Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6594 del 2024 RG Lav. /Prev.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Casillo e Vincenzo Siciliani con i quali è elettivamente domiciliato in Brusciano (NA) alla via
Vittorio Veneto n. 105
-Ricorrente
E
–I. , C.F. – in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
-Resistente
Oggetto: pagamento TFR dal Fondo di Garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze della presso la Controparte_3 piattaforma MD di Gricignano di Aversa (CE), dal 01.04.2015 al 28.06.2016, giorno in cui era stata licenziata;
che, nonostante avesse prestato regolarmente la propria attività lavorativa fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il Trattamento di
Fine Rapporto maturato e, pertanto, aveva agito nei confronti della società datrice di lavoro con ricorso per ingiunzione di pagamento;
che l'adito Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto la domanda concedendo il Decreto Ingiuntivo n.
1123/2017 del 22/09/2017 con condanna della società datrice al pagamento di € 1635,36 a titolo di TFR (cfr. decreto ingiuntivo allegato); che, nelle more del rilascio della relativa formula esecutiva del decreto di accoglimento, in data 23 aprile 2018 la Controparte_3 era stata cancellata dal Registro delle Imprese (cfr visura societaria
[...] allegata); che, una volta ottenuta la formula esecutiva del decreto ingiuntivo di accoglimento, in virtù del fenomeno successorio nonché del suo interesse ad agire secondo quanto sancito dall'art. 2495 c.c., aveva provveduto alla rituale notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dei soci, sig.ri e unici Controparte_4 Parte_2 soggetti legittimati passivi che risultavano dal bilancio finale di liquidazione e dal verbale di
1
che dal bilancio finale di liquidazione e dall'atto di scioglimento della società con contestuale nomina del liquidatore era risultato che gli utili da ripartire tra i soci fossero pari ad € 300,00; che, considerato che dal bilancio finale di liquidazione tra i soci non era risultata alcuna ripartizione di utili tale da poter loro indirizzare alcuna domanda e/o condanna ai sensi dell'art. 2495 c.c., in data 23 maggio
2022, aveva presentato regolare domanda di intervento al Fondo di Garanzia alla sede di Soccavo, territorialmente competente (domanda di intervento del Fondo di CP_5 garanzia numero di protocollo .5105.23/05/2022.0303459); che, in data 6.03.2023, CP_5
l aveva comunicato il provvedimento di rigetto con la seguente motivazione: CP_5
“Mancata presentazione documentazione richiesta, dimostrazione della notifica del titolo ai soci ”. CP_ Tanto premesso conveniva in giudizio l resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del Tfr maturato CP_ CP_ dal Fondo di Garanzia;
b. per l'effetto, condannare l , al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato pari ad € 1635,36, oltre accessori come per legge dalla cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo soddisfo”; spese vinte, con attribuzione. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
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Il ricorso è fondato e va accolto secondo le argomentazioni di seguito illustrate, in adesione all'orientamento già espresso da altri giudici di questa sezione, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (cfr. sent. GL dott. ssa M. Dell'Erario in RG. n. 14546/2023). E' doveroso fare delle precisazioni per quanto riguarda l'intervento del Fondo di Garanzia CP_
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Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente CP_ prevede la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 3 ottobre
2002 n. 14220, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del
Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Pure Cass. 21 dicembre 2001 n. 16155 rileva come a proposito del Fondo di garanzia, istituito in ottemperanza, fra l'altro, ad alcuni pronunciati della Corte Costituzionale e alla necessità di maggiori garanzie sottolineate dalla Direttiva CEE n. 987 del 20 ottobre 1980, si sia fatto riferimento all'esigenza di "socializzazione del rischio dell'insolvenza".
2 Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che “Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda al CP_ comitato provinciale dell' di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di CP_1 fine rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è CP_ istituito presso l con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”(Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183). CP_ Sul punto si è, ancora, sostenuto che ”Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna CP_ domanda di pagamento può essere rivolta all' , e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia…Il complesso delle considerazioni svolte e il richiamo dei più recenti arresti della giurisprudenza della
Corte, giustificano l'abbandono degli orientamenti in precedenza espressi sulla questione, secondo i quali, l'accollo ex lege comporterebbe l'aggiunta del Fondo al datore di lavoro per l'adempimento della medesima obbligazione, con applicazione di tutte le regole delle obbligazioni solidali” (Cass. 9 giugno 1994, n. 5606; 1 settembre 1995, n. 9233; 21 ottobre
3 1995, n. 10968; 26 settembre 1996, n. 8515; 8 ottobre 1997, n. 9766; 13 novembre 2001,
n. 14091”.
Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2014, n. 12971.
Quanto alla prescrizione, secondo i principi generali (art. 2935 cod. civ.), la stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32, CP_5 punto 11).
Quando il datore di lavoro «sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria», il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia «[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo» (art. 2, comma
2, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992).
Quando, invece, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al
Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 e, negli stessi termini, art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 297 del
1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992).
In tale ultima fattispecie, il termine quinquennale di prescrizione ( o annuale per i crediti diversi dal TFR) decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie.
Tanto chiarito, come già sopra evidenziato, il ricorrente non ha ricevuto il TFR maturato per l'intercorso rapporto di lavoro e per tale motivo ha proposto una azione monitoria nei confronti della società datrice, ottenendo un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, come da formula resa dalla competente Cancelleria.
L'intervenuta cancellazione della società ha, poi, comportato l'impossibilità di agire nei suoi confronti per il recupero del TFR accertato ma ha generato, comunque, un fenomeno successorio con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
Ed, infatti, in ipotesi di tal fatta i soci diventano i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali essendo tenuti a rispondere delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'interpretare il novellato art. 2495 C.C., hanno ricondotto al fenomeno successorio il trasferimento in capo ai soci dei rapporti giuridici non definiti facenti capo alla società cancellata e, quanto ai limiti della
4 responsabilità patrimoniale, hanno evidenziato che il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso, con la conseguenza che il socio è sempre legittimato passivamente rispetto alle azioni intentate nei confronti della società cancellata, ferma restando la possibilità di opporre al creditore che lo abbia evocato in giudizio il limite previsto dal secondo comma della norma sopra richiamata.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno precisato che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (Cass. Sez. UU. n. 6070 e 6072 del 2013; conforme Cass. n. 14775/2017).
La Cassazione ha, poi, precisato che, sebbene il socio convenuto in giudizio non abbia percepito alcuna quota di liquidazione dell'attivo, il creditore ha comunque interesse ad agire nei suoi confronti e ciò avviene, ad esempio, quando il debito della società estinta sia garantito da un terzo (come nel caso del Fondo di Garanzia dell' ). CP_5
Pertanto, nell'ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, deve aver tentato l'esecuzione nei confronti dei soci stessi.
Tuttavia, se il bilancio finale di liquidazione evidenzia chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione (Cass.
n.9108/2007) ha ritenuto che si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva l'insufficienza delle garanzie patrimoniali e, conseguenzialmente, le domande di intervento del Fondo di Garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di liquidazione e del bilancio finale della società cancellata è risultato che gli ultimi soci siano stati i sig.ri. e Controparte_4 Parte_2 che la consistenza finale del bilancio sia stata pari ad €.300,00 e che non vi sia
[...] stata ripartizione di quote e/o attivi e/o crediti a favore dei soci.
Dunque, appare in maniera oggettiva ed evidente una insufficienza delle garanzie patrimoniali tali da chiedere la liquidazione del TFR direttamente al Fondo di Garanzia
senza tentare alcuna esecuzione forzata. CP_5
Ed, infatti, a sostegno della legittimità della domanda diretta al Fondo di Garanzia da CP_5 parte del ricorrente soccorre la mancata ripartizione degli utili e la conseguente impossibilità di esperire l'esecuzione nei confronti dei soci firmatari del bilancio di liquidazione, proprio come chiarito dallo stesso Istituto convenuto col messaggio n. 3854 del 24.10.2019, al punto 2, ultimo capoverso: “Qualora dal bilancio finale di liquidazione si evidenzi chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2017) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera
5 oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniale, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata”.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, accolta con la conseguente condanna dell' di Garanzia al pagamento, in favore di parte CP_6 ricorrente, della somma pari ad € 1635,36 a titolo di TFR oltre accessori di legge, somma da considerarsi al lordo delle ritenute di legge.
Ed, infatti, si è sostenuto che in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze CP_ retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l , nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare ( Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, n. 25016).
Nei medesimi termini “ Le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura CP_ previdenziale e non retributiva, pertanto l deve operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero già state CP_ operate in sede di ammissione al passivo, non potendo l operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare” ( Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, n. 25663).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna l al Controparte_7 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma al lordo pari ad € 1635,36 a titolo di
TFR oltre accessori di legge;
CP_
-condanna l resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1300,00
a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 9.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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