Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Antonella Pavon, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Antonio Fogazzaro n. 35/B;
contro
Ministero dell'Interno Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo avanzata con assicurata postale n. -OMISSIS- presentata il 27 ottobre 2017 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 12 dicembre 2019 e notificato in data 10 ottobre 2025 al signor -OMISSIS-, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: del provvedimento n. Prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano del 10 ottobre 2025, notificato in pari data e con il quale ordinava che il signor -OMISSIS- venisse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di -OMISSIS- – -OMISSIS- per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera e del decreto di espulsione n. Prot. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 10 ottobre 2025 e notificato in pari data al signor -OMISSIS-; nonché del provvedimento n. Prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano del 18 ottobre 2025, notificato in pari data e con il quale disponeva che il signor -OMISSIS- fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 142/2015 per un periodo di 60 giorni prorogabile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RI FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- il ricorrente impugna: a) il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo avanzata con assicurata postale n. -OMISSIS- presentata il 27 ottobre 2017 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 12 dicembre 2019, nonché: b) provvedimento n. Prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano del -OMISSIS-, notificato in pari data e con il quale ordinava che il signor -OMISSIS- venisse trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri; c) il decreto di espulsione n. Prot. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 10 ottobre 2025; d) provvedimento n. Prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano del 18 ottobre 2025, notificato in pari data e con il quale disponeva che il signor -OMISSIS- fosse trattenuto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri;
Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del decreto di espulsione e dei due decreti di trattenimento in CPR, trattandosi di atti incidenti su diritti soggettivi, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario non trattandosi di materia compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
Ritenuta, invece, la fondatezza del ricorso nella parte in cui contesta il diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, nonché il diniego di rilascio del permesso ordinario, in quanto:
- le ragioni di urgenza poste a fondamento della mancata comunicazione del preavviso di rigetto sono del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri, specie considerando che le deduzioni sviluppate in giudizio dal ricorrente evidenziano elementi che se tempestivamente sottoposti all’amministrazione avrebbero potuto incidere sul provvedimento discrezionale adottato e fermo restando che la violazione delle garanzie partecipative, ex art. 10 bis della legge 1990 n. 241, non è sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 21 octies della legge medesima;
- la valutazione di pericolosità sociale è basata sulla sentenza di condanna non definitiva riportata dal ricorrente, ma non tiene conto degli altri elementi di cui all’art. 9, comma 4, del dl.gs 1998 n. 286, ossia la durata del soggiorno in Italia, il suo inserimento sociale e lavorativo, specie considerando che il ricorrente si trova in Italia da data antecedente al 2009, allorché ha ottenuto un permesso per attività lavorativa e l’amministrazione non ha evidenziato a suo carico ulteriori elementi, rispetto all’unica condanna riportata, espressivi di pericolosità sociale;
- il profilo da ultimo indicato è particolarmente significativo, in quanto la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 20.05.2029, che ha condannato il ricorrente alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 18.07.2022, che ha derubricato la fattispecie riconducendola all’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis ultimo comma c.p., con riduzione della pena ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e con sospensione della pena stessa;
- sicuramente la decisione d’appello è intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato, nondimeno da essa emerge una diversa descrizione e consistenza della condotta imputata al ricorrente, nel quadro di una differente ricostruzione del fatto materiale e ciò palesa l’inadeguatezza della valutazione espressa dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, che si basa sul mero richiamo alla condanna pronunciata in primo grado nel giudizio penale e al capo di imputazione, senza effettuare una valutazione autonoma della fattispecie e, come già evidenziato, senza la compiuta disamina delle complessive condizioni di vita del ricorrente, centrata non solo sul reato ma anche sugli ulteriori elementi di cui all’art. 9 del d.lgs 1998 n. 286;
Ritenuto in definitiva che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui impugna il decreto di espulsione e i decreti di trattenimento in CPR, mentre è fondato e deve essere accolto nella parte in cui impugna il decreto recante il diniego di rilascio del permesso;
Ritenuto, inoltre, che la complessità della fattispecie materiale sottesa agli atti impugnati, nonché la parziale soccombenza reciproca consentano di disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del decreto di espulsione e dei decreti di trattenimento in CPR, per difetto di giurisdizione del giudice adito ed indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui appartiene la cognizione della causa e dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 cpa;
2) accoglie il ricorso nel resto e annulla il decreto del Questore della Provincia di Milano datato 12 dicembre 2019;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
RI FO, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FO | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.