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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 228 dell'anno 2025
TRA
(P.I. e ) con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_1 PartitaIVA_1
Grezar, 14, in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Parte_2
, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Pt_3 Persona_1
Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Milelli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mosciaro, cod. fisc.
[...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._1
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
san Cipriano alla Via Palermo n. 3, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via M. Diana n. 21 presso lo studio dell'Avv. Enzo Caterino, difensore in primo grado
APPELLATO contumace
NONCHE'
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 7574/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data
10/7/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. 10006/2021, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820140018548649, emessa per il mancato pagamento della dell'anno 2009. Controparte_3
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo. Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi a trattazione scritta, con ordinanza del 25.5.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7574/2024, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 10/7/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. 10006/2021, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati come indicati in epigrafe;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa il 25.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone