Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
- PresidenteDott.ssa Cinzia Mondatore
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 319/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Frassanito, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difesa dall'avv. Gianluca Carducci, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 14.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' Pt 1 e il CP 1 contraevano matrimonio in data 24.2.2005, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di
Stato civile di Novoli (Le) – atto n. 1 parte I Anno 2005, dal quale nascevano due figli, rispettivamente, in data 26.2.2005 e in data 6.6.2008.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza del 14.2.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
1. Pronunciare la separazione personale tra Parte 1 e Controparte_1 senza addebito tra le parti;
2. Disporre l'affido condiviso della minore Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa coniugale sita in Trepuzzi, via Edificio Scolastico 18, che rimane assegnata a Parte 1 unitamente ai mobili e agli arredi;
anche il figlio Per_2 sebbene divenuto ' ノ maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a risiedere presso la casa coniugale. La signora Pt 1 si assume l'onere di versare le quote condominiali riconducibili all'immobile assegnatole con esclusione dei debiti pregressi rispetto alla data di rilascio dell'immobile da parte del sig. CP_1 così come previsto con ordinanza del
Presidente del 4.11.2021 e comunque secondo la debita ripartizione tra conduttore e proprietario a norma di legge.
3. Porre a carico di Controparte_1 un assegno di mantenimento in favore dei figli di Euro 200,00 cadauno e di Euro 100,00 in favore della moglie (fino a quando non avrà reperito un lavoro stabile) da versarsi entro i primi 5 giorni del mese da rivalutarsi secondo gli indici
Istat;
4. Il contributo per l'assegno unico per la figlia minore Per 1 sarà corrisposto integralmente Parte 1 sino al raggiungimento della maggiore età di Per_1a 5. Le spese straordinarie dei figli saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale Civile di Lecce, purchè tali spese siano preventivamente concordate tra le parti, anche a mezzo chat e/o mail e debitamente documentate;
il diniego dovrà essere motivato e la mancata risposta varrà come accettazione;
il rimborso avverrà a cadenza mensile previa esibizione della documentazione comprovante la spesa;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, concordando con la stessa giorni ed orari, nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Salvo diverso accordo, potrà vedere la figlia: Martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:00;
-
-A fine settimana alternati, dalle 9:30 del sabato mattina ovvero dall'uscita da scuola - sino alla domenica alle ore 20:30;
Per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
-
Per cinque e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e pasquale
-
ricomprendenti ad anni alterni, Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedi dell'Angelo e ad anni alterni per tutte le festività;
7. I coniugi stanno addivenendo ad un accordo, da ratificare con separato atto, riguardante pregressi familiari su quote condominiali arretrate, differenze sul mantenimento e costo e rottamazione auto in conseguenza di sinistro stradale;
8. Spese compensate.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 24.2.2005 in
Novoli (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte I anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 13.3.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)