'esame dell'interdicenda mediante collegamento da remoto (essendo la stessa intrasportabile), la quale, nell'occasione, ha manifestato sostanziale incapacità di comprendere il contenuto delle domande elementari rivoltegli dal Giudice. All'esito, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
3. Il Tribunale ritiene – alla luce delle risultanze processuali acquisite – la sussistenza dei presupposti per procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno di . Controparte_2
4. Com'è noto, in forza della legge 9 gennaio 2004, n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale, avendo il legislatore della riforma espressamente dichiarato di voler perseguire “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1, l. 9 gennaio 2004, n. 9; cfr., in giurisprudenza, fra le tante, Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. inoltre Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno
2006, n. 13584; Cass., 28 maggio 2007, n. 12466; Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 29; Cass., 18 luglio 2008, n. 19971; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., 1 marzo 2010, n. 4866).
5. Nella specie, la considerazione della stabile convivenza dello stesso con il cugino, della limitatezza delle incombenze gestionali periodiche che dovrebbero compiersi nell'interesse della stessa, rende più opportuno il ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno, dotato, come è noto, di poteri più
“elastici”, meglio confacenti alla situazione di fatto esistente, anche alla luce della presenza di un contesto familiare attento alle esigenze, anche di salute, della persona.
Tale conclusione rende dunque irrilevante, in questa sede, qualsivoglia ulteriore approfondimento del grado di incapacità del resistente, posto che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato - come è noto - con riguardo non già al pagina 2 di 4 diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì ai diversi elementi a cui prima si è fatto cenno.
6. Nella sua attuale formulazione, l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della l.
9 gennaio 2004, n. 6) che: “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.
7. La domanda di interdizione deve essere pertanto rigettata, posto che, in assenza di contrarie disposizioni, occorre pur sempre una sentenza, necessariamente collegiale, che provveda (rigettandola: art. 422 c.c.) sulla domanda di interdizione o inabilitazione (art. 718 c.p.c.), regoli – se del caso – le spese processuali, e consenta in sede di impugnazione il controllo su tutti i capi della decisione
(controllo autonomo e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 720 bis, 2° co., c.p.c. per le decisioni – di accoglimento o rigetto che siano - del giudice tutelare in tema di applicazione o cessazione dell'amministrazione di sostegno).
Pertanto, se nel giudizio d'interdizione (come quello di specie) appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 418 c.c., in difetto di indicazioni formali, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'adozione degli opportuni provvedimenti (Tribunale Mantova, 15/04/2010, cit., in Famiglia e Diritto, 2010, 10, 910; Tribunale di
Bologna, sent., 8 giugno 2010; Tribunale Vercelli, 31/10/2014, in Giuraemilia.it, 2015).
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili del resistente, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
10. Nulla sulle spese, non essendo sorta alcuna controversia tra le parti sulla domanda.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA
la domanda di interdizione.
DISPONE la trasmissione al Giudice Tutelare di copia degli atti del presente procedimento e della presente sentenza, ai sensi degli artt. 418, 3° co., c.c. e 405, 4° co., c.c..
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, riportati nella sentenza.
Nulla sulle spese.
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il presidente
Francesco Grassi Gianluca Falco
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