Versione
14 settembre 1961
14 settembre 1961
Art. 27. Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.
Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell' articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 , hanno facolta' di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.
In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianita' di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.
Il mancato esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322 .
Per gli iscritti volontari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29.
Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell' articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 , hanno facolta' di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.
In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianita' di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.
Il mancato esercizio della facolta' di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322 .
Per gli iscritti volontari i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/09/2011, n. 20103Provvedimento: T T I R I D E 201 03.11 T N E S E AULA 'A' - I L L O B 3 Q SET, 2011 E T N E S E - Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA N O I Z A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S I G E R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R.G.N. 27787/2007 N E S Cron.голоз E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 23/06/2011 Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Consigliere PU Dott. MAURA LA TERZA Consigliere - Dott. FILIPPO CURCURUTO Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI Rel. Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27787-2007 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …Leggi di più...
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