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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 28.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621/2020, e vertente tra:
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Venezia Parte_1 Parte_2
e Andrea Melucco
-Appellanti-
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Flora e Giuseppina Condosta Parte_3
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 762/2020, pubblicata il 23.10.2020, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Rigetta la domanda come proposta dagli attori, per tutto quanto evidenziato in parte motiva;
- Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto ordina, agli attori Pt_1
e la demolizione della recinzione come assentita dalle
[...] Parte_2
concessioni edilizie nn. 55/97 e 35/2004 ed il ripristino, quo ante, dello stato dei luoghi;
- Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi € 5.534,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU come liquidate in separato decreto emesso in pari data.
Con atto di citazione notificato il 31.11.2020, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 22.2.2021, si è costituito per resistere al gravame. Parte_3
Né all'udienza del 27.5.2025, né all'udienza del 17.6.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 621/2020, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 28.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621/2020, e vertente tra:
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Venezia Parte_1 Parte_2
e Andrea Melucco
-Appellanti-
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Flora e Giuseppina Condosta Parte_3
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 762/2020, pubblicata il 23.10.2020, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Rigetta la domanda come proposta dagli attori, per tutto quanto evidenziato in parte motiva;
- Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto ordina, agli attori Pt_1
e la demolizione della recinzione come assentita dalle
[...] Parte_2
concessioni edilizie nn. 55/97 e 35/2004 ed il ripristino, quo ante, dello stato dei luoghi;
- Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi € 5.534,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU come liquidate in separato decreto emesso in pari data.
Con atto di citazione notificato il 31.11.2020, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 22.2.2021, si è costituito per resistere al gravame. Parte_3
Né all'udienza del 27.5.2025, né all'udienza del 17.6.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 621/2020, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta