Sentenza 22 gennaio 1972
Massime • 1
L'accertamento della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore successivamente dichiarato fallito, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, rientra nei compiti del giudice di merito, ed il relativo giudizio e sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche sia sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. ( V 62'69, mass n 337899).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1972, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1972 |
Testo completo
L'accertamento della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore successivamente dichiarato fallito, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, rientra nei compiti del giudice di merito, ed il relativo giudizio e sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche sia sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. ( V 62'69, mass n 337899).*