Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.1227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile
in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
, residente in [...], Genova (C.F. Parte_1
) ed ivi elettivamente domiciliato presso la persona e C.F._1 nello studio dell'Avv. Federica Minetti (C.F. - fax C.F._2
010.593839 – pec in Via Roma 10/10, Email_1 come da mandato in atti
Attore
Contro
Genova, Belvedere Montaldo 2, C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, con studio in P.IVA_1
Genova, Via Sapri 38 ed elettivamente domiciliato in Via U. Rela 1/10, presso lo studio dell'avv. Paolo Gatto (C.F. ) che lo rappresenta C.F._3
e difende come da mandato in atti
Convenuto
Conclusioni
Per l'attore
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare nulla e comunque annullare, per i motivi di cui in narrativa, la delibera dell'Assemblea delli 6/12/2022 dichiarando che nel riparto delle spese in essa contenuto non debba essere addebitata all'attore la somma di € 12.186,26 o quell'altra meglio vista, anche superiore, rispondente agli oneri finanziari richiesti dall'impresa appaltatrice al e, dal , all'attore. CP_1 CP_1
Per tale ragione e preso atto dei versamenti già operati dall'attore, condannare il alla restituzione all'attore stesso dell'importo di € 12.186,26 o CP_1
1
Per il convenuto
“Piaccia al Tribunale Ill.mo: Respingere le domande avversarie, con vittoria delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: Parte_1
-era proprietario dell'appartamento interno 5 del civico 2 di
[...]
, in Genova e, come tale, era condomino del caseggiato nel Persona_1 quale, con delibera assembleare del 29/7/2021 vennero affidati in appalto alla ditta i lavori di ristrutturazione delle facciate con l'agevolazione dei CP_3 benefici fiscali previsti dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 (c.d. bonus facciate);
-tali lavori terminarono nel mese di Ottobre 2022, per cui con una delibera assembleare del 6/12/2022 venne approvato il consuntivo e la relativa ripartizione delle spese tra i condomini;
-la delibera di ripartizione delle spese aveva illegittimamente posto a carico di
- sebbene l'Amministratore lo avesse, da ultimo, negato - Parte_1 gli “oneri finanziari” attinenti alla cessione del credito in fattura della ditta appaltatrice, “ribaltati” sul Condominio: questo, pur non avendo il Parte_1 aderito all'opzione della cessione del credito e pur, ancora a monte, essendo comunque vietato per i richiedenti inserire gli oneri finanziari tra le voci oggetto del beneficio fiscale, trattandosi di posta che doveva rimanere a carico dei condomini che avevano aderito all'opzione dello sconto in fattura, prevista dalla Legge n. 160/2019;
-in data 29/7/21 si teneva altra assemblea straordinaria durante la quale due delle ditte offerenti venivano pregiudizialmente scartate perché non omogenee a quelle e ) che avevano inserito nel corrispettivo CP_3 Pt_2 complessivo, come espressamente richiesto loro, gli “oneri finanziari” e la veniva scartata per l'opposizione del (futuro) Direttore Lavori, Geom. Pt_2
Pt_3
La scelta dell'Assemblea ricadeva giocoforza sull' e i Controparte_4 condomini prevedevano di voler cedere il loro credito d'imposta alla ditta incaricata;
-l'importo delle lavorazioni restava quello già risultante dall'apertura delle buste con le offerte di cui all'Assemblea del 16/6/2021 con la certezza, a quel punto, che l'importo di € 536.000,00 più I.V.A., e cioè € 590.267,04, era pacificamente comprensivo degli oneri finanziari;
-In data 26/10/2021 l'Amministratore inviava ai condomini un altro “Riepilogo descrizione lavori e computo metrico” con il solito importo delle lavorazioni (€ 536.606,40) individuando in € 590.267,04 il dovuto “con IVA al 10% ed oneri
2 finanziari”. In quel prospetto venivano evidenziati anche gli “oneri di occupazione suolo pubblico” e gli “oneri tecnici”, entrambi “con oneri finanziari al 35%”
-il 19/11/2021 si teneva altra “assemblea Straordinaria”
nella quale venivano esaminate problematiche contrattuali con la
[...]
e si ipotizzava la revoca dell'affidamento dell'appalto con Parte_4
l'affidamento ad un “general contractor” presente sul mercato, con CP_5 concessione di subappalto alla stessa. .Emergeva che per pacifica CP_3 lettura delle norme sul bonus facciate “gli oneri finanziari non erano detraibili” fiscalmente, ma nel verbale si riportava che la ditta aveva a quel CP_3 punto – in altra sede – asserito che non li avrebbe applicati;
precisava che: “nel rispetto della normativa fiscale, il Parte_1 contratto di appalto deve dare, esplicitamente, atto che non è dovuto e non potrà essere addebitato dall'Impresa alcun onere, anche di natura finanziaria, connesso all'operazione dello sconto in fattura del 90%”. Veniva confermato l'affidamento dei lavori alla ditta ed il condomino CP_3
si manifestava contrario a quanto deliberato;
Parte_1
-In data 30/11/2021 l'Amministratore inviava ai condomini il “computo metrico e riparto” del 30/11/2021;
-Nel “riepilogo” compariva la stessa somma prevista sin dall'inizio per i lavori dell' in cui il totale veniva indicato con “oneri finanziari”; Controparte_4
-prima della sottoscrizione del contratto d'appalto - avvenuta il 6/12/2021 - per ben tre volte il Dott. aveva scritto all'Amministratore, reiterando Parte_1
l'avviso di non sottoscrivere pattuizioni nelle quali non fossero correttamente esposte le voci non detraibili;
-La Direzione Lavori rilasciava (secondo le previsioni normative introdotte dal Governo Draghi) l'“attestazione di congruità delle spese”, attestazione che confermava i relativi importi (cioè pacificamente con oneri) indicati dall
[...]
di cui già nell'iniziale preventivo (€ 536.606,00 oltre I.V.A.) e di cui CP_4 ai successivi “riepiloghi”;
-successivamente l'Amministratore aveva inviato ai condomini un ulteriore
“Riepilogo descrizione lavori e computo metrico” del 9/6/2022 ,in vista dell'assemblea poi tenutasi il 30/6/2022, nel quale il riferimento formale agli
“oneri finanziari” spariva. Ma gli importi rimanevano esattamente uguali a quelli precedenti (€ 536.606,40 quindi con oneri finanziari oltre all'I.V.A.);
-l'esponente esaminava i tre riepiloghi e rilevava la totale sovrapponibilità delle somme che corrispondevano, con la sola differenza che nei primi due gli oneri erano ammessi ed evidenziati espressamente mentre, nel terzo, no;
-veniva quindi circolarizzato il quarto “Riepilogo descrizione lavori e computo metrico” del 25/11/2022 ,riepilogo recante sempre le stesse somme per i lavori (comprensive quindi di oneri finanziari!), rimaste invariate ma senza la menzione espressa degli “oneri” stessi che nelle precedenti invece comparivano;
3 -Il 6/12/2022 si teneva quindi l'assemblea con la quale veniva approvato il consuntivo delle spese e la ripartizione sulla base dei millesimi.
-in esito alla ripartizione, il Dott. corrispondeva l'importo complessivo Parte_1 di € 54.132,45; il versamento del saldo da parte dell'esponente era avvenuto espressamente con “riserva di ripetizione” . Infatti, sulla base dei documenti prodotti, l'importo di € 12.186,26 rispondeva alla quota di oneri finanziari ricaduta illegittimamente sull'esponente;
-gli oneri finanziari derivanti all'appaltatore dall'anticipazione bancaria ricevuta dall'ente finanziatore, e da questi sostenuti, non potevano rientrare tra le spese correlate, detraibili per i condomini;
-coloro i quali, quindi, aderivano all'opzione del cd. sconto in fattura, conservavano a loro carico, per le norme, quegli oneri, generati dalla cessione del credito;
-nel caso, tali oneri invece non erano – come avrebbero dovuto – rimasti in capo ai condomini che avevano aderito (tutti, eccetto il Dott. ) allo Parte_1 sconto in fattura ma, con una operazione contraria alla normativa fiscale, erano stati inseriti, sin dal primo momento, nei corrispettivi dell'appalto e sono così (in modo non conforme alla legge) divenuti oggetto di detrazione;
-Il Dott. – unico, tra i condomini - non aveva aderito al meccanismo Parte_1 dello sconto in fattura e, per tale ragione, aveva corrisposto – diversamente da tutti gli altri condomini – non il 10% della quota rispondente ai suoi millesimi dei corrispettivi, ma il 100%;
-tale corrispettivo aveva all'interno “spalmati” (ed occultati) nelle singole voci di spesa, gli oneri finanziari di cui sopra;
-nel momento stesso in cui l'esponente aveva quindi versato il complessivo importo di € 54.132,45, aveva dovuto corrispondere anche oneri finanziari che giammai avrebbe dovuto sopportare, non avendo egli ceduto alcun credito all'impresa e non avendolo la stessa, a sua volta, potuto cedere ad alcun ente finanziatore;
-Il Dott. , quindi, aveva corrisposto al un importo Parte_1 CP_1 superiore a quello che avrebbe dovuto versare laddove gli oneri finanziari non fossero stati ricompresi nei corrispettivi delle lavorazioni;
- all'interno del corrispettivo dei lavori, rimasto fin dall'inizio del tutto invariato, erano stati fatti rientrare illegittimamente gli oneri finanziari,
-egli aveva versato al il corrispettivo degli oneri, senza aver ceduto CP_1 alcun credito e, quindi, senza aver potuto generare, con la cessione, alcun onere per la ditta appaltatrice che aveva ricevuto, attraverso l'Amministratore, un pagamento diretto e liquido, da parte del Dott. ; Parte_1
-la delibera che addossava al condomino somme da lui non dovute era nulla o, comunque, annullabile e le somme, se versate, andavano dal Condominio restituite, perché indebitamente percepite. Tanto premesso conveniva in giudizio Il Controparte_6 al fine di sentire dichiarare nulla e/o annullare la delibera
[...]
4 dell'Assemblea del 6/12/2022 e sentirlo condannare alla restituzione di quanto pagato oltre il dovuto. Con comparsa deposita il 14/4/23 si costituiva il Condominio osservando ed eccependo che:
-al fine di agevolare le ristrutturazioni e, soprattutto, di evitare il ricorso al “nero” era stato introdotto, nella legislazione italiana, il credito di imposta sui lavori edili, originariamente al 36%, poi divenuto “strutturale” al 50%; il credito di imposta, a differenza delle detrazioni, costituiva un titolo nei confronti dell'erario idoneo ad essere utilizzato in compensazione con i debiti di tipo tributario quando compensabili;
-poi per tutelare i c.d. incapienti la legge aveva loro concesso di cedere i crediti a terzi. Tale facoltà con il bonus facciata ed il super bonus veniva esteso a tutti i contribuenti anche se non incapienti;
-la cessione del credito poteva avvenire, per disposizione normativa, in via diretta, attraverso la “vendita” del credito ad un terzo, o attraverso lo “sconto in fattura” ove il contraente esecutore delle opere acquistava il credito di imposta dal committente scontandolo dal prezzo nella fattura;
il contraente, normalmente cedeva, a sua volta, il credito, ad una banca o ad altro soggetto operante nel settore del credito e realizzava l'importo che aveva scontato in fattura;
-se la cessione avveniva direttamente, da parte dei condòmini, l'ente acquirente doveva corrispondere, successivamente al trasferimento del credito dei condòmini nel suo cassetto fiscale, una somma decurtata degli oneri finanziari, che rappresentavano l'utile che l'istituto di credito realizzava a seguito dell'anticipo della somma, somma altrimenti compensata negli anni con l'imposizione fiscale;
nello “sconto in fattura”, invece, era il contraente che incassava, dalla vendita del credito, la somma scontata, decurtata degli oneri finanziari; a questo punto emergeva il problema del trattamento, soprattutto tributario, degli oneri finanziari;
-Nel caso in esame controparte non aveva, a differenza degli altri condomini, usufruito dello sconto in fattura e tale scelta era stata dettata dall'evitare di subire costi finanziari (e/o non incorrere in violazione di norme tributarie), compensando direttamente i propri debiti fiscali con il credito maturato in ragione dei lavori;
-la stessa, pertanto, sosteneva di essere stata danneggiata dalla delibera del 06/12/2022 che aveva ripartito, in via definitiva, i costi dei lavori, atteso che gli oneri finanziari, “annegati” nel prezzo dell'appalto, gli sarebbero stati ugualmente accollati pur non avendo, essa stessa, aderito allo sconto in fattura;
-in altri termini, compensandosi i suoi € 50.850,00 pagati con i suoi debiti di imposta, sarebbe stata danneggiata, a suo dire, di circa dodicimila euro che gli altri condomini avrebbero dovuto corrispondere quali oneri finanziari e che, invece, l'impresa aveva “annegato” nei suoi compensi presentando un prezzo “complessivo” che aveva tenuto conto dei costi dello sconto;
5 -era l'assemblea, infatti, che approvava i lavori, approvava le spese, usufruiva dello sconto in fattura, ma erano i condòmini, singolarmente, che avevano trasferito i loro crediti privati, e lo avevano fatto con atto negoziale privato, ancorché attraverso l'amministratore; eravamo in presenza, pertanto, di una fattura emessa nei confronti di una comunità collettivamente individuata nell'amministratore, ma erano i singoli soggetti che avevano ceduto i loro crediti di imposta;
-questa circostanza poteva comportare un difetto di legittimazione passiva del e, di conseguenza, un'inammissibilità dell'impugnazione; CP_1
-in ambito condominiale, peraltro, il suddetto rapporto negoziale si complicava, atteso che la cessione avveniva, singolarmente, da parte dei condòmini, a favore del cessionario che, comunque, corrispondeva il prezzo in un unico
“rapporto negoziale” costituito da una fattura collettiva, dalla quale viene detratta la somma di tutti i crediti ceduti;
la fattura, infatti, veniva emessa a seguito di un contratto tra amministratore e imprenditore, ma lo sconto era operato a favore dei singoli che avevano ceduto il loro credito;
-l'indirizzo originario dell era quello di considerare gli oneri finanziari quali
“servizi” sottoposti ad I.V.A., ovvero, costi deducibili se
6 ceduti successivamente alla chiusura della partita economica; in definitiva, era considerato legittimo acquisire i crediti e cederli in un secondo tempo, con ciò onerandosi dei costi finanziari da trattarsi quali costi di impresa;
- alcuni interpelli, al contrario, avevano sostenuto una tesi molto più restrittiva, considerando gli oneri finanziari da tenersi rigorosamente distinti dal prezzo e fatturati a parte costituendo, la condotta contraria, la creazione fittizia ed illecita di crediti tributari inesistenti;
-l'assemblea non stipulava contratti (Cass. 15302/22) ma era l'amministratore che era autorizzato a stipulare un contratto con l'appaltatore; nella fattispecie, pertanto, l'amministratore aveva stipulato un contratto con l'appaltatore e corrisposto, ai sensi dell'art. 1130, 3° c. c.c. le somme relative all'accordo;
- per quanto concerneva il trasferimento dei crediti di cui allo sconto in fattura, l'amministratore agiva per conto dei singoli condòmini in forza di singole deleghe di pagamento e non ai sensi dell'art. 1130 c.c. e, nel momento in cui si accingeva a redigere la contabilità finale, si limitava ad eseguire un calcolo matematico circa il versato ed i relativi sconti senza che l'assemblea si potesse pronunciare sugli importi di cui allo sconto in fattura in quanto relativi a singole partite estranee alla gestione condominiale;
- in altri termini lo strumento finanziario della “cessione di credito” non costituiva una materia rientrante nel novero di quelle condominiali (funzionamento dell'assemblea e competenze dell'amministratore), per cui l'amministratore e l'assemblea agivano al di fuori delle norme di cui dall'art. 1129 all'art. 1138 del codice civile;
-l'assemblea, pertanto, in occasione della delibera impugnata si era limitata ad approvare il consuntivo dei lavori e la ripartizione e non era legittimata a scendere nel merito delle cessioni di credito dei singoli condomini;
-la sussistenza di violazioni di norme imperative e relativi danni ad esse conseguenti, se esistenti, avrebbero dovuto essere fatte valere in un giudizio di ripetizione dell'indebito oggettivo da esercitarsi nei confronti dei singoli condòmini;
-al limite poteva essere impugnata, per eccesso di potere, la delibera che aveva scelto, all'origine, l'impresa per un prezzo molto più alto, ma l'eccesso di potere non dava luogo a nullità, per cui controparte era decaduta dall'impugnazione.
- in linea di principio, non poteva essere impedito all'impresa di accollarsi gli oneri finanziari, così come non poteva essere impedito al condominio di scegliersi un contraente che compiva tale scelta.
Concludeva per il rigetto della domanda
La domanda attorea è infondata e come tale da respingere
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido 7 scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Recentemente la S.C. ha ribadito che ” Al principio della ragione più liquida, quale opzione motivazionale, può accedersi in quanto la questione ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, renda non necessario l'esame delle altre perché “assorbite”, ossia perché, in ipotesi, tendenti al medesimo risultato pratico (assorbimento proprio, per difetto di interesse della parte stessa che quella questione aveva prospettato) o perché comunque inidonee a condurre ad un esito diverso per la prevalenza, in ogni caso, dell'esito cui conduce la questione cui si è data priorità nella trattazione (assorbimento improprio).”(cass.26541/21).
Tale principio si può applicare all'eccezione pregiudiziale sollevata dal in quanto assorbita dal rigetto delle domande attoree. CP_1
Si deve quindi passare al merito. La S.C. già nel 2005 ha tracciato il criterio distintivo tra delibere assembleari nulle e annullabili, individuandolo nella contrapposizione tra “vizi di sostanza” - inerenti il contenuto delle deliberazioni - e “vizi di forma” - attinenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle delibere. Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato quindi che “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'“ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.”( Cass.SU 4806/2005) Pertanto la nullità consegue a violazioni di legge o di regolamenti che possono incidere sui diritti dei singoli, mentre si è di fronte ad ipotesi di annullabilità ove vi siano errori di riparto o delibere adottate senza la prescritta maggioranza. E' poi intervenuta la sentenza della Cassazione, sempre a Sezioni Unite precisando che“In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle
8 spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie e norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2,”(Cass 9839/21) Nella fattispecie in esame l'attore impugna la delibera dell'Assemblea del 6/12/2022 lamentando errori nel riparto delle spese concernenti i lavori di ristrutturazione delle facciate. Il riparto appare corretto per le ragioni che seguono. La ripartizione delle spese condominiali straordinarie avviene generalmente in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto stabilito dall'art. 1123 del Codice Civile. L'art 1123 c.c. stabilisce che” Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
I millesimi rappresentano la quota di partecipazione di ciascun condomino, calcolata in base al valore proporzionale della propria unità immobiliare rispetto all'intero edificio.
L'amministratore, quindi, deve calcolare le spese sostenute dal ed CP_1 assegnarle in base a tabelle millesimali, salvo diversa convenzione.
Nella delibera impugnata vengono ripartite le spese conseguenti i lavori approvati nell'assemblea del 29/7/2021 e confermati in quella del 19/11/2021.
E' pacifico e comunque documentale che l'assemblea ha scelto un appalto il cui importo totale era comprensivo dei costi finanziari concernenti la cessione del credito e che tali oneri non erano indicati specificatamente: circostanza nota all'attore.
Tuttavia le suddette delibere che hanno affidato simile appalto all'impresa non risultano impugnate. CP_3
Pertanto il riparto spese deve basarsi, sostanzialmente, suoi costi indicati nell'appalto affidato all'impresa . CP_8
L'assemblea straordinaria del 29/7/2021 aveva ad oggetto, tra l'altro, l'eventuale assegnazione dell'appalto. In tale assemblea era presente anche l'attore.
9 Al punto 2 del relativo verbale (eventuale assegnazione dell'appalto) si legge in particolare ”Relativamente all'oggetto dell'appalto l'impresa , CP_3 considerato il clima di incertezza sugli scenari di agevolazioni fiscali che saranno in vigore dopo il 31/12/2021 dà la sua disponibilità ad accettare un
“contratto condizionato”. Il Contratto prevederà l'intervento sulle quattro facciate con in opzione il cavedio. Verrà eseguita interamente la prima facciata prima di cominciare ad intervenire sulle altre. A quel punto se la legge n. 160 sopracitata venisse prorogata per l'anno 2022 o se la legge che andrà a sostituirla prevederà un recupero di imposta uguale o maggiore al 75%, l'appalto proseguirà. L'opzione per il cavedio dovrà essere sciolta nei primi mesi del 2022. Se la nuova normativa in vigore dopo il 31/12/2021 prevederà un recupero di imposta inferiore al 75 %(74% o meno) verrà eseguita e terminata in ogni caso la prima facciata ed il potrà recedere dal contratto senza nessuna CP_1 spesa ed onere aggiuntivo. Ovviamente il Condominio qualora decidesse di voler rescindere in ogni caso il contratto nonostante l'aliquota in vigore dopo il 31/12/2021 sia maggiore o uguale al 75% dovrà corrispondere all'impresa un indennizzo calcolato sul mancato guadagno in conformità alla normativa contrattuale dell'appalto che sarà allegata e sarà parte integrante del contratto. Accettate all'unanimità le condizioni di cui sopra proposte dall'impresa i condomini discutono da quale facciata iniziare l'intervento. Dopo CP_3 alcuni interventi si decide con voto unanime dei presenti di assegnare all'impresa i lavori iniziando con il risanamento della facciata CP_3 principale (SUD) in quanto il costo relativo al suo recupero, considerata la complessità architettonica, è più elevato rispetto alle altre facciate e comunque è una facciata che interessa praticamente tutti i condomini i quali a fronte di una spesa ne riceveranno il risanamento in corrispondenza delle loro unità immobiliare. La sequenza degli interventi sulle altre facciate, nel caso di prosecuzione dei lavori, verrà deciso dalla direzione lavori tenendo conto dello stato di ammaloramento delle facciate stesse e delle esigenze dell'impresa. Tutti i presenti, di persona o per delega, accettano la cessione del loro credito d'imposta all'impresa per l'ottenimento dello sconto in fattura…” CP_3
Di conseguenza in data 29/7/21 l'assemblea condominiale, compresiva dell'attore, ha conferito l'appalto all'impresa ed accettato la CP_3 cessione del credito L'assemblea straordinaria tenutasi in data 19/11/2021 conferma l'assegnazione dei lavori relativi a tutte e 4 le facciate all'impresa , CP_3 posta la condizione che l'offerta sia congrua ed asseverata. In tele riunione l'attore conferma” di essere contrario a quanto deliberato e, augurandosi che almeno vengano recepiti e realizzati i suggerimenti oggetto del suo odierno intervento si riserva di verificare la legittimità della delibera che, allo stato, presuppone rischi di natura fiscale e pagamento anticipato, ma privo di certezza sull'esecuzione dei lavori”. 10 Tuttavia, si ribadisce, le delibere sopra menzionate del 29/7/21 e del 19/11/21 non risultano impugnate. Nel contratto d'appalto sottoscritto, in data 6/12/21, dall'amministrazione del Condominio e dalla impresa si legge al punto 6” fatturazione. CP_3
L'intervento proposto fruisce del c.d. bonus facciate e del c.d. bonus casa e beneficia della detrazione fiscale in parte nella misura del 90%. Poiché per poter beneficiare del bonus facciate e del bonus casa la Committente intende esercitare, e l'appaltatore acconsente, l'opzione dello sconto in fattura sul corrispettivo, così come previsto nelle premesse ai sensi dell'art 121 del D.L. rilancio, la committente medesima e/o i singoli comproprietari sottoscriveranno l'apposito contratto per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura ex art 121 della l.77/2020 con l'appaltatore. Non aderisce allo sconto in fattura il condomino dell' int. 5 Sig. Parte_1
il quale intende portarsi in detrazione, senza cederlo, il proprio credito
[...]
d'imposta e pertanto pagherà per i lavori i cui trattasi, l'intera quota a lui spettante che a contratto corrisponde ad euro 50.850,44 iva inclusa che verranno corrisposti a fine lavori…” Il lavarello nell'atto di citazione asserisce di aver spiegato all'amministratore del Condominio anche con email 5/12/2021 che gli oneri finanziari non devono essere occulti. Nella email si legge:
“... Preso atto delle reazioni espresse, a mezzo email, da taluni condomini in seguito alle email del 30.11 e 2.12.2021, da me indirizzate all'Amministratore, chiarisco e confermo che il mio intendimento è che la prevista operazione di sconto in fattura deve essere formalizzata nel rigoroso rispetto della normativa al riguardo e, quindi, in assenza di opacità. Al contrario, dal “riepilogo descrizione lavori e computo metrico” ricevuto dall'Amministratore il 30.11.2021, risulta che nel “totale importo lavori con iva al
, ammontante € 590.267,04, sono appunto ricompresi Controparte_9 gli oneri finanziari ma, evidentemente, occultati nelle altre voci di costo dell'appalto. Non essendo previsto il bonus fiscale per gli oneri finanziari, tale occultamento configura una illegittima e inaccettabile violazione della legge che, tra l'altro„ non trova la pretesa copertura dall' attestazione di congruità, in quanto l'Agenzia delle Entrate dispone di ben altri poteri per motivare gli accertamenti fiscali e, in ogni caso, la prova della frode fiscale risulta proprio dal contenuto dello stesso contratto di appalto prospettato dal ...”.Peraltro non CP_1 ha impugnato le delibera che hanno approvato il citato appalto.
Sul punto e considerato quanto sopra si condivide e si richiama pienamente la tesi del secondo cui” Nel caso in specie l'assemblea ha approvato CP_1 un'offerta, ma le conseguenze di tale atto, in termini di responsabilità, retroagiscono ai singoli i quali decidono, in relazione alla loro quota di obbligazione, in piena autonomia, se cedere i crediti all'appaltatore ovvero 11 compensarli con propri debiti tributari;
ma tale scelta non può nuovamente tornare ad influire sulla decisione collettiva di accettazione dell'offerta imponendo l'annullamento della delibera che abbia ripartito, secondo la legge, i costi dell'appalto in sede di chiusura dei conti, atto non più gestorio, come l'approvazione dell'offerta, bensì ricognitivo e compensativo;
in altri termini, una volta divenuta inoppugnabile la delibera che ha approvato, in quella maniera, i lavori, non si può intervenire in quella, meramente dichiarativa e compensativa, della ripartizione finale, che non può prescindere dalla ripartizione secondo le quote, cioè secondo un principio proporzionale ed in esecuzione della primitiva;
la giurisprudenza è uniforme sul punto;
la ripartizione dei costi di manutenzione segue il principio proporzionale secondo le quote di proprietà. Diversamente sarebbe stata l'impugnazione per violazione del principio di proporzionalità o in ipotesi di violazioni contabili, fatti, comunque, sorti successivamente all'approvazione ed esecuzione delle opere e che non incidono sull'atto gestorio iniziale” ( si veda comparsa conclusionale convenuto) Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attore a rifondere al le spese giudiziali che liquida in CP_1 euro 5.431,00 a titolo di onorari oltre IVA, CPA e spese generali Genova,10/6/2025
Il GOP
Dott.ssa francesca Ziccardi
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