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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4668/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Franca Berardino, presso il cui studio in Andria, alla via Galleria Boccaccio n. 23, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 26 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il fatto
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso dal consulente d'ufficio nominato nella fase sommaria, mentre il requisito sanitario dell'handicap grave era già riconosciuto con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo, essendo stato tempestivamente depositato nel rispetto del termine di 30 giorni dopo il deposito dell'atto di dissenso.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria, in cui è invece stato ritenuto sussistente il requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Per quanto concerne poi il requisito sanitario dell'handicap grave, com'è noto, la legge n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
3 stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente
4 che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al RO , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto RO. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del RO dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al RO dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
5 Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
3. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella fase sommaria, dott.
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che, ha ritenuto che la ricorrente versi in una condizione di necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a far data dalla visita peritale, ossia dal novembre 2024.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che il consulente d'ufficio ha in primo luogo osservato, con riferimento al quadro clinico della ricorrente, che quest'ultima è affetta da “Sindrome ipocinetica, Spondilartrosi con discopatie multiple, Coxartrosi e gonartrosi bilaterale, Deterioramento cognitivo su verosimile base mista (degenerativa e vascolare) di grado severo (MMSE 13/30), Esiti di asportazione carcinosi atipico polmonare immuno-reattivo, Diabete mellito tipo in trattamento misto, Ipertensione arteriosa, Broncopneumopatia con deficit ventilatorio, Diverticolosi del colon, Ipoacusie neurosensoriale bilaterale,
Ipotiroidismo in trattamento farmacologico”.
Con più specifico riferimento all'incidenza di tali patologie sull'autonomia del ricorrente e sulla capacità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti di vita quotidiana, il c.t.u. ha osservato che “Alla odierna indagine di consulenza la paziente è vigile, collaborante alla visita, rallentata da un punto di vista psicomotorio, parzialmente orientata nel tempo e nello spazio, con tono dell'umore deflesso e slivellato verso basse polarità; presenta marcata cifoscoliosi destro convessa;
la stazione eretta e deambulazione è possibile ma con marcia instabile, a piccoli passi, con oscillazioni e zoppia a destra. La ricorrente è stata sottoposta a toracotomia anteriore sinistra, con lisi delle aderenze pleuro-parenchimali. Anche gli esiti della infezione da SARS CoV-2 ha determinato una suscettibilità polmonare, che è causa dispnea anche per piccoli sforzi. Presenta diabete mellito tipo 2 in
6 trattamento misto, che ha fatto insorgere micro e macroangiopatia diabetica.
L'obesità associata alla poliartrosi determina severa limitazione funzionale dei movimenti delle principali articolazioni. Tutto questo quadro clinico pone la ricorrente in grave svantaggio socio relazionale.”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio risultano condivisibili perché in linea con il complessivo quadro clinico della ricorrente, con quanto emerso dall'esame diretta della stessa, esame diretto che assume un rilievo centrale in questo tipo di accertamenti medico-legali.
Pertanto, la domanda formulata va parzialmente accolta e va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'11.11.2024, data delle operazioni peritali, nonché del requisito sanitario dell'handicap grave già accertato positivamente dalla c.t.u. espletata nella fase sommaria con decorrenza dalla domanda amministrativa del
7.06.2022 e già riconosciuta dal c.t.u., la cui conferma sul punto è stata chiesta da parte ricorrente.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, in relazione al quale è stato introdotto il presente giudizio, non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p. e del ricorso in esame, e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica e anche rispetto al deposito del ricorso del presente giudizio di merito e di cui, quindi, la commissione medica per l'invalidità civile non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti della presente fase.
Diversamente, invece, le spese della fase sommaria sono poste a carico dell' , CP_2 atteso che già in tale fase risultava riconosciuto il requisito sanitario dell'handicap grave con decorrenza dalla domanda amministrativa con la conseguenza che le spese relative a tale fase, calcolate applicando i valori non inferiori ai minimi di legge ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche e sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca
7 Berardino che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4668/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dall'11.11.2024 (data delle operazioni peritali) e della condizione di portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92 dal
7.06.2022 (data della domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, CP_2 comprese quelle di c.t.u., in favore di parte ricorrente, che liquida in €
1.528,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino;
3. compensa le spese processuali della presente fase;
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 26.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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